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DM 26 aprile 2002

Modifiche al decreto ministeriale 23 novembre 2001 in materia di dati, formato e modalità della comunicazione di cui all’art. 10 del decreto legislativo n. 372 del 1999.

(Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2002)

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IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

 

 Visto il proprio decreto in data 23 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2002;

 Visto, in particolare, l’art. 4, comma 1, del suddetto decreto che prevede che, alla data del 1 giugno 2002, tutti i gestori dei complessi IPPC, nel caso in cui siano superati i valori soglia di cui alle tabelle 1.6.2. e 1.6.3. dell’allegato 1, comunichino, oltre ai dati identificativi dei complessi, anche i dati sulle emissioni relativi all’anno 2001;

 Considerata la obiettiva impossibilità e, comunque, le difficoltà logistiche che i gestori dei complessi aziendali incontrerebbero nel dover effettuare, in così breve tempo, la rilevazione dei dati sulle emissioni relative all’anno 2001;

 Ritenuto, altresì, opportuno conoscere i dati relativi a periodi più recenti al fine di attuare una puntuale prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento proveniente dalle attività industriali;

 Considerato, pertanto, che il carattere innovativo del processo che si avvierà con la prima dichiarazione debba essere riferito ai dati relativi all’anno 2002;

 Ritenuto necessario, inoltre, inserire nel testo del decreto in esame una ulteriore definizione concernente l’autorità competente in materia di comunicazioni;

 

 Decreta:

 

 Art. 1.

 1. Al decreto ministeriale 23 novembre 2001 sono apportate le seguenti modifiche:

 a) all’art. 2 dopo il punto 4) è inserito il seguente punto:

 “5) Autorità competenti in materia di comunicazione: per gli impianti sottoposti a procedura di VIA nazionale la comunicazione è trasmessa al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio - Servizio VIA - e all’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente; per gli altri impianti la comunicazione è trasmessa alla regione interessata o alle province autonome di Trento e di Bolzano e all’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente.”;

 b) all’art. 4 il comma 1 è sostituito dal seguente:

 “Tutti i gestori dei complessi IPPC, che superano i valori di soglia di cui alle tabelle 1.6.2. e 1.6.3. dell’allegato 1 del presente decreto, entro 1 giugno 2002 devono comunicare all’autorità competente di cui all’art. 2, comma 1, numero 8, del decreto legislativo n. 372/1999 ed all’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente solo i dati identificativi dei complessi industriali, mentre entro il 30 aprile 2003 devono comunicare i dati sulle emissioni relativi all’anno 2002.”.

 


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