DM 26 aprile 2002
Modifiche al decreto ministeriale 23 novembre 2001 in materia di
dati, formato e modalità della comunicazione di cui all’art. 10 del decreto
legislativo n. 372 del 1999.
(Gazzetta
Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2002)
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IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO
Visto
il proprio decreto in data 23 novembre 2001, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2002;
Visto,
in particolare, l’art. 4, comma 1, del suddetto decreto che prevede che, alla
data del 1 giugno 2002, tutti i gestori dei complessi IPPC, nel caso in cui
siano superati i valori soglia di cui alle tabelle 1.6.2. e 1.6.3.
dell’allegato 1, comunichino, oltre ai dati identificativi dei complessi,
anche i dati sulle emissioni relativi all’anno 2001;
Considerata
la obiettiva impossibilità e, comunque, le difficoltà logistiche che i gestori
dei complessi aziendali incontrerebbero nel dover effettuare, in così breve
tempo, la rilevazione dei dati sulle emissioni relative all’anno 2001;
Ritenuto,
altresì, opportuno conoscere i dati relativi a periodi più recenti al fine di
attuare una puntuale prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento
proveniente dalle attività industriali;
Considerato,
pertanto, che il carattere innovativo del processo che si avvierà con la prima
dichiarazione debba essere riferito ai dati relativi all’anno 2002;
Ritenuto
necessario, inoltre, inserire nel testo del decreto in esame una ulteriore
definizione concernente l’autorità competente in materia di comunicazioni;
Decreta:
Art.
1.
1.
Al decreto ministeriale 23 novembre 2001 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
all’art. 2 dopo il punto 4) è inserito il seguente punto:
“5)
Autorità competenti in materia di comunicazione: per gli impianti sottoposti a
procedura di VIA nazionale la comunicazione è trasmessa al Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio - Servizio VIA - e all’Agenzia
nazionale per la protezione dell’ambiente; per gli altri impianti la
comunicazione è trasmessa alla regione interessata o alle province autonome di
Trento e di Bolzano e all’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente.”;
b)
all’art. 4 il comma 1 è sostituito dal seguente:
“Tutti
i gestori dei complessi IPPC, che superano i valori di soglia di cui alle
tabelle 1.6.2. e 1.6.3. dell’allegato 1 del presente decreto, entro 1 giugno
2002 devono comunicare all’autorità competente di cui all’art. 2, comma 1,
numero 8, del decreto legislativo n. 372/1999 ed all’Agenzia nazionale per la
protezione dell’ambiente solo i dati identificativi dei complessi industriali,
mentre entro il 30 aprile 2003 devono comunicare i dati sulle emissioni relativi
all’anno 2002.”.