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DM 8 maggio 2003

Recepimento della direttiva 2002/80/CE della Commissione del 3 ottobre 2002 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/220/CEE del Consiglio, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore

(GU n. 206 del 5-9-2003)

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 Art. 1.

 1. L'art. 1 del decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975,

come da ultimo modificato dal decreto del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2002, è sostituito dal

seguente:

 «Art. 1. - Ai fini del presente decreto, si intende per:

 a) “veicolo”, ogni veicolo quale definito nell'allegato II, parte

A, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione

8 maggio 1995 e successive modificazioni;

 b) “veicolo alimentato a GPL o a gas naturale”, un veicolo munito

d'un dispositivo speciale che permette l'uso del GPL o del gas

naturale nel suo sistema di propulsione. I veicoli di questo tipo

possono essere concepiti e costruiti come veicoli monocarburante o

bicarburante;

 c) “veicolo monocarburante”, un veicolo concepito essenzialmente

per funzionare in permanenza a GPL o a gas naturale, ma che può

anche essere munito d'un sistema a benzina utilizzato solo in caso di

emergenza o per l'avviamento, con un serbatoio della capacità

massima di 15 litri;

 d) “veicolo bicarburante”, un veicolo che può funzionare a

benzina o in alternativa a GPL o a gas naturale.».

 2. Gli allegati I, II, III, VII, IX, IXa, X, XI e XIII al decreto

del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975, come da ultimo modificato

dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

5 novembre 2002, sono modificati conformemente all'allegato al

presente decreto che fa parte integrante dello stesso.

 

 Art. 2.

 1. A decorrere dal 1° luglio 2003, non è consentito:

 a) rifiutare l'omologazione CE ai sensi dell'art. 4, comma 1, del

decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995

e successive modificazioni, o

 b) rifiutare l'omologazione nazionale, o

 c) vietare l'immatricolazione, la vendita o l'immissione in

circolazione di veicoli ai sensi dell'art. 7 del decreto del Ministro

dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, e successive

modificazioni, se i veicoli sono conformi alle prescrizioni del

decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975 come da ultimo

modificato dal presente decreto.

 2. A decorrere dal 1° luglio 2003, non è consentito:

 a) rilasciare l'omologazione CE ai sensi dell'art. 4, comma 1,

del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio

1995 e successive modificazioni, o

 b) rilasciare l'omologazione nazionale, se un nuovo tipo di

veicolo non è conforme alle prescrizioni del decreto del Ministro

per i trasporti 7 marzo 1975 come da ultimo modificato dal presente

decreto; tuttavia, è consentito continuare a rilasciare, su

richiesta dei soggetti interessati, le omologazioni di cui all'art.

8, comma 2, del decreto del Ministro dei trasporti e della

navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni.

 3. Se i veicoli non sono conformi alle prescrizioni del decreto del

Ministro per i trasporti 7 marzo 1975, come da ultimo modificato dal

presente decreto:

 a) i certificati di conformità di cui sono muniti i veicoli

nuovi a norma del decreto del Ministro dei trasporti e della

navigazione 8 maggio 1995, e successive modificazioni, non sono più

considerati validi ai fini dell'art. 7, comma 1, del decreto

medesimo, e

 b) non è consentita l'immatricolazione, la vendita e

l'immissione in circolazione dei veicoli nuovi che non sono muniti di

un certificato di conformità valido a norma del decreto del Ministro

dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, e successive

modificazioni, a meno che non siano invocate le disposizioni

dell'art. 8, comma 2, del decreto stesso.

 4. Il comma 3, si applica:

 a) a decorrere dal 1° gennaio 2006, ai veicoli della categoria M,

ad eccezione dei veicoli la cui massa massima è superiore a 2500 kg,

ed ai veicoli di categoria N1, classe I, ed

 b) a decorrere dal 1° gennaio 2007, ai veicoli della categoria

N1, classi II e III, come definiti nella tabella del punto 5.3.1.4

dell'allegato al decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975,

come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della

navigazione 21 dicembre 1999, ed ai veicoli della categoria M la cui

massa massima è superiore a 2500 kg.

 

 Art. 3.

 1. A decorrere dal 1° luglio 2003, non è consentito:

 a) rifiutare l'omologazione CE ai sensi dell'art. 4, comma 1, del

decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995,

e successive modificazioni, o

 b) vietare la vendita o l'installazione su un veicolo, di

convertitori catalitici di ricambio nuovi destinati ad essere montati

su veicoli che sono stati omologati conformemente al decreto del

Ministro per i trasporti 7 marzo 1975 come modificato dal presente

decreto.

 2. A decorrere dal 1° luglio 2003, non è più consentito

rilasciare l'omologazione CE a norma dell'art. 4, comma 1, del

decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995,

e successive modificazioni, per i convertitori catalitici di ricambio

nuovi se non sono omologati in conformità del decreto del Ministro

per i trasporti 7 marzo 1975 come modificato dal presente decreto.

 3. È consentito continuare ad autorizzare la vendita ed il

montaggio di convertitori catalitici nuovi, per i quali è stata

rilasciata un'omologazione in quanto entità tecnica prima

dell'entrata in vigore del presente decreto, per i veicoli in

circolazione.

 

 Art. 4.

 1. Entro il 1° luglio 2005 i costruttori adottano disposizioni per

fornire informazioni supplementari, o direttamente al punto di

vendita o ad ogni distributore, riguardanti tutti i convertitori

catalitici di ricambio nuovi immessi in commercio nell'Unione europea

prima della data di entrata in vigore del presente decreto e che non

sono conformi alle prescrizioni del decreto del Ministro dei

trasporti e della navigazione 13 maggio 1999.

 2. Le informazioni supplementari del comma 1, sono conformi alle

disposizioni dell'allegato XIII, punto 7, del decreto del Ministro

per i trasporti 7 marzo 1975 come da ultimo modificato dal presente

decreto.

 

 Art. 5.

 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, le disposizioni dettagliate dell'allegato I, punto 7, del

decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975, come modificato

dal presente decreto, relative alla conformità dei veicoli in

circolazione, si applicano a tutti i veicoli omologati a norma del

decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975 come modificato dal

decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 dicembre

1999 o dai successivi decreti di modifica.

 

(Allegato omesso)


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