Ord. (Min. sal.) 18 giugno 2002
Proroga dell'efficacia dell'ordinanza concernente il
divieto di commercializzazione e di pubblicità di gameti ed embrioni umani e
dell'ordinanza concernente il divieto di importazione e di esportazione di
gameti o di embrioni umani.
(Gazzetta
Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2002)
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Art. 1.
1. L’efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del 5 marzo 1997, recante divieto di commercializzazione e di pubblicità di gameti ed embrioni umani o, comunque, di materiale genetico, e' prorogata fino al 31 dicembre 2002, fermo restando l'obbligo a carico dei centri pubblici e privati che praticano tecniche di procreazione medicalmente assistita di inviare le comunicazioni previste dall'art. 3 dell'ordinanza 5 marzo 1997.
2. L'efficacia dell'ordinanza 25 luglio 2001, recante il divieto di importazione e di esportazione di gameti o di embrioni umani è prorogata al 31 dicembre 2002.