DPR 3 luglio 2003, n. 222
Regolamento sui contenuti minimi dei
piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell'articolo
31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
(GU
n. 193 del 21-8-2003)
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Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Definizioni e termini
di efficacia
1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte
effettuate in fase di progettazione dal progettista dell'opera in
collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di
garantire l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di
lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle
tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie
da adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo della
pianificazione temporale e spaziale dei lavori;
b) procedure: le modalità e le sequenze stabilite per eseguire
un determinato lavoro od operazione;
c) apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini della
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere;
d) attrezzature: le attrezzature di lavoro come definite
all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
e) misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le
attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione
collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di
pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a
tutelare la loro salute;
f) prescrizioni operative: le indicazioni particolari di
carattere temporale, comportamentale, organizzativo, tecnico e
procedurale, da rispettare durante le fasi critiche del processo di
costruzione, in relazione alla complessità dell'opera da realizzare;
g) cronoprogramma dei lavori: programma dei lavori in cui sono
indicate, in base alla complessità dell'opera, le lavorazioni, le
fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro
durata;
h) PSC: il piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e
successive modificazioni;
i) PSS: il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza
e di coordinamento, di cui all'articolo 31, comma 1-bis, lettera b),
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
l) POS: il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera f-ter), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
494, e successive modificazioni, e all'articolo 31, comma 1-bis,
lettera c), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni;
m) costi della sicurezza: i costi indicati all'articolo 12 del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive
modificazioni, nonchè gli oneri indicati all'articolo 31 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni
e province autonome fino alla data di entrata in vigore della
normativa emanata dalle medesime regioni e province autonome nel
rispetto dei principi fondamentali posti in materia dalla
legislazione dello Stato.
Capo II
PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
Art. 2.
Contenuti minimi
1. Il PSC è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o
mobile e di concreta fattibilità; i suoi contenuti sono il risultato
di scelte progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni
dell'articolo 3 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni.
2. Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:
a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata
con:
1) l'indirizzo del cantiere;
2) la descrizione del contesto in cui è collocata l'area di
cantiere;
3) una descrizione sintetica dell'opera, con particolare
riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e
tecnologiche;
b) l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza,
esplicitata con l'indicazione dei nominativi dell'eventuale
responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione e, qualora già nominato, del coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore
per l'esecuzione con l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli
lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici
e dei lavoratori autonomi;
c) una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la
valutazione dei rischi concreti in riferimento all'area ed
all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro
interferenze;
d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le
misure preventive e protettive, in riferimento:
1) all'area di cantiere, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 4;
2) all'organizzazione del cantiere, ai sensi dell'articolo 3,
commi 2 e 4;
3) alle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4;
e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive
ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle
interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2
e 3;
f) le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di
più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione
lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva di cui
all'articolo 4, commi 4 e 5;
g) le modalità organizzative della cooperazione e del
coordinamento, nonchè della reciproca informazione, fra i datori di
lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;
h) l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso,
antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il
servizio di gestione delle emergenze è di tipo comune, nonchè nel
caso di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni; il PSC contiene
anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul
territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione
incendi;
i) la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e,
quando la complessità dell'opera lo richieda, delle sottofasi di
lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonchè
l'entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno;
l) la stima dei costi della sicurezza, ai sensi dell'articolo 7.
3. Il coordinatore per la progettazione indica nel PSC, ove la
particolarità delle lavorazioni lo richieda, il tipo di procedure
complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte
autonome dell'impresa esecutrice, da esplicitare nel POS.
4. Il PSC è corredato da tavole esplicative di progetto, relative
agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e,
ove la particolarità dell'opera lo richieda, un profilo altimetrico
e una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del
terreno o il rinvio a specifica relazione se già redatta.
5. L'elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali
utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al comma 2, è
riportato nell'allegato I.
Art. 3.
Contenuti minimi del PSC in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni
1. In riferimento all'area di cantiere, il PSC contiene l'analisi
degli elementi essenziali di cui all'allegato II, in relazione:
a) alle caratteristiche dell'area di cantiere;
b) all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano
rischi per il cantiere;
c) agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono
comportare per l'area circostante.
2. In riferimento all'organizzazione del cantiere il PSC contiene,
in relazione alla tipologia del cantiere, l'analisi oltre che degli
elementi indicati nell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, anche dei
seguenti:
a) le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei
materiali;
b) la dislocazione degli impianti di cantiere;
c) la dislocazione delle zone di carico e scarico;
d) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e
dei rifiuti;
e) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo
d'incendio o di esplosione.
3. In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la
progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e,
quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di
lavoro, ed effettua l'analisi dei rischi presenti, facendo
particolare attenzione oltre che ai rischi connessi agli elementi
indicati nell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 494
del 1996 e successive modificazioni, anche ai seguenti:
a) al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di
cantiere;
b) al rischio di elettrocuzione;
c) al rischio rumore;
d) al rischio dall'uso di sostanze chimiche.
4. Per ogni elemento dell'analisi di cui ai commi 1, 2 e 3, il PSC
contiene:
a) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le
misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al
minimo i rischi di lavoro; ove necessario, vanno prodotte tavole e
disegni tecnici esplicativi;
b) le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto
alla lettera a).
Art. 4.
Contenuti minimi del PSC in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ed al loro coordinamento
1. Il coordinatore per la progettazione effettua l'analisi delle
interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle
lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di
lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori. Per
le opere rientranti nel campo di applicazione della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni, il cronoprogramma dei
lavori ai sensi del presente regolamento, prende esclusivamente in
considerazione le problematiche inerenti gli aspetti della sicurezza
ed è redatto ad integrazione del cronoprogramma delle lavorazioni
previsto dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554.
2. In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC
contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o
temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica
del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui permangono rischi
di interferenza, indica le misure preventive e protettive ed i
dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali
rischi.
3. Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di
lavoro, il coordinatore per l'esecuzione verifica periodicamente,
previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilità
della relativa parte di PSC con l'andamento dei lavori, aggiornando
il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, se
necessario.
4. Le misure di coordinamento relative all'uso comune di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva, sono definite analizzando il loro uso comune
da parte di più imprese e lavoratori autonomi.
5. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori integra il PSC con i
nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi tenuti
ad attivare quanto previsto al comma 4 dell'articolo 3 ed al comma 4
del presente articolo e, previa consultazione delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, indica la relativa
cronologia di attuazione e le modalità di verifica.
Capo III
PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO E PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
Art. 5.
Contenuti minimi del
piano di sicurezza sostitutivo
1. Il PSS, redatto a cura dell'appaltatore o del concessionario,
contiene gli stessi elementi del PSC di cui all'articolo 2, comma 2,
con esclusione della stima dei costi della sicurezza.
Art. 6.
Contenuti minimi del
piano operativo di sicurezza
1. Il POS è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle
imprese esecutrici, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, in riferimento
al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti
elementi:
a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che
comprendono:
1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i
riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in
cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi
subaffidatari;
3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio
ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle
emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
4) il nominativo del medico competente ove previsto;
5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione;
6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del
capocantiere;
7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti
dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in
cantiere per conto della stessa impresa;
b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in
cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;
c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità
organizzative e dei turni di lavoro;
d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre
opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli
impianti utilizzati nel cantiere;
e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel
cantiere con le relative schede di sicurezza;
f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
g) l'individuazione delle misure preventive e protettive,
integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto,
adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in
cantiere;
h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC
quando previsto;
i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai
lavoratori occupati in cantiere;
l) la documentazione in merito all'informazione ed alla
formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.
2. Ove non sia prevista la redazione del PSC, il PSS, quando
previsto, è integrato con gli elementi del POS.
Capo IV
STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
Art. 7.
Stima dei costi della
sicurezza
1. Ove è prevista la redazione del PSC ai sensi del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, nei
costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle
lavorazioni previste nel cantiere, i costi:
a) degli apprestamenti previsti nel PSC;
b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di
protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni
interferenti;
c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche
atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di
evacuazione fumi;
d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici
motivi di sicurezza;
f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e
richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni
interferenti;
g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva.
2. Per le opere rientranti nel campo di applicazione della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e per le quali
non è prevista la redazione del PSC ai sensi del decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, le
amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per
tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi
delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e
salute dei lavoratori.
3. La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a
corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o
specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti
nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza
del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile
o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e
desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della
sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per
il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in
opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e
l'ammortamento.
4. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi
nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo
dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese
esecutrici.
5. Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si
rendono necessari a causa di varianti in corso d'opera previste
dall'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, o dovuti alle variazioni previste dagli articoli 1659,
1660, 1661 e 1664, secondo comma, del codice civile, si applicano le
disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3. I costi della sicurezza
così individuati, sono compresi nell'importo totale della variante,
ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a
ribasso.
6. Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi
della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori,
sentito il coordinatore per l'esecuzione dei lavori quando previsto.
Allegato I
ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI UTILI ALLA DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DEL PSC DI CUI ALL'Art. 2, COMMA 2.
1. Gli apprestamenti comprendono: ponteggi; trabattelli; ponti su
cavalletti; impalcati; parapetti; andatoie; passerelle; armature
delle pareti degli scavi; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi;
refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori; camere di
medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere.
2. Le attrezzature comprendono: centrali e impianti di
betonaggio; betoniere; grù; autogrù; argani; elevatori; macchine
movimento terra; macchine movimento terra speciali e derivate; seghe
circolari; piegaferri; impianti elettrici di cantiere; impianti di
terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; impianti
antincendio; impianti di evacuazione fumi; impianti di adduzione di
acqua, gas, ed energia di qualsiasi tipo; impianti fognari.
3. Le infrastrutture comprendono: viabilità principale di
cantiere per mezzi meccanici; percorsi pedonali; aree di deposito
materiali, attrezzature e rifiuti di cantiere.
4. I mezzi e servizi di protezione collettiva comprendono:
segnaletica di sicurezza; avvisatori acustici; attrezzature per primo
soccorso; illuminazione di emergenza; mezzi estinguenti; servizi di
gestione delle emergenze.
Allegato II
ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI AI FINI DELL'ANALISI DEI RISCHI CONNESSI ALL'AREA DI CANTIERE, DI CUI ALL'Art. 3, COMMA 1.
Falde; fossati; alvei fluviali; banchine portuali; alberi;
manufatti interferenti o sui quali intervenire; infrastrutture quali
strade, ferrovie, idrovie, aeroporti; edifici con particolare
esigenze di tutela quali scuole, ospedali, case di riposo,
abitazioni; linee aeree e condutture sotterranee di servizi; altri
cantieri o insediamenti produttivi; viabilità; rumore; polveri;
fibre; fumi; vapori; gas; odori o altri inquinanti aerodispersi;
caduta di materiali dall'alto.