D.L.
31 marzo 2003, n. 51
Modifiche
alla normativa in materia di qualità delle acque di balneazione.
(Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1-4-2003),
conv. in L. 30 maggio 2003, n. 121
(Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31-5-2003)
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Art. 1.
1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, come modificato dall'articolo 18 della legge 29 dicembre 2000, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'ultimo comma, dopo le parole: "le acque interessate" sono inserite le seguenti: "dai provvedimenti di cui all'ottavo comma";
b) dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:
"Le zone considerate non idonee alla balneazione sulla base delle disposizioni di cui ai primi sei commi possono essere dichiarate nuovamente idonee, con provvedimento della regione, nel caso si verifichi che due campioni prelevati, con la frequenza prevista nella tabella (allegato 1), iniziando dal mese precedente l'inizio della stagione balneare immediatamente successiva a quella cui si riferisce il giudizio di non idoneità di cui al presente articolo, risultino favorevoli per tutti i parametri previsti nella tabella (allegato 1). Tale individuazione è comunicata al Ministero della salute ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio entro quindici giorni dall'adozione del relativo provvedimento.
Nelle
zone dichiarate nuovamente
idonee alla balneazione devono essere effettuati
campionamenti e analisi ogni dieci giorni per tutto il
periodo di
massimo affollamento, procedendo immediatamente alla revoca
del provvedimento di idoneita' alla balneazione qualora siano rilevati
almeno due campioni con esito favorevole anche per uno solo dei
parametri previsti nella tabella (allegato 1)".
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.