DPR 17 giugno 2003, n. 261
Regolamento
di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
(GU
n. 215 del 16-9-2003)
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Art. 1.
Articolazione delle
strutture di livello dirigenziale generale
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in
seguito denominato: «Ministero», esercita le funzioni di cui
all'articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come
modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 6 dicembre 2002,
n. 287. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso
demandati, si articola in sei direzioni generali.
2. Le direzioni assumono rispettivamente la denominazione di: a)
Direzione per la protezione della natura; b) Direzione per la
qualità della vita; c) Direzione per la ricerca ambientale e lo
sviluppo; d) Direzione per la salvaguardia ambientale; e) Direzione
per la difesa del suolo; f) Direzione per i servizi interni del
Ministero.
3. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca,
nelle materie di competenza del Ministero, sono previsti, nell'ambito
degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, due posti di
funzioni di livello dirigenziale generale, per l'esercizio dei
relativi compiti.
Art. 2.
Direzione generale per
la protezione della natura
1. La Direzione svolge le seguenti funzioni:
a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree
naturali protette;
b) predisposizione della Carta della natura, ai sensi
dell'articolo 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
c) individuazione delle linee fondamentali di assetto del
territorio, di intesa, per le parti competenza, con la direzione per
la difesa del suolo, al fine della tutela degli ecosistemi terrestri
e marini;
d) conoscenza e monitoraggio dello stato della biodiversità,
terrestre e marina, con la definizione di linee guida di indirizzo e
la predisposizione del piano nazionale per la biodiversità, nonchè
istruttorie relative alla istituzione dei parchi nazionali e delle
riserve naturali dello Stato;
e) adempimenti relativi all'immissione deliberata nell'ambiente
degli organismi geneticamente modificati;
f) iniziative volte alla salvaguardia delle specie di flora e
fauna terrestri e marine;
g) attuazione e gestione della Convenzione sul commercio
internazionale di specie di fauna e di flora selvatiche in pericolo
di estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo 1973 e
ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874, e dei relativi
regolamenti comunitari;
h) monitoraggio dello stato dell'ambiente marino;
i) promozione della sicurezza in mare con riferimento al rischio
di incidenti marini;
l) pianificazione e coordinamento degli interventi in caso di
inquinamento marino;
m) autorizzazioni agli scarichi in mare da nave o da piattaforma;
n) difesa e gestione integrata della fascia costiera marina;
o) predisposizione della relazione al Parlamento sullo stato di
attuazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e sul funzionamento e
i risultati della gestione dei parchi nazionali;
p) divulgazione della conoscenza del patrimonio naturale ed
ambientale della relativa tutela e possibilità di sviluppo
compatibile, presso gli operatori e i cittadini.
Art. 3.
Direzione generale per
la qualità della vita
1. La Direzione generale per la qualità della vita svolge le
seguenti funzioni:
a) definizione degli obiettivi di qualità dei corpi idrici,
superficiali e sotterranei, relativamente alla quantità e qualità
delle acque, alla qualità dei sedimenti e del biota, al fine di
mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici,
di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate,
nonchè di consentire gli usi legittimi delle risorse idriche,
contribuendo alla qualità della vita e alla tutela della salute
umana;
b) individuazione delle misure volte alla prevenzione e riduzione
dell'inquinamento dei corpi idrici, dovuto a fonti puntuali e
diffuse, prevedendo particolari interventi per l'eliminazione delle
sostanze pericolose, nonchè definizione delle misure necessarie al
loro risanamento;
c) definizione, indirizzo e coordinamento delle misure volte alla
salvaguardia e al risanamento di aree che necessitano interventi
specifici per la presenza di valori naturalistici, di peculiari
caratteristiche geomorfologiche ovvero di aree che presentano
pressioni antropiche, con particolare riferimento alla laguna di
Venezia e al suo bacino scolante, alle aree sensibili, zone
vulnerabili e alle aree di salvaguardia;
d) definizione, in collaborazione con la Direzione per la difesa
del suolo, delle direttive per il censimento delle risorse idriche
per la disciplina dell'economia idrica, nonchè individuazione di
metodologie generali per la programmazione della razionale
utilizzazione delle risorse idriche e linee di programmazione degli
usi plurimi delle risorse idriche, anche attraverso la definizione e
l'aggiornamento dei criteri e metodi per il conseguimento del
risparmio idrico e il riutilizzo delle acque reflue, con particolare
riferimento all'uso irriguo;
e) definizione dei criteri per la gestione del servizio idrico
integrato, nonchè promozione del completamento dei sistemi di
approvvigionamento idrico, di distribuzione, di fognatura, di
collettamento, di depurazione e di riutilizzo delle acque reflue, in
attuazione degli adempimenti comunitari e delle disposizioni
legislative;
f) concessioni di grandi derivazioni di acqua che interessino il
territorio di più regioni e più bacini idrografici in assenza della
determinazione del bilancio idrico e concessioni di grandi
derivazioni per uso idroelettrico;
g) definizione dei criteri generali e delle metodologie per la
gestione integrata dei rifiuti;
h) individuazione di misure volte alla prevenzione e riduzione
della produzione e della pericolosità dei rifiuti e dei rischi di
inquinamento;
i) promozione e sviluppo della raccolta differenziata e
individuazione delle iniziative e delle azioni economiche atte a
favorire il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti, nonchè a
promuovere il recupero di energia e il mercato dei materiali
recuperati dai rifiuti e il loro impiego da parte della pubblica
amministrazione;
l) individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti
con più elevato impatto ambientale, che presentano maggiori
difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero sia
per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantità
complessiva dei rifiuti medesimi e indirizzo e coordinamento per la
loro gestione;
m) definizione dei criteri per l'individuazione dei siti
inquinati, per la messa in sicurezza, per la caratterizzazione e per
la bonifica e il ripristino ambientale dei siti medesimi con
particolare riferimento a suolo, sottosuolo, falda, acque
superficiali e sedimenti, aggiornamento e attuazione del Programma
nazionale di bonifica e formazione del piano straordinario per la
bonifica e il recupero ambientale di aree industriali prioritarie,
ivi comprese quelle ex estrattive minerarie;
n) indirizzo, coordinamento e controllo degli interventi
sviluppati per superare situazioni di emergenza nelle materie di
competenza;
o) supporto alle attività del Comitato per la vigilanza sull'uso
delle risorse idriche, garantendo la funzionalità della Segreteria
tecnica e dell'Osservatorio di cui agli articoli 21 e 22 della legge
5 gennaio 1994, n. 36.
Art. 4.
Direzione generale per
la ricerca ambientale e lo sviluppo
1. La Direzione generale per la ricerca ambientale e sviluppo
svolge le seguenti funzioni:
a) promozione dei programmi e dei progetti per lo sviluppo
sostenibile;
b) supporto al Ministro per la partecipazione ai comitati
interministeriali di programmazione economica;
c) contabilità, fiscalità ambientale e meccanismi tariffari;
d) promozione della ricerca di iniziative per l'occupazione in
campo ambientale, nonchè di accordi volontari con imprese singole o
associate per gli obiettivi dello sviluppo sostenibile;
e) informazione e rapporti con i cittadini e le istituzioni
pubbliche e private in materia di tutela ambientale;
f) promozione della ricerca in campo ambientale;
g) redazione della relazione al Parlamento sullo stato
dell'ambiente e attività di rapporto (reporting) in materia
ambientale;
h) educazione e formazione ambientale;
i) gestione della biblioteca centrale di documentazione
ambientale e promozione di tutte le iniziative nazionali e
internazionali per l'acquisizione di dati, testi e documenti di
interesse ambientale;
l) coordinamento operativo della partecipazione della
rappresentanza del Ministero nei comitati di gestione delle
convenzioni, dei protocolli, delle direttive, dei regolamenti e degli
accordi in materia ambientale, nell'ambito del Programma ambientale
delle Nazioni-Unite (UNEP), della Commissione economica per l'Europa
(ECE-ONU), dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico (OCSE) e dell'Unione europea, d'intesa con le Direzioni
generali competenti per materia;
m) coordinamento della partecipazione delle amministrazioni
pubbliche e delle imprese italiane ai meccanismi finanziari e di
cooperazione internazionale in campo ambientale;
n) rapporti con le altre Direzioni con riferimento alla
protezione internazionale dell'ambiente;
o) supporto alle attività del Ministero nelle sedi
internazionali della Convenzione sui cambiamenti climatici, del
protocollo di Kyoto e del protocollo di Montreal per la protezione
dell'ozono stratosferico, nonchè attuazione dei relativi impegni e
programmi.
Art. 5.
Direzione generale per
la salvaguardia ambientale
1. La Direzione generale per la salvaguardia ambientale svolge le
seguenti funzioni:
a) adempimenti tecnici e amministrativi relativi all'espletamento
delle procedure per la valutazione dell'impatto ambientale e supporto
alle attività delle relative commissioni;
b) attività di studio, ricerca e sperimentazione
tecnico-scientifica in materia di impatto ambientale e trasformazione
dell'ambiente;
c) supporto tecnico e amministrativo per la concertazione di
piani e programmi di settore, di competenza di altre amministrazioni
a carattere nazionale, regionale e locale, con rilevanza di impatto
ambientale;
d) attività relative all'ecolabel-ecoaudit, di cui alla legge
25 gennaio 1994, n. 70, al sistema comunitario di ecogestione ed
audit (EMAS), di cui al regolamento CE n. 761/2001, nonchè alla
promozione di tecnologie pulite e sistemi di gestione ambientale, ivi
compresa la promozione del marchio nazionale;
e) valutazione, autorizzazione e monitoraggio delle attività a
rischio di incidente rilevante;
f) coordinamento della valutazione integrata degli inquinamenti;
g) valutazione del rischio ambientale dei prodotti fitosanitari,
delle sostanze chimiche pericolose e dei biocidi, nonchè
dell'introduzione di organismi geneticamente modificati;
h) prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico;
i) prevenzione e protezione inquinamento acustico;
l) prevenzione e protezione dall'inquinamento da campi
elettromagnetici;
m) prevenzione e protezione da radiazioni ionizzanti;
n) fissazione dei limiti massimi di accettabilità della
concentrazione e dei limiti massimi di esposizione relativi ad
inquinamenti atmosferici di natura chimica, fisica e biologica,
nonchè dei medesimi limiti riferiti agli ambienti di lavoro.
Art. 6.
Direzione generale per
la difesa del suolo
1. La Direzione generale per la difesa del suolo svolge le seguenti
funzioni:
a) programmazione, finanziamento e controllo degli interventi in
materia di difesa del suolo;
b) previsione, prevenzione e difesa del suolo da frane, alluvioni
e altri fenomeni di dissesto idrogeologico;
c) indirizzo e coordinamento, dell'attività dei rappresentanti
del Ministero nei comitati tecnici nei bacini di rilievo nazionale,
regionale e interregionale;
d) identificazione, d'intesa con la direzione per la protezione
della natura, delle linee fondamentali dell'assetto del territorio
nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali e alla
difesa del suolo, nonchè con riguardo al relativo impatto
dell'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali, delle
opere di competenza statale e delle trasformazioni territoriali;
e) determinazione di criteri, metodi e standard di raccolta,
elaborazione e consultazione dei dati, definizione di modalità di
coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici operanti
nel settore, nonchè indirizzi volti all'accertamento e allo studio
degli elementi dell'ambiente fisico delle condizioni generali di
rischio; valutazioni degli effetti conseguenti all'esecuzione dei
piani, dei programmi e dei progetti su scala nazionale di opere nel
settore della difesa del suolo;
f) compiti in materia di cave e torbiere in relazione alla loro
compatibilità ambientale;
g) coordinamento dei sistemi cartografici;
h) esercizio dei poteri sostitutivi in caso di mancata
istituzione, da parte delle regioni, delle autorità di bacino di
rilievo interregionale di cui all'articolo 15, comma 4, della legge
18 maggio 1989, n. 183, nonchè dei poteri sostitutivi di cui agli
articoli 18, comma 2, 19, comma 3, e 20, comma 4, della stessa legge.
Art. 7.
Direzione generale per
i servizi interni del Ministero
1. La direzione per i servizi interni cura gli affari generali
della medesima e, per la parte attribuita in gestione unificata,
anche per le altre direzioni, in collaborazione con gli uffici
dirigenziali competenti istituiti presso le stesse. In particolare,
svolge le seguenti funzioni di competenza del Ministero:
a) assunzioni, carriera, posizioni di stato e trattamento
economico del personale;
b) redazione del bilancio e sua gestione relativamente a
variazioni ed assestamenti, redazione delle proposte per la legge
finanziaria, attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi
di controllo;
c) profili comuni inerenti al rapporto di lavoro e formazione del
personale;
d) coordinamento funzionale e supporto nell'attività di
valutazione dei carichi di lavoro, di organizzazione degli uffici e
di semplificazione delle procedure;
e) attività di contrattazione sindacale, gestione del
contenzioso relativo ai rapporti di lavoro;
f) gestione della posizione di stato e del trattamento economico,
compresa la liquidazione delle relative missioni, dei componenti
degli organi collegiali di consulenza tecnico-scientifica del
Ministero;
g) gestione dei beni patrimoniali, economato e cassa;
h) cerimoniale e onorificenze;
i) supporto tecnico-organizzativo all'attività del responsabile
dei servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro;
l) gestione e sviluppo dell'informatizzazione, ivi inclusi i
rapporti con l'Autorità per l'informatica per la pubblica
amministrazione;
m) monitoraggio, controllo ed elaborazione dei dati statistici
relativi all'attività amministrativa, tecnica ed economica del
Ministero.
Art. 8.
Organismi di supporto
tecnico-scientifico
1. Nell'ambito del Ministero operano, oltre gli organismi
espressamente elencati dal decreto interministeriale 24 aprile 2002,
attuativo dell'articolo 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448:
a) l'Ufficio per la comunicazione e per le relazioni con il
pubblico, ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 giugno 2000, n. 150;
b) l'Ufficio del responsabile della mobilità aziendale previsto
dal decreto del Ministro dell'ambiente 27 marzo 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1998, n. 179;
c) la Commissione speciale di valutazione di impatto ambientale
di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n.
190;
d) il Comitato di esperti di cui all'articolo 6, comma 4, della
legge 31 luglio 2002, n. 179.
2. Per lo svolgimento delle sue funzioni il Ministro si avvale, in
particolare:
a) del Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente;
b) del Corpo forestale dello Stato;
c) del Reparto ambientale marino delle Capitanerie di Porto;
d) degli appositi reparti del Corpo della guardia di finanza,
nonchè dei reparti delle Forze di Polizia, d'intesa con i Ministri
competenti.
Art. 9.
Dotazione organica
1. I posti di funzione dirigenziale del Ministero sono
rideterminati secondo l'allegata tabella A.
2. Le dotazioni organiche del personale non dirigenziale del
Ministero sono rideterminate secondo l'allegata tabella B.
3. A seguito della riduzione di n. 3 posti di funzioni dirigenziali
generali, ferma restando l'invarianza della spesa, la dotazione
organica dei posti di funzioni dirigenziali non generali è
incrementata di n. 6 posti, da individuarsi anche nell'ambito degli
uffici di diretta collaborazione del Ministro.
4. Le dotazioni organiche di cui alle tabelle allegate al presente
regolamento possono essere modificate, ai sensi della normativa
vigente, anche in relazione ai correlati sviluppi di natura
contrattuale.
Art. 10.
Verifica
dell'organizzazione del Ministero
1. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero è sottoposta a
verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne la funzionalità e
l'efficienza. Alla suddetta verifica, in sede di prima applicazione,
si provvede entro un anno dalla entrata in vigore del presente
regolamento.
Art. 11.
Norme finali e
abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è
abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n.
178.
2. L'attuazione del presente regolamento non comporta aggravi di
spesa.
(Tabelle omesse)