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DM 27 febbraio 2002

Disposizioni disciplinanti talune materie, non regolate dal decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia.

(Gazzetta Ufficiale n. 57 dell’8 marzo 2002)

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Art. 1.

 Il presente decreto reca, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 41 del 1999, disposizioni disciplinanti le materie di cui all'art. 2 inerenti al trasporto di merci pericolose per ferrovia.

 

Art. 2.

 1. Le prescrizioni generali per l'ammissione al trasporto ferroviario delle merci pericolose in servizio nazionale sono quelle di cui all'annesso A;

 2. Le norme integrative per il trasporto di merci pericolose sulle navi traghetto sono quelle di cui all'annesso B;

 3. Le norme integrative per la spedizione di merci pericolose per le quali e' previsto il trasporto su strada ordinaria sono quelle di cui all'annesso C;

 4. Le norme integrative per il trasporto di merci appartenenti alla classe 1 del regolamento per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose (RMP) sono quelle di cui all'annesso D;

 5. Le norme integrative per il trasporto di merci appartenenti alla classe 7 del regolamento per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose (RMP) sono quelle di cui all'annesso E.

 

Art. 3.

 1. Gli annessi di cui all'art. 2 costituiscono parte integrante del presente decreto.

 

(Allegati omessi)


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