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Provvedimento (Agenzia delle Entrate) 14 marzo 2002

Ripresa della riscossione dei versamenti tributari sospesi a favore dei soggetti colpiti dagli eventi verificatisi a seguito dell'emergenza causata dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE).

(Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002)

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1. Ambito di efficacia.

 1.1. Il presente provvedimento si applica nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 marzo 2001, n. 63, e nell'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 2001, n. 186, colpiti dagli eventi verificatisi a seguito dell'emergenza causata dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) che hanno usufruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti diretti dei tributi, dal 15 febbraio 2001 al 15 dicembre 2001, disposta con i medesimi decreti ministeriali.

2. Ripresa dei versamenti diretti.

 2.1. I soggetti di cui al punto 1.1 devono versare l'importo relativo ai versamenti mensili e trimestrali dell'imposta sul valore aggiunto i cui termini sono scaduti nel periodo della sospensione, nonchè l'imposta sul valore aggiunto dovuta in sede di dichiarazione relativa all'anno 2000, ripartito fino a un massimo di venti rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 maggio 2002.

 2.2. Con le stesse modalità e negli stessi termini devono essere effettuati i versamenti del saldo IRPEF e delle relative addizionali, dell'IRPEG, dell'IRAP nonchè delle imposte sostitutive dovuti per il periodo d'imposta 2000 sulla base delle dichiarazioni presentate per tale periodo e i versamenti degli acconti d'imposta dovuti per il periodo d'imposta 2001 i cui termini di versamento sono scaduti nel periodo della sospensione.

 2.3. Le disposizioni di cui al punto 2.2 si applicano anche per i versamenti delle imposte dovute, e non corrisposte nel periodo di sospensione, sulla base delle dichiarazioni presentate dai contribuenti con periodi di imposta non coincidenti con l'anno solare.

3. Versamenti dei sostituti d'imposta.

 3.1. I sostituti d'imposta che non hanno effettuato i versamenti delle ritenute alla fonte operate a titolo di acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per effetto della sospensione di cui al punto 1, devono effettuare il versamento delle somme dovute ripartite fino a un massimo di venti rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 maggio 2002.

4. Versamento di altri tributi.

 4.1. I versamenti di tributi diversi da quelli disciplinati nei punti precedenti, i cui termini di pagamento sono scaduti nel periodo di sospensione, devono essere effettuati ripartendoli fino a un massimo di venti rate mensili di pari importo a partire dal 16 maggio 2002.

5. Modalità di versamento.

 5.1. Per i versamenti di cui ai punti precedenti, i soggetti interessati devono utilizzare i modelli di pagamento stabiliti per i singoli tributi e le relative modalità di compilazione saranno stabilite con successivo atto dell'Agenzia delle entrate.

 5.2. La ripresa della riscossione dei versamenti sospesi avviene senza aggravio di sanzioni e interessi.

Motivazioni.

 Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 2002, prevede che il recupero dei tributi non corrisposti dai soggetti colpiti dagli eventi verificatisi a seguito dell'emergenza causata dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) deve essere effettuato a decorrere dal 18 marzo 2002.

 In esecuzione dell'art. 1, comma 2, del citato decreto ministeriale, occorre stabilire le modalità per l'effettuazione dei versamenti diretti non eseguiti per effetto delle sospensioni di che trattasi.

 Atteso che l'art. 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, statuisce che le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previste, si è reso necessario fissare il termine della prevista dilazione per il recupero dei tributi dal 16 maggio 2002.

 La riscossione dei tributi sospesi avviene mediante ripartizione delle somme dovute fino ad un massimo di venti rate mensili di pari importo.

 Il presente provvedimento si applica ai soggetti che hanno beneficiato delle sospensioni dei termini disposte con i decreti ministeriali del 14 marzo e 7 agosto 2001 a seguito dell'emergenza BSE.

(Omissis)

 


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