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DM 8 maggio 2003, n. 203

Norme affinchè gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo

(GU n. 180 del 5-8-2003)

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Art. 1.

 Finalità e destinatari

1.Il presente decreto individua regole e definizioni affinchè le

regioni adottino disposizioni, destinate agli enti pubblici ed alle

società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei

servizi,che garantiscano che manufatti e beni realizzati con

materiale riciclato coprano almeno il trenta per cento del fabbisogno

annuale.

 

 Art. 2.

 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

a) Materiale riciclato: un materiale che sia realizzato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, fatto salvo quanto

previsto all'articolo 9, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie

impiegate per la produzione del materiale medesimo;

b) Manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato: un

manufatto o un bene realizzato con una prevalenza in peso di

materiale riciclato;

c) Destinatari:enti pubblici e società a prevalente capitale

pubblico, anche di gestione dei servizi;

d) Categorie di prodotto: tipologie di manufatti e beni ottenuti

con materiale riciclato; l'elenco è predisposto ed aggiornato,

almeno una volta l'anno,su proposta del gruppo di lavoro, di cui

all'articolo 5, con decreto di natura non regolamentare;

e) Repertorio del riciclaggio (RR): elenco di materiali riciclati

e di manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato che verrà

definito dal gruppo di lavoro, di cui all'articolo 5;

f) Codice repertorio del riciclaggio: codice identificativo dei

manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato introdotti nel

repertorio del riciclaggio;

g) Fabbisogno annuale di manufatti e beni: quantitativo annuo di

manufatti e beni delle diverse categorie di cui al punto d).

 

 Art. 3.

Obbligo e metodologia di calcolo

1.Idestinatari, in ciascun anno solare e per ciascuna categoria

di prodotto, sono tenuti a coprire almeno il trenta per cento del

fabbisogno annuale di manufatti e beni appartenenti a ciascuna delle

citate categorie, con manufatti e beni ottenuti con materiale

riciclato. Per ciascuna categoria di prodotto il quantitativo

rappresentante il fabbisogno annuale di manufatti e beni viene

espresso nell'unità di misura atta ad identificare l'unità di

prodotto; per quelle categorie di prodotto per le quali non è

possibile individuare un'unità di misura identificativa dell'unità

di prodotto, il termine quantitativo impiegato per la definizione del

fabbisogno annuale di manufatti e beni fa riferimento all'importo

annuo destinato all'acquisto di manufatti e beni in quella categoria

di prodotto.

2. L'acquisto dei singoli prodotti per un quantitativo superiore al

trenta per cento in una categoria non va a compensare il mancato

acquisto in altre categorie.

3.Idestinatari adottano in sede di formulazione di una gara per

la fornitura e l'installazione di manufatti e beni, e nella

formulazione di capitolati di opere pubbliche, le disposizioni di cui

ai commi 1 e 2. I relativi capitolati non possono prevedere

caratteristiche tecniche dei manufatti e beni più restrittive

rispetto a quelle previste dalle norme vigenti nazionali e

comunitarie.

4.Le disposizioni previste al comma 1, 2 e 3 si applicano ai

prodotti elencati nel repertorio del riciclaggio e relativamente ai

manufatti e beni di cui sia verificata la disponibilità e la

congruità di prezzo; tale congruità si ritiene rispettata se

l'eventuale incremento di prezzo non supera quello dei corrispondenti

manufatti e beni contenenti materie prime vergini di una percentuale

definita dal gruppo di lavoro di cui all'articolo 5.

5.Gli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 decorrono dopo centottanta

giorni dalla data di iscrizione sul repertorio del riciclaggio.

 

 Art. 4.

 Repertorio del riciclaggio

1. È istituito il repertorio del riciclaggio (RR) contenente:

a) l'elenco dei materiali riciclati;

b) l'elenco dei manufatti e beni in materiale riciclato,

indicante l'offerta, la disponibilità e la congruità del prezzo.

2.Il repertorio del riciclaggio è tenuto e reso pubblico a cura

dell'Osservatorio nazionale dei rifiuti (ONR), di cui all'articolo 26

del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

3.Ladiffusione via Internet del repertorio del riciclaggio può

essere anche consentita a terzi, purchè non a titolo oneroso.

L'elenco ufficiale è comunque quello esclusivamente tenuto e diffuso

dall'Osservatorio nazionale dei rifiuti.

 

 Art. 5.

(Articolo non ammesso al «Visto» della Corte dei conti).

 

 Art. 6.

Ammissione al repertorio del riciclaggio

1.Il soggetto che intende richiedere l'iscrizione di un manufatto

o bene al repertorio del riciclaggio inoltra una richiesta di

inserimento nel repertorio del riciclaggio (seguivano alcune parole

non ammesse al «Visto» della Corte dei conti).

2. La richiesta per i materiali riciclati, oltre ai dati

identificativi dell'azienda, deve riportare:

a) i codici dell'elenco europeo dei rifiuti con cui viene

realizzato il materiale riciclato;

b) la percentuale di rifiuti nel materiale riciclato, il cui

valore dovrà rispettare i limiti minimi definiti (seguivano alcune

parole non ammesse al«Visto»della Corte dei conti) per detti

materiali ed essere documentato tramite dichiarazione di un soggetto

certificatore professionalmente abilitato, sulla base di analisi di

processo, tramite una perizia giurata;

c) indicazione di un tecnico responsabile (seguivano alcune

parole non ammesse al «Visto» della Corte dei conti);

d) una relazione tecnica indicante le eventuali differenze

prestazionali tra il bene o manufatto in materiale riciclato e

analogo bene o manufatto realizzato con materiali vergini,

evidenziando la conformità qualitativa del prodotto;

e) ogni altra informazione utile.

3.La richiesta per i manufatti e beni ottenuti con materiale

riciclato, oltre ai dati identificativi dell'azienda,dovrà

riportare i dati specificati nell'allegato A.

4.I prodotti ammessi nel repertorio del riciclaggio indicano tale

requisito nell'etichetta.

 

 Art. 7.

 Elenco dei destinatari

1.Le regioni individuano e aggiornano l'elenco dei destinatari,

come definiti all'articolo 2, di competenza delle rispettive aree

geografiche,dandone comunicazione all'osservatorio nazionale dei

rifiuti.

2.Per quanto riguarda i destinatari di dimensione nazionale,

l'individuazione è a cura dell'Osservatorio nazionale dei rifiuti.

 

 Art. 8.

Controlli

1-2. (Commi non ammessi al «Visto» della Corte dei conti).

3. La constatazione del mancato rispetto di quanto dichiarato in

sede di domanda di iscrizione di un materiale e di un bene o

manufatto al repertorio del riciclaggio ne comporta la cancellazione

dal repertorio stesso e la decadenza da quanto previsto

all'articolo 6, comma 4.

4. Ciascuna filiera di materiali potrà munirsi di una

organizzazione tra i produttori di materiali riciclati, i produttori

di manufatti riciclati, enti di ricerca ed eventuali consorzi di

filiera con lo scopo di:

a) controllare il rispetto nel tempo di quanto dichiarato in sede

di richiesta di iscrizione al repertorio del riciclaggio;

b) adottare,laddove possibile, sistemi di analisi sui materiali

riciclati che consentano di verificarne la natura e la provenienza;

c) promuovere la ricerca per l'individuazione di sistemi di

analisi sui materiali riciclati che consentano di verificarne la

natura e la provenienza.

 

 

 Art. 9.

 Deroghe

1.In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera

a),pur non provenendo dal ciclo dei rifiuti o da cicli di post

consumo:

a) i rottami metallici ferrosi e non ferrosi, derivanti da

operazioni di recupero conformi alle specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI

ed EURO, nonché i rottami scarti di lavorazione industriali o

artigianali,o provenienti da cicli produttivi, ed avviati in modo

oggettivo ed effettivo all'impiego nell'industria metallurgica senza

alcun trattamento, che sono individuati come materie prime secondarie

per l'industria metallurgica ai sensi dell'allegato 1, suballegato 1,

punto3.1.4. del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88, concorrono

nel calcolo del rifiuto introdotto nel materiale riciclato in misura

del dieci per cento del quantitativo immesso;

b) i materiali tessili costituiti al cento per cento di fibre

precedentemente in corpo rate in un semilavorato o prodotto finito,

derivanti dalla raccolta di flussi omogenei di rifiuti, che comunque

abbiano subito lavorazioni di sfilacciatura o stracciatura,

concorrono totalmente nel calcolo del rifiuto introdotto nel

materiale riciclato.

 

Art. 10.

Disposizioni transitorie e finali

1. (Comma non ammesso al «Visto» della Corte dei conti).

2.Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale

e delle province autonome di Trento e Bolzano che provvedono alle

finalità del presente decreto ai sensi dello statuto speciale e

delle relative norme di attuazione.

 

 Allegato A

 

Gruppo di lavoro interministeriale per il Repertorio del riciclaggio

Osservatorio nazionale dei rifiuti via Cristoforo Colombo, 44 00147 Roma

 

Ai sensi dell'articolo 6 del decreto recante norme affinchè gli

Uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano

Il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti

ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del

fabbisogno medesimo

la Societa/Ditta....con sede legale in.... (c.a.p.)......... prov.

...., via/piazza....cod. fisc. o partita IVA....,iscritta al

registro delle ditte esercenti attività di riciclo della prov.

di.... n. ...............

 

 richiede l'iscrizione al Repertorio del riciclaggio del

 

MATERIALE RICICLATO ()

 

1. Nome commerciale del materiale (eventuale)....

2. Natura del materiale....

3.Codice europeo rifiuto con cui è realizzato il materiale e

relativa percentuale contenuta espressa in

peso . . da .... a .... %

4. Capacità produttiva annua.... kg

5.All'atto dell'analisi della presente richiesta potrà essere

consultato in qualità di tecnico il sig....., tel.....,

e-mail....@....; indichiamo quale associazione di categoria di

riferimento...., nella persona del sig. ...., tel. ....

e-mail....@....

 

MANUFATTO O BENE OTTENUTO IN MATERIALE RICICLATO ()

 

1. Nome commerciale del manufatto o bene (eventuale)....

2. Codice RR del materiale/materiali utilizzati e relativa

percentuale contenuta in peso nel bene o manufatto, riferita al peso

totale del bene o manufatto:

 

 

Codice Repertorio del riciclaggio %

............... .........

............... .........

............... .........

 

3. Capacità produttiva annua kg.... n. pezzi....

4.All'atto dell'analisi della presente richiesta potrà essere

consultato in qualità di tecnico il sig.....,tel.....,

e-mail....@....; indichiamo quale associazione di categoria di

riferimento...., nella persona del sig. ...., tel.....,

e-mail....@....

Si allega alla presente una relazione di progetto contenente:

a) una descrizione del manufatto;

b) l'evidenziazione delle parti realizzate in materiale

riciclato;

c) il peso complessivo del bene o manufatto;

d) una dichiarazione del peso di materiale riciclato utilizzato

per la realizzazione del manufatto o del bene;

e) le caratteristiche prestazionali;

f) valutazione economica con indicazione dei costi del singolo

prodotto,soprattutto in relazione alle differenze prestazionali tra

il bene o manufatto in materiale riciclato e analogo bene o manufatto

realizzato con materiali vergini (solo su eventuale richiesta della

commissione);

g) stima della potenziale offerta del singolo prodotto;

h) norme nazionali e comunitarie,anche in tema di sicurezza,

salute,qualità,cui è soggetto il manufatto e certificazione del

rispetto delle medesime.

Si dichiara di essere a conoscenza del disposto dell'articolo 8,

comma 3, del decreto recante norme affinchè gli uffici pubblici e le

società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale

di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale

riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo.

Il tecnico ...................

 

 Il legale rappresentante

 ........................

 

 

 


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