DM 12 aprile 2002
Costituzione della Commissione nazionale
per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi.
(Gazzetta
Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2002)
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Art. 1.
Costituzione
1. È costituita la
Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di
seguito denominata Commissione, che opera presso il Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale organo
consultivo tecnico-scientifico e propositivo del Dipartimento stesso in materia
di previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio.
Art. 2.
Composizione
1. La Commissione è
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro
dell'interno da lui delegato ovvero, in mancanza, da un delegato del Presidente
del Consiglio dei Ministri ed è composta dal capo del Dipartimento della
protezione civile, con funzioni di vice presidente, che sostituisce il
presidente in caso di assenza o impedimento, da un esperto in problemi di
protezione civile, da un esperto per ciascuno dei settori di rischio di cui
all'art. 3, da due esperti designati dall'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici, da due esperti designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano e da un rappresentante del Comitato nazionale di volontariato
di protezione civile.
2. Alla nomina dei
componenti la Commissione si provvede con decreto del Ministro dell'interno
delegato per la protezione civile. Con il medesimo decreto sono nominati i
componenti delle sezioni di cui all'art. 3.
Art. 3.
Sezioni
1. La Commissione si
articola nelle seguenti sezioni:
Sezione I - Rischio
sismico;
Sezione II - Rischio
vulcanico;
Sezione III - Rischio
idrogeologico;
Sezione IV - Rischio
industriale, nucleare e chimico;
Sezione V - Rischio
trasporti, attività civili e infrastrutture;
Sezione VI - Rischio
incendi boschivi;
Sezione VII - Rischio
ambientale e sanitario;
Sezione VIII - Difesa dei
beni culturali dai rischi naturali e di origine antropica.
2. Le sezioni trattano
problemi relativi agli specifici rischi di rispettiva competenza e formulano
pareri e proposte alla Commissione e al Dipartimento della protezione civile.
3. Ciascuna sezione è
composta da un presidente e da nove esperti.
4. Nel caso di assenza o
impedimento del presidente le relative funzioni sono svolte da uno dei
componenti la sezione, individuato dalla sezione medesima all'inizio di ogni
anno.
5. Il coordinamento delle
attività delle sezioni e assicurato dall'ufficio di presidenza della
Commissione, costituito dal presidente e dal vice presidente della Commissione
nonché dall'esperto in problemi di protezione civile e dall'esperto designato
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano nominati componenti della Commissione
stessa.
Art. 4.
Modalità
organizzative e di funzionamento
1. Salvo i casi di
urgenza o emergenza, le convocazioni della Commissione e delle sezioni sono
disposte dai rispettivi presidenti con preavviso di almeno dieci giorni e con
indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno; negli stessi termini è
resa disponibile la relativa documentazione.
2. La Commissione e le sezioni si riuniscono di norma presso il Dipartimento della protezione civile ed operano con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare autorità ed esperti esterni. I verbali delle riunioni sono approvati dai rispettivi presidenti.
3. La Commissione e le
sezioni durano in carica tre anni. I componenti della Commissione e delle
sezioni decadono dall'incarico quando non partecipino, senza motivate ragioni, a
due riunioni consecutive.
4. Sulla base di intese
tra i rispettivi presidenti possono essere convocate riunioni congiunte di più
sezioni per l'esame di questioni interdisciplinari.
5. I risultati delle
attività poste in essere dalle sezioni sono portati a conoscenza del presidente
della Commissione e trasmessi al Dipartimento della protezione civile per le
conseguenti valutazioni.
6. Al fine di acquisire
pareri e proposte su situazioni di rischio in atto o potenziali, il capo del
Dipartimento della protezione civile può richiedere ai presidenti delle sezioni
la convocazione delle medesime, nonchè di fare effettuare ricognizioni,
verifiche e indagini ai relativi componenti.
7. Il servizio di
segreteria, relazioni con il pubblico e organi collegiali del Dipartimento della
protezione civile assicura i compiti di segreteria per il funzionamento della
Commissione.
8. Ai componenti della
Commissione e delle sezioni, per la partecipazione alle riunioni e per le
attività da svolgere in località diverse da quelle di abituale residenza,
compete il trattamento di missione previsto per i dirigenti statali di prima
fascia. Ai relativi oneri continua a provvedersi a carico del Fondo per la
protezione civile.
Art. 5.
Abrogazione
1. Il decreto
ministeriale 18 maggio 1998, n. 429, è abrogato.