DM 26 aprile 2002
Disposizioni applicative art. 12, commi
2, 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187,
concernente la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione
di sfarinati e paste alimentari.
(Gazzetta
Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2002)
--------------------------------------
Art. 1.
1. L’autorizzazione prevista dall’art. 12, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, con il quale è stato emanato il regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari è rilasciata, di volta in volta, dal Ministero delle politiche agricole e forestali.
Art. 2.
1. l soggetti che intendono produrre sfarinati e paste alimentari secche ai sensi dell’art. 12, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 187/2001, devono inviare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per le politiche agroalimentari - Ufficio rilascio autorizzazioni, con sede in via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, domanda in carta libera compilando lo schema di cui all’Allegato l (Mod. PT/1) riproducibile anche in fotocopia; in alternativa, la domanda può essere presentata alla predetta Direzione generale.
2. Le disposizioni in merito alle modalità di compilazione del modello di domanda, sulla data di inizio di lavorazione e durata della medesima, sulla eventuale richiesta di proroga, nonchè sul numero delle confezioni da allegare all’istanza sono contenute nelle "Istruzioni per la compilazione" riportate nell’Allegato l (Mod. PT/1) di cui al comma 1.
Art. 3.
1. All’atto dell’operazione doganale di esportazione, l’impresa interessata, di volta in volta, esibisce alla dogana competente l’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 1. L’impresa provvede ad annotare sul documento doganale previsto dall’art. 205 del regolamento (CEE) n. 2454/93 che reca disposizioni di applicazione del Codice doganale comunitario - regolamento (CEE) n. 2913/92 - (Documento amministrativo unico - D.A.U.) gli estremi dell’autorizzazione con il corrispondente quantitativo a scarico della quantità autorizzata; nel caso in cui il predetto documento sia cumulativo di più autorizzazioni vanno indicati i singoli quantitativi da attribuire a ciascuna di esse. Nel predetto documento doganale va specificato, nell’apposita casella, che si tratta di "pasta alimentare avente requisiti diversi da quelli prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 187/2001".
2. I competenti uffici doganali, a comprova delle esportazioni effettuate, appongono il visto e il timbro ufficiale su un foglio di scarico conforme all’Allegato 2 (Mod. PT/2).
3. Al completo utilizzo del quantitativo autorizzato ed entro trenta giorni dall’ultima operazione doganale di esportazione, l’impresa intestataria invia al Ministero delle politiche agricole e forestali la fotocopia dell’Allegato 2 (Mod. PT/2), nonché l’originale dell’Allegato 3 (Mod. PT/3) relativo ai quantitativi esportati ripartiti per Paese di destinazione. La predetta modulistica può essere inviata anche durante il corso di validità dell’autorizzazione con riferimento ad utilizzi parziali.
Art. 4.
1. La lavorazione degli sfarinati e delle paste alimentari destinati all’esportazione, aventi requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme per il consumo interno, è effettuata in modo da renderne possibile il diretto e immediato controllo da parte degli organi di controllo, specie se tale lavorazione si effettua contemporaneamente a quella dei prodotti aventi caratteristiche conformi a quelle stabilite dal regolamento n. 187/2001.
2. Le materie prime e le sostanze diverse da quelle impiegabili nella produzione di sfarinati e paste alimentari destinati al consumo interno, nonchè i prodotti destinati all’esportazione aventi i requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme per il consumo interno, sono immagazzinate in appositi locali sulla porta dei quali è affisso un cartello recante, a caratteri ben visibili, la scritta:
"Deposito di materie prime e di prodotti finiti non destinati al mercato nazionale". In presenza di magazzini automatizzati, limitatamente ai prodotti finiti, è sufficiente poterli individuare tramite il sistema informatico del magazzino stesso.
Art. 5.
1. Le singole materie prime di base con requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 187/2001, e le sostanze che si intendono utilizzare per la fabbricazione di sfarinati e paste alimentari con caratteristiche difformi destinati all’esportazione e non nocivi alla salute umana, sono annotate in un apposito registro di carico e scarico che deve contenere le seguenti indicazioni minime:
1.1. Per gli sfarinati:
a) nella parte "carico":
1. la data di introduzione nel molino, la qualità, la quantità e la specifica denominazione merceologica delle materie prime e/o sfarinato, se ha caratteristiche difformi da quelle previste dal decreto n. 187/2001 e delle sostanze che si intendono additivare o miscelare allo stesso, nonchè il nome e l’indirizzo del fornitore e gli estremi dei documenti di acquisto e di accompagnamento dei prodotti;
2. la denominazione e la quantità dello sfarinato prodotto con l’indicazione delle caratteristiche difformi da quelle prescritte dal decreto n. 187/2001, nel caso in cui non sia stato additivato o miscelato; con l’indicazione percentuale quantitativa delle sostanze aggiunte, qualora sia stato additivato o miscelato;
b) nella parte "scarico":
1. la quantità delle sostanze additivate o miscelate nel prodotto finito;
2. la data dell’esportazione, il quantitativo e il tipo dello sfarinato esportato, il nome e l’indirizzo del destinatario della merce.
1.2. Per le paste alimentari:
a) nella parte "carico":
1. la data di introduzione nel pastificio, la quantità, il tipo dello sfarinato, nonchè il nome e l’indirizzo del fornitore e degli estremi dei documenti di acquisto e di accompagnamento;
2. la data di introduzione nel pastificio, la qualità, la quantità e la specifica denominazione merceologica delle sostanze che si intendono impiegare nell’impasto, nonchè il nome e l’indirizzo dei fornitori e gli estremi dei documenti di acquisto e di accompagnamento;
b) nella parte "scarico":
1. la data di fabbricazione e la quantità del prodotto finito, con l’indicazione della composizione qualitativa e quantitativa percentuale;
2. la data dell’esportazione, il quantitativo e il tipo di pasta esportata, il nome e l’indirizzo del destinatario della merce.
2. Le annotazioni relative al carico sono effettuate all’atto della introduzione negli appositi depositi previsti al secondo comma dell’art. 4 del presente decreto delle materie prime e delle sostanze da additivare o da miscelare; quelle relative allo scarico, all’atto dell’uscita dai predetti depositi e della esportazione delle materie e sostanze stesse e dei prodotti finiti.
3. I registri di carico e scarico di cui al presente articolo, ordinati in pagine progressivamente numerate, sono vidimati dall’ufficio regionale dell’agricoltura competente per territorio e tenuti dall’impresa interessata per essere esibiti ad ogni richiesta delle autorità preposte al controllo.
Art. 6.
1. Per le autorizzazioni rilasciate dall’amministrazione prima dell’entrata in vigore del presente decreto, restano ferme le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 9 agosto 1969 e 5 novembre 1971.
2. Sono abrogati i decreti ministeriali 9 agosto 1969 e 5 novembre 1971.
(Allegati omessi)