DPR
1 agosto 2002, n. 211
Regolamento recante modifiche all'articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, in materia di
licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni
(Gazzetta
Ufficiale n. 225 del 25 settembre 2002)
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Art. 1.
1. All'articolo 6, comma 27, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, le parole: "non superiore a 15 anni", sono sostituite dalle seguenti: "di 20 anni".
Art. 2.
1. Il termine di validità di cui all'articolo 6, comma 27, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, come modificato dal presente decreto, si applica, ferme restando le rimanenti condizioni, anche alle licenze individuali già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente decreto.