D.L. 7 marzo 2002, n. 22
Disposizioni urgenti per
l’individuazione della disciplina relativa all’utilizzazione del coke da
petrolio (pet-coke) negli impianti di combustione
(Gazzetta
Ufficiale n. 57 dell’8 marzo 2002)
conv. nella L. 6 maggio 2002, n. 82
(Gazzetta
Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2002)
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Art. 1.
1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 7, comma 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, lettera f-quater)”; b) all’articolo 8, comma 1, dopo la lettera f-ter), è aggiunta la seguente: “f-quater) il coke da petrolio utilizzato come combustibile (( per uso produttivo.”))
Art. 2.
1. Negli impianti di combustione con potenza termica nominale, per singolo focolare, uguale o superiore a 50 MW, è consentito l’uso di coke da petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 3 per cento in massa.
(( 2. In deroga a quanto previsto all’allegato 3, parte B, punto B4, del decreto del Ministro dell’ambiente 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990, l’uso del coke da petrolio è consentito nel luogo di produzione anche per processi di combustione mirati a produrre energia elettrica o termica con finalità non funzionali ai processi propri della raffineria, purchè le emissioni rientrino nei limiti stabiliti dalle disposizioni in materia.))
3. Negli impianti in cui durante il processo produttivo i composti dello zolfo siano fissati o combinati in percentuale non inferiore al 60 per cento con il prodotto ottenuto è consentito l’uso del coke da petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 6 per cento in massa.
4. È in ogni caso vietato l’utilizzo del coke da petrolio nei forni per la produzione della calce impiegata nell’industria alimentare.
Art. 3.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.