DL 10 maggio 2002, n. 92
Differimento della disciplina
relativa alle acque di balneazione
(Gazzetta
Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2002),
convertito in L. 11 luglio 2002, n. 140
(Gazzetta
Ufficiale n.
162 del 12 luglio 2002).
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Art. 1.
Differimento termini
ossigeno disciolto
1. Il termine per l'applicazione della disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, alla legge 12 giugno 1993, n. 185, e successive modificazioni, è differito al 31 dicembre 2003.
1-bis. I programmi di interventi urgenti a stralcio, accompagnati dal piano finanziario ed economico elaborato ai sensi dell'articolo 141, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e inviati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, assicurano l'attuazione della disciplina di cui al comma 1.
Art. 2.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.