L. 20 febbraio 2002, n. 30
Ratifica ed esecuzione della Convenzione
sugli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali, con annessi,
fatta a Helsinki il 17 marzo 1992.
(Suppl.
Ordinario n.43 alla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 2002)
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Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica č autorizzato a ratificare la Convenzione sugli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali, con annessi, fatta a Helsinki il 17 marzo 1992.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione č data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformitā a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1.720 milioni annue a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2002 e 2003 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(Omessa la traduzione non ufficiale)