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DM 28 marzo 2003

Recepimento della direttiva n. 2002/66/CE e modifica del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione.

(GU n. 123 del 29-5-2003)

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Art. 1.

 Campo di applicazione

 1. Il presente decreto stabilisce:

 a) i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei e sui:

 1) prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, di cui all'allegato 1, parte A del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000;

 2) cereali, di cui all'allegato 1, parte B del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000;

 3) altri prodotti vegetali, di cui all'allegato 1, parte C del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000;

 4) prodotti di origine animale, di cui all'allegato 1, parte D del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000.

 

 Art. 2.

 Limiti massimi di residui

 1. Sui e nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, sui e nei cereali e su e negli altri prodotti vegetali sono ammessi i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 1, il quale modifica l'allegato 2 del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000 e successive modifiche.

 2. Sui e nei prodotti di origine animale sono ammessi i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 2, il quale modifica l'allegato 3 del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000 e successive modifiche.

 

 Art. 3.

 Disposizioni che permangono in vigore

 1. Rimangono in vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000 e successive modifiche, non modificate dal presente decreto.

 2. I limiti massimi di residuo di cui agli allegati 1 e 2, si applicano a decorrere dal 1° dicembre 2002, tranne i limiti massimi di residuo di paration, che si applicano dal 1° maggio 2003.

 

(Allegati omessi)


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