DM 27 maggio 2002
Programmi concernenti la rivitalizzazione
economica e sociale delle città e delle zone adiacenti in crisi, per
promuovere uno sviluppo urbano sostenibile. URBAN - ITALIA.
(Gazzetta
Ufficiale n. 213 dell’11 settembre 2002)
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Art. 1.
Finanziamento
1. A valere sulle disponibilità di cui all'art. 145, comma 86, della legge n. 388/2000, sono finanziati i 20 programmi già ammessi e valutati, che risultano utilmente collocati dall'undicesimo al trentesimo posto nella graduatoria generale, relativa al programma Urban II di cui all'art. 1, comma 3, del decreto del Ministro dei lavori pubblici dell'11 aprile 2001, richiamato in premessa.
Art. 2.
Gestione del
finanziamento
1. Il Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può utilizzare le risorse di cui all'art. 1 fino ad una quota del 2 per cento, per attività di coordinamento, di assistenza tecnica e monitoraggio, di valutazione e di ricerca, connesse all'attuazione dei programmi.
2. Per i comuni promotori dei programmi che ricadono nelle aree appartenenti alle regioni dell'obiettivo 1, il finanziamento concesso, pari al massimo a lire 9,8 miliardi (5,06 Meuro), deve costituire non più del 70 per cento del costo totale del programma; le restanti risorse necessarie per la realizzazione del programma sono reperite sia con finanziamenti pubblici (regionali, comunali o di altri enti pubblici territoriali) che privati.
3. Per i comuni promotori dei programmi che ricadono nelle aree fuori dalle regioni dell'obiettivo 1, il finanziamento concesso, pari al massimo a lire 9,8 miliardi (5,06 Meuro), deve costituire non più del 50 per cento del costo totale del programma; le restanti risorse sono reperite sia con finanziamenti pubblici (regionali, comunali o di altri enti pubblici territoriali) che privati.
Art. 3.
Tempi
1. L'eleggibilità delle spese è fissata alla data di pubblicazione (Gazzetta Ufficiale n. 164 del 17 luglio 2001) del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 415 dell'11 aprile 2001, richiamato in premessa.
Art. 4.
Formazione del
programma stralcio
1. Ai fini dell'utilizzazione delle risorse di cui all'art. l, i comuni, nell'ambito dei programmi presentati in attuazione del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 19 luglio 2000, di seguito denominati "programmi iniziali", individuano un insieme di azioni e di risorse, che ne costituiscano uno stralcio significativo e che mantengano, per quanto possibile, inalterato l'obiettivo generale del programma ed il livello d'integrazione tra le diverse tipologie di azioni. I programmi così individuati sono di seguito denominati "programmi stralcio".
2. I programmi stralcio sono finanziati con le disponibilità di cui al comma 1 dell'art. 1 del presente decreto e dal cofinanziamento locale di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 2.
3. Le risorse private presenti nel programma stralcio dovranno avere, rispetto ai costi complessivi individuati, una percentuale pari almeno a quella prevista nella sezione 3.12 colonna 17 dell'allegato A, del programma presentato ai sensi del decreto del Ministero dei lavori pubblici del 19 luglio 2000.
4. I comuni individuano, ai fini dell'attuazione del programma iniziale e della concentrazione delle risorse, azioni in esso ricomprese e non inserite nel programma stralcio e ne propongono la relativa spesa a valere sui fondi strutturali 2000-2006, ovvero su altri fondi, con istanza da inoltrare alle regioni le quali valuteranno la compatibilità delle suddette proposte con i criteri di selezione dei rispettivi complementi di programmazione. Le suddette azioni sono indicate nell'apposita documentazione, definita "di completamento", del programma stralcio di cui al comma 1.
5. I comuni predispongono i nuovi quadri finanziari e destinano una quota non superiore al 5 per cento delle spese previste per la realizzazione del programma stralcio, all'attività di assistenza tecnica, di monitoraggio e di valutazione del programma.
6. Qualora nel programma iniziale siano ricomprese azioni non dotate di copertura finanziaria, i comuni formulano, nella documentazione di completamento del programma stralcio, proposte finalizzate alla copertura integrale del programma iniziale, individuandone, altresì, un'idonea tempistica.
Art. 5.
Approvazione
1. I programmi stralcio sono trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. I programmi sono approvati, entro i successivi quarantacinque giorni, con provvedimento del Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
3. I comuni, d'intesa con le regioni, possono chiedere al Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali di attivare un tavolo di concertazione per: l'approvazione delle azioni e dei quadri finanziari di spesa inseriti nel documento di completamento previsto all'art. 4, comma 4, al fine di unificare le modalità ed accelerare i tempi di approvazione; la sottoscrizione degli accordi di programma di cui all'art. 34 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000, qualora necessari per determinare gli effetti di variazione urbanistica di cui al citato art. 34, per le opere comprese nel programma.
4. Con decreto del capo del Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali sono emanate le direttive per la costituzione ed il funzionamento del tavolo di concertazione.
Art. 6.
Documentazione
1. La documentazione relativa ai programmi stralcio di cui all'art. 4 è predisposta sulla base di quella trasmessa in attuazione del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 19 luglio 2000 e contiene gli elementi significativi che hanno determinato la formazione del programma medesimo ai fini dell'attivazione dei fondi di cui all'art. 1
2. In particolare, la documentazione è così costituita:
a) relazione descrittiva contenente: la strategia e gli assi prioritari individuati nel programma stralcio per lo sviluppo sostenibile dell'area oggetto del programma (priorità, obiettivi specifici e quantificati, risultati previsti), comparati con quelli del programma iniziale;
i risultati che si prevede di raggiungere con il programma stralcio;
gli estremi degli atti che comprovano l'impegno assunto dai diversi soggetti, pubblici e privati, coinvolti nella realizzazione delle azioni individuate nel programma stralcio;
le misure e le azioni
previste per la realizzazione del programma stralcio e la relativa
quantificazione;
le azioni previste per la pubblicità e la diffusione
del programma stralcio, volte ad ottimizzarne la visibilità, con
l'indicazione delle modalità operative e della strumentazione destinata alla
diffusione e riproducibilità dell'esperienza proposta attraverso l'attuazione
del programma (meccanismi di consolidamento dell'innovazione e delle buone
pratiche, scambi strutturali di esperienze);
la struttura organizzativa preposta alla gestione del programma stralcio, se prevista;
l'indicazione dell'eventuale struttura di assistenza tecnica;
b) il piano finanziario, predisposto secondo quanto previsto al precedente art. 2;
c) la cartografia, con l'individuazione dell'area interessata dal programma stralcio e la localizzazione dei principali interventi in esso previsti;
d) il cronoprogramma;
e) il modello allegato A compilato in ogni sua parte, su supporto cartaceo e su supporto informatico.
3. La documentazione di cui al comma 2 è contenuta in non più di quindici cartelle, corredate di una tavola di cartografia e del modello allegato A, ordinata secondo le lettere ed i sottopunti di cui al medesimo comma 2.
4. La documentazione di completamento prevista all'art. 4, commi 4 e 6, è predisposta in analogia alle indicazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
Art. 7.
Attuazione
1. Nei tre mesi successivi all'approvazione dei programmi stralcio, il capo del Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottoscrive l'accordo di programma con il sindaco del comune promotore. L'accordo di programma è inoltre sottoscritto da tutti gli enti pubblici e territoriali che conferiscono risorse finanziarie al programma. Al medesimo accordo sono allegate le convenzioni che regolano i contratti tra il comune promotore e i soggetti privati che conferiscono risorse al programma.
2. A seguito dell'approvazione di cui al comma 2 dell'art. 5, il Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali procede all'impegno dei fondi sull'apposito capitolo.
3. Per garantire un'efficace azione di coordinamento, i dati di monitoraggio e valutazione dei programmi confluiscono al tavolo permanente previsto all'art. 4 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 19 luglio 2000.
4. Al fine di garantire, controllare e accelerare le procedure per l'attuazione dei programmi, su richiesta del soggetto promotore, può essere attivato il tavolo di concertazione di cui all'art. 5.
Art. 8.
Contabilità speciale
1. Per le procedure di spesa e contabili dei finanziamenti messi a disposizione dei programmi con la sottoscrizione dell'accordo di cui all'art. 7, si applica quanto previsto dagli articoli 8, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 20 aprile 1994, e dalla circolare del Ministero del tesoro n. 77 del 28 dicembre 1995.
2. I comuni, ai fini dell'attuazione del programma, nominano un funzionario delegato per la gestione della contabilità speciale.
(Allegato omesso)