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DM 29 maggio 2003

Approvazione del formulario per la comunicazione relativa all'applicazione del decreto legislativo n. 372/1999, recante attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.

(GU n. 228 del 1-10-2003)

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Art. 1.

 1. È approvato il formulario di cui all'allegato 1 relativo alla comunicazione prevista dall'art. 16, punto 3, della direttiva del Consiglio dell'Unione europea 96/61/CE sullo stato di attuazione della direttiva stessa ed in particolare alla comunicazione prevista dall'art. 16, punto 1, della direttiva 96/61/CE dei valori limite di emissione applicati agli impianti di cui all'allegato 1 della direttiva 96/61/CE e delle migliori tecniche disponibili su cui detti valori si basano.

 2. Sono destinatarie del formulario, di cui all'allegato 1, le autorità competenti al rilascio di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, nonchè di qualunque altra autorizzazione con valore di autorizzazione integrata ambientale.

 3. La comunicazione di cui al comma 1, deve essere trasmessa dalle autorità competenti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ogni tre anni, entro il 30 aprile. La prima comunicazione deve pervenire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e deve riferirsi al periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 1° gennaio 2003.

 4. Per gli adempimenti previsti dal presente decreto, nonchè per quelli previsti dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 372/1999, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si avvale dalla collaborazione dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente ed per i servizi tecnici (APAT).

 

Art. 2.

 1. Limitatamente alla prima comunicazione effettuata ai sensi del comma 3 dell'art. 1, le autorità di cui all'art. 1, comma 2 sono tenute a trasmettere le informazioni di cui ai punti 2, 3, 4, 5 e 6 dell'allegato formulario anche con riferimento alle singole autorizzazioni ambientali da ricomprendere nelle autorizzazioni integrate ambientali di competenza.

 2. Le autorità competenti, ai sensi delle norme vigenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 1° gennaio 2003, al rilascio di autorizzazioni ambientali da ricomprendere nell'autorizzazione integrata ambientale rendono disponibili alle autorità competenti di cui all'art. 1, comma 2, i dati necessari all'adempimento di cui al comma 1.

 

Allegato 1

 

FORMULARIO PER LA COMUNICAZIONE RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DEL DECRETO

LEGISLATIVO n. 372/1999 «ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 96/61/CE

RELATIVA ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO»

 

1. Copertura degli impianti

 1.1 Per ciascuna delle sei sezioni dell'allegato 1 della direttiva

96/61/CE, quanti impianti rientrano nelle categorie indicate qui di

seguito?

 Tutti gli impianti esistenti ai sensi dell'art. 2, punto 4), in

funzione al termine del periodo contemplato dalla relazione.

 Gli impianti esistenti per i quali è stata notificata una

modifica sostanziale all'autorità competente e per i quali è stata

concessa una autorizzazione durante il periodo contemplato dalla

relazione.

 Gli impianti nuovi (compresi quelli non ancora in funzione) per i

quali è stata concessa un'autorizzazione durante il periodo

contemplato dalla relazione.

2. Condizioni dell'autorizzazione

 2.1 Opportunità e adeguatezza delle condizioni di autorizzazione.

 2.1.1 Quali sono le disposizioni legislative regionali, le

procedure e i criteri per la fissazione dei valori limite di

emissione e le altre condizioni dell'autorizzazione al fine di

garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo

complesso?

 2.2 Dati rappresentativi disponibili.

 2.2.1 Fornire i dati rappresentativi disponibili sui valori

limite fissati per ogni specifica categoria di attività in

conformità all'allegato 1 della direttiva 96/61/CE e, se opportuno,

le migliori tecniche disponibili in base alle quali sono ricavati

detti valori. Descrivere in che maniera questi dati sono stati scelti

e raccolti.

 I dati sono forniti in conformità con la specifica «guida

pratica» definita in sede di Commissione europea e resa disponibile

presso il sito internet www.minambiente.it nonchè presso il sito

internet www.sinanet.anpa.it

 2.2.2 Quali tipi di condizioni di autorizzazione, oltre ai valori

limite di emissione, sono state stabilite? Fornire in particolare

esempi di:

  parametri e misure tecniche equivalenti che integrano i valori

limite di emissione stabiliti nell'autorizzazione;

  parametri e misure tecniche equivalenti che sostituiscono i

valori limite di emissione;

  condizioni concernenti la protezione del suolo e delle acque

sotterranee, la gestione dei rifiuti, i requisiti di monitoraggio

delle emissioni e le misure relative alle condizioni diverse da

quelle di normale esercizio.

3. Norme di qualità ambientale

 3.1 Vi sono stati casi in cui l'uso delle migliori tecniche

disponibili si è rilevato insufficiente a rispettare una norma di

qualità ambientale stabilita dalla legislazione comunitaria o

definita in applicazione di questa? In caso affermativo, quali misure

supplementari sono state prese?

4. Modifiche degli impianti

 4.1 Quali sono le disposizioni legislative regionali, le procedure

e le pratiche concernenti le modifiche apportate agli impianti dai

gestori?

 4.2 Come le autorità competenti determinano se una modifica

dell'impianto può avere conseguenze per l'ambiente o effetti

negativi significativi per l'ambiente o per gli esseri umani (art. 2,

punto 10 della direttiva 96/61/CE)?

5. Riesame e aggiornamento delle condizioni di autorizzazione

 5.1 Quali sono le procedure e le pratiche concernenti il riesame e

l'aggiornamento delle condizioni di autorizzazione da parte

dell'autorità competente?

 5.2 In quale modo le autorità competenti decidono se i criteri di

cui all'art. 13, comma 2, della direttiva 96/61/CE sono soddisfatti?

6. Rispetto delle condizioni di autorizzazione

 6.1 Descrivere in termini generali le disposizioni legislative

regionali, le procedure e le pratiche per garantire il rispetto dei

requisiti di autorizzazione.

 6.2 Quali disposizioni legislative regionali, procedure e pratiche

garantiscono che i gestori informino regolarmente le autorità dei

risultati del monitoraggio delle emissioni e tempestivamente di ogni

inconveniente o incidente rilevante per l'ambiente?

 6.3 Quali sono le procedure e le pratiche concernenti le regolari

ispezioni sul sito da parte delle autorità competenti? Se non sono

effettuate ispezioni regolari sul sito, come verificano le autorità

competenti l'informazione fornita dal gestore?

 6.4 Quali sanzioni o altre misure sono previste in caso di non

conformità alle condizioni di autorizzazione? Sono state applicate

sanzioni o altre misure durante il periodo contemplato dalla

relazione?

7. Informazione e partecipazione del pubblico

 7.1 Come è messa a disposizione del pubblico l'informazione sulle

domande, sulle decisioni e i risultati del monitoraggio delle

emissioni.

 

 

 


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