DM
8 maggio 2003, n. 203
Norme
affinchè gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico
coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti
ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno
medesimo
(GU
n. 180 del 5-8-2003)
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Art. 1.
Finalità e destinatari
1.Il presente decreto individua regole e definizioni affinchè le
regioni adottino disposizioni, destinate agli enti pubblici ed alle
società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei
servizi,che garantiscano che manufatti e beni realizzati con
materiale riciclato coprano almeno il trenta per cento del fabbisogno
annuale.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
a) Materiale riciclato: un materiale che sia realizzato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, fatto salvo quanto
previsto all'articolo 9, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie
impiegate per la produzione del materiale medesimo;
b) Manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato: un
manufatto o un bene realizzato con una prevalenza in peso di
materiale riciclato;
c) Destinatari:enti pubblici e società a prevalente capitale
pubblico, anche di gestione dei servizi;
d) Categorie di prodotto: tipologie di manufatti e beni ottenuti
con materiale riciclato; l'elenco è predisposto ed aggiornato,
almeno una volta l'anno,su proposta del gruppo di lavoro, di cui
all'articolo 5, con decreto di natura non regolamentare;
e) Repertorio del riciclaggio (RR): elenco di materiali riciclati
e di manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato che verrà
definito dal gruppo di lavoro, di cui all'articolo 5;
f) Codice repertorio del riciclaggio: codice identificativo dei
manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato introdotti nel
repertorio del riciclaggio;
g) Fabbisogno annuale di manufatti e beni: quantitativo annuo di
manufatti e beni delle diverse categorie di cui al punto d).
Art.
3.
Obbligo e metodologia di calcolo
1.Idestinatari, in ciascun anno solare e per ciascuna categoria
di prodotto, sono tenuti a coprire almeno il trenta per cento del
fabbisogno annuale di manufatti e beni appartenenti a ciascuna delle
citate categorie, con manufatti e beni ottenuti con materiale
riciclato. Per ciascuna categoria di prodotto il quantitativo
rappresentante il fabbisogno annuale di manufatti e beni viene
espresso nell'unità di misura atta ad identificare l'unità di
prodotto; per quelle categorie di prodotto per le quali non è
possibile individuare un'unità di misura identificativa dell'unità
di prodotto, il termine quantitativo impiegato per la definizione del
fabbisogno annuale di manufatti e beni fa riferimento all'importo
annuo destinato all'acquisto di manufatti e beni in quella categoria
di prodotto.
2. L'acquisto dei singoli prodotti per un quantitativo superiore al
trenta per cento in una categoria non va a compensare il mancato
acquisto in altre categorie.
3.Idestinatari adottano in sede di formulazione di una gara per
la fornitura e l'installazione di manufatti e beni, e nella
formulazione di capitolati di opere pubbliche, le disposizioni di cui
ai commi 1 e 2. I relativi capitolati non possono prevedere
caratteristiche tecniche dei manufatti e beni più restrittive
rispetto a quelle previste dalle norme vigenti nazionali e
comunitarie.
4.Le disposizioni previste al comma 1, 2 e 3 si applicano ai
prodotti elencati nel repertorio del riciclaggio e relativamente ai
manufatti e beni di cui sia verificata la disponibilità e la
congruità di prezzo; tale congruità si ritiene rispettata se
l'eventuale incremento di prezzo non supera quello dei corrispondenti
manufatti e beni contenenti materie prime vergini di una percentuale
definita dal gruppo di lavoro di cui all'articolo 5.
5.Gli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 decorrono dopo centottanta
giorni dalla data di iscrizione sul repertorio del riciclaggio.
Art. 4.
Repertorio
del riciclaggio
1. È istituito il repertorio del riciclaggio (RR) contenente:
a) l'elenco dei materiali riciclati;
b) l'elenco dei manufatti e beni in materiale riciclato,
indicante l'offerta, la disponibilità e la congruità del prezzo.
2.Il repertorio del riciclaggio è tenuto e reso pubblico a cura
dell'Osservatorio nazionale dei rifiuti (ONR), di cui all'articolo 26
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
3.Ladiffusione via Internet del repertorio del riciclaggio può
essere anche consentita a terzi, purchè non a titolo oneroso.
L'elenco ufficiale è comunque quello esclusivamente tenuto e diffuso
dall'Osservatorio nazionale dei rifiuti.
Art.
5.
(Articolo non ammesso al «Visto» della Corte dei conti).
Art. 6.
Ammissione al repertorio del riciclaggio
1.Il soggetto che intende richiedere l'iscrizione di un manufatto
o bene al repertorio del riciclaggio inoltra una richiesta di
inserimento nel repertorio del riciclaggio (seguivano alcune parole
non ammesse al «Visto» della Corte dei conti).
2. La richiesta per i materiali riciclati, oltre ai dati
identificativi dell'azienda, deve riportare:
a) i codici dell'elenco europeo dei rifiuti con cui viene
realizzato il materiale riciclato;
b) la percentuale di rifiuti nel materiale riciclato, il cui
valore dovrà rispettare i limiti minimi definiti (seguivano alcune
parole non ammesse al«Visto»della Corte dei conti) per detti
materiali ed essere documentato tramite dichiarazione di un soggetto
certificatore professionalmente abilitato, sulla base di analisi di
processo, tramite una perizia giurata;
c) indicazione di un tecnico responsabile (seguivano alcune
parole non ammesse al «Visto» della Corte dei conti);
d) una relazione tecnica indicante le eventuali differenze
prestazionali tra il bene o manufatto in materiale riciclato e
analogo bene o manufatto realizzato con materiali vergini,
evidenziando la conformità qualitativa del prodotto;
e) ogni altra informazione utile.
3.La richiesta per i manufatti e beni ottenuti con materiale
riciclato, oltre ai dati identificativi dell'azienda,dovrà
riportare i dati specificati nell'allegato A.
4.I prodotti ammessi nel repertorio del riciclaggio indicano tale
requisito nell'etichetta.
Art. 7.
Elenco
dei destinatari
1.Le regioni individuano e aggiornano l'elenco dei destinatari,
come definiti all'articolo 2, di competenza delle rispettive aree
geografiche,dandone comunicazione all'osservatorio nazionale dei
rifiuti.
2.Per quanto riguarda i destinatari di dimensione nazionale,
l'individuazione è a cura dell'Osservatorio nazionale dei rifiuti.
Art. 8.
Controlli
1-2. (Commi non ammessi al «Visto» della Corte dei conti).
3. La constatazione del mancato rispetto di quanto dichiarato in
sede di domanda di iscrizione di un materiale e di un bene o
manufatto al repertorio del riciclaggio ne comporta la cancellazione
dal repertorio stesso e la decadenza da quanto previsto
all'articolo 6, comma 4.
4. Ciascuna filiera di materiali potrà munirsi di una
organizzazione tra i produttori di materiali riciclati, i produttori
di manufatti riciclati, enti di ricerca ed eventuali consorzi di
filiera con lo scopo di:
a) controllare il rispetto nel tempo di quanto dichiarato in sede
di richiesta di iscrizione al repertorio del riciclaggio;
b) adottare,laddove possibile, sistemi di analisi sui materiali
riciclati che consentano di verificarne la natura e la provenienza;
c) promuovere la ricerca per l'individuazione di sistemi di
analisi sui materiali riciclati che consentano di verificarne la
natura e la provenienza.
Art. 9.
Deroghe
1.In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera
a),pur non provenendo dal ciclo dei rifiuti o da cicli di post
consumo:
a) i rottami metallici ferrosi e non ferrosi, derivanti da
operazioni di recupero conformi alle specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI
ed EURO, nonché i rottami scarti di lavorazione industriali o
artigianali,o provenienti da cicli produttivi, ed avviati in modo
oggettivo ed effettivo all'impiego nell'industria metallurgica senza
alcun trattamento, che sono individuati come materie prime secondarie
per l'industria metallurgica ai sensi dell'allegato 1, suballegato 1,
punto3.1.4. del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88, concorrono
nel calcolo del rifiuto introdotto nel materiale riciclato in misura
del dieci per cento del quantitativo immesso;
b) i materiali tessili costituiti al cento per cento di fibre
precedentemente in corpo rate in un semilavorato o prodotto finito,
derivanti dalla raccolta di flussi omogenei di rifiuti, che comunque
abbiano subito lavorazioni di sfilacciatura o stracciatura,
concorrono totalmente nel calcolo del rifiuto introdotto nel
materiale riciclato.
Art. 10.
Disposizioni transitorie e finali
1. (Comma non ammesso al «Visto» della Corte dei conti).
2.Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome di Trento e Bolzano che provvedono alle
finalità del presente decreto ai sensi dello statuto speciale e
delle relative norme di attuazione.
Allegato
A
Gruppo di lavoro interministeriale per il Repertorio del riciclaggio
Osservatorio nazionale dei rifiuti via Cristoforo Colombo, 44 00147 Roma
Ai sensi dell'articolo 6 del decreto recante norme affinchè gli
Uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano
Il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti
ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del
fabbisogno medesimo
la Societa/Ditta....con sede legale in.... (c.a.p.).........
prov.
...., via/piazza....cod. fisc. o partita IVA....,iscritta al
registro delle ditte esercenti attività di riciclo della prov.
di.... n. ...............
richiede l'iscrizione al Repertorio del riciclaggio del
MATERIALE RICICLATO ()
1. Nome commerciale del materiale (eventuale)....
2. Natura del materiale....
3.Codice europeo rifiuto con cui è realizzato il materiale e
relativa percentuale contenuta espressa in
peso . . da .... a .... %
4. Capacità produttiva annua.... kg
5.All'atto dell'analisi della presente richiesta potrà essere
consultato in qualità di tecnico il sig....., tel.....,
e-mail....@....; indichiamo quale associazione di categoria di
riferimento...., nella persona del sig. ...., tel. ....
e-mail....@....
MANUFATTO O BENE OTTENUTO IN MATERIALE RICICLATO ()
1. Nome commerciale del manufatto o bene (eventuale)....
2. Codice RR del materiale/materiali utilizzati e relativa
percentuale contenuta in peso nel bene o manufatto, riferita al peso
totale del bene o manufatto:
Codice Repertorio del riciclaggio %
............... .........
............... .........
............... .........
3. Capacità produttiva annua kg.... n. pezzi....
4.All'atto dell'analisi della presente richiesta potrà essere
consultato in qualità di tecnico il sig.....,tel.....,
e-mail....@....; indichiamo quale associazione di categoria di
riferimento...., nella persona del sig. ...., tel.....,
e-mail....@....
Si allega alla presente una relazione di progetto contenente:
a) una descrizione del manufatto;
b) l'evidenziazione delle parti realizzate in materiale
riciclato;
c) il peso complessivo del bene o manufatto;
d) una dichiarazione del peso di materiale riciclato utilizzato
per la realizzazione del manufatto o del bene;
e) le caratteristiche prestazionali;
f) valutazione economica con indicazione dei costi del singolo
prodotto,soprattutto in relazione alle differenze prestazionali tra
il bene o manufatto in materiale riciclato e analogo bene o manufatto
realizzato con materiali vergini (solo su eventuale richiesta della
commissione);
g) stima della potenziale offerta del singolo prodotto;
h) norme nazionali e comunitarie,anche in tema di sicurezza,
salute,qualità,cui è soggetto il manufatto e certificazione del
rispetto delle medesime.
Si dichiara di essere a conoscenza del disposto dell'articolo 8,
comma 3, del decreto recante norme affinchè gli uffici pubblici e le
società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale
di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale
riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo.
Il tecnico ...................
Il legale rappresentante
........................