DPR
17 febbraio 2003, n. 84
Regolamento di attuazione della direttiva
1999/94/CE concernente la disponibilità di informazioni sul risparmio di
carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto
riguarda la commercializzazione di autovetture nuove
(GU
n. 92 del 19-4-2003)
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CAPO I
Ambito di applicazione e definizioni
Articolo 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "autovettura", un veicolo a motore della categoria M1, come definito dal decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile in data 29 marzo 1974 di attuazione della direttiva comunitaria 70/156/CEE, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 13 maggio 1999 di attuazione della direttiva comunitaria 98/91/CE. Sono esclusi i veicoli che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 5 aprile 1994 di attuazione della direttiva 92/61/CEE, ed i veicoli speciali di cui al decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile in data 29 marzo 1974 di attuazione della direttiva comunitaria 70/156/CEE, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 13 maggio 1999 di attuazione della direttiva comunitaria 98/91/CE;
b) "autovettura nuova", un'autovettura che non sia stata precedentemente venduta se non a fini di rivendita al dettaglio o di distribuzione;
c) "certificato di conformità" il certificato di cui al decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile in data 29 marzo 1974 di attuazione della direttiva comunitaria 70/156/CEE, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 13 maggio 1999 di attuazione della direttiva comunitaria 98/91/CE;
d) "punto vendita", una struttura, come una sala d'esposizione o uno spazio all'aperto, in cui le autovetture nuove sono esposte o offerte in vendita o in leasing ai clienti potenziali, ivi comprese, le fiere in cui le autovetture nuove sono presentate al pubblico;
e) "responsabile del punto vendita" qualsiasi persona fisica o giuridica che gestisce un punto vendita;
f) "costruttore" la persona fisica o giuridica responsabile, verso l'autorità che rilascia l'omologazione, di tutti gli aspetti del procedimento di omologazione e della conformità della produzione; non è indispensabile che il costruttore partecipi direttamente a tutte le fasi di costruzione del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica soggette all'omologazione;
g) "consumo ufficiale di carburante", il consumo di carburante omologato dalle autorità di omologazione ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dei trasporti in data 12 giugno 1981 di attuazione della direttiva 80/1268/CEE, come modificato dai decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 8 maggio 1995 di attuazione della dire 93/116/CEE, apposto sul certificato di omologazione CEE del veicolo o figurante nel certificato di conformità. Se più varianti e versioni sono raggruppate in un unico modello, i valori da attribuire al consumo di carburante di tale modello si basano sulla variante e versione che presenta il più elevato consumo ufficiale nell'ambito del gruppo;
h} "emissioni specifiche ufficiali di C02 per una data autovettura", le emissioni misurate ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dei trasporti in data 12 giugno 1981 di attuazione della direttiva 80/1268/CEE, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 8 maggio 1995 di attuazione della direttiva 93/116/CEE, e di cui al decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile in data 29 marzo 1974 di attuazione della direttiva comunitaria 70/156/CEE, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 13 maggio 1999 di attuazione della direttiva comunitaria 98/91/CEE, apposto sul certificato di omologazione CEE del veicolo o figurante nel certificato di conformità. Se più varianti e versioni sono raggruppate in un unico modello, i valori da attribuire alle emissioni di C02 di tale modello si basano sulla variante e versione che presenti le più elevate emissioni ufficiali di C02 nell'ambito del gruppo;
i) "etichetta relativa al consumo di carburante", un'etichetta su cui, per informazione dei consumatori, figurano i valori ufficiali relativi al consumo di carburante e alle emissioni specifiche di C02 della vettura su cui è apposta l'etichetta;
l) "guida al risparmio di carburante", una raccolta di dati ufficiali sul consumo di carburante e sulle emissioni specifiche di C02 dei modelli disponibili sul mercato delle autovetture nuove;
m) "materiale promozionale", tutto il materiale a stampa utilizzato per la commercializzazione, pubblicizzazione e promozione al grande pubblico dei veicoli. Rientrano in questa definizione almeno i manuali tecnici, gli opuscoli, gli annunci pubblicitari su giornali e riviste, la stampa specializzata e i manifesti pubblicitari;
n) "marca", la denominazione commerciale dei costruttore, indicata nel certificato di conformità e nei documenti di omologazione;
o) "modello", la descrizione commerciale della marca, del tipo e, se possibile e opportuno, della variante e versione di un'autovettura;
p) "tipo", "variante" e "versione", i distinti veicoli di una determinata marca dichiarati dal costruttore, come previsto dal decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile in data 29 marzo 1974 di attuazione della direttiva comunitaria 70/156/CEE, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 13 maggio 1999 di attuazione della direttiva comunitaria 98/91/CE, e identifcati esclusivamente in base ai caratteri alfanumerici relativi al tipo, alla variante ed alla versione.
Articolo 2
Finalità e Ambito di
applicazione
1. Il presente regolamento è finalizzato a fornire ai consumatori informazioni relative al consumo di carburante ed alle emissioni di C02 delle autovetture nuove, in vendita o in leasing, così come definite ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b).
CAPO II
Misure per favorire l'informazione per il consumatore
Articolo 3
Apposizione
dell'etichetta
1. Il responsabile del punto vendita, che espone od offre in vendita o in leasing, le autovetture di cui all'articolo 2 appone in modo visibile su ciascun modello di autovettura presso il punto vendita ovvero affigge nelle vicinanze delle medesime autovetture un'etichetta relativa al consumo di carburante ed alle emissioni di C02, conforme ai requisiti di cui all'allegato I del presente regolamento.
Articolo 4
Redazione della guida
1. Per le finalità di cui al comma 2 i costruttori forniscono al Ministero delle attività produttive, entro il 15 dicembre di ogni anno, 1e informazioni di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato II al presente regolamento. Per il primo anno le informazioni sono fornite entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore dei presente regolamento.
2. Sulla base delle informazioni di cui al comma 1, il Ministero delle attività produttive redige annualmente la guida al risparmio di carburante ed alle emissioni di C02, contenente le informazioni di cui all'allegato II al presente regolamento. La guida, approvata con decreto del Ministero delle attività produttive, di concerto con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, sul sito Internet dello stesso Ministero, nonchè sui siti dei Ministeri dell'ambiente e della tutela dei territorio e delle infrastrutture e dei trasporti.
3. I responsabili del punto vendita, su richiesta del consumatore, rendono disponibile gratuitamente la guida presso il proprio punto vendita. La guida è inoltre disponibile presso le locali Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Articolo 5
Affissione manifesto o
schermo di visualizzazione
1. Per ciascuna marca di autovettura il responsabile del punto vendita espone un manifesto o uno schermo di visualizzazione contenente l'elenco dei dati ufficiali relativi al consumo di carburante e alle emissioni specifiche di C02 di tutte le autovetture nuove esposte o messe in vendita o in leasing presso o tramite tale punto vendita. Questi valori devono essere affissi in posizione evidente e rispettare il formato di cui all'allegato III del presente regolamento.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il costruttore, relativamente ai modelli prodotti, fornisce al responsabile del punto vendita, per ciascun modello di autovettura, il manifesto in formato cartaceo o, su richiesta, in formato idoneo ad essere visualizzato sullo schermo di cui al comma 1.
Articolo 6
Divulgazione materiale
promozionale
1. Il materiale promozionale divulgato, come definito dal presente regolamento, contiene i valori ufficiali relativi al consumo di carburante e alle emissioni specifiche di C02 dei modelli di autovetture cui si riferisce e deve essere conforme ai requisiti di cui all'allegato IV del presente regolamento.
2. Il materiale promozionale diverso da quello di cui al comma 1 deve riportare i valori ufficiali relativi al consumo di carburante e alle emissioni di C02 dei modelli di veicoli cui si riferisce.
Articolo 7
Trasparenza
dell'informazione
1. È fatto divieto di apporre su etichette, sulla guida, sul manifesto o sul materiale promozionale di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 altri marchi, simboli o diciture relativi al consumo di carburante o alle emissioni di C02 non conformi al disposto del presente regolamento.
CAPO III
Adempimenti comunitari e sanzioni
Articolo 8
Attuazione del
programma di informazione per il consumatore
1. Il Ministero delle attività produttive è responsabile dell'attuazione del programma di informazione ai consumatori ed elabora una reazione sullo stato di attuazione e sul grado di efficacia delle disposizioni di cui al presente decreto, sentiti i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, che forniscono le ulteriori informazioni necessarie alla completezza della relazione.
2. A tale fine i costruttori e i responsabili dei punii vendita forniscano, entro il 15 settembre 2003, le informazioni necessarie all'applicazione del programma di informazione, secondo le modalità stabilite con successivo provvedimento del Ministero delle attività produttive.
3. L'attuazione dei commi 1 e 2 non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.
Articolo 9
Notifica alla
Commissione Europea
1. Il Ministero delle attività produttive, trasmette alla Commissione Europea, entro il 31 dicembre 2003, la relazione di cui all'articolo 8, riferita al periodo 2002-2003 e redatta in conformità alla decisione della Commissione 2001/677/CE.
Articolo 10
Attività di vigilanza
1. La vigilanza sugli adempimenti previsti dal presente regolamento spetta alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competenti per territorio, che informano periodicamente il Ministero delle attività produttive ai fini del monitoraggio sulla stato di attuazione del programma di informazione di cui al presente decreto, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Articolo 11
Sanzioni
1. A chiunque ometta di adempiere ovvero adempia in modo incompleto o erroneo gli obblighi di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1000 euro.
CAPO IV
Disposizioni transitorie e finali
Articolo 12
Norma transitoria
1. È fatto obbligo ai costruttori di adeguarsi alle disposizioni di cui al presente regolamento entro trenta giorni dalia data di entrata in vigore dello stesso; nei successivi trenta giorni è fatto obbligo ai responsabili dei punti vendita di adeguarsi alle disposizioni di cui al presente regolamento.
(Allegati omessi)