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DPCM 2 marzo 2002

Costituzione del Comitato operativo della protezione civile.

(Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2002)

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Art. 1.

Costituzione

 1. Č costituito il Comitato operativo della protezione civile, di seguito denominato Comitato, che opera presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini della direzione unitaria e del coordinamento delle attivitā di emergenza.

 

 Art. 2.

 Composizione

 1. Il Comitato č presieduto dal Capo Dipartimento della protezione civile ed č composto:

 a) da tre rappresentanti del Dipartimento stesso;

 b) da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

 c) da un rappresentante delle Forze armate;

 d) da un rappresentante delle Forze di polizia;

 e) da un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;

 f) da un rappresentante della Croce rossa italiana;

 g) da un rappresentante del Ministero della salute;

 h) da un rappresentante del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

 i) da un rappresentante del Corpo nazionale del soccorso alpino;

 j) da un rappresentante dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici;

 k) da un rappresentante dei gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'art. 17 della legge n. 225/1992, designato dal Presidente della Commissione nazionale grandi rischi;

 l) da un rappresentante del CNR;

 m) da un rappresentante dell'ENEA;

 n) da due rappresentanti designati dalla Conferenza unificata Stato-regioni-cittā ed autonomie locali.

 2. Per ciascuno dei componenti effettivi viene designato un componente supplente.

 3. In caso di impedimento o assenza del Capo Dipartimento il Comitato č presieduto dal Vice capo Dipartimento della protezione civile.

 4. Alla nomina dei componenti il Comitato si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro dell'interno da lui delegato.

 5. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate autoritā regionali e locali di protezione civile interessate a specifiche emergenze nonchč rappresentanti di altri enti o amministrazioni.

 

Art. 3.

 Funzionamento

 1. Il Comitato si riunisce di norma presso il Dipartimento della protezione civile e opera con la presenza di almeno la metā piu' uno dei componenti. Nei casi di urgenza o emergenza il comitato puo' operare anche con la presenza dei soli componenti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), h), e n).

 2. Salvo i casi di urgenza o emergenza, le convocazioni del Comitato sono disposte dal presidente con preavviso di almeno tre giorni e con indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;

negli stessi termini č resa disponibile la relativa documentazione.

Nei casi di urgenza o emergenza la convocazione puo' essere effettuata anche via fax o telefonicamente.

 3. Il Comitato dura in carica tre anni.

 4. Il servizio di segreteria, relazioni con il pubblico e organi collegiali del Dipartimento della protezione civile assicura i compiti di segreteria per il funzionamento del Comitato.

 5. Eventuali oneri di missione dei componenti per le riunioni del Comitato sono a totale carico delle amministrazioni di appartenenza.

 

 Art. 4.

 Abrogazione

 1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 novembre 1992, n. 259, č abrogato.


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