DM 7 settembre 2002
Recepimento della direttiva 2001/58/CE riguardante le
modalità della informazione su sostanze e preparati pericolosi immessi in
commercio
(Gazzetta
Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2002)
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Art. 1.
1.
Il responsabile dell'immissione sul mercato di una sostanza o di un preparato,
sia esso il fabbricante, l'importatore o il distributore, deve fornire
gratuitamente al destinatario, che è l'utilizzatore professionale della
sostanza o del preparato, su supporto cartaceo o magnetico, una scheda
informativa in materia di sicurezza in occasione o anteriormente alla prima
fornitura.
2. La scheda informativa in materia di sicurezza contiene le informazioni di cui all'allegato qualora si tratti di sostanza o preparato classificati come pericolosi ai sensi rispettivamente del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e della direttiva 1999/45/CE.
Art. 2.
1. Chiunque sia responsabile dell'immissione sul mercato di un preparato, sia esso il fabbricante, l'importatore o il distributore, deve fornire gratuitamente, su richiesta di un utilizzatore professionale, una scheda informativa in materia di sicurezza che riporti informazioni conformi all'allegato alla presente direttiva, se il preparato non è classificato come pericoloso ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 della direttiva 1999/45/CE, ma contiene in concentrazione individuale \geq 1 % in peso per i preparati diversi da quelli gassosi e \geq 0,2% in volume per i preparati gassosi almeno una sostanza che presenti pericoli per la salute o per l'ambiente, oppure una sostanza per la quale esistono limiti di espressione comunitari sul luogo di lavoro.
Art. 3.
1. La scheda informativa di cui all'art. l deve essere aggiornata ogni qualvolta il fabbricante, l'importatore o il distributore sia venuto a conoscenza di nuove e rilevanti informazioni sulla sicurezza e la tutela della salute e dell'ambiente; esso è tenuto a trasmettere la scheda aggiornata al fornitore.
Art. 4.
1. La scheda di cui all'art. 1 deve essere redatta in lingua italiana nell'osservanza delle disposizioni indicate nell'allegato e deve riportare la data di compilazione e dell'eventuale aggiornamento.
Art. 5.
1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore:
a)
a decorrere dal 30 luglio 2002 per le sostanze pericolose e per i preparati che
esulano dal campo di applicazione dei decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 194,
e 26 febbraio 2000, n. 174;
b) a decorrere dal 30 luglio 2004 per i preparati disciplinati dai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 194, e 26 febbraio 2000, n. 174.
(Allegato
omesso)