DM 18 aprile 2003
Trasporto marittimo di merci pericolose
allo stato liquido o allo stato di gas liquefatti poste in contenitori cisterna
e veicoli cisterna stradali o ferroviari.
(GU
n. 110 del 14-5-2003)
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Art. 1.
Sulle navi da carico e da passeggeri, nazionali e straniere, in alternativa a quanto prescritto nella normativa nazionale in premessa, è ammesso l'imbarco, il trasporto, lo sbarco e il trasbordo di contenitori cisterna e veicoli cisterna stradali o ferroviari rispondenti alla normativa dell'I.M.D.G. Code, contenenti le merci pericolose allo stato liquido oppure allo stato di gas liquefatti elencate nel predetto codice o classificate ai sensi dello stesso.
Art. 2.
Sulle navi da carico e da passeggeri, nazionali e straniere, in alternativa a quanto prescritto nella normativa nazionale in premessa, lo stivaggio e la segregazione dei contenitori cisterna e dei veicoli cisterna stradali e ferroviari sopracitati può avvenire in conformità alla normativa dell'I.M.D.G. Code.