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DPR 17 giugno 2003, n. 261

Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

(GU n. 215 del 16-9-2003)

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Art. 1.

 Articolazione delle strutture di livello dirigenziale generale

 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in

seguito denominato: «Ministero», esercita le funzioni di cui

all'articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come

modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 6 dicembre 2002,

n. 287. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso

demandati, si articola in sei direzioni generali.

 2. Le direzioni assumono rispettivamente la denominazione di: a)

Direzione per la protezione della natura; b) Direzione per la

qualità della vita; c) Direzione per la ricerca ambientale e lo

sviluppo; d) Direzione per la salvaguardia ambientale; e) Direzione

per la difesa del suolo; f) Direzione per i servizi interni del

Ministero.

 3. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca,

nelle materie di competenza del Ministero, sono previsti, nell'ambito

degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, due posti di

funzioni di livello dirigenziale generale, per l'esercizio dei

relativi compiti.

 

 Art. 2.

 Direzione generale per la protezione della natura

 1. La Direzione svolge le seguenti funzioni:

 a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree

naturali protette;

 b) predisposizione della Carta della natura, ai sensi

dell'articolo 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

 c) individuazione delle linee fondamentali di assetto del

territorio, di intesa, per le parti competenza, con la direzione per

la difesa del suolo, al fine della tutela degli ecosistemi terrestri

e marini;

 d) conoscenza e monitoraggio dello stato della biodiversità,

terrestre e marina, con la definizione di linee guida di indirizzo e

la predisposizione del piano nazionale per la biodiversità, nonchè

istruttorie relative alla istituzione dei parchi nazionali e delle

riserve naturali dello Stato;

 e) adempimenti relativi all'immissione deliberata nell'ambiente

degli organismi geneticamente modificati;

 f) iniziative volte alla salvaguardia delle specie di flora e

fauna terrestri e marine;

 g) attuazione e gestione della Convenzione sul commercio

internazionale di specie di fauna e di flora selvatiche in pericolo

di estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo 1973 e

ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874, e dei relativi

regolamenti comunitari;

 h) monitoraggio dello stato dell'ambiente marino;

 i) promozione della sicurezza in mare con riferimento al rischio

di incidenti marini;

 l) pianificazione e coordinamento degli interventi in caso di

inquinamento marino;

 m) autorizzazioni agli scarichi in mare da nave o da piattaforma;

 n) difesa e gestione integrata della fascia costiera marina;

 o) predisposizione della relazione al Parlamento sullo stato di

attuazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e sul funzionamento e

i risultati della gestione dei parchi nazionali;

 p) divulgazione della conoscenza del patrimonio naturale ed

ambientale della relativa tutela e possibilità di sviluppo

compatibile, presso gli operatori e i cittadini.

 

 Art. 3.

 Direzione generale per la qualità della vita

 1. La Direzione generale per la qualità della vita svolge le

seguenti funzioni:

 a) definizione degli obiettivi di qualità dei corpi idrici,

superficiali e sotterranei, relativamente alla quantità e qualità

delle acque, alla qualità dei sedimenti e del biota, al fine di

mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici,

di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate,

nonchè di consentire gli usi legittimi delle risorse idriche,

contribuendo alla qualità della vita e alla tutela della salute

umana;

 b) individuazione delle misure volte alla prevenzione e riduzione

dell'inquinamento dei corpi idrici, dovuto a fonti puntuali e

diffuse, prevedendo particolari interventi per l'eliminazione delle

sostanze pericolose, nonchè definizione delle misure necessarie al

loro risanamento;

 c) definizione, indirizzo e coordinamento delle misure volte alla

salvaguardia e al risanamento di aree che necessitano interventi

specifici per la presenza di valori naturalistici, di peculiari

caratteristiche geomorfologiche ovvero di aree che presentano

pressioni antropiche, con particolare riferimento alla laguna di

Venezia e al suo bacino scolante, alle aree sensibili, zone

vulnerabili e alle aree di salvaguardia;

 d) definizione, in collaborazione con la Direzione per la difesa

del suolo, delle direttive per il censimento delle risorse idriche

per la disciplina dell'economia idrica, nonchè individuazione di

metodologie generali per la programmazione della razionale

utilizzazione delle risorse idriche e linee di programmazione degli

usi plurimi delle risorse idriche, anche attraverso la definizione e

l'aggiornamento dei criteri e metodi per il conseguimento del

risparmio idrico e il riutilizzo delle acque reflue, con particolare

riferimento all'uso irriguo;

 e) definizione dei criteri per la gestione del servizio idrico

integrato, nonchè promozione del completamento dei sistemi di

approvvigionamento idrico, di distribuzione, di fognatura, di

collettamento, di depurazione e di riutilizzo delle acque reflue, in

attuazione degli adempimenti comunitari e delle disposizioni

legislative;

 f) concessioni di grandi derivazioni di acqua che interessino il

territorio di più regioni e più bacini idrografici in assenza della

determinazione del bilancio idrico e concessioni di grandi

derivazioni per uso idroelettrico;

 g) definizione dei criteri generali e delle metodologie per la

gestione integrata dei rifiuti;

 h) individuazione di misure volte alla prevenzione e riduzione

della produzione e della pericolosità dei rifiuti e dei rischi di

inquinamento;

 i) promozione e sviluppo della raccolta differenziata e

individuazione delle iniziative e delle azioni economiche atte a

favorire il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti, nonchè a

promuovere il recupero di energia e il mercato dei materiali

recuperati dai rifiuti e il loro impiego da parte della pubblica

amministrazione;

 l) individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti

con più elevato impatto ambientale, che presentano maggiori

difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero sia

per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantità

complessiva dei rifiuti medesimi e indirizzo e coordinamento per la

loro gestione;

 m) definizione dei criteri per l'individuazione dei siti

inquinati, per la messa in sicurezza, per la caratterizzazione e per

la bonifica e il ripristino ambientale dei siti medesimi con

particolare riferimento a suolo, sottosuolo, falda, acque

superficiali e sedimenti, aggiornamento e attuazione del Programma

nazionale di bonifica e formazione del piano straordinario per la

bonifica e il recupero ambientale di aree industriali prioritarie,

ivi comprese quelle ex estrattive minerarie;

 n) indirizzo, coordinamento e controllo degli interventi

sviluppati per superare situazioni di emergenza nelle materie di

competenza;

 o) supporto alle attività del Comitato per la vigilanza sull'uso

delle risorse idriche, garantendo la funzionalità della Segreteria

tecnica e dell'Osservatorio di cui agli articoli 21 e 22 della legge

5 gennaio 1994, n. 36.

 

 Art. 4.

 Direzione generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo

 1. La Direzione generale per la ricerca ambientale e sviluppo

svolge le seguenti funzioni:

 a) promozione dei programmi e dei progetti per lo sviluppo

sostenibile;

 b) supporto al Ministro per la partecipazione ai comitati

interministeriali di programmazione economica;

 c) contabilità, fiscalità ambientale e meccanismi tariffari;

 d) promozione della ricerca di iniziative per l'occupazione in

campo ambientale, nonchè di accordi volontari con imprese singole o

associate per gli obiettivi dello sviluppo sostenibile;

 e) informazione e rapporti con i cittadini e le istituzioni

pubbliche e private in materia di tutela ambientale;

 f) promozione della ricerca in campo ambientale;

 g) redazione della relazione al Parlamento sullo stato

dell'ambiente e attività di rapporto (reporting) in materia

ambientale;

 h) educazione e formazione ambientale;

 i) gestione della biblioteca centrale di documentazione

ambientale e promozione di tutte le iniziative nazionali e

internazionali per l'acquisizione di dati, testi e documenti di

interesse ambientale;

 l) coordinamento operativo della partecipazione della

rappresentanza del Ministero nei comitati di gestione delle

convenzioni, dei protocolli, delle direttive, dei regolamenti e degli

accordi in materia ambientale, nell'ambito del Programma ambientale

delle Nazioni-Unite (UNEP), della Commissione economica per l'Europa

(ECE-ONU), dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo

economico (OCSE) e dell'Unione europea, d'intesa con le Direzioni

generali competenti per materia;

 m) coordinamento della partecipazione delle amministrazioni

pubbliche e delle imprese italiane ai meccanismi finanziari e di

cooperazione internazionale in campo ambientale;

 n) rapporti con le altre Direzioni con riferimento alla

protezione internazionale dell'ambiente;

 o) supporto alle attività del Ministero nelle sedi

internazionali della Convenzione sui cambiamenti climatici, del

protocollo di Kyoto e del protocollo di Montreal per la protezione

dell'ozono stratosferico, nonchè attuazione dei relativi impegni e

programmi.

 

 Art. 5.

 Direzione generale per la salvaguardia ambientale

 1. La Direzione generale per la salvaguardia ambientale svolge le

seguenti funzioni:

 a) adempimenti tecnici e amministrativi relativi all'espletamento

delle procedure per la valutazione dell'impatto ambientale e supporto

alle attività delle relative commissioni;

 b) attività di studio, ricerca e sperimentazione

tecnico-scientifica in materia di impatto ambientale e trasformazione

dell'ambiente;

 c) supporto tecnico e amministrativo per la concertazione di

piani e programmi di settore, di competenza di altre amministrazioni

a carattere nazionale, regionale e locale, con rilevanza di impatto

ambientale;

 d) attività relative all'ecolabel-ecoaudit, di cui alla legge

25 gennaio 1994, n. 70, al sistema comunitario di ecogestione ed

audit (EMAS), di cui al regolamento CE n. 761/2001, nonchè alla

promozione di tecnologie pulite e sistemi di gestione ambientale, ivi

compresa la promozione del marchio nazionale;

 e) valutazione, autorizzazione e monitoraggio delle attività a

rischio di incidente rilevante;

 f) coordinamento della valutazione integrata degli inquinamenti;

 g) valutazione del rischio ambientale dei prodotti fitosanitari,

delle sostanze chimiche pericolose e dei biocidi, nonchè

dell'introduzione di organismi geneticamente modificati;

 h) prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico;

 i) prevenzione e protezione inquinamento acustico;

 l) prevenzione e protezione dall'inquinamento da campi

elettromagnetici;

 m) prevenzione e protezione da radiazioni ionizzanti;

 n) fissazione dei limiti massimi di accettabilità della

concentrazione e dei limiti massimi di esposizione relativi ad

inquinamenti atmosferici di natura chimica, fisica e biologica,

nonchè dei medesimi limiti riferiti agli ambienti di lavoro.

 

 Art. 6.

 Direzione generale per la difesa del suolo

 1. La Direzione generale per la difesa del suolo svolge le seguenti

funzioni:

 a) programmazione, finanziamento e controllo degli interventi in

materia di difesa del suolo;

 b) previsione, prevenzione e difesa del suolo da frane, alluvioni

e altri fenomeni di dissesto idrogeologico;

 c) indirizzo e coordinamento, dell'attività dei rappresentanti

del Ministero nei comitati tecnici nei bacini di rilievo nazionale,

regionale e interregionale;

 d) identificazione, d'intesa con la direzione per la protezione

della natura, delle linee fondamentali dell'assetto del territorio

nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali e alla

difesa del suolo, nonchè con riguardo al relativo impatto

dell'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali, delle

opere di competenza statale e delle trasformazioni territoriali;

 e) determinazione di criteri, metodi e standard di raccolta,

elaborazione e consultazione dei dati, definizione di modalità di

coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici operanti

nel settore, nonchè indirizzi volti all'accertamento e allo studio

degli elementi dell'ambiente fisico delle condizioni generali di

rischio; valutazioni degli effetti conseguenti all'esecuzione dei

piani, dei programmi e dei progetti su scala nazionale di opere nel

settore della difesa del suolo;

 f) compiti in materia di cave e torbiere in relazione alla loro

compatibilità ambientale;

 g) coordinamento dei sistemi cartografici;

 h) esercizio dei poteri sostitutivi in caso di mancata

istituzione, da parte delle regioni, delle autorità di bacino di

rilievo interregionale di cui all'articolo 15, comma 4, della legge

18 maggio 1989, n. 183, nonchè dei poteri sostitutivi di cui agli

articoli 18, comma 2, 19, comma 3, e 20, comma 4, della stessa legge.

 

 Art. 7.

 Direzione generale per i servizi interni del Ministero

 1. La direzione per i servizi interni cura gli affari generali

della medesima e, per la parte attribuita in gestione unificata,

anche per le altre direzioni, in collaborazione con gli uffici

dirigenziali competenti istituiti presso le stesse. In particolare,

svolge le seguenti funzioni di competenza del Ministero:

 a) assunzioni, carriera, posizioni di stato e trattamento

economico del personale;

 b) redazione del bilancio e sua gestione relativamente a

variazioni ed assestamenti, redazione delle proposte per la legge

finanziaria, attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi

di controllo;

 c) profili comuni inerenti al rapporto di lavoro e formazione del

personale;

 d) coordinamento funzionale e supporto nell'attività di

valutazione dei carichi di lavoro, di organizzazione degli uffici e

di semplificazione delle procedure;

 e) attività di contrattazione sindacale, gestione del

contenzioso relativo ai rapporti di lavoro;

 f) gestione della posizione di stato e del trattamento economico,

compresa la liquidazione delle relative missioni, dei componenti

degli organi collegiali di consulenza tecnico-scientifica del

Ministero;

 g) gestione dei beni patrimoniali, economato e cassa;

 h) cerimoniale e onorificenze;

 i) supporto tecnico-organizzativo all'attività del responsabile

dei servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro;

 l) gestione e sviluppo dell'informatizzazione, ivi inclusi i

rapporti con l'Autorità per l'informatica per la pubblica

amministrazione;

 m) monitoraggio, controllo ed elaborazione dei dati statistici

relativi all'attività amministrativa, tecnica ed economica del

Ministero.

 

 Art. 8.

 Organismi di supporto tecnico-scientifico

 1. Nell'ambito del Ministero operano, oltre gli organismi

espressamente elencati dal decreto interministeriale 24 aprile 2002,

attuativo dell'articolo 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448:

 a) l'Ufficio per la comunicazione e per le relazioni con il

pubblico, ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 giugno 2000, n. 150;

 b) l'Ufficio del responsabile della mobilità aziendale previsto

dal decreto del Ministro dell'ambiente 27 marzo 1998, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1998, n. 179;

 c) la Commissione speciale di valutazione di impatto ambientale

di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n.

190;

 d) il Comitato di esperti di cui all'articolo 6, comma 4, della

legge 31 luglio 2002, n. 179.

 2. Per lo svolgimento delle sue funzioni il Ministro si avvale, in

particolare:

 a) del Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente;

 b) del Corpo forestale dello Stato;

 c) del Reparto ambientale marino delle Capitanerie di Porto;

 d) degli appositi reparti del Corpo della guardia di finanza,

nonchè dei reparti delle Forze di Polizia, d'intesa con i Ministri

competenti.

 

 Art. 9.

 Dotazione organica

 1. I posti di funzione dirigenziale del Ministero sono

rideterminati secondo l'allegata tabella A.

 2. Le dotazioni organiche del personale non dirigenziale del

Ministero sono rideterminate secondo l'allegata tabella B.

 3. A seguito della riduzione di n. 3 posti di funzioni dirigenziali

generali, ferma restando l'invarianza della spesa, la dotazione

organica dei posti di funzioni dirigenziali non generali è

incrementata di n. 6 posti, da individuarsi anche nell'ambito degli

uffici di diretta collaborazione del Ministro.

 4. Le dotazioni organiche di cui alle tabelle allegate al presente

regolamento possono essere modificate, ai sensi della normativa

vigente, anche in relazione ai correlati sviluppi di natura

contrattuale.

 

 Art. 10.

 Verifica dell'organizzazione del Ministero

 1. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero è sottoposta a

verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo

30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne la funzionalità e

l'efficienza. Alla suddetta verifica, in sede di prima applicazione,

si provvede entro un anno dalla entrata in vigore del presente

regolamento.

 

 Art. 11.

 Norme finali e abrogazioni

 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è

abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n.

178.

 2. L'attuazione del presente regolamento non comporta aggravi di

spesa.

 

(Tabelle omesse)

 


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