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DM 20 febbraio 2003

Recepimento della direttiva 2002/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 sulla riduzione del livello delle emissioni inquinanti dei veicoli a motore a due o a tre ruote e che modifica la direttiva 97/24/CE.

(GU n. 152 del 3-7-2003)

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Art. 1.

 1. Il presente decreto introduce nuovi valori limite alle emissioni inquinanti prodotte dai veicoli a motore a due o a tre ruote al fine di ridurre il livello delle emissioni stesse.

 

Art. 2.

 1. A decorrere dal 1° aprile 2003, non è consentito:

 a) rifiutare l'omologazione CE per tipo di veicolo, a norma dell'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994; o

 b) rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita o l'immissione in circolazione di un veicolo, per motivi riguardanti i provvedimenti da adottare contro l'inquinamento atmosferico, se detti provvedimenti sono conformi alle prescrizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001 come modificato dal presente decreto.

 2. A decorrere dal 1° aprile 2003, non è consentito rilasciare l'omologazione CE, a norma dell'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, per ogni tipo di veicolo per motivi riguardanti i provvedimenti da adottare contro l'inquinamento atmosferico, se tali tipi di veicoli non sono conformi alle disposizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001, di recepimento della direttiva 97/24/CE, come modificato dal presente decreto. Per la prova di tipo I, sono utilizzati i valori limite fissati nella casella A della tabella di cui al capitolo 5, allegato II, punto 2.2.1.1.5 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001 come modificato dal presente decreto.

 3. A decorrere dal 1° luglio 2004:

 a) non sono più considerati validi i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi a norma del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994; e

 b) non è consentita l'immatricolazione, la vendita o l'immissione in circolazione di veicoli nuovi che non siano accompagnati dal certificato di conformità ai sensi del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, per motivi riguardanti i provvedimenti da adottare contro l'inquinamento atmosferico, se i veicoli non sono conformi alle disposizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001 come modificato dal presente decreto. Per la prova di tipo I relativa ai ciclomotori sono utilizzati i valori limite indicati nella seconda casella della tabella di cui al capitolo 5, allegato I, punto 2.2.1.1.3., del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001. Per la prova di tipo I relativa ai motocicli ed ai tricicli sono utilizzati i valori limite fissati nella casella A della tabella di cui al capitolo 5, allegato II, punto 2.2.1.1.5. del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001 come modificato dal presente decreto.

 4. Per i motocicli a due ruote di tipo trial ed enduro, la data di cui al comma 2 è fissata al 1° gennaio 2004 e la data di cui al comma 3 è fissata al 1° luglio 2005.

 5. Si considerano motocicli trial i veicoli che presentano le seguenti caratteristiche:

 a) altezza massima della sella: 700 mm;

 b) luce da terra minima: 280 mm;

 c) capacità massima del serbatoio: 4 l;

 d) rapporto di trasmissione minimo nella marcia più alta (rapporto primario x rapporto di marcia x rapporto finale di trasmissione): 7,5.

 6. Si considerano motocicli enduro i veicoli che presentano le seguenti caratteristiche:

 a) altezza minima della sella: 900 mm,

 b) luce da terra minima: 310 mm,

 c) rapporto di trasmissione minimo nella marcia più alta (rapporto primario x rapporto di marcia x rapporto finale di trasmissione): 6,0.

 

Art. 3.

 1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 non è consentito rilasciare omologazione CE, a norma dell'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, per motivi riguardanti i provvedimenti da adottare contro l'inquinamento atmosferico, per ogni nuovo tipo di veicolo che non sia conforme alle disposizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001 come modificato dal presente decreto. Per la prova di tipo I sono utilizzati i valori limite indicati nella casella B della tabella di cui al capitolo 5, allegato II, punto 2.2.1.1.5., del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001 come modificato dal presente decreto.

 2. A decorrere dal 1° gennaio 2007:

 a) non sono più considerati validi i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi a norma del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994; e

 b) non è consentita l'immatricolazionie, la vendita o l'immissione in circolazione di veicoli nuovi che non siano accompagnati dal certificato di conformità ai sensi del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, per motivi riguardanti i provvedimenti da adottare contro l'inquinamento atmosferico, se tali veicoli non sono conformi alle disposizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001 come modificato dal presente decreto. Per la prova di tipo I sono utilizzati i valori limite indicati nella casella B della tabella di cui al capitolo 5, allegato II, punto 2.2.1.1.5., del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001 come modificato dal presente decreto. Per i tipi di veicoli dei quali nell'Unione europea non vengono venduti più di 5.000 esemplari all'anno la data è fissata al 1° gennaio 2008.

 

Art. 4.

 1. I certificati di omologazione devono confermare anche la funzionalità dei dispositivi antinquinamento per tutto il normale ciclo di vita dei veicoli a due o a tre ruote a decorrere dal 1° gennaio 2006 per i nuovi tipi di veicoli e dal 1° gennaio 2007 per tutti i tipi di veicoli fino ad una percorrenza di 30.000 km. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sarà recepita la regolamentazione integrativa che sarà adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio per definire il «normale ciclo di vita».

 

Art. 5.

 1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 per i nuovi tipi di veicoli a motore a due o a tre ruote, e a decorrere dal 1° gennaio 2007 per tutti i tipi di veicoli, i certificati di omologazione sono condizionati anche alla conferma della funzionalità dei dispositivi antinquinamento per tutto il normale ciclo di vita del veicolo in normali condizioni di esercizio (conformità dei veicoli in circolazione sottoposti a corretta manutenzione e correttamente utilizzati).

 2. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sarà recepita la regolamentazione integrativa che sarà adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio per definire il «normale ciclo di vita». Essa prevede in particolare, se del caso:

 a) i criteri per l'esecuzione dei controlli;

 b) i criteri per la scelta dei veicoli da controllare;

 c) i criteri per lo svolgimento delle prove;

 d) le regole per l'eliminazione di eventuali difetti;

 e) la gratuità per il proprietario/detentore del veicolo.

 

Art. 6.

 1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 non è consentito rilasciare l'omologazione CE ed è rifiutata l'omologazione di portata nazionale per i veicoli a due o a tre ruote se le emissioni di CO2 ed il consumo di carburante non sono stati rilevati conformemente alle disposizioni pertinenti che saranno emanate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base della regolamentazione che sarà adottata dalla Commissione europea.

 2. A decorrere dal 1° gennaio 2007:

 a) non sono più considerati validi i certificati di conformità che accompagnano i nuovi veicoli a motore a due ruote con una cilindrata superiore a 150 cc a norma del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994; e

 b) non è consentita l'immatricolazione, la vendita o l'immissione in circolazione di veicoli nuovi che non siano accompagnati dal certificato di conformità ai sensi del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, se i valori relativi alle emissioni di CO2 ed al consumo di carburante non sono stati rilevati conformemente alle disposizioni pertinenti che saranno emanate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base della regolamentazione che sarà adottata dalla Commissione europea.

 

Art. 7.

 1. Il capitolo 5 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001 è modificato secondo il testo di cui all'allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

 

(Allegato omesso)


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