DM 18 febbraio 2002
Attuazione della raccomandazione della
Commissione europea del 18 aprile 2001, n. 2001/337/CE, relativa ad un programma
coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentari per il 2001.
(Gazzetta
Ufficiale n. 119 del 23 maggio 2002)
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Art. 1.
Oggetto
1.
È adottato per l'anno 2001 il programma comunitario coordinato di controllo
ufficiale dei prodotti alimentari di cui alla raccomandazione della Commissione
dell'Unione europea del 18 aprile 2001 n. 2001/337/CE.
Art. 2.
Programmazione
1. Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano forniscono alle aziende sanitarie locali appositi indirizzi per dare attuazione ai programmi ufficiali, designano le strutture territoriali incaricate delle verifiche e i laboratori accreditati per l'effettuazione dell'analisi.
2. Le designazioni di cui al comma 1, vengono comunicate al Ministero della salute, Direzione generale della sanità pubblica veterinaria degli alimenti e della nutrizione.
3. Per ciascun tipo di verifica o di controllo analitico di cui all'art. 3 del presente decreto, il numero minimo di campioni ufficiali è stabilito in dieci campioni per milione di abitanti e comunque in non meno di cinque per regione o provincia autonoma.
Art. 3.
Verifiche e controlli
1. Il programma coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentare per il 2001 prevede l'esecuzione di ispezioni e controlli che comportano, ove indicato, il prelievo di campioni e la loro analisi in laboratorio al fine di:
accertare il rispetto delle norme comunitarie sull'etichettatura relative alla dichiarazione della quantità degli ingredienti (QUID);
valutare la qualità batteriologica dei prodotti a base di pesce affumicato.
Art. 4.
Elaborazione e
trasmissione dei dati
1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono entro il 31 maggio 2002 i dati riassuntivi delle verifiche e dei controlli di cui all'art. 3, utilizzando i modelli n. 1 e 2 riportati nell'allegato al presente decreto.
(Allegati omessi)