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DPR 3 luglio 2003, n. 222

Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

(GU n. 193 del 21-8-2003)

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Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

 Art. 1.

 Definizioni e termini di efficacia

 1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

 a) scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte

effettuate in fase di progettazione dal progettista dell'opera in

collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di

garantire l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di

lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle

tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie

da adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo della

pianificazione temporale e spaziale dei lavori;

 b) procedure: le modalità e le sequenze stabilite per eseguire

un determinato lavoro od operazione;

 c) apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini della

tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere;

 d) attrezzature: le attrezzature di lavoro come definite

all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo

19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

 e) misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le

attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione

collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di

pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a

tutelare la loro salute;

 f) prescrizioni operative: le indicazioni particolari di

carattere temporale, comportamentale, organizzativo, tecnico e

procedurale, da rispettare durante le fasi critiche del processo di

costruzione, in relazione alla complessità dell'opera da realizzare;

 g) cronoprogramma dei lavori: programma dei lavori in cui sono

indicate, in base alla complessità dell'opera, le lavorazioni, le

fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro

durata;

 h) PSC: il piano di sicurezza e di coordinamento di cui

all'articolo 12 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e

successive modificazioni;

 i) PSS: il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza

e di coordinamento, di cui all'articolo 31, comma 1-bis, lettera b),

della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;

 l) POS: il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 2,

comma 1, lettera f-ter), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.

494, e successive modificazioni, e all'articolo 31, comma 1-bis,

lettera c), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive

modificazioni;

 m) costi della sicurezza: i costi indicati all'articolo 12 del

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive

modificazioni, nonchè gli oneri indicati all'articolo 31 della legge

11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni

e province autonome fino alla data di entrata in vigore della

normativa emanata dalle medesime regioni e province autonome nel

rispetto dei principi fondamentali posti in materia dalla

legislazione dello Stato.

 

Capo II

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

 

 Art. 2.

 Contenuti minimi

 1. Il PSC è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o

mobile e di concreta fattibilità; i suoi contenuti sono il risultato

di scelte progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni

dell'articolo 3 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e

successive modificazioni.

 2. Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:

 a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata

con:

 1) l'indirizzo del cantiere;

 2) la descrizione del contesto in cui è collocata l'area di

cantiere;

 3) una descrizione sintetica dell'opera, con particolare

riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e

tecnologiche;

 b) l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza,

esplicitata con l'indicazione dei nominativi dell'eventuale

responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di

progettazione e, qualora già nominato, del coordinatore per la

sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore

per l'esecuzione con l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli

lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici

e dei lavoratori autonomi;

 c) una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la

valutazione dei rischi concreti in riferimento all'area ed

all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro

interferenze;

 d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le

misure preventive e protettive, in riferimento:

 1) all'area di cantiere, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 4;

 2) all'organizzazione del cantiere, ai sensi dell'articolo 3,

commi 2 e 4;

 3) alle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4;

 e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive

ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle

interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2

e 3;

 f) le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di

più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione

lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature,

infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva di cui

all'articolo 4, commi 4 e 5;

 g) le modalità organizzative della cooperazione e del

coordinamento, nonchè della reciproca informazione, fra i datori di

lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;

 h) l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso,

antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il

servizio di gestione delle emergenze è di tipo comune, nonchè nel

caso di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo

14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni; il PSC contiene

anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul

territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione

incendi;

 i) la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e,

quando la complessità dell'opera lo richieda, delle sottofasi di

lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonchè

l'entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno;

 l) la stima dei costi della sicurezza, ai sensi dell'articolo 7.

 3. Il coordinatore per la progettazione indica nel PSC, ove la

particolarità delle lavorazioni lo richieda, il tipo di procedure

complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte

autonome dell'impresa esecutrice, da esplicitare nel POS.

 4. Il PSC è corredato da tavole esplicative di progetto, relative

agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e,

ove la particolarità dell'opera lo richieda, un profilo altimetrico

e una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del

terreno o il rinvio a specifica relazione se già redatta.

 5. L'elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali

utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al comma 2, è

riportato nell'allegato I.

 

 Art. 3.

 Contenuti minimi del PSC in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni

 1. In riferimento all'area di cantiere, il PSC contiene l'analisi

degli elementi essenziali di cui all'allegato II, in relazione:

 a) alle caratteristiche dell'area di cantiere;

 b) all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano

rischi per il cantiere;

 c) agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono

comportare per l'area circostante.

 2. In riferimento all'organizzazione del cantiere il PSC contiene,

in relazione alla tipologia del cantiere, l'analisi oltre che degli

elementi indicati nell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo

14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, anche dei

seguenti:

 a) le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei

materiali;

 b) la dislocazione degli impianti di cantiere;

 c) la dislocazione delle zone di carico e scarico;

 d) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e

dei rifiuti;

 e) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo

d'incendio o di esplosione.

 3. In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la

progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e,

quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di

lavoro, ed effettua l'analisi dei rischi presenti, facendo

particolare attenzione oltre che ai rischi connessi agli elementi

indicati nell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 494

del 1996 e successive modificazioni, anche ai seguenti:

 a) al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di

cantiere;

 b) al rischio di elettrocuzione;

 c) al rischio rumore;

 d) al rischio dall'uso di sostanze chimiche.

 4. Per ogni elemento dell'analisi di cui ai commi 1, 2 e 3, il PSC

contiene:

 a) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le

misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al

minimo i rischi di lavoro; ove necessario, vanno prodotte tavole e

disegni tecnici esplicativi;

 b) le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto

alla lettera a).

 

 Art. 4.

 Contenuti minimi del PSC in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ed al loro coordinamento

 1. Il coordinatore per la progettazione effettua l'analisi delle

interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle

lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di

lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori. Per

le opere rientranti nel campo di applicazione della legge 11 febbraio

1994, n. 109, e successive modificazioni, il cronoprogramma dei

lavori ai sensi del presente regolamento, prende esclusivamente in

considerazione le problematiche inerenti gli aspetti della sicurezza

ed è redatto ad integrazione del cronoprogramma delle lavorazioni

previsto dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica

21 dicembre 1999, n. 554.

 2. In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC

contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o

temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica

del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui permangono rischi

di interferenza, indica le misure preventive e protettive ed i

dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali

rischi.

 3. Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di

lavoro, il coordinatore per l'esecuzione verifica periodicamente,

previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese

esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilità

della relativa parte di PSC con l'andamento dei lavori, aggiornando

il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, se

necessario.

 4. Le misure di coordinamento relative all'uso comune di

apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di

protezione collettiva, sono definite analizzando il loro uso comune

da parte di più imprese e lavoratori autonomi.

 5. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori integra il PSC con i

nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi tenuti

ad attivare quanto previsto al comma 4 dell'articolo 3 ed al comma 4

del presente articolo e, previa consultazione delle imprese

esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, indica la relativa

cronologia di attuazione e le modalità di verifica.

 

Capo III

PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO E PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

 

 Art. 5.

 Contenuti minimi del piano di sicurezza sostitutivo

 1. Il PSS, redatto a cura dell'appaltatore o del concessionario,

contiene gli stessi elementi del PSC di cui all'articolo 2, comma 2,

con esclusione della stima dei costi della sicurezza.

 

 Art. 6.

 Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza

 1. Il POS è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle

imprese esecutrici, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo

19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, in riferimento

al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti

elementi:

 a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che

comprendono:

 1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i

riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;

 2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in

cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi

subaffidatari;

 3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio

ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle

emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la

sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;

 4) il nominativo del medico competente ove previsto;

 5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e

protezione;

 6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del

capocantiere;

 7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti

dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in

cantiere per conto della stessa impresa;

 b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in

cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;

 c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità

organizzative e dei turni di lavoro;

 d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre

opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli

impianti utilizzati nel cantiere;

 e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel

cantiere con le relative schede di sicurezza;

 f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;

 g) l'individuazione delle misure preventive e protettive,

integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto,

adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in

cantiere;

 h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC

quando previsto;

 i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai

lavoratori occupati in cantiere;

 l) la documentazione in merito all'informazione ed alla

formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.

 2. Ove non sia prevista la redazione del PSC, il PSS, quando

previsto, è integrato con gli elementi del POS.

 

Capo IV

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

 

 Art. 7.

 Stima dei costi della sicurezza

 1. Ove è prevista la redazione del PSC ai sensi del decreto

legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, nei

costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle

lavorazioni previste nel cantiere, i costi:

 a) degli apprestamenti previsti nel PSC;

 b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di

protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni

interferenti;

 c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche

atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di

evacuazione fumi;

 d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;

 e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici

motivi di sicurezza;

 f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e

richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni

interferenti;

 g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di

apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di

protezione collettiva.

 2. Per le opere rientranti nel campo di applicazione della legge

11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e per le quali

non è prevista la redazione del PSC ai sensi del decreto legislativo

14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, le

amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per

tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi

delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e

salute dei lavoratori.

 3. La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a

corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o

specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti

nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza

del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile

o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e

desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della

sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per

il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in

opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e

l'ammortamento.

 4. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi

nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo

dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese

esecutrici.

 5. Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si

rendono necessari a causa di varianti in corso d'opera previste

dall'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive

modificazioni, o dovuti alle variazioni previste dagli articoli 1659,

1660, 1661 e 1664, secondo comma, del codice civile, si applicano le

disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3. I costi della sicurezza

così individuati, sono compresi nell'importo totale della variante,

ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a

ribasso.

 6. Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi

della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori,

sentito il coordinatore per l'esecuzione dei lavori quando previsto.

 

 Allegato I

ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI UTILI ALLA DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DEL PSC DI CUI ALL'Art. 2, COMMA 2.

 

 1. Gli apprestamenti comprendono: ponteggi; trabattelli; ponti su

cavalletti; impalcati; parapetti; andatoie; passerelle; armature

delle pareti degli scavi; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi;

refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori; camere di

medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere.

 2. Le attrezzature comprendono: centrali e impianti di

betonaggio; betoniere; grù; autogrù; argani; elevatori; macchine

movimento terra; macchine movimento terra speciali e derivate; seghe

circolari; piegaferri; impianti elettrici di cantiere; impianti di

terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; impianti

antincendio; impianti di evacuazione fumi; impianti di adduzione di

acqua, gas, ed energia di qualsiasi tipo; impianti fognari.

 3. Le infrastrutture comprendono: viabilità principale di

cantiere per mezzi meccanici; percorsi pedonali; aree di deposito

materiali, attrezzature e rifiuti di cantiere.

 4. I mezzi e servizi di protezione collettiva comprendono:

segnaletica di sicurezza; avvisatori acustici; attrezzature per primo

soccorso; illuminazione di emergenza; mezzi estinguenti; servizi di

gestione delle emergenze.

 

 Allegato II

ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI AI FINI DELL'ANALISI DEI RISCHI CONNESSI ALL'AREA DI CANTIERE, DI CUI ALL'Art. 3, COMMA 1.

 Falde; fossati; alvei fluviali; banchine portuali; alberi;

manufatti interferenti o sui quali intervenire; infrastrutture quali

strade, ferrovie, idrovie, aeroporti; edifici con particolare

esigenze di tutela quali scuole, ospedali, case di riposo,

abitazioni; linee aeree e condutture sotterranee di servizi; altri

cantieri o insediamenti produttivi; viabilità; rumore; polveri;

fibre; fumi; vapori; gas; odori o altri inquinanti aerodispersi;

caduta di materiali dall'alto.

  


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