Delib. CIPE 19 dicembre 2002,
n. 123
Revisione delle linee guida per
le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra
(legge n. 120/2002)
(GU
n. 68 del 22 marzo 2003)
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1. È approvato il Piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e l'aumento del loro assorbimento redatto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'art. 2 della legge 1 giugno 2002, n. 120, allegato alla presente delibera.
2. I livelli massimi di emissione assegnati ai singoli settori per il periodo 2008-2012, questi ultimi calcolati come media delle emissioni annuali del periodo di cui alla tabella 8, sono stabiliti sulla base dello scenario di riferimento, ovvero sulla base dei risultati conseguibili con le misure già individuate al 30 giugno 2002 con provvedimenti, programmi e iniziative nei settori della produzione di energia elettrica, dei trasporti, dei consumi energetici negli usi civili e nel terziario, della cooperazione internazionale.
(Tabella omissis)
3. Nell'ambito della VI Commissione CIPE "Sviluppo Sostenibile", è istituito un comitato tecnico emissioni gas-serra (CTE), presieduto da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e composto dai rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle finanze, delle attività produttive, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, degli affari esteri, degli affari regionali nonchè della Conferenza Stato-regioni. Entro il 30 settembre di ogni anno, a decorrere dal 2003, il CTE:
3.1 predispone, sulla base delle informazioni fornite dalle amministrazioni interessate, un rapporto sullo stato di attuazione delle misure di cui al punto 2 e sull'andamento delle emissioni rispetto a quanto previsto nello scenario di riferimento, e formula le eventuali proposte di modifica dei livelli massimi di emissione di cui alla tabella 8, coerentemente con i progressi già realizzati o da realizzare per rispettare gli impegni di cui alla legge n. 120/2002, da sottoporre all'esame della predetta Commissione per le successive valutazioni e determinazioni di questo Comitato;
3.2 considerati i programmi pilota di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 120/2002 e le opzioni per le ulteriori riduzioni delle emissioni di cui alla tab. 7 - da confermare sulla base di specifiche analisi di fattibilità e di costi/benefici da effettuare a cura delle amministrazioni interessate - propone alla predetta Commissione il programma delle ulteriori misure necessarie per rispettare l'obiettivo di cui alla legge n. 120/2002.
4. Entro il 30 ottobre di ciascun anno, sulla base delle risultanze dei lavori del CTE, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza Stato-regioni, propone a questo Comitato l'adozione delle ulteriori misure necessarie per rispettare l'obiettivo di cui alla legge n. 120/2002, tenuto conto del criterio prioritario di raggiungere il migliore obiettivo con il minor costo.
5. Al fine di assicurare la promozione ed il coordinamento dei progetti nell'ambito dei meccanismi di JI e CDM e la partecipazione dell'Italia al mercato dei permessi di emissioni sia internazionale che comunitario (ET), il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dovrà provvedere, utilizzando le ordinarie risorse di bilancio umane e strumentali, ad organizzare i propri uffici in modo tale da consentire, d'intesa con i Ministeri delle attività produttive, delle politiche agricole e forestali, degli affari esteri, e dell'economia e delle finanze:
la predisposizione, entro il 31 maggio 2003, del censimento delle iniziative italiane pubbliche e private, già realizzate o in corso, nei Paesi Annex I e nei Paesi in via di sviluppo, che possono generare crediti di emissione, secondo quanto stabilito in ambito comunitario e internazionale;
l'avvio, entro il 30 giugno 2003, delle procedure per la registrazione, presso gli organi competenti istituiti dalla Conferenza delle Parti alla Convenzione sui cambiamenti climatici, dei progetti già realizzati o in corso al fine del rilascio dei crediti di emissione;
l'avvio, entro il 30 giugno 2003 delle attività preliminari finalizzate alla partecipazione delle imprese italiane al mercato dei permessi di emissione sia internazionale che comunitario;
la promozione della realizzazione di ulteriori progetti nell'ambito dei meccanismi di JI e CDM, con l'obiettivo di raggiungere il miglior risultato in termini di generazione di crediti di emissione con il minor costo incrementale. A questo fine il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dovrà, tra l'altro, assicurare alle imprese italiane una informazione completa e aggiornata sulle opportunità offerte dai meccanismi di JI e CDM, sugli eventuali meccanismi incentivanti previsti dalle norme nazionali, e sugli eventuali finanziamenti resi disponibili dalla Banca mondiale, dalla Global environment facility, dalle Banche di sviluppo regionali, dalla Banca europea degli investimenti, nonché dalle istituzioni finanziarie internazionali.
6. Al fine del rispetto dei livelli di emissione di cui alla tabella 8 da parte dei settori, questi ultimi potranno ricorrere ai meccanismi previsti dal protocollo di Kyoto e allo scambio di quote di emissione all'interno della Comunità, in conformità con le decisioni che verranno assunte in sede internazionale comunitaria e nazionale.
7. Un'ulteriore riduzione delle emissioni potrà essere conseguita mediante interventi di afforestazione e riforestazione, attività di gestione forestale, di gestione dei suoli agricoli e pascoli e di rivegetazione secondo quanto indicato al punto G. e nella tabella n. 6.
7.1. Entro il 30 aprile 2003 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero per le politiche agricole e forestali e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, presenta a questo Comitato il piano dettagliato riferito al triennio 2004-2006, per la realizzazione delle attività nazionali di cui alla tabella 6 nell'ambito delle risorse pubbliche destinate allo scopo.
7.2. Entro il 30 luglio 2003 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero per le politiche agricole e forestali, provvede ad effettuare la ricognizione nell'ambito della legislazione regionale, nazionale ed internazionale in vigore nel nostro Paese dal 1990 ad oggi, di tutte le norme che contemplano la tutela delle risorse forestali, al fine di certificare la "riforestazione naturale" avvenuta sul territorio nazionale nel periodo 1990-2012, quale conseguenza di attività intraprese dall'uomo e quindi eleggibile ai fini del rispetto dell'obiettivo di riduzione delle emissioni stabilito dalla legge n. 120/2002.
7.3. Entro il 31 maggio 2005 il Ministero per le politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, realizza l'inventario forestale nazionale e quello degli altri serbatoi di carbonio, al fine di avviare la procedura di revisione del limite all'utilizzo dei crediti, derivanti dalla gestione forestale, assegnato all'Italia.
7.4. Entro il 31 dicembre 2006 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Ministero per le politiche agricole e forestali, realizza il Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali al fine di certificare i flussi di carbonio nel periodo 2008-2012 derivanti da attività di afforestazione, riforestazione, deforestazione, gestione forestale, gestione dei suoli agricoli e pascoli e rivegetazione.
8. Per l'anno 2003 agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto ai punti 7.3 e 7.4 della presente delibera si farà fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio dei Ministeri interessati.
9. A partire dal 2003, in sede di predisposizione annuale del documento di programmazione economica-finanziaria (DPEF), il Ministero dell'economia e delle finanze dovrà prevedere una sezione dedicata al presente Piano con l'individuazione degli strumenti necessari per il raggiungimento degli obiettivi previsti.
10. L'attuazione degli interventi previsti nel piano approvato sarà assicurata, per la parte di competenza statale, nei limiti delle risorse allo scopo destinate dai relativi documenti di bilancio.