Deliberazione (Min. Amb.) 30 gennaio 2003
Criteri e requisiti per l'iscrizione
all'albo delle imprese che svolgono le attivitā di raccolta e trasporto dei
rifiuti (categorie dalla 1 alla 5).
(Gazzetta
Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2003)
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Art.
1.
Dotazioni
minime
1. La dotazione minima di
mezzi e personale per l'iscrizione nella categoria 1 per lo svolgimento
dell'attivitā di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati č
individuata nell'allegato A, fermo restando che le imprese che intendono
iscriversi nella categoria 1 per svolgere esclusivamente singoli e specifici
servizi, devono disporre solo della dotazione minima di mezzi e personale di
cui alle tabelle dell'allegato B relative ai servizi medesimi.
2. La dotazione minima di mezzi e personale per l'iscrizione ella categoria 1 per lo svolgimento dell'attivitā di spezzamento meccanizzato č individuata nell'allegato C.
3. La dotazione minima di mezzi e personale per l'iscrizione nella categoria 1, con procedura semplificata, ai sensi dell'art. 30, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, č determinata secondo la formula di cui all'allegato D.
4. La dotazione minima di mezzi e personale per l'iscrizione nelle categorie dalla 2 alla 5 č determinata secondo i criteri stabiliti nell'allegato E.
Art. 2.
Capacitā finanziaria
1. Il requisito di capacitā finanziaria per l'iscrizione nelle categorie dalla 1 alla 5 si intende soddisfatto con un importo di Euro 50.000 per il primo veicolo, di Euro 2.500 per ogni veicolo aggiuntivo. Tale requisito č dimostrato con le modalitā di cui all'art. 11, comma 2, del decreto 28 aprile 1998, n. 406, ovvero mediante l'attestazione di affidamento bancario rilasciata da imprese che esercitano attivitā bancaria secondo lo schema allegato sotto la lettera "F".
2. Per le imprese che utilizzano veicoli di massa massima fino a 6 tonnellate, ovvero con portata non superiore a 3,5 tonnellate il requisito di capacitā finanziaria s'intende soddisfatto, con le modalitā di cui al comma 1, con un importo di Euro 25.000 per il primo veicolo, di Euro 2.500 per ogni veicolo aggiuntivo.
3. Le imprese che hanno dimostrato il requisito di capacitā finanziaria ai fini dell'iscrizione all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modifiche e integrazioni, comprovano il requisito di capacitā finanziaria mediante attestazione dell'iscrizione a tale albo.
Art. 3.
Norma transitoria e
abrogazioni
1. Le iscrizioni all'albo nelle categorie dalla 1 alla 5 deliberate alla data di adozione della presente deliberazione rimangono valide ed efficaci fino alla loro scadenza.
2. Dalla data di adozione della presente deliberazione č abrogata la deliberazione 17 dicembre 1998, prot. 002/CN/ALBO, modificata ed integrata con deliberazioni 17 marzo 1999, prot. n. 001/CN/ALBO e 9-21 febbraio 2001, prot. n. 002/CN/ALBO.
(Allegati omessi)