DPCM 2 marzo 2002
Costituzione del Comitato operativo della
protezione civile.
(Gazzetta
Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2002)
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Art. 1.
Costituzione
1. Č costituito il
Comitato operativo della protezione civile, di seguito denominato Comitato, che
opera presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri ai fini della direzione unitaria e del coordinamento
delle attivitā di emergenza.
Art. 2.
Composizione
1. Il Comitato č
presieduto dal Capo Dipartimento della protezione civile ed č composto:
a) da tre rappresentanti
del Dipartimento stesso;
b) da un rappresentante
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
c) da un rappresentante
delle Forze armate;
d) da un rappresentante
delle Forze di polizia;
e) da un rappresentante
del Corpo forestale dello Stato;
f) da un rappresentante
della Croce rossa italiana;
g) da un rappresentante
del Ministero della salute;
h) da un rappresentante
del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile, nominato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
i) da un rappresentante
del Corpo nazionale del soccorso alpino;
j) da un rappresentante
dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici;
k) da un rappresentante
dei gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'art. 17 della legge n.
225/1992, designato dal Presidente della Commissione nazionale grandi rischi;
l) da un rappresentante
del CNR;
m) da un rappresentante
dell'ENEA;
n) da due rappresentanti
designati dalla Conferenza unificata Stato-regioni-cittā ed autonomie locali.
2. Per ciascuno dei
componenti effettivi viene designato un componente supplente.
3. In caso di impedimento
o assenza del Capo Dipartimento il Comitato č presieduto dal Vice capo
Dipartimento della protezione civile.
4. Alla nomina dei
componenti il Comitato si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri ovvero del Ministro dell'interno da lui delegato.
5. Alle riunioni del
Comitato possono essere invitate autoritā regionali e locali di protezione
civile interessate a specifiche emergenze nonchč rappresentanti di altri enti o
amministrazioni.
Art. 3.
Funzionamento
1. Il Comitato si
riunisce di norma presso il Dipartimento della protezione civile e opera con la
presenza di almeno la metā piu' uno dei componenti. Nei casi di urgenza o
emergenza il comitato puo' operare anche con la presenza dei soli componenti di
cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), h), e n).
2. Salvo i casi di
urgenza o emergenza, le convocazioni del Comitato sono disposte dal presidente
con preavviso di almeno tre giorni e con indicazione degli argomenti posti
all'ordine del giorno;
negli stessi
termini č resa disponibile la relativa documentazione.
Nei casi di
urgenza o emergenza la convocazione puo' essere effettuata anche via fax o
telefonicamente.
3. Il Comitato dura in
carica tre anni.
4. Il servizio di
segreteria, relazioni con il pubblico e organi collegiali del Dipartimento della
protezione civile assicura i compiti di segreteria per il funzionamento del
Comitato.
5. Eventuali oneri di
missione dei componenti per le riunioni del Comitato sono a totale carico delle
amministrazioni di appartenenza.
Art. 4.
Abrogazione
1. Il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 novembre 1992, n. 259, č
abrogato.