DM 20 giugno 2003
Recepimento della direttiva 2003/28/CE della
Commissione del 7 aprile 2003, che adatta per la quarta volta al progresso
tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su
strada
(GU
n. 156 del 8-7-2003)
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Art. 1.
1. Gli allegati A e B al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 settembre 1996, come da ultimo aggiornati con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 dicembre 2001, sono così modificati:
a) l'allegato A è sostituito dal seguente:
«Allegato A:
Disposizioni dell'allegato A dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2003, fermo restando che l'espressione "parte contraente" è sostituita da "Stato membro"»;
b) l'allegato B è sostituito dal seguente:
«Allegato B:
Disposizioni dell'allegato B dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2003, fermo restando che l'espressione "parte contraente" è sostituita da "Stato membro"».
2. Le disposizioni degli allegati A e B dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose (ADR), nel testo consolidato dalla versione 2003, in vigore dal 1°gennaio 2003, di cui al comma 1, sono consultabili sul sito Internet www.unece.org/trans/danger/danger.htm
3. La traduzione in lingua italiana del testo consolidato dalla versione 2003 delle disposizioni degli allegati A e B dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada, di cui al comma 1, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non appena ultimata la traduzione del testo stesso.
4. L'allegato C al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 3 maggio 2001 è modificato conformemente all'allegato al presente decreto.
Art. 2.
1. L'applicazione delle disposizioni degli allegati A e B, di cui al comma 1 dell'art. 1, decorre dal 1° gennaio 2003 con un periodo transitorio fino al 30 giugno 2003.
Art. 3.
1. L'allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante.
Allegato
Modifiche all'allegato C del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 3 maggio 2001:
1. Al punto 2., le parole «è il marginale 10599 dell'allegato B» sono sostituite con le parole «è il capitolo 1.9 dell'allegato A».
2. Al punto 3, le parole «è il marginale 2211 dell'allegato A» sono sostituite con le parole «è costituita dalle definizioni di "bombola", "tubo", "fusto a pressione", "contenitore criogenico" e "incastellatura di bombole" di cui alla sezione 1.2.1 dell'allegato A».
3. Al punto 4, le parole «sono i marginali 2010 e 10602 degli allegati A e B» sono sostituite con le parole «sono quelle del capitolo 1.5 dell'allegato A» e la parola «rispettivamente» è soppressa.