DM 8 maggio 2003
Recepimento della direttiva 2002/80/CE della
Commissione del 3 ottobre 2002 che adegua al progresso tecnico la direttiva
70/220/CEE del Consiglio, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento
atmosferico da emissioni dei veicoli a motore
(GU
n. 206 del 5-9-2003)
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Art. 1.
1. L'art. 1 del decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975,
come da ultimo modificato dal decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2002, è sostituito dal
seguente:
«Art. 1. - Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) “veicolo”, ogni veicolo quale definito nell'allegato II, parte
A, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
8 maggio 1995 e successive modificazioni;
b) “veicolo alimentato a GPL o a gas naturale”, un veicolo munito
d'un dispositivo speciale che permette l'uso del GPL o del gas
naturale nel suo sistema di propulsione. I veicoli di questo tipo
possono essere concepiti e costruiti come veicoli monocarburante o
bicarburante;
c) “veicolo monocarburante”, un veicolo concepito essenzialmente
per funzionare in permanenza a GPL o a gas naturale, ma che può
anche essere munito d'un sistema a benzina utilizzato solo in caso di
emergenza o per l'avviamento, con un serbatoio della capacità
massima di 15 litri;
d) “veicolo bicarburante”, un veicolo che può funzionare a
benzina o in alternativa a GPL o a gas naturale.».
2. Gli allegati I, II, III, VII, IX, IXa, X, XI e XIII al decreto
del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975, come da ultimo modificato
dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
5 novembre 2002, sono modificati conformemente all'allegato al
presente decreto che fa parte integrante dello stesso.
Art. 2.
1. A decorrere dal 1° luglio 2003, non è consentito:
a) rifiutare l'omologazione CE ai sensi dell'art. 4, comma 1, del
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995
e successive modificazioni, o
b) rifiutare l'omologazione nazionale, o
c) vietare l'immatricolazione, la vendita o l'immissione in
circolazione di veicoli ai sensi dell'art. 7 del decreto del Ministro
dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, e successive
modificazioni, se i veicoli sono conformi alle prescrizioni del
decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975 come da ultimo
modificato dal presente decreto.
2. A decorrere dal 1° luglio 2003, non è consentito:
a) rilasciare l'omologazione CE ai sensi dell'art. 4, comma 1,
del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio
1995 e successive modificazioni, o
b) rilasciare l'omologazione nazionale, se un nuovo tipo di
veicolo non è conforme alle prescrizioni del decreto del Ministro
per i trasporti 7 marzo 1975 come da ultimo modificato dal presente
decreto; tuttavia, è consentito continuare a rilasciare, su
richiesta dei soggetti interessati, le omologazioni di cui all'art.
8, comma 2, del decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni.
3. Se i veicoli non sono conformi alle prescrizioni del decreto del
Ministro per i trasporti 7 marzo 1975, come da ultimo modificato dal
presente decreto:
a) i certificati di conformità di cui sono muniti i veicoli
nuovi a norma del decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 8 maggio 1995, e successive modificazioni, non sono più
considerati validi ai fini dell'art. 7, comma 1, del decreto
medesimo, e
b) non è consentita l'immatricolazione, la vendita e
l'immissione in circolazione dei veicoli nuovi che non sono muniti di
un certificato di conformità valido a norma del decreto del Ministro
dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, e successive
modificazioni, a meno che non siano invocate le disposizioni
dell'art. 8, comma 2, del decreto stesso.
4. Il comma 3, si applica:
a) a decorrere dal 1° gennaio 2006, ai veicoli della categoria M,
ad eccezione dei veicoli la cui massa massima è superiore a 2500 kg,
ed ai veicoli di categoria N1, classe I, ed
b) a decorrere dal 1° gennaio 2007, ai veicoli della categoria
N1, classi II e III, come definiti nella tabella del punto 5.3.1.4
dell'allegato al decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975,
come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 21 dicembre 1999, ed ai veicoli della categoria M la cui
massa massima è superiore a 2500 kg.
Art. 3.
1. A decorrere dal 1° luglio 2003, non è consentito:
a) rifiutare l'omologazione CE ai sensi dell'art. 4, comma 1, del
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995,
e successive modificazioni, o
b) vietare la vendita o l'installazione su un veicolo, di
convertitori catalitici di ricambio nuovi destinati ad essere montati
su veicoli che sono stati omologati conformemente al decreto del
Ministro per i trasporti 7 marzo 1975 come modificato dal presente
decreto.
2. A decorrere dal 1° luglio 2003, non è più consentito
rilasciare l'omologazione CE a norma dell'art. 4, comma 1, del
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995,
e successive modificazioni, per i convertitori catalitici di ricambio
nuovi se non sono omologati in conformità del decreto del Ministro
per i trasporti 7 marzo 1975 come modificato dal presente decreto.
3. È consentito continuare ad autorizzare la vendita ed il
montaggio di convertitori catalitici nuovi, per i quali è stata
rilasciata un'omologazione in quanto entità tecnica prima
dell'entrata in vigore del presente decreto, per i veicoli in
circolazione.
Art. 4.
1. Entro il 1° luglio 2005 i costruttori adottano disposizioni per
fornire informazioni supplementari, o direttamente al punto di
vendita o ad ogni distributore, riguardanti tutti i convertitori
catalitici di ricambio nuovi immessi in commercio nell'Unione europea
prima della data di entrata in vigore del presente decreto e che non
sono conformi alle prescrizioni del decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione 13 maggio 1999.
2. Le informazioni supplementari del comma 1, sono conformi alle
disposizioni dell'allegato XIII, punto 7, del decreto del Ministro
per i trasporti 7 marzo 1975 come da ultimo modificato dal presente
decreto.
Art. 5.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le disposizioni dettagliate dell'allegato I, punto 7, del
decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975, come modificato
dal presente decreto, relative alla conformità dei veicoli in
circolazione, si applicano a tutti i veicoli omologati a norma del
decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975 come modificato dal
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 dicembre
1999 o dai successivi decreti di modifica.
(Allegato omesso)