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DLvo 12 giugno 2003, n. 233.

Attuazione della direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive.

(GU n. 197 del 26-8-2003)

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 Art. 1.

 1. Il titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e

successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo

n. 626/1994», è sostituito dal seguente: «Attuazione delle direttive

89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,

90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE,

98/24/CE, 99/38/CE e 99/92/CE riguardanti il miglioramento della

sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro».

 

 Art. 2.

 1. Dopo il titolo VIII del decreto legislativo n. 626/1994 è

aggiunto il seguente:

 «Titolo VIII-bis

 PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE

 Capo I

 DISPOSIZIONI GENERALI

 Art. 88-bis.

 Campo di applicazione

 1. Il presente titolo prescrive le misure per la tutela della

sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al

rischio di atmosfere esplosive come definite all'articolo 88-ter.

 2. Il presente titolo si applica anche nei lavori in sotterraneo

ove è presente un'area con atmosfere esplosive, oppure è

prevedibile, sulla base di indagini geologiche, che tale area si

possa formare nell'ambiente.

 3. Il presente titolo non si applica:

 a) alle aree utilizzate direttamente per le cure mediche dei

pazienti, nel corso di esse;

 b) all'uso di apparecchi a gas di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661;

 c) alla produzione, alla manipolazione, all'uso, allo stoccaggio

ed al trasporto di esplosivi o di sostanze chimicamente instabili;

 d) alle industrie estrattive a cui si applica il decreto

legislativo 25 novembre 1996, n. 624;

 e) all'impiego di mezzi di trasporto terrestre, marittimo,

fluviale e aereo per i quali si applicano le pertinenti disposizioni

di accordi internazionali tra i quali il Regolamento per il trasporto

delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR), l'Accordo europeo relativo

al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili

interne (ADN), l'Organizzazione per l'Aviazione civile internazionale

(ICAO), l'Organizzazione marittima internazionale (IMO), nonchè la

normativa comunitaria che incorpora i predetti accordi. Il presente

titolo si applica invece ai veicoli destinati ad essere utilizzati in

atmosfera potenzialmente esplosiva.

 Art. 88-ter.

 Definizioni

 1. Ai fini del presente titolo, si intende per: «atmosfera

esplosiva» una miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche, di

sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in

cui, dopo accensione, la combustione si propaga all'insieme della

miscela incombusta.

 Capo II

 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

 Art. 88-quater.

 Prevenzione e protezione contro le esplosioni

 1. Ai fini della prevenzione e della protezione contro le

esplosioni, sulla base della valutazione dei rischi e dei principi

generali di tutela di cui all'articolo 3, il datore di lavoro adotta

le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura

dell'attività; in particolare il datore di lavoro previene la

formazione di atmosfere esplosive.

 2. Se la natura dell'attività non consente di prevenire la

formazione di atmosfere esplosive, il datore di lavoro deve:

 a) evitare l'accensione di atmosfere esplosive;

 b) attenuare gli effetti pregiudizievoli di un'esplosione in modo

da garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.

 3. Se necessario, le misure di cui ai commi 1 e 2 sono combinate e

integrate con altre contro la propagazione delle esplosioni e sono

riesaminate periodicamente e, in ogni caso, ogniqualvolta si

verifichino cambiamenti rilevanti.

 Art. 88-quinquies.

 Valutazione dei rischi di esplosione

 1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 4, il datore

di lavoro valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive,

tenendo conto almeno dei seguenti elementi:

 a) probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive;

 b) probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche

elettrostatiche, siano presenti e divengano attive ed efficaci;

 c) caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate, processi e

loro possibili interazioni;

 d) entità degli effetti prevedibili.

 2. I rischi di esplosione sono valutati complessivamente.

 3. Nella valutazione dei rischi di esplosione vanno presi in

considerazione i luoghi che sono o possono essere in collegamento,

tramite aperture, con quelli in cui possono formarsi atmosfere

esplosive.

 Art. 88-sexies.

 Obblighi generali

 1. Al fine di salvaguardare la sicurezza e la salute dei

lavoratori, e secondo i principi fondamentali della valutazione dei

rischi e quelli di cui all'articolo 88-quater, il datore di lavoro

prende i provvedimenti necessari affinchè:

 a) dove possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale

da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori o di

altri, gli ambienti di lavoro siano strutturati in modo da permettere

di svolgere il lavoro in condizioni di sicurezza;

 b) negli ambienti di lavoro in cui possono svilupparsi atmosfere

esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e la

salute dei lavoratori, sia garantito un adeguato controllo durante la

presenza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio,

mediante l'utilizzo di mezzi tecnici adeguati.

 Art. 88-septies.

 Coordinamento

 1. Qualora nello stesso luogo di lavoro operino lavoratori di più

imprese, ciascun datore di lavoro è responsabile per le questioni

soggette al suo controllo.

 2. Fermo restando la responsabilità individuale di ciascun datore

di lavoro e quanto previsto dall'articolo 7, il datore di lavoro che

è responsabile del luogo di lavoro, coordina l'attuazione di tutte

le misure riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori e

specifica nel documento sulla protezione contro le esplosioni, di cui

all'articolo 88-novies, l'obiettivo, le misure e le modalità di

attuazione di detto coordinamento.

 Art. 88-octies.

 Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive

 1. Il datore di lavoro ripartisce in zone, a norma dell'allegato

XV-bis, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive.

 2. Il datore di lavoro assicura che per le aree di cui al comma 1

siano applicate le prescrizioni minime di cui all'allegato XV-ter.

 3. Se necessario, le aree in cui possono formarsi atmosfere

esplosive in quantità tali da mettere in pericolo la sicurezza e la

salute dei lavoratori sono segnalate nei punti di accesso a norma

dell'allegato XV-quater.

 Art. 88-novies.

 Documento sulla protezione contro le esplosioni

 1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 88-quinquies

il datore di lavoro provvede a elaborare e a tenere aggiornato un

documento, denominato: «documento sulla protezione contro le

esplosioni».

 2. Il documento di cui al comma 1, in particolare, deve precisare:

 a) che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati;

 b) che saranno prese misure adeguate per raggiungere gli

obiettivi del presente titolo;

 c) quali sono i luoghi che sono stati classificati nelle zone di

cui all'allegato XV-bis;

 d) quali sono i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime

di cui all'allegato XV-ter;

 e) che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i

dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati e mantenuti in

efficienza tenendo nel debito conto la sicurezza;

 f) che, ai sensi del titolo III, sono stati adottati gli

accorgimenti per l'impiego sicuro di attrezzature di lavoro.

 3. Il documento di cui al comma 1 deve essere compilato prima

dell'inizio del lavoro ed essere riveduto qualora i luoghi di lavoro,

le attrezzature o l'organizzazione del lavoro abbiano subito

modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti.

 4. Il documento di cui al comma 1 è parte integrante del documento

di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4.

 Art. 88-decies.

 Termini per l'adeguamento

 1. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi

atmosfere esplosive, già utilizzate o a disposizione dell'impresa o

dello stabilimento per la prima volta prima del 30 giugno 2003,

devono soddisfare, a decorrere da tale data, i requisiti minimi di

cui all'allegato XV-ter, parte A, fatte salve le altre disposizioni

che le disciplinano.

 2. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi

atmosfere esplosive, che sono a disposizione dell'impresa o dello

stabilimento per la prima volta dopo il 30 giugno 2003, devono

soddisfare i requisiti minimi di cui all'allegato XV-ter, parti A e

B.

 3. I luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi

atmosfere esplosive, utilizzati per la prima volta dopo il 30 giugno

2003, devono soddisfare le prescrizioni minime stabilite dal presente

titolo.

 4. I luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi

atmosfere esplosive già utilizzati prima del 30 giugno 2003 devono

soddisfare il 30 giugno 2006 le prescrizioni minime stabilite dal

presente titolo.

 5. Il datore di lavoro che procede, dopo il 30 giugno 2003, a

modifiche, ampliamenti o trasformazioni dei luoghi di lavoro che

comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, prende

i necessari provvedimenti per assicurarsi che tali modifiche,

ampliamenti o trasformazioni rispondano ai requisiti minimi di cui al

presente titolo.

 Art. 88-undecies.

 Verifiche

 1. Il datore di lavoro provvede affinchè le installazioni

elettriche nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 ai sensi

dell'allegato XV-bis siano sottoposte alle verifiche di cui ai capi

III e IV del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001,

n. 462.».

 

 Art. 3.

 1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 89 del decreto

legislativo n. 626/1994, dopo le parole: «86, commi 1 e 2», sono

aggiunte, in fine, le seguenti: «88-quater, comma 2; 88-sexies;

88-septies, comma 2; 88-octies, commi 1 e 2; 88-undecies».

 

 Art. 4.

 1. Il Capo X del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo

1956, n. 320, è abrogato.

 2. Al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.

547, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) gli articoli 329, primo comma, lettera a) e 331 sono abrogati;

 b) all'articolo 389, primo comma, lettera b), la parola: «331» è

soppressa.

 3. Le voci da 1 a 50 della tabella A e la tabella B allegate al

decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale del

22 dicembre 1958, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del

29 gennaio 1959, sono abrogate.

 

 Art. 5.

 1. Al decreto legislativo n. 626/1994 sono aggiunti i seguenti

allegati:

 

 «Allegato XV-bis

 (art. 88-octies, comma 1, art. 88-novies, comma 2, lettera c)

 RIPARTIZIONE DELLE AREE IN CUI POSSONO

 FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE

Osservazione preliminare.

 Il sistema di classificazione che segue si applica alle aree in cui

vengono adottati provvedimenti di protezione in applicazione degli

articoli 88-quater, 88-quinquies, 88-octies e 88-novies.

1. Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive.

 Un'area in cui può formarsi un'atmosfera esplosiva in quantità

tali da richiedere particolari provvedimenti di protezione per

tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori interessati è

considerata area esposta a rischio di esplosione ai sensi del titolo

VIII-bis.

 Un'area in cui non è da prevedere il formarsi di un'atmosfera

esplosiva in quantità tali da richiedere particolari provvedimenti

di protezione è da considerare area non esposta a rischio di

esplosione ai sensi del titolo VIII-bis.

 Le sostanze infiammabili e combustibili sono da considerare come

sostanze che possono formare un'atmosfera esplosiva a meno che

l'esame delle loro caratteristiche non abbia evidenziato che esse, in

miscela con l'aria, non sono in grado di propagare autonomamente

un'esplosione.

2. Classificazione delle aree a rischio di esplosione.

 Le aree a rischio di esplosione sono ripartite in zone in base alla

frequenza e alla durata della presenza di atmosfere esplosive.

 Il livello dei provvedimenti da adottare in conformità

dell'allegato XV-ter, parte A, è determinato da tale

classificazione.

Zona 0.

 Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o

frequentemente un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di

aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia.

Zona 1.

 Area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva, consistente in

una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas,

vapori o nebbia, è probabile che avvenga occasionalmente durante le

normali attività.

Zona 2.

 Area in cui durante le normali attività non è probabile la

formazione di un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di

aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia

o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata.

Zona 20.

 Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o

frequentemente un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere

combustibile nell'aria.

Zona 21.

 Area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di

nube di polvere combustibile nell'aria, è probabile che avvenga

occasionalmente durante le normali attività.

Zona 22.

 Area in cui durante le normali attività non è probabile la

formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere

combustibile o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata.

Note.

 1. Strati, depositi o cumuli di polvere combustibile sono

considerati come qualsiasi altra fonte che possa formare un'atmosfera

esplosiva.

 2. Per "normali attività" si intende la situazione in cui gli

impianti sono utilizzati entro i parametri progettuali.

 3. Per la classificazione delle aree si può fare riferimento alle

norme tecniche armonizzate relative ai settori specifici, tra le

quali:

 EN 60079-10 (CEI 31-30) per atmosfere esplosive in presenza di

gas;

 EN 50281-3 per atmosfere esplosive in presenza di polveri

combustibili».

 

 Allegato XV-ter

 (art. 88-octies, comma 2, art. 88-novies,

 comma 2, lettera d), art. 88-decies, commi 1 e 2)

 A. PRESCRIZIONI MINIME PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PROTEZIONE

 DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI CHE POSSONO

 ESSERE ESPOSTI AL RISCHIO DI ATMOSFERE ESPLOSIVE.

Osservazione preliminare.

 Le prescrizioni di cui al presente allegato si applicano:

 a) alle aree classificate come pericolose in conformità

dell'allegato XV-bis, in tutti i casi in cui lo richiedano le

caratteristiche dei luoghi di lavoro, dei posti di lavoro, delle

attrezzature o delle sostanze impiegate ovvero i pericoli derivanti

dalle attività correlate al rischio di atmosfere esplosive;

 b) ad attrezzature in aree non esposte a rischio di esplosione

che sono necessarie o contribuiscono al funzionamento delle

attrezzature che si trovano nelle aree a rischio di esplosione.

1. Provvedimenti organizzativi.

 1.1. Formazione professionale dei lavoratori.

 Il datore di lavoro provvede ad una sufficiente ed adeguata

formazione in materia di protezione dalle esplosioni dei lavoratori

impegnati in luoghi dove possono formarsi atmosfere esplosive.

 1.2. Istruzioni scritte e autorizzazione al lavoro.

 Ove stabilito dal documento sulla protezione contro le esplosioni:

 a) il lavoro nelle aree a rischio si effettua secondo le

istruzioni scritte impartite dal datore di lavoro;

 b) è applicato un sistema di autorizzazioni al lavoro per le

attività pericolose e per le attività che possono diventare

pericolose quando interferiscono con altre operazioni di lavoro.

 Le autorizzazioni al lavoro sono rilasciate prima dell'inizio dei

lavori da una persona abilitata a farlo.

2. Misure di protezione contro le esplosioni.

 2.1. Fughe e emissioni, intenzionali o no, di gas, vapori, nebbie o

polveri combustibili che possano dar luogo a rischi di esplosioni

sono opportunamente deviate o rimosse verso un luogo sicuro o, se

ciò non è realizzabile, contenuti in modo sicuro, o resi

adeguatamente sicuri con altri metodi appropriati.

 2.2. Qualora l'atmosfera esplosiva contenga più tipi di gas,

vapori, nebbie o polveri infiammabili o combustibili, le misure di

protezione devono essere programmate per il massimo pericolo

possibile.

 2.3. Per la prevenzione dei rischi di accensione, conformemente

all'articolo 88-quater, si tiene conto anche delle scariche

elettrostatiche che provengono dai lavoratori o dall'ambiente di

lavoro che agiscono come elementi portatori di carica o generatori di

carica. I lavoratori sono dotati di adeguati indumenti di lavoro

fabbricati con materiali che non producono scariche elettrostatiche

che possano causare l'accensione di atmosfere esplosive.

 2.4. Impianti, attrezzature, sistemi di protezione e tutti i loro

dispositivi di collegamento sono posti in servizio soltanto se dal

documento sulla protezione contro le esplosioni risulta che possono

essere utilizzati senza rischio in un'atmosfera esplosiva. Ciò vale

anche per attrezzature di lavoro e relativi dispositivi di

collegamento che non sono apparecchi o sistemi di protezione ai sensi

del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126,

qualora possano rappresentare un pericolo di accensione unicamente

per il fatto di essere incorporati in un impianto. Vanno adottate le

misure necessarie per evitare il rischio di confusione tra i

dispositivi di collegamento.

 2.5. Si devono prendere tutte le misure necessarie per garantire

che le attrezzature di lavoro con i loro dispositivi di collegamento

a disposizione dei lavoratori, nonchè la struttura del luogo di

lavoro siano state progettate, costruite, montate, installate, tenute

in efficienza e utilizzate in modo tale da ridurre al minimo i rischi

di esplosione e, se questa dovesse verificarsi, si possa controllarne

o ridurne al minimo la propagazione all'interno del luogo di lavoro e

dell'attrezzatura. Per detti luoghi di lavoro si adottano le misure

necessarie per ridurre al minimo gli effetti sanitari di una

esplosione sui lavoratori.

 2.6. Se del caso, i lavoratori sono avvertiti con dispositivi

ottici e acustici e allontanati prima che le condizioni per

un'esplosione siano raggiunte.

 2.7. Ove stabilito dal documento sulla protezione contro le

esplosioni, sono forniti e mantenuti in servizio sistemi di

evacuazione per garantire che in caso di pericolo i lavoratori

possano allontanarsi rapidamente e in modo sicuro dai luoghi

pericolosi.

 2.8. Anteriormente all'utilizzazione per la prima volta di luoghi

di lavoro che comprendono aree in cui possano formarsi atmosfere

esplosive, è verificata la sicurezza dell'intero impianto per quanto

riguarda le esplosioni. Tutte le condizioni necessarie a garantire

protezione contro le esplosioni sono mantenute.

 La verifica del mantenimento di dette condizioni è effettuata da

persone che, per la loro esperienza e formazione professionale, sono

competenti nel campo della protezione contro le esplosioni.

 2.9. Qualora risulti necessario dalla valutazione del rischio:

 a) deve essere possibile, quando una interruzione di energia

elettrica può dar luogo a rischi supplementari, assicurare la

continuità del funzionamento in sicurezza degli apparecchi e dei

sistemi di protezione, indipendentemente dal resto dell'impianto in

caso della predetta interruzione;

 b) gli apparecchi e sistemi di protezione a funzionamento

automatico che si discostano dalle condizioni di funzionamento

previste devono poter essere disinseriti manualmente, purchè ciò

non comprometta la sicurezza. Questo tipo di interventi deve essere

eseguito solo da personale competente;

 c) in caso di arresto di emergenza, l'energia accumulata deve

essere dissipata nel modo più rapido e sicuro possibile o isolata in

modo da non costituire più una fonte di pericolo.

 2.10. Nel caso di impiego di esplosivi è consentito, nella zona 0

o zona 20 solo l'uso di esplosivi di sicurezza antigrisutosi,

dichiarati tali dal fabbricante e classificati nell'elenco di cui

agli articoli 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica

20 marzo 1956, n. 320.

 L'accensione delle mine deve essere fatta elettricamente

dall'esterno.

 Tutto il personale deve essere fatto uscire dal sotterraneo durante

la fase di accensione delle mine.

 2.11. Qualora venga rilevata in qualsiasi luogo sotterraneo una

concentrazione di gas infiammabile o esplodente superiore all'1 per

cento in volume rispetto all'aria, con tendenza all'aumento, e non

sia possibile, mediante la ventilazione o con altri mezzi idonei,

evitare l'aumento della percentuale dei gas oltre il limite

sopraindicato, tutto il personale deve essere fatto sollecitamente

uscire dal sotterraneo.

 Analogo provvedimento deve essere adottato in caso di irruzione

massiva di gas.

 2.12. Qualora non sia possibile assicurare le condizioni di

sicurezza previste dal punto precedente possono essere eseguiti in

sotterraneo solo i lavori strettamente necessari per bonificare

l'ambiente dal gas e quelli indispensabili e indifferibili per

ripristinare la stabilità delle armature degli scavi.

 Detti lavori devono essere affidati a personale esperto

numericamente limitato, provvisto dei necessari mezzi di protezione,

comprendenti in ogni caso l'autoprotettore, i quali non devono essere

prelevati dalla dotazione prevista dall'articolo 101 del decreto del

Presidente della Repubblica n. 320 del 1956 per le squadre di

salvataggio.

 

 B. CRITERI PER LA SCELTA DEGLI APPARECCHI E DEI SISTEMI

 DI PROTEZIONE.

 Qualora il documento sulla protezione contro le esplosioni basato

sulla valutazione del rischio non preveda altrimenti, in tutte le

aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive sono impiegati

apparecchi e sistemi di protezione conformi alle categorie di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126.

 In particolare, in tali aree sono impiegate le seguenti categorie

di apparecchi, purchè adatti, a seconda dei casi, a gas, vapori o

nebbie e/o polveri:

 nella zona 0 o nella zona 20, apparecchi di categoria 1;

 nella zona 1 o nella zona 21, apparecchi di categoria 1 o di

categoria 2;

 nella zona 2 o nella zona 22, apparecchi di categoria 1, 2 o 3.

 

 «Allegato XV-quater

 (art. 88-octies, comma 3)

 

 SEGNALE DI AVVERTIMENTO PER INDICARE LE AREE IN CUI POSSONO

 FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE

 

(Omissis)

 

 Area in cui può formarsi un'atmosfera esplosiva

 Caratteristiche:

 forma triangolare;

 lettere in nero su fondo giallo, bordo nero (il colore giallo

deve costituire almeno il 50% della superficie del segnale).

 

 Art. 6.

 1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma

della Costituzione le norme del presente decreto afferenti a materie

di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di

Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al

recepi-mento della direttiva 1999/92/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 16 dicembre 1999, si applicano sino alla data di

entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e

provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti

dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili

dal presente decreto».

 

(*) Il testo vigente ed aggiornato del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 è disponibile solo agli abbonati al servizio PREMIUM (http://www.servizi.tuttoambiente.it/premium.htm)

 

 


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