DM 29 maggio 2003
Approvazione del formulario per la comunicazione
relativa all'applicazione del decreto legislativo n. 372/1999, recante
attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione
integrate dell'inquinamento.
(GU
n. 228 del 1-10-2003)
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Art. 1.
1. È approvato il formulario di cui all'allegato 1 relativo alla comunicazione prevista dall'art. 16, punto 3, della direttiva del Consiglio dell'Unione europea 96/61/CE sullo stato di attuazione della direttiva stessa ed in particolare alla comunicazione prevista dall'art. 16, punto 1, della direttiva 96/61/CE dei valori limite di emissione applicati agli impianti di cui all'allegato 1 della direttiva 96/61/CE e delle migliori tecniche disponibili su cui detti valori si basano.
2. Sono destinatarie del formulario, di cui all'allegato 1, le autorità competenti al rilascio di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, nonchè di qualunque altra autorizzazione con valore di autorizzazione integrata ambientale.
3. La comunicazione di cui al comma 1, deve essere trasmessa dalle autorità competenti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ogni tre anni, entro il 30 aprile. La prima comunicazione deve pervenire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e deve riferirsi al periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 1° gennaio 2003.
4. Per gli adempimenti previsti dal presente decreto, nonchè per quelli previsti dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 372/1999, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si avvale dalla collaborazione dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente ed per i servizi tecnici (APAT).
Art. 2.
1. Limitatamente alla prima comunicazione effettuata ai sensi del comma 3 dell'art. 1, le autorità di cui all'art. 1, comma 2 sono tenute a trasmettere le informazioni di cui ai punti 2, 3, 4, 5 e 6 dell'allegato formulario anche con riferimento alle singole autorizzazioni ambientali da ricomprendere nelle autorizzazioni integrate ambientali di competenza.
2. Le autorità competenti, ai sensi delle norme vigenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 1° gennaio 2003, al rilascio di autorizzazioni ambientali da ricomprendere nell'autorizzazione integrata ambientale rendono disponibili alle autorità competenti di cui all'art. 1, comma 2, i dati necessari all'adempimento di cui al comma 1.
Allegato 1
FORMULARIO PER LA COMUNICAZIONE RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DEL DECRETO
LEGISLATIVO n. 372/1999 «ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 96/61/CE
RELATIVA ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO»
1. Copertura
degli impianti
1.1 Per ciascuna delle sei sezioni dell'allegato 1 della direttiva
96/61/CE, quanti impianti rientrano nelle categorie indicate qui di
seguito?
Tutti gli impianti esistenti ai sensi dell'art. 2, punto 4), in
funzione al termine del periodo contemplato dalla relazione.
Gli impianti esistenti per i quali è stata notificata una
modifica sostanziale all'autorità competente e per i quali è stata
concessa una autorizzazione durante il periodo contemplato dalla
relazione.
Gli impianti nuovi (compresi quelli non ancora in funzione) per i
quali è stata concessa un'autorizzazione durante il periodo
contemplato dalla relazione.
2. Condizioni
dell'autorizzazione
2.1 Opportunità e adeguatezza delle condizioni di autorizzazione.
2.1.1 Quali sono le disposizioni legislative regionali, le
procedure e i criteri per la fissazione dei valori limite di
emissione e le altre condizioni dell'autorizzazione al fine di
garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo
complesso?
2.2 Dati rappresentativi disponibili.
2.2.1 Fornire i dati rappresentativi disponibili sui valori
limite fissati per ogni specifica categoria di attività in
conformità all'allegato 1 della direttiva 96/61/CE e, se opportuno,
le migliori tecniche disponibili in base alle quali sono ricavati
detti valori. Descrivere in che maniera questi dati sono stati scelti
e raccolti.
I dati sono forniti in conformità con la specifica «guida
pratica» definita in sede di Commissione europea e resa disponibile
presso il sito internet www.minambiente.it nonchè presso il sito
internet www.sinanet.anpa.it
2.2.2 Quali tipi di condizioni di autorizzazione, oltre ai valori
limite di emissione, sono state stabilite? Fornire in particolare
esempi di:
parametri e misure tecniche equivalenti che integrano i valori
limite di emissione stabiliti nell'autorizzazione;
parametri e misure tecniche equivalenti che sostituiscono i
valori limite di emissione;
condizioni concernenti la protezione del suolo e delle acque
sotterranee, la gestione dei rifiuti, i requisiti di monitoraggio
delle emissioni e le misure relative alle condizioni diverse da
quelle di normale esercizio.
3. Norme di
qualità ambientale
3.1 Vi sono stati casi in cui l'uso delle migliori tecniche
disponibili si è rilevato insufficiente a rispettare una norma di
qualità ambientale stabilita dalla legislazione comunitaria o
definita in applicazione di questa? In caso affermativo, quali misure
supplementari sono state prese?
4. Modifiche
degli impianti
4.1 Quali sono le disposizioni legislative regionali, le procedure
e le pratiche concernenti le modifiche apportate agli impianti dai
gestori?
4.2 Come le autorità competenti determinano se una modifica
dell'impianto può avere conseguenze per l'ambiente o effetti
negativi significativi per l'ambiente o per gli esseri umani (art. 2,
punto 10 della direttiva 96/61/CE)?
5. Riesame e
aggiornamento delle condizioni di autorizzazione
5.1 Quali sono le procedure e le pratiche concernenti il riesame e
l'aggiornamento delle condizioni di autorizzazione da parte
dell'autorità competente?
5.2 In quale modo le autorità competenti decidono se i criteri di
cui all'art. 13, comma 2, della direttiva 96/61/CE sono soddisfatti?
6. Rispetto
delle condizioni di autorizzazione
6.1 Descrivere in termini generali le disposizioni legislative
regionali, le procedure e le pratiche per garantire il rispetto dei
requisiti di autorizzazione.
6.2 Quali disposizioni legislative regionali, procedure e pratiche
garantiscono che i gestori informino regolarmente le autorità dei
risultati del monitoraggio delle emissioni e tempestivamente di ogni
inconveniente o incidente rilevante per l'ambiente?
6.3 Quali sono le procedure e le pratiche concernenti le regolari
ispezioni sul sito da parte delle autorità competenti? Se non sono
effettuate ispezioni regolari sul sito, come verificano le autorità
competenti l'informazione fornita dal gestore?
6.4 Quali sanzioni o altre misure sono previste in caso di non
conformità alle condizioni di autorizzazione? Sono state applicate
sanzioni o altre misure durante il periodo contemplato dalla
relazione?
7.
Informazione e partecipazione del pubblico
7.1 Come è messa a disposizione del pubblico l'informazione sulle
domande, sulle decisioni e i risultati del monitoraggio delle
emissioni.