DLvo 14 febbraio 2003, n. 31
Attuazione della direttiva 2001/15/CE sulle sostanze che possono essere aggiunte
a scopi nutrizionali specifici ai prodotti destinati ad una alimentazione
particolare.
(Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 26-2-2003)
-------------------------------------------
Art. 1.
Disciplina delle
sostanze aggiunte per scopi nutrizionali
1. All'interno delle categorie di sostanze aggiunte per scopi nutrizionali specifici agli alimenti destinati ad una alimentazione particolare, elencate nell'allegato 1, solo le sostanze chimiche figuranti in corrispondenza di ciascuna categoria possono essere usate per la fabbricazione dei prodotti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111.
2. L'uso delle sostanze di cui al comma 1 deve essere conforme alle specifiche disposizioni ad esse relative, contenute nelle normative adottate ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111.
3. Salvo il disposto del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, possono essere utilizzate nella produzione di alimenti destinati ad una alimentazione particolare altre sostanze aggiunte per scopi nutritivi specifici, non appartenenti ad una delle categorie di cui all'allegato 1.
4. L'uso di sostanze nutritive in alimenti destinati ad una alimentazione particolare deve comportare la produzione di prodotti sicuri che soddisfano le esigenze nutritive specifiche dei soggetti cui sono destinati, secondo quanto stabilito dai dati scientifici generalmente accettati.
5. Il Ministero della salute può chiedere al produttore o, se del caso, all'importatore di presentare i lavori scientifici e i dati comprovanti l'uso di sostanze aggiunte per scopi nutritivi specifici secondo quanto previsto dal comma 4. Se detti lavori sono contenuti in una pubblicazione facilmente reperibile, sono sufficienti riferimenti a tale pubblicazione.
Art. 2.
Requisiti di purezza
1. Alle sostanze elencate nell'allegato 1 si applicano, laddove previsti, i requisiti di purezza fissati dal decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 1996, n. 209, adottato in attuazione di disposizioni comunitarie o, comunque, dai provvedimenti nazionali adottati in attuazione di disposizioni comunitarie in materia.
2. Alle sostanze elencate nell'allegato 1, per le quali non sono ancora stati determinati a livello comunitario i requisiti di purezza, si applicano, fino all'adozione di tali disposizioni, le norme nazionali o, in mancanza, i criteri di purezza generalmente riconosciuti o raccomandati dagli enti internazionali.
Art. 3.
Norme transitorie e
finali
1. È consentita la
commercializzazione dei prodotti non conformi al presente decreto non oltre il
31 marzo 2004.
2.
In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma della
Costituzione il presente decreto si applica, per le regioni e province autonome
che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2001/15/CE,
fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna
regione e provincia autonoma.
(Allegati omessi)