DM
13 marzo 2003
Criteri
di ammissibilità dei rifiuti in discarica.
(GU
n. 67 del 21 marzo 2003)
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Art. 1.
Criteri di
ammissibilità dei rifiuti in discarica
1. Il presente decreto stabilisce i criteri di ammissibilità dei rifiuti in ciascuna categoria di discarica così come definite all'art. 4 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
2. Il produttore di rifiuti è tenuto ad effettuare la caratterizzazione di base di ciascuna categoria di rifiuti regolarmente prodotti, che consiste nella determinazione delle caratteristiche dei rifiuti, realizzata con la raccolta di tutte le informazioni necessarie per uno smaltimento finale in condizioni di sicurezza.
3. La caratterizzazione di base è a carico del produttore e deve essere effettuata in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti.
4. Se le caratteristiche di base di una tipologia di rifiuti dimostrano che gli stessi soddisfano i criteri di ammissibilità per una categoria di discarica, tali rifiuti sono considerati ammissibili nella corrispondente categoria. La mancata conformità ai criteri comporta l'inammissibilità dei rifiuti a tale categoria.
5. Al produttore dei rifiuti, o, in caso di non determinabilità del produttore, al loro gestore, spetta la responsabilità di garantire che le informazioni fornite per la caratterizzazione sono corrette.
6. Il gestore è tenuto a conservare i dati richiesti per un periodo di cinque anni.
7. La verifica di conformità deve essere effettuata dal gestore sulla base dei dati forniti dal produttore in fase di caratterizzazione ad ogni variazione del processo di produzione del rifiuto e comunque almeno una volta l'anno.
8. Per le partite di rifiuti non generati regolarmente, o quando si sospetti una contaminazione, i rifiuti devono essere sottoposti a specifiche analisi.
Art. 2.
Impianti di discarica
per rifiuti inerti
1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, sono smaltiti in discarica per rifiuti inerti:
a) i rifiuti elencati nella tabella 3 senza essere sottoposti ad accertamento analitico, in quanto sono considerati già conformi ai criteri specificati nella definizione di rifiuti inerti di cui all'art. 2, lettera e) della direttiva 1999/31/CE ed ai criteri di ammissibilità;
b) i rifiuti inerti che soddisfano i seguenti requisiti:
sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 2, presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 1 del presente decreto;
non contengono contaminanti organici in concentrazioni superiori a quelle indicate nella tabella 2.
2. È vietato il conferimento in discarica per inerti di rifiuti che:
a) contengono o sono contaminati da sostanze classificate cancerogene di classe 1 e 2 ai sensi dei disposti normativi in materia di classificazione, etichettatura e d'imballaggio di sostanze e preparati pericolosi. Sono ammissibili i rifiuti contenenti le sostanze previste dalla tabella 1, allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, alle concentrazioni limite per i siti ad uso commerciale ed industriale;
b) contengono idrocarburi policiclici aromatici in concentrazione superiore a quelle previste dalla tabella 1, allegato 1 al decreto ministeriale n. 471/1999 per i siti ad uso commerciale ed industriale;
c) contengono PCB come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, in concentrazione superiore a 1 mg/kg; fino al 16 luglio 2005 sono ammissibili i rifiuti contenenti PCB alle concentrazioni previste dalla tabella 1, allegato 1 al decreto ministeriale n. 471/1999 per i siti ad uso commerciale ed industriale;
d) contengono diossine o furani calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 4 del presente decreto in concentrazioni superiori 0,0001 mg/kg;
e) contengono cianuri liberi in concentrazioni superiori a quelle previste dalla tabella 1, allegato 1 al decreto ministeriale n. 471/1999 per i siti ad uso commerciale ed industriale.
3. Le analisi di controllo relative ai parametri di cui al comma 2 possono essere disposte dall'autorità competente qualora la provenienza del rifiuto possa determinare il fondato sospetto di un eventuale superamento dei limiti.
Tabelle 1-4 omesse
Art. 3.
Impianti di discarica
per rifiuti non pericolosi
1. Nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono smaltiti, senza caratterizzazione analitica, i seguenti rifiuti:
a) i rifiuti urbani di cui all'art. 2, lettera b), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, classificati come non pericolosi nel capitolo 20 dell'elenco europeo dei rifiuti e sottoposti a trattamento, le porzioni non pericolose dei rifiuti domestici raccolti separatamente e gli stessi rifiuti non pericolosi di altra origine ma di analoga composizione;
b) i rifiuti non pericolosi individuati in una lista positiva definita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, sentito il parere della Conferenza Stato-regioni.
2. Fatto salvo quanto previsto all'art. 6, nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono smaltiti rifiuti non pericolosi che hanno una concentrazione di sostanza secca non inferiore a 25% e che, sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 2, presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5.
3. Fatto salvo quanto previsto all'art. 6, nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono altresì smaltiti rifiuti pericolosi stabili non reattivi che:
a) sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 2 presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5;
b) hanno una concentrazione in carbonio organico totale non superiore al 5% con riferimento alle sostanze organiche chimicamente attive, in grado di interferire con l'ambiente, con esclusione, quindi, di resine e polimeri od altri composti non biodegradabili;
c) il pH sia non inferiore a 6 e la concentrazione di sostanza secca non inferiore al 25%;
d) tali rifiuti non devono essere depositati in aree destinate ai rifiuti non pericolosi biodegradabili.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, in discarica per rifiuti non pericolosi, è vietato il conferimento di rifiuti che:
a) contengono PCB come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, in concentrazione superiore a 10 mg/kg;
b) contengono diossine o furani calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 4 in concentrazioni superiori 0,002 mg/kg;
c) contengono altre sostanze classificate cance-rogene di classe 1 e 2 ai sensi dei disposti normativi in materia di classificazione, etichettatura d'imballaggio di sostanze e preparati pericolosi (con esclusione del-l'amianto) in concentrazione superiore a 1/10 delle rispettive concentrazioni limite riportate all'art. 2 della decisione della Commissione 532/2000/CE e successive modifiche e integrazioni, con una sommatoria massima per tutti i diversi composti pari allo 0,1%.
5. Possono essere inoltre smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi i seguenti rifiuti:
a) i rifiuti contenenti fibre minerali artificiali, indipendentemente dalla loro classificazione, come pericolosi o non pericolosi. Il deposito dei rifiuti contenente fibre minerali artificiali deve avvenire direttamente all'interno della discarica in celle appositamente ed esclusivamente dedicate e deve essere effettuata in modo tale da evitare la frantumazione dei materiali.
Dette celle andranno realizzate con gli stessi criteri adottati per le discariche dei rifiuti inerti. Le celle devono essere coltivate ricorrendo a sistemi che prevedano la realizzazione di settori o trincee. Devono essere spaziate in modo da consentire il passaggio degli automezzi senza causare la frantumazione dei rifiuti contenenti fibre minerali artificiali. Entro la giornata di conferimento dovrà essere assicurata la ricopertura del rifiuto con materiale adeguato, avente consistenza plastica, in modo da adattarsi alla forma ed ai volumi dei materiali da ricoprire e da costituire un'adeguata protezione contro la dispersione di fibre. Nella definizione dell'uso dell'area dopo la chiusura devono essere prese misure adatte ad impedire contatto tra rifiuti e persone;
b) i materiali non pericolosi a base di gesso. Tali rifiuti non devono essere depositati in aree destinate ai rifiuti non pericolosi biodegradabili. I valori limite per il carbonio organico totale (TOC) si applicano ai rifiuti collocati in discarica insieme a materiali a base di gesso;
c) i materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi in conformità con l'art. 6, lettera c), punto iii) della direttiva 1999/31/CE senza essere sottoposti a prove. Le discariche che ricevono tali materiali devono rispettare i requisiti indicati all'allegato l. In questo caso le prescrizioni stabilite nell'allegato 1, punti 3.2 e 3.3 della direttiva 1999/31/CE possono essere ridotte dall'autorità competente.
Tabella 5 omessa
Art. 4.
Discariche per rifiuti
pericolosi
1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 6, nelle discariche per rifiuti pericolosi sono smaltiti i rifiuti pericolosi che soddisfano tutti i seguenti requisiti:
a) sottoposti a test di cessione di cui allegato 2 presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 6;
b) PCB come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, in concentrazione non superiore a 50 mg/kg;
c) diossine o furani calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 4 in concentrazioni non superiori 0,01 mg/kg;
d) la percentuale di sostanza secca sul tal quale non deve essere inferiore al 25%;
e) il TOC non deve essere superiore al 6% con riferimento alle sostanze organiche chimicamente attive, in grado di interferire con l'ambiente, con esclusione, quindi, di resine e polimeri od altri composti non biodegradabili.
Tabella 6 (Omessa)
Art. 5.
Criteri di
ammissibilità per il deposito sotterraneo
1. Sono idonei allo stoccaggio sotterraneo i rifiuti inerti, i rifiuti non pericolosi e pericolosi ad esclusione di quelli indicati al comma 2.
2. Non possono essere collocati in un deposito sotterraneo i rifiuti che possono subire trasformazioni indesiderate di tipo fisico, chimico o biologico dopo il deposito. Fra questi sono compresi:
a) i rifiuti elencati all'art. 6 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
b) l'acqua o con la roccia ospitante nelle condizioni previste per lo stoccaggio e subire quindi un cambiamento di volume, la generazione i rifiuti e i loro contenitori se suscettibili di reagire a contatto con di sostanze o gas autoinfiammabili o tossici o esplosivi o qualunque altra reazione che possa rappresentare un rischio per la sicurezza operativa e/o per l'integrità della barriera;
c) i rifiuti biodegradabili;
d) i rifiuti dall'odore pungente;
e) i rifiuti che possono generare una miscela gas-aria tossica o esplosiva, e in particolare i rifiuti che provocano concentrazioni di gas tossici per le pressioni parziali dei componenti o che in condizioni di saturazione in un contenitore formano concentrazioni superiori del 10% alla concentrazione che corrisponde al limite inferiore di esplosività;
f) i rifiuti con un'insufficiente stabilità tenuto conto delle condizioni geomeccaniche;
g) i rifiuti autoinfiammabili o soggetti a combustione spontanea nelle condizioni previste per lo stoccaggio, i prodotti gassosi, i rifiuti volatili, i rifiuti provenienti dalla raccolta sotto forma di miscele non identificate.
3. I rifiuti suscettibili di reagire nel caso di contatto reciproco devono essere definiti e classificati in gruppi di compatibilità; i differenti gruppi di compatibilità devono essere fisicamente separati nella fase di stoccaggio.
Art.
6.
Deroghe
1. Sono ammessi valori limite più elevati per i parametri specifici elencati agli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto qualora:
a) sia effettuata una valutazione di rischio che dimostri che non esistono pericoli per l'ambiente;
b) l'autorità competente per territorio conceda un'autorizzazione con decisione presa caso per caso per la singola discarica;
c) i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino di più del triplo quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica.
2. In presenza di concentrazioni elevate di metalli nel fondo naturale l'autorità competente può stabilire limiti più elevati coerenti con tali concentrazioni.
Allegati
omessi (1)
(1) (I testi integrali – e commentati - dei documenti sono a disposizione dei soli abbonati ai servizi personalizzati di TuttoAmbiente: http://www.tuttoambiente.it/servizi.html).