DM 12 marzo 2003
Recepimento della direttiva
2002/61, recante diciannovesima modifica alla direttiva 76/769/CEE del Consiglio
del 27 luglio 1976, relativa alle restrizioni in materia di immissione sul
mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi: coloranti azoici.
(GU
n. 96 del 26-4-2003)
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Art. 1.
1. All'allegato al decreto del Presidente della Repubblica
10 settembre 1982, n. 904, come modificato dal decreto del Ministro della sanità
13 dicembre 1999, e' aggiunto il punto 41, riportato nell'allegato al presente
decreto.
2. All'elenco delle sostanze riportate in appendice e' aggiunto il punto 41, riportato in appendice dell'allegato al presente decreto.
Art. 2.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto nessun produttore o importatore può immettere sul mercato prodotti che non siano conformi alle prescrizioni del presente decreto.
Art. 3.
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
(Allegato omesso)