DM 2 aprile 2002, n. 60
Recepimento della direttiva 1999/30/CE
del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità
dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi
di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai
valori limite di qualità dell’aria ambiente per il benzene ed il monossido di
carbonio.
(Gazzetta
Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2002- Suppl. Ordinario n.77)
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IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo del 4 agosto 1999, n. 351, di recepimento della direttiva 96/62/CE del Consiglio in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 1999, n. 241, ed, in particolare, l’articolo 4 e l’articolo 8, comma 5;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge del 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina delle attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983 sui limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti dell’aria nell’ambiente esterno, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 1983, n. 145;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, di attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell’aria ambiente, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell’articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183, pubblicato nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1988, n. 140, ed, in particolare, gli articoli 20, 21, 22, e 23 e gli allegati I, II, III, e IV;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente del 20 maggio 1991 concernente i criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell’aria ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1991, n. 126;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1992 recante atto di indirizzo e coordinamento in materia di sistemi di rilevazione dell’inquinamento urbano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 1992, n. 7;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente 15 aprile 1994 concernente le norme tecniche in materia di livelli e di stati di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane, ai sensi degli articoli 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e dell’articolo 9, del decreto del Ministro dell’ambiente 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 1994, n. 107;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente 25 novembre 1994 sull’aggiornamento delle norme tecniche in materia di limiti di concentrazione e di livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane e disposizioni per la misura di alcuni inquinanti di cui al decreto del Ministro dell’ambiente del 15 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 1994, n. 290;
Vista la legge 21 gennaio 1994, n. 61, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 1994, n. 21;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 335, recante il regolamento concernente la disciplina delle modalità di organizzazione dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente in strutture operative, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre 1997, n. 233;
Vista la legge 4 novembre 1997, n. 413, sulle misure urgenti per la prevenzione dell’inquinamento atmosferico da benzene, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 1997, n. 282;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente 21 aprile 1999, n. 163, recante norme per l’individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 giugno 1999, n. 135;
Vista la direttiva 99/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 relativa ai valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo, come modificata con decisione 2001/744/CE del 17 ottobre 2001;
Vista la direttiva 2000/69/CE del Consiglio del 16 novembre 2000 relativa ai valori limite di qualità dell’aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio;
Vista la decisione 97/101/CE del 27 gennaio 1997 che instaura uno scambio reciproco di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione dell’inquinamento atmosferico negli Stati membri, come modificata con decisione 2001/752/CE del 17 ottobre 2001;
Vista la decisione 2001/744/CE del 17 ottobre 2001 che modifica l’allegato V della direttiva 99/30/CE del Consiglio concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo;
Considerato che nelle more dell’emanazione del decreto di cui all’articolo 8, comma 5, del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, è opportuno indicare, in applicazione della citata direttiva 99/30/CE, i casi in cui l’adozione di piani o programmi per il raggiungimento dei valori limite non è richiesta;
Sentita la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 31 gennaio 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi dell’adunanza dell’11 marzo 2002;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota UL/2002/2652 del 3 aprile 2002;
Adotta
il seguente regolamento:
(Omissis)
(Si vedano le pagg. 7-21 del Suppl. Ord.)