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DM 7 maggio 2003

Promozione di sistemi di gestione ambientale nelle piccole e medie imprese. Procedura per la concessione del contributi ai sensi della delibera CIPE n. 63 del 2 agosto 2002.

(GU n. 232 del 6-10-2003)

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Art. 1.

 Oggetto e finalità

 Il presente decreto determina, ai sensi della legge 29 dicembre

2000 (legge finanziaria 2001), art. 109, i criteri, le modalità ed

i termini per l'accesso all'intervento del Ministero dell'ambiente e

della tutela del territorio (di seguito Ministero) a sostegno delle

attività di seguito indicate.

 Concessione di contributi a fondo perduto, ai sensi del Regolamento

69/2001/CE, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del

Trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis), della

Commissione UE (GUCE L 10 del 13 gennaio 2001), per il rimborso

delle spese sostenute per l'acquisizione di servizi reali di consulenza

ed assistenza volti ad attivare Sistemi di gestione ambientale e

registrarli e/o certificarli ai sensi del Regolamento 761/2001/CE

(EMAS) e/o della norma internazionale UNI EN ISO 14001/96.

 

 Art. 2.

 Soggetti destinatari

 Sono ammesse alle richieste di contributo le piccole e medie

imprese - di seguito denominate PMI - produttrici di beni e/o servizi,

così come definite dalla vigente normativa – decreto ministeriale

Industria 18 settembre 1997 (G.U. n. 229 del 1° ottobre 1997) –

ed attive sull'intero territorio nazionale a condizione che siano

regolarmente costituite ed iscritte alla relativa camera di

commercio, industria e artigianato alla data di pubblicazione del

presente bando e che svolgano la loro attività nei settori di cui

alle sotto elencate sezioni, definite sulla base della

classificazione delle attività economiche ISTAT '91 (riferimento

codici ATECO 91):

 C - Estrazione di minerali;

 D - Attività manifatturiere;

 E - Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua;

 F - Costruzioni;

 H 55.1 - Alberghi;

 O 90 - Smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e

simili.

 Ai sensi dell'art. 1 del Regolamento 69/2001/CE sono comunque

escluse le imprese operanti nel settore dei trasporti, nei settori

legati alla produzione, trasformazione o commercializzazione dei

prodotti di cui all'allegato I del Trattato, e nei settori connessi

all'esportazione. Sono altresì esclusi gli aiuti che favoriscano la

produzione interna rispetto ai prodotti d'importazione.

 Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento 69/2001/CE le imprese possono

beneficiare degli aiuti de minimis nel limite di un importo massimo

di 100.000 euro nel periodo di tre anni, pertanto non possono

presentare richiesta di finanziamento le imprese che, nei tre anni

precedenti la data di concessione dei contributi di cui al presente

bando, abbiano ottenuto altri aiuti a titolo de minimis di importo

complessivo pari o superiore a 100.000 euro.

 Il 30% delle risorse relative all'attuazione del presente decreto

è destinato alle PMI delle regioni del Mezzogiorno, ai sensi del

punto 3 della delibera CIPE n. 63 del 2 agosto 2002 «legge n.

388/2000, art. 109, modificato dall'art. 62 della legge n. 448/2001 -

Fondo per la promozione dello sviluppo sostenibile: programma di

attività per gli anni finanziari 2001 e 2002».

 

 Art. 3.

 Tipologie di intervento

 I contributi di cui al presente decreto sono finalizzati a favorire

l'acquisizione di servizi reali da parte delle PMI per:

 1) la verifica e la registrazione dell'Organizzazione ai sensi

del Regolamento 761/2001/CE (EMAS)(1);

 2) la certificazione del Sistema di gestione ambientale ai sensi

della norma internazionale UNI EN ISO 14001;

 3) la verifica e la registrazione EMAS di organizzazioni già

certificate ai sensi della norma internazionale UNI EN ISO 14001/96.

 Il contributo verrà concesso alle imprese che ottengano la

registrazione ai sensi del Regolamento 761/2001/CE o la

certificazione ai sensi della norma internazionale UNI EN ISO

14001/96 a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, farà fede

la data apposta sul certificato rilasciato dall'Ente competente.

 

 Art. 4.

 Spese ammissibili

 Sono ammissibili al contributo i costi di seguito elencati.

Condizione necessaria e che i costi e le prestazioni risultino da

specifici contratti sottoscritti tra le parti. I criteri di

erogazione sono coerenti con quanto disposto dal Regolamento

1685/2000/CE:

 a) per consulenza qualificata finalizzata alla

definizione/progettazione del Sistema di gestione ambientale;

 b) per l'ente di verifica e/o di certificazione;

 c) per la realizzazione delle indagini finalizzate all'analisi

ambientale iniziale (a titolo di esempio: analisi delle emissioni,

analisi degli scarichi, carotaggi, analisi fonometriche). Sono

escluse:

 le spese relative a misurazioni, misure, analisi, interventi,

provvedimenti correttivi che servano a dimostrare o conseguire il

rispetto degli obblighi di legge;

 Sono escluse da questa tipologia di intervento le PMI già

certificate ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, rientranti nella

fattispecie III.

 le spese per l'acquisto e/o l'ammodernamento di macchinari per

il monitoraggio ambientale;

 d) per la formazione specifica, sia per gli addetti dell'impresa

sia per il responsabile del Sistema di gestione ambientale della

stessa;

 e) per la comunicazione ambientale: diffusione della

politica/dichiarazione ambientale (in caso di EMAS), comunicazioni

con le istituzioni, la comunità locale e le realtà produttive

relativamente esclusivamente al riconoscimento ottenuto,

realizzazione di un'area ambientale del sito Internet.

 Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese sostenute a

partire dall'esercizio finanziario 2002. A tal fine si farà

riferimento ai documenti contabili presentati.

 

 Art. 5.

 Spese non ammissibili

 Sono escluse dai contributi le spese non connesse alle attività

indicate nell'art. 4. Sono altresì escluse:

 a) le spese per beni o per consulenze che rientrino nella normale

gestione dell'impresa;

 b) le spese per prestazioni effettuate con personale impiegato

dall'impresa richiedente o con coloro che collaborino

continuativamente o ricoprano cariche sociali nell'impresa stessa;

 c) le spese per le attività inerenti l'attivazione di un Sistema

di gestione ambientale normato, già finanziate o in corso di

finanziamento da altre amministrazioni o enti;

 d) le spese per le attività inerenti l'attivazione di un Sistema

di gestione ambientale normato qualora tali attività abbiano

permesso di ottenere priorità di accesso a finanziamenti pubblici in

virtù dell'impegno di aderire a un Sistema di gestione ambientale

normato entro la fine dell'investimento.

 

 Art. 6.

 Contributi

 Ai sensi di quanto stabilito nell'art. 3, le agevolazioni

concedibili, corrisposte nella forma di contributo in conto capitale,

sono scaglionate in funzione sia della dimensione d'impresa, sia

della tipologia di investimento:

Per le piccole imprese:

 per la tipologia di intervento 1): contributo pari all'80% della

spesa ritenuta ammissibile. Il contributo non potrà, in ogni caso,

superare la soglia di 15.000 euro;

 per la tipologia di intervento 2): contributo pari al 40% della

spesa ritenuta ammissibile. Il contributo non potrà, in ogni caso,

superare la soglia di 7.500 euro;

 per la tipologia di intervento 3): contributo pari all'80% della

spesa ritenuta ammissibile per l'ottenimento della registrazione

EMAS. Il contributo non potrà, in ogni caso, superare la soglia di

7.500 euro.

Per le medie imprese:

 per la tipologia di intervento 1): contributo pari al 75% della

spesa ritenuta ammissibile. Il contributo non potrà, in ogni caso,

superare la soglia di 30.000 euro;

 per la tipologia di intervento 2): contributo pari al 40% della

spesa ritenuta ammissibile. Il contributo non potrà, in ogni caso,

superare la soglia di 16.000 euro;

 per la tipologia di intervento 3): contributo pari al 75% della

spesa ritenuta ammissibile. Il contributo non potrà, in ogni caso,

superare la soglia di 7.500 euro.

 

 Art. 7.

 Presentazione delle domande e rendicontazione

 La domanda e l'allegato, nonchè tutta la relativa documentazione,

vanno presentate dal rappresentante legale del soggetto proponente a

partire dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione di avviso

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Copia integrale

del decreto, nonchè i modelli di domanda e di allegato tecnico,

saranno reperibili sul sito del Ministero www.minambiente.it

 La domanda e l'allegato, nonchè tutta la relativa documentazione,

vanno inoltrati per posta, su supporto cartaceo e su supporto

informatizzato (dischetto o CD Rom), attraverso raccomandata a.r.

 Ai fini della presentazione fa fede il numero di protocollo interno

del Ministero. La domanda dovrà pervenire in busta chiusa recante

l'indicazione Decreto per la promozione dei sistemi di gestione

ambientale», al seguente indirizzo: Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio - Direzione generale per lo sviluppo

sostenibile - Div. I - Ufficio del protocollo - via Cristoforo

Colombo, 44 - 00147 Roma.

 Le dichiarazioni contenute nella domanda e nella scheda tecnica

devono essere autocertificate con la modalità e per gli effetti

dell'art. 3 della legge n. 127 del 15 maggio 1997 e successive

modificazioni ed integrazioni.

 È richiesta nella domanda di ammissione, pena l'esclusione

dall'intervento:

 la dichiarazione relativa al codice primario di classificazione

economica dell'attività esercitata ISTAT '91;

 la dichiarazione che l'impresa, alla data di presentazione della

domanda, non sia soggetta ad amministrazione controllata, a

liquidazione coatta amministrativa o volontaria, a concordato

preventivo o a fallimento;

 la dichiarazione che l'azienda rientra a pieno titolo nei criteri

(fatturato annuo, numero di dipendenti e requisito di indipendenza)

definiti in data 18 settembre 1997 dal Ministero dell'industria per

essere classificata piccola o media impresa;

 la dichiarazione che l'azienda non ha beneficiato di eventuali

altri aiuti de minimis per un importo complessivo eccedente 100.00

euro nei tre anni precedenti;

 la dichiarazione che al momento di presentazione della domanda

l'azienda è adempiente rispetto agli obblighi previsti dalla

legislazione ambientale;

 la dichiarazione che in virtù dell'attivazione del Sistema di

gestione ambientale normato per il quale viene avanzata richiesta di

contributo, l'azienda non ha ottenuto priorità di accesso a

finanziamenti pubblici;

 la dichiarazione che l'azienda non ha beneficiato di contributi

di altre amministrazioni o enti per l'attivazione del Sistema di

gestione ambientale normato per il quale viene avanzata richiesta di

contributo.

 Contestualmente alla domanda e all'allegato tecnico, le imprese

dovranno inviare i seguenti documenti:

 a) fotocopia autenticata del certificato rilasciato

dall'organismo accreditato;

 b) copia della politica ambientale dell'impresa;

 c) relazione sui risultati raggiunti contenente il prospetto

riepilogativo dei costi, con il dettaglio degli stessi;

 d) fotocopie autenticate dei documenti contabili quietanzati;

 e) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;

 f) coordinate bancarie.

 A soli fini statistici per il monitoraggio del Protocollo di intesa

di cui in premessa, l'impresa dovrà indicare l'appartenenza alla

Confederazione generale dell'industria italiana - Confindustria e sue

associazioni federate o ad altra associazione di imprese.

 Il Ministero provvede, con cadenza mensile dalla comunicazione di

ammissione al contributo di cui al successivo art. 8, alla emissione

del relativi decreti di liquidazione.

 L'erogazione del contributo avverrà in un'unica soluzione entro

sessanta giorni naturali consecutivi dalla comunicazione di

ammissione al contributo e tenuto conto delle prescrizioni previste

dalle norme di contabilità generale dello Stato.

 

 Art. 8.

 Procedura per l'ammissione al contributo

 Il Ministero assegna ad ogni domanda un numero progressivo di

ricezione che ne stabilisce l'ordine d'arrivo.

 Entro i successivi trenta giorni una apposita segreteria tecnica,

insediata presso il Ministero e coadiuvata dal supporto tecnico della

Confindustria ai sensi del Protocollo d'intesa sulla certificazione

ambientale di cui alle premesse, esamina la domanda e la relativa

documentazione e, sulla base dell'esistenza delle condizioni

richieste, ne determina l'ammissibilità.

 Le domande pervenute sono esaminate nel rigoroso rispetto

dell'ordine cronologico di presentazione quale risulta dal protocollo

interno; eventuali integrazioni della documentazione prodotta

dovranno essere fornite entro sette giorni naturali consecutivi dalla

data del telegramma con cui viene avanzata la richiesta da questa

amministrazione, pena lo scivolamento nell'ordine cronologico nella

posizione risultante dalla data di presentazione degli elementi

integrativi. La mancata presentazione degli elementi richiesti

comporta l'esclusione dal contributo.

 Il Ministero con cadenza mensile dalla chiusura dell'istruttoria

comunica ai soggetti proponenti l'esito della domanda presentata.

 L'esaurimento delle risorse disponibili sarà tempestivamente

comunicato tramite avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e sul

sito Internet del Ministero; il Ministero provvederà a restituire la

documentazione alle imprese le cui richieste non siano state

soddisfatte, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 31 marzo

1998, n. 123.

 

 Art. 9.

 Controlli e sanzioni

 Il contributo è revocato nel caso la concessione sia avvenuta

sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatte, false o

reticenti. In caso di revoca si applica anche una sanzione secondo

quanto previsto dal decreto legislativo n. 123/1998, art. 9.

 Il Ministero si riserva il diritto di effettuare controlli

finalizzati a verificare la sussistenza delle condizioni di revoca di

cui al precedente comma presso le imprese beneficiarie del

contributo, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 31 marzo

1998, n. 123, entro cinque anni dalla erogazione dello stesso.

 Ogni controversia in ordine all'attuazione del presente decreto è

di competenza del Foro di Roma.

 

 Art. 10.

 Norme di salvaguardia

 Le somme derivanti da rinunce o da esclusioni dovute alla mancata

presentazione entro i termini fissati delle documentazioni

amministrativo-contabili ovvero dovute a revoche secondo quanto

disposto nell'art. 9, verranno utilizzate fino ad esaurimento per il

finanziamento delle richieste ammissibili, secondo l'ordine

cronologico di presentazione. Eventuali risorse in eccesso verranno

utilizzate per il finanziamento del decreto successivo relativo

all'annualità 2003.

 

 Art. 11.

 Informazioni

 Le informazioni possono essere direttamente assunte per via

informatica dal sito web: www.minambiente.it o richieste alla

Direzione generale per lo sviluppo sostenibile del Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio al seguente indirizzo di

posta elettronica: accordi.volontari@svs.minambiente.it

 

 Art. 12.

 Pubblicità

 Il Ministero può dare pubblicità all'attività finanziata con il

presente decreto attraverso informazioni generali riguardanti, tra

l'altro, la denominazione legale del soggetto beneficiario, gli

obiettivi, il costo totale, il contributo finanziario concesso.

 


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