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DLvo 8 luglio 2003, n. 224

Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.

(GU n. 194 del 22-8-2003- Suppl. Ordinario n. 138)

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TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1.

 Campo di applicazione

 1. Il presente decreto stabilisce, nel rispetto del principio di

precauzione, le misure volte a proteggere la salute umana, animale e

l'ambiente relativamente alle attività di rilascio di organismi

geneticamente modificati, in seguito denominati OGM, nei confronti

della:

 a) emissione deliberata per scopi diversi dall'immissione sul

mercato;

 b) immissione sul mercato di OGM come tali o contenuti in

prodotti.

 2. Ai fini del presente decreto, i riferimenti agli OGM vanno

intesi in senso estensivo ricomprendente, oltre ai singoli OGM, come

tali o contenuti in prodotti, anche le loro combinazioni.

 3. È comunque vietata l'emissione deliberata o l'immissione sul

mercato di OGM al di fuori delle ipotesi previste dal presente

decreto.

 

 Art. 2.

 Autorità nazionale competente

 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in

quanto autorità nazionale competente, coordina le attività

amministrative e tecnico-scientifiche relative all'attuazione delle

misure contenute nel presente decreto, d'intesa, per quanto di

rispettiva competenza, con i Ministri della salute, del lavoro e

delle politiche sociali, delle politiche agricole e forestali, delle

attività produttive e dell'istruzione, dell'università e della

ricerca.

 2. L'autorità di cui al comma 1, rilascia il provvedimento di

autorizzazione sulla base:

 a) delle verifiche effettuate dalla Commissione di cui

all'articolo 6 per accertare che le autorizzazioni all'emissione

deliberata nell'ambiente a scopo sperimentale e alla immissione sul

mercato siano conformi alle disposizioni del presente decreto;

 b) delle valutazioni di possibili effetti sulla salute umana,

animale e sull'ambiente con particolare attenzione agli ecosistemi

naturali;

 c) della compatibilità dell'emissione deliberata nell'ambiente o

dell'immissione sul mercato con l'esigenza di tutela

dell'agrobiodiversità, dei sistemi agrari e della filiera

agroalimentare, con particolare riferimento ai prodotti tipici,

biologici e di qualità.

 

 Art. 3.

 Definizioni

 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

 a) organismo: un'entità biologica capace di riprodursi o di

trasferire materiale genetico;

 b) organismo geneticamente modificato (OGM): un organismo,

diverso da un essere umano, il cui materiale genetico è stato

modificato in modo diverso da quanto si verifica in natura mediante

accoppiamento o incrocio o con la ricombinazione genetica naturale.

Nell'ambito di tale definizione:

 1) una modificazione genetica è ottenuta almeno mediante

l'impiego delle tecniche elencate nell'allegato I A, parte 1;

 2) le tecniche elencate nell'allegato I A, parte 2, non sono

considerate tecniche che hanno per effetto una modificazione

genetica;

 c) emissione deliberata: qualsiasi introduzione intenzionale

nell'ambiente di un OGM per la quale non vengono usate misure

specifiche di confinamento al fine di limitare il contatto con la

popolazione e con l'ambiente e per garantire un livello elevato di

sicurezza per questi ultimi;

 d) immissione sul mercato: la messa a disposizione di terzi,

dietro compenso o gratuitamente. Non costituiscono immissione sul

mercato le seguenti opereazioni:

 1) la messa a disposizione di microrganismi geneticamente

modificati per attività disciplinate dal decreto legislativo 12

aprile 2001, n. 206, sull'impiego confinato di microorganismi

geneticamente modificati, ivi comprese le attività che comportano

collezioni di colture;

 2) la messa a disposizione di OGM diversi dai microrganismi di

cui al punto 1) destinati ad essere impiegati unicamente in attività

in cui si attuano misure rigorose e specifiche di confinamento atte a

limitare il contatto di questi organismi con la popolazione e con

l'ambiente e a garantire un livello elevato di sicurezza per questi

ultimi; tali misure si basano sugli stessi principi di confinamento

stabiliti dal decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206;

 3) la messa a disposizione di OGM da utilizzarsi esclusivamente

per emissioni deliberate a norma del Titolo II del presente decreto;

 e) notifica: la trasmissione, in quadruplice copia, con

l'aggiunta di una copia per ogni regione e provincia autonoma

interessata per le notifiche di cui al Titolo II, delle informazioni

prescritte nel presente decreto all'autorità nazionale competente di

cui all'articolo 2 effettuata con qualsiasi mezzo che lasci,

comunque, traccia scritta, ovvero la trasmissione di informazioni

della stessa natura ad una autorità competente di un altro Stato

membro dell'Unione europea;

 f) notificante: il soggetto a carico del quale incombe l'obbligo

di notifica;

 g) prodotto: un preparato costituito da o contenente OGM, che

viene immesso sul mercato;

 h) valutazione del rischio ambientale: la valutazione, effettuata

a norma dell'articolo 5, comma 1, dei rischi per la salute umana,

animale e per l'ambiente, diretti o indiretti, immediati o differiti,

che possono essere connessi all'emissione deliberata o all'immissione

sul mercato di OGM;

 i) consultazione pubblica: la possibilità offerta a qualunque

persona fisica o giuridica, istituzione, organizzazione o

associazione di formulare osservazioni o fornire informazioni in

merito a ciascuna notifica.

 

 Art. 4.

 Deroghe

 1. Il presente decreto non si applica agli organismi ottenuti con

le tecniche di modificazione genetica di cui all'allegato I B.

 2. Il presente decreto non si applica al trasporto di OGM per

ferrovia, su strada, per vie navigabili interne, per mare o per via

aerea.

 

 Art. 5.

 Obblighi generali

 1. Prima di presentare una notifica ai sensi del Titolo II o del

Titolo III, il notificante effettua una valutazione del rischio

ambientale a norma dell'allegato II: tenendo conto dell'impatto

ambientale in funzione del tipo di organismo introdotto e

dell'ambiente ospite. I potenziali effetti negativi, sia diretti che

indiretti sulla salute umana, animale e sull'ambiente, compresi

quelli eventualmente provocati dal trasferimento di un gene dall'OGM

ad altri organismi, sono attentamente valutati caso per caso. Le

informazioni necessarie all'esecuzione di tale valutazione figurano

nell'allegato III. Le valutazioni effettuate sono oggetto della

notifica di cui agli articoli 8, 11, 16 e 20. Ogniqualvolta il

notificante è tenuto a trasmettere informazioni all'autorità

competente di cui all'articolo 2, deve inviare la documentazione in

quadruplice copia, con l'aggiunta di una copia per ogni regione e

provincia autonoma interessata, relativamente alle notifiche di cui

al Titolo II del presente decreto.

 2. L'autorità nazionale competente, ricevuta la notifica di cui

agli articoli 8, 11, 16 e 20:

 a) effettua l'istruttoria preliminare verificando la conformità

formale della notifica alle disposizioni del presente decreto ed il

pagamento delle tariffe di cui all'articolo 33 e richiedendo, se del

caso, il completamento della documentazione al notificante;

 b) dopo l'istruttoria preliminare trasmette copia della notifica

ai Ministeri della salute e delle politiche agricole e forestali,

all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici,

di seguito denominata APAT, e, relativamente al Titolo II, ad ogni

regione e provincia autonoma interessata, e la sottopone al parere

della Commissione di cui all'articolo 6;

 c) provvede a consultare ed informare il pubblico, senza

ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, ai sensi degli

articoli 12 e 26;

 d) trasmette ai Ministeri della salute, delle politiche agricole

e forestali, all'APAT e ad ogni regione e provincia autonoma

interessata, copia della relazione conclusiva di cui all'articolo 13

e la sottopone al parere della Commissione interministeriale di cui

all'articolo 6;

 e) provvede allo scambio di informazioni con la Commissione

europea e le autorità competenti degli altri Stati membri in

conformità alle disposizioni di cui all'articolo 14;

 f) informa il notificante di aver ricevuto la notifica di cui

agli articoli 8 e 11 e, successivamente, invia allo stesso

l'autorizzazione o la comunicazione di cui all'articolo 9, comma 3;

 g) informa il notificante di aver ricevuto la notifica di cui

agli articoli 16 e 20 e, successivamente, invia allo stesso la

relazione di valutazione di cui agli articoli 17 e 20;

 h) invia alla Commissione europea la relazione di valutazione di

cui alla lettera g);

 i) rilascia l'autorizzazione scritta di cui agli articoli 9, 18 e

20;

 l) provvede in merito alla riservatezza dei dati, ai sensi

dell'articolo 27;

 m) prescrive i requisiti di etichettatura e di imballaggio di cui

all'articolo 24;

 n) adotta, per quanto di competenza, i provvedimenti di urgenza

di cui all'articolo 25;

 o) motiva qualsiasi richiesta di documentazione o di informazioni

supplementari che si renda necessaria ai fini delle valutazioni

previste dal presente decreto.

 3. L'autorità nazionale competente, avvalendosi della Commissione

di cui all'articolo 6:

 a) assicura che siano adottate, nel rispetto del principio di

precauzione, tutte le misure atte ad evitare effetti negativi sulla

salute umana, animale e sull'ambiente che potrebbero derivare

dall'emissione deliberata dall'immissione sul mercato di OGM;

 b) verifica che le valutazioni di cui al comma 1 siano state

effettuate in conformità a quanto previsto dal presente decreto e

che le conclusioni siano conformi ai risultati ottenuti;

 c) assicura che siano adottate misure idonee a garantire, nel

rispetto dell'allegato IV, la tracciabilità in tutte le fasi

dell'immissione sul mercato di OGM autorizzati a norma del Titolo

III;

 d) al momento della valutazione dei rischi per la salute umana,

animale e per l'ambiente assicura che gli OGM che contengono geni che

esprimono una resistenza agli antibiotici utilizzati per trattamenti

medici o veterinari siano presi in particolare considerazione, fermo

restando che l'eliminazione graduale dei marcatori di resistenza agli

antibiotici deve avvenire, entro il 31 dicembre 2004, per gli OGM

disciplinati al Titolo II, e, entro il 31 dicembre 2008, per gli OGM

disciplinati al Titolo III;

 e) valuta ed esprime un parere in merito alla relazione

conclusiva di cui all'art. 13, informandone il notificante;

 f) valuta le relazioni concernenti il monitoraggio di cui

all'articolo 22;

 g) valuta le relazioni di valutazione e le informazioni trasmesse

dalle autorità competenti degli altri Stati membri e dalla

Commissione europea;

 h) presenta eventuali osservazioni alla Commissione europea

all'esito delle valutazioni di cui all'articolo 6, comma 2;

 i) valuta tutte le nuove informazioni comunque acquisite in

merito ai rischi di un OGM.

 4. L'autorità nazionale competente adotta le misure necessarie per

porre immediatamente termine all'emissione deliberata nell'ambiente o

all'immissione sul mercato di OGM che non siano stati autorizzati ai

sensi del presente decreto. Detta autorità, sentita la Commissione

di cui all'art. 6, stabilisce le misure necessarie per la messa in

sicurezza, il ripristino e la bonifica dei siti interessati, nonchè

per lo smaltimento dei rifiuti e dà immediata comunicazione alla

Commissione europea, alle autorità competenti degli altri Stati

membri, ai Ministeri di cui all'articolo 2, alle regioni e province

autonome e al pubblico dei provvedimenti adottati ai sensi del

presente comma.

 

 Art. 6.

 Commissione interministeriale di valutazione

 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore

del presente decreto, è istituita una Commissione interministeriale

per l'elaborazione dei pareri sulle notifiche e sulle informazioni di

cui agli articoli 8, 11, 16 e 20 con il compito di:

 a) verificare che il contenuto di dette notifiche e informazioni

sia conforme alle disposizioni del presente decreto;

 b) esaminare qualsiasi osservazione sulle notifiche eventualmente

presentata dalle autorità competenti degli altri Stati membri e dal

pubblico;

 c) valutare i rischi dell'emissione per la salute umana, animale

e per l'ambiente;

 d) esaminare le informazioni del notificante di cui agli

articoli 8, 11, 16 e 20 e promuovere, ove lo ritenga necessario, la

richiesta di parere al Consiglio superiore di sanità e al Comitato

nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie della Presidenza del

Consiglio dei Ministri;

 e) disporre, se del caso, la consultazione delle parti sociali,

del pubblico e di ogni altro soggetto interessato, ivi compresi

eventuali comitati scientifici ed etici, sia nazionali che

comunitari;

 f) redigere le proprie conclusioni e, nei casi previsti, la

relazione di valutazione di cui agli articoli 17 e 20.

 2. La Commissione interministeriale di cui al comma 1, esamina le

relazioni di valutazione e le informazioni relative all'emissione

deliberata e all'immissione sul mercato di OGM provenienti dalle

autorità competenti degli altri Stati membri e dalla Commissione

europea e trasmesse all'autorità competente ai sensi della direttiva

2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 marzo 2001,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del

17 aprile 2001, n. L 106, richiedendo, se del caso, ulteriori

informazioni ed esprimendo il proprio parere sulla base della

valutazione dei rischi dell'emissione.

 3. La Commissione interministeriale di cui al comma 1 è presieduta

da un direttore generale del Ministero dell'ambiente e della tutela

del territorio, ovvero da un suo sostituto, ed è composta da

rappresentanti e da esperti di comprovata competenza scientifica

designati dalle amministrazioni interessate, così ripartiti:

 a) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela

del territorio;

 b) un rappresentante del Ministero della salute;

 c) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e

forestali;

 d) un rappresentante del Ministero delle attività produttive;

 e) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche

sociali;

 f) tre rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti

tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

 g) due esperti del Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio;

 h) due esperti del Ministero della salute;

 i) due esperti del Ministero delle politiche agricole e

forestali;

 j) due esperti dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per

i servizi tecnici (APAT);

 k) un esperto dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti

e la nutrizione (INRAN);

 l) un esperto del Ministero delle attività produttive;

 m) un esperto dell'Istituto superiore di sanità;

 n) un esperto dell'Istituto superiore per la prevenzione e la

sicurezza del lavoro.

 4. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 3 è nominato un

membro supplente di comprovata esperienza e competenza.

 5. Le funzioni di segreteria della Commissione di cui al comma 1,

sono svolte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio, presso il quale la medesima ha sede.

 6. La Commissione interministeriale di valutazione, i cui

componenti durano in carica quattro anni, adotta, entro sessanta

giorni dalla data della sua istituzione, un regolamento di

funzionamento interno.

 7. All'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile

2001, n. 206, le parole da «anche per l'esercizio» fino a «decreto

legislativo 3 marzo 1993, n. 92», sono soppresse.

 8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano a partire

dall'entrata in vigore del decreto previsto al comma 1. Dalla stessa

data il notificante provvede al versamento delle tariffe di cui

all'articolo 33 al Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio.

 

TITOLO II

EMISSIONE DELIBERATA NELL'AMBIENTE DI OGM PER QUALSIASI FINE DIVERSO DALL'IMMISSIONE SUL MERCATO

 

 Art. 7.

 Preparati medicinali

 1. Gli articoli da 8 a 14 non si applicano alle sostanze e ai preparati medicinali per uso umano contenenti o consistenti in un OGM purchè la loro emissione deliberata a fini diversi dalla immissione sul mercato sia autorizzata da una normativa che faccia riferimento al presente decreto e che preveda:

 a) quantomeno una valutazione specifica del rischio ambientale ai

sensi dell'allegato II, sulla base delle informazioni specificate

all'allegato III;

 b) l'autorizzazione alla sperimentazione;

 c) un piano di sorveglianza conforme a quanto previsto

dall'allegato III A, parte E, punti 1, 2 e 4, allo scopo di

individuare gli effetti dello o degli OGM sulla salute umana, animale

e sull'ambiente;

 d) disposizioni relative al trattamento di nuove informazioni,

informazione al pubblico, informazione sui risultati delle emissioni,

scambi di informazioni almeno equivalenti a quelle contenute nel

presente decreto;

 e) la necessità del consenso esplicito da parte dei soggetti

sottoposti alla sperimentazione.

 2. La valutazione dei rischi per l'ambiente presentati dalle

sostanze e dai preparati di cui al comma 1 è effettuata dalla

Commissione di cui all'articolo 6 e comunicata al Ministero della

salute per i provvedimenti di competenza.

 

 Art. 8.

 Notifica

 1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, chiunque intende

effettuare un'emissione deliberata nell'ambiente di un OGM è tenuto

a presentare preventivamente una notifica all'autorità nazionale

competente.

 2. La notifica comprende:

 a) un fascicolo tecnico, su supporto cartaceo ed informatico,

contenente le informazioni di cui all'allegato III necessarie per

valutare il rischio ambientale connesso all'emissione deliberata

dell'OGM e in particolare:

 1) informazioni generali, comprese quelle relative al personale

e alla sua formazione;

 2) informazioni relative all'OGM;

 3) informazioni relative alle condizioni di emissione e al

potenziale ambiente ospite;

 4) informazioni sulle interazioni tra OGM e ambiente;

 5) un piano di monitoraggio conforme alle pertinenti parti

dell'allegato III e diretto a individuare gli effetti dell'OGM sulla

salute umana, animale e sull'ambiente;

 6) informazioni relative ai piani di controllo, ai metodi di

bonifica, al trattamento dei rifiuti e ai piani di intervento in caso

di emergenza;

 7) una sintesi delle informazioni di cui ai punti precedenti,

redatta nelle lingue italiana ed inglese in conformità alle linee

guida di cui alla decisione 2002/813/CE del Consiglio del 3 ottobre

2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del

18 ottobre 2002, n. L 280, che contenga anche tutte le informazioni

di cui all'articolo 27, comma 4.

 b) la valutazione del rischio ambientale e le conclusioni

prescritte dall'allegato II, parte D, con i riferimenti bibliografici

e l'indicazione dei metodi utilizzati, su supporto cartaceo ed

informatico;

 c) la valutazione del rischio per l'agrobiodiversità, i sistemi

agrari e la filiera agroalimentare, in conformità alle prescrizioni

stabilite dal decreto di cui al comma 6.

 3. Il notificante può rinviare a dati o risultati di notifiche

già presentate anche da altri notificanti o può presentare

ulteriori informazioni, a suo avviso pertinenti, a condizione che

tali informazioni, dati e risultati siano relativi a rilasci

effettuati in siti o in ecosistemi del tutto simili a quelli oggetto

della notifica. Tali informazioni, dati o risultati, se di terzi e

dichiarati di carattere riservato, devono essere accompagnati da una

lettera di accesso rilasciata dal titolare della relativa proprietà

intellettuale.

 4. L'autorità nazionale competente può accettare che le emissioni

dello stesso OGM in uno stesso luogo o in luoghi diversi per lo

stesso scopo e in un periodo determinato di tempo possano essere

comunicate con un'unica notifica.

 5. Per ogni successiva emissione dello stesso OGM, precedentemente

notificato come parte dello stesso programma di ricerca, il

notificante è tenuto ad inviare una nuova notifica. In questo caso,

il notificante può fare riferimento ai dati forniti in notifiche

precedenti o ai risultati relativi ad emissioni precedenti.

 6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,

di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio, sono definite, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del

presente decreto, le prescrizioni ai fini della valutazione del

rischio di cui al comma 2, lettera c).

 

 Art. 9.

 Istruttoria della notifica

 1. Ricevuta la notifica di cui all'articolo 8 ed effettuata

l'istruttoria preliminare di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a),

l'autorità nazionale competente, non appena possibile e, comunque,

non oltre quindici giorni dal ricevimento della stessa:

 a) trasmette copia della notifica come previsto dall'articolo 5,

comma 2, lettera b);

 b) avvia, ai sensi dell'articolo 5, la consultazione pubblica di

cui all'articolo 12.

 2. La Commissione di cui all'articolo 6, entro sessanta giorni

dalla conclusione della consultazione pubblica di cui

all'articolo 12, effettua la valutazione della notifica e, tenuto

conto delle osservazioni eventualmente pervenute nel corso della

consultazione stessa, nonchè delle specifiche esigenze di

prevenzione ambientale e di tutela della salute umana, individuate

rispettivamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e dal Ministero della salute, e delle condizioni per la

protezione dei sistemi agrari proposte dal Ministero delle politiche

agricole e forestali, redige e trasmette all'autorità nazionale

competente le proprie conclusioni.

 3. Entro quindici giorni dalla scadenza di cui al comma 2, sentiti,

per quanto di rispettiva competenza, i Ministeri della salute e delle

politiche agricole e forestali, l'autorità nazionale competente:

 a) rilascia al notificante una autorizzazione scritta

all'emissione, precisandone le condizioni che, comunque, non possono

essere meno restrittive di quelle contenute nelle conclusioni di cui

al comma 2, provvedendo contestualmente a darne comunicazione alle

regioni e alle province autonome interessate; ovvero

 b) comunica per iscritto al notificante i motivi del diniego.

 4. Nel calcolo dei termini di cui ai commi 1 e 2 non è computato

il periodo di tempo durante il quale l'autorità nazionale competente

o la Commissione di cui all'articolo 6 sono in attesa di ulteriori

informazioni eventualmente richieste al notificante.

 5. Nel calcolo dei termini di cui ai commi 1 e 2 non è, altresì,

computato il periodo di tempo necessario all'autorità nazionale

competente o alla Commissione di cui all'articolo 6, per l'esame

delle nuove informazioni trasmesse dal notificante, o comunque

acquisite, che prevedono una nuova valutazione. Tale periodo non può

superare la durata di trenta giorni.

 6. Il notificante può procedere all'emissione solamente dopo il

rilascio del provvedimento di autorizzazione dell'autorità nazionale

competente, rispettando tutte le condizioni in essa precisate.

 

 Art. 10.

 Procedure differenziate e semplificate

 1. L'autorità nazionale competente, ove siano disponibili

sufficienti evidenze scientifiche riguardo alle emissioni di taluni

OGM in determinati ecosistemi e se gli OGM in questione soddisfano i

criteri enunciati nell'allegato V, acquisito il parere della

Commissione di cui all'articolo 6 e dei Ministeri di cui

all'articolo 2, per quanto di rispettiva competenza, può presentare

alla Commissione europea una proposta motivata al fine di ottenere

un'autorizzazione alla applicazione di procedure differenziate o

semplificate per tali tipi di OGM.

 

 Art. 11.

 Modifiche e nuove informazioni sulle notifiche

 1. Il notificante, prima di adottare qualsiasi modifica

dell'emissione deliberata di un OGM già autorizzata oppure nel caso

di una variazione non intenzionale della stessa, con possibili

conseguenze sui rischi per la salute umana, animale e per l'ambiente,

ovvero nel caso in cui si rendono disponibili nuove informazioni su

detti rischi mentre è in corso l'esame della notifica o dopo che sia

stata rilasciata l'autorizzazione, provvede immediatamente a:

 a) effettuare una nuova valutazione del rischio, in conformità

ai principi indicati nell'allegato II, basata sui nuovi od ulteriori

elementi acquisiti;

 b) riesaminare le misure specificate nella notifica, ovvero, nel

caso sia già stata rilasciata l'autorizzazione all'emissione

deliberata, quelle eventualmente specificate in quest'ultima al fine

di adeguarla alle nuove esigenze;

 c) adottare comunque le misure di carattere urgente necessarie

per la tutela della salute umana, animale e dell'ambiente;

 d) informare l'autorità nazionale competente e le regioni e

province autonome interessate mediante apposita comunicazione che

contempli le nuove informazioni e le valutazioni di cui ai punti a) e

b), nonchè le eventuali misure adottate di cui al punto c); la

comunicazione deve essere inviata prima di adottare qualsiasi

modifica di carattere non urgente o non appena la variazione non

intenzionale sia nota o le nuove informazioni siano disponibili.

 2. Se l'autorità nazionale competente viene a conoscenza,

direttamente o tramite i Ministeri di cui all'articolo 2 o da altra

fonte, di nuove informazioni ritenute rilevanti ai fini

dell'esistenza di nuovi o maggiori rischi per la salute umana,

animale e per l'ambiente o delle circostanze di cui al comma 1, le

valuta, avvalendosi della Commissione di cui all'articolo 6, le

comunica alle regioni e alle province autonome interessate, le rende

accessibili al pubblico e impone al notificante, ove necessario, di

modificare le modalità dell'emissione deliberata, di sospenderla o

di interromperla definitivamente, informandone il pubblico.

 

 Art. 12.

 Consultazione e informazione pubblica

 1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 27, l'autorità

nazionale competente provvede, secondo le modalità indicate

nell'allegato VIII, ad effettuare la consultazione pubblica e a

garantire l'accesso alle informazioni in merito alle notifiche e alle

emissioni deliberate nell'ambiente di OGM contemplate nel Titolo II.

 2. Sono oggetto di consultazione pubblica, ai sensi del comma 1, i

seguenti documenti ed informazioni forniti dal notificante:

 a) la sintesi del fascicolo di cui all'articolo 8, comma 2,

lettera a), punto 7;

 b) la valutazione del rischio ambientale di cui all'articolo 8,

comma 2, lettera b);

 c) ogni nuova informazione di cui all'articolo 11, comma 2.

 3. I documenti e le informazioni di cui al comma 2 restano

disponibili per la consultazione pubblica secondo le modalità

dell'allegato VIII per un periodo di trenta giorni.

 4. L'autorità nazionale competente, al termine del periodo di cui

al comma 3 raccoglie e trasmette alla Commissione di cui

all'articolo 6, tutte le osservazioni eventualmente pervenute nel

corso della consultazione;

 5. L'autorità nazionale competente rende pubbliche, secondo le

modalità dell'allegato VIII, le informazioni concernenti:

 a) i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

 b) gli esiti dei controlli del piano di monitoraggio di cui

all'articolo 8, comma 2, lettera a), punto 5);

 c) le conclusioni della valutazione di cui all'articolo 9, comma 2;

 d) il provvedimento di autorizzazione o di diniego di cui

all'articolo 9, comma 3;

 e) le proposte di cui all'articolo 10, ove non già rese

pubbliche dalla Commissione europea;

 f) la relazione conclusiva ed il parere sull'emissione di cui

all'articolo 13.

 6. Chiunque coltiva piante geneticamente modificate appone adeguati

cartelli di segnalazione che indicano chiaramente la presenza di OGM.

 

 Art. 13.

 Relazione conclusiva sull'emissione

 1. All'esito di ciascuna emissione e alle scadenze eventualmente

fissate nel provvedimento di autorizzazione, il notificante invia

all'autorità nazionale competente una relazione conclusiva

sull'emissione stessa nella quale sono riportati i risultati della

verifica sperimentale sui possibili rischi ed impatti per la salute

umana, animale e per l'ambiente.

 2. L'autorità nazionale competente trasmette copia della relazione

di cui al comma 1 ai Ministeri della salute, delle politiche agricole

e forestali, all'APAT ed alle regioni e province autonome

interessate.

 3. L'autorità nazionale competente, avvalendosi della Commissione

di cui all'articolo 6, effettua una valutazione della relazione di

cui al comma 1, elaborando sulla stessa un parere che deve essere

comunicato al notificante ed alle regioni e province autonome

interessate.

 

 Art. 14.

 Scambio di informazioni con le autorità competenti degli altri Stati membri e con la Commissione europea

 1. L'autorità nazionale competente invia alla Commissione europea,

entro trenta giorni dal ricevimento, una sintesi di ogni notifica

ricevuta a norma dell'articolo 8.

 2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, l'autorità nazionale

competente informa le autorità competenti degli altri Stati membri e

la Commissione europea delle decisioni definitive adottate a norma

dell'articolo 9, comma 3, comprese eventualmente le ragioni per le

quali una notifica è stata respinta, nonchè dei risultati delle

emissioni pervenuti a norma dell'articolo 13, comma 1.

 3. L'autorità nazionale competente, ricevuta dalla Commissione

europea comunicazione in merito ad una decisione che ammette una

procedura differenziata o semplificata per taluni OGM, sentita la

Commissione di cui all'articolo 6, comunica alla Commissione europea

medesima se intende o meno avvalersi di tale procedura.

 4. L'autorità nazionale competente una volta all'anno trasmette

alla Commissione europea un elenco degli OGM il cui rilascio è stato

autorizzato mediante le procedure differenziate e semplificate

autorizzate dalla Commissione europea, nonchè un elenco degli OGM i

cui rilasci non sono stati autorizzati.

 

TITOLO III

IMMISSIONE SUL MERCATO DI OGM COME TALI O CONTENUTI IN PRODOTTI

 

 Art. 15.

 Normativa settoriale

 1. Gli articoli da 16 a 26 non si applicano agli OGM autorizzati in

base ad atti comunitari adottati successivamente alla direttiva

2001/18/CE che contengono esplicito riferimento alla stessa e che

prescrivono, salvi gli altri obblighi previsti dai suddetti atti:

 a) una valutazione del rischio ambientale specifico effettuata

secondo i principi stabiliti nell'allegato II e sulla base delle

informazioni di cui all'allegato III;

 b) obblighi in materia di gestione del rischio, di etichettatura,

di monitoraggio, di informazione del pubblico e di clausole di

salvaguardia almeno equivalenti a quelli previsti dal presente

decreto.

 2. Gli articoli da 16 a 26 non si applicano agli OGM autorizzati

dal regolamento CEE del Consiglio n. 2309/93, a condizione che la

valutazione specifica di rischio ambientale sia compiuta secondo i

principi di cui all'allegato II e sulla base del tipo di informazioni

indicate nell'allegato III, fatti salvi altri obblighi pertinenti in

materia di valutazione del rischio, di gestione del rischio, di

etichettatura, di monitoraggio, di informazione del pubblico e di

clausola di salvaguardia previsti dalla normativa comunitaria

relativa ai medicinali per uso umano e veterinario.

 

 Art. 16.

 Procedura di notifica

 1. Chiunque intenda immettere sul mercato comunitario, per la prima

volta in Italia, un OGM, è tenuto a darne preventiva notifica

all'autorità nazionale competente, informandone gli altri ministeri

indicati all'articolo 2, comma 1.

 2. L'autorità nazionale competente:

 a) invia immediatamente alla Commissione europea e alle autorità

competenti degli altri Stati membri, nonchè alle regioni e province

autonome, la sintesi di cui al comma 3, lettera i);

 b) trasmette alla Commissione europea copia della notifica, se la

stessa rispetta i requisiti previsti dal comma 3, e, contestualmente,

la relazione di valutazione, a norma dell'articolo 17, comma 3.

 3. La notifica comprende:

 a) la copia della valutazione della relazione finale relativa

all'emissione deliberata nell'ambiente dell'OGM oggetto della

notifica, di cui all'articolo 13, comma 3;

 b) le informazioni di cui agli allegati III e IV che tengono

conto della diversità dei luoghi di impiego dell'OGM e riportano

dati e risultati relativi agli effetti sulla salute umana, animale e

sull'ambiente delle emissioni effettuate per fini diversi

dall'immissione sul mercato;

 c) la valutazione dei rischi ambientali e le conclusioni di cui

all'allegato II, parte D con particolare attenzione ai rischi per la

diversità degli ecosistemi naturali, l'agrobiodiversità, i sistemi

agrari e la filiera agroalimentare;

 d) le condizioni di immissione sul mercato, incluse particolari

condizioni di uso e di manipolazione;

 e) la proposta concernente la durata dell'autorizzazione,

comunque non superiore a 10 anni, ai sensi dell'articolo 18, comma 5;

 f) il piano di monitoraggio, nel rispetto dell'allegato VII, che

preveda una proposta di durata che può essere diversa da quella

dell'autorizzazione;

 g) l'etichetta proposta, che deve essere conforme ai requisiti di

cui all'allegato IV e che deve riportare, in ogni caso, la dicitura

«questo prodotto contiene organismi geneticamente modificati».

 h) la proposta di imballaggio di cui all'allegato IV;

 i) la sintesi delle informazioni di cui ai punti precedenti,

redatta nelle lingue italiana ed inglese in conformità alle linee

guida di cui alla, decisione 2002/812/CE del Consiglio del 3 ottobre

2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del

18 ottobre 2002, n. L 280, su supporto cartaceo e informatico, che

contenga anche tutte le informazioni di cui all'articolo 27, comma 4.

 4. Qualora, in base ai risultati di un'emissione notificata a norma

del Titolo II o in base ad altri fondati motivi scientifici, un

notificante ritenga che l'immissione sul mercato e l'uso di un OGM

non comportino rischi per la salute umana, animale e per l'ambiente,

può chiedere all'autorità nazionale competente di autorizzarlo a

non fornire, in tutto o in parte, le informazioni di cui all'allegato

IV, parte B, fermi restando gli obblighi previsti dal decreto

legislativo 24 aprile 2001, n. 212, e dal decreto del Presidente

della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322.

 5. Il notificante include nella notifica le informazioni

disponibili sui dati o sui risultati delle emissioni dello stesso OGM

già notificate o in corso di notifica o effettuate dal notificante

nella Comunità o fuori di essa relative a rilasci effettuati in siti

ed ecosistemi del tutto simili a quelli oggetto della notifica.

 6. Il notificante può anche rinviare a dati o risultati di

notifiche già presentate da altri notificanti o presentare ulteriori

informazioni a suo avviso pertinenti a condizione che tali

informazioni, dati e risultati non siano riservati o che tali

notificanti abbiano dato il loro accordo scritto.

 7. Per utilizzare un OGM a fini diversi da quelli già indicati in

una notifica occorre presentare una nuova notifica.

 8. Il notificante può effettuare per la prima volta in Italia

l'immissione sul mercato solo dopo aver ricevuto comunicazione del

provvedimento di autorizzazione dell'autorità nazionale competente

ai sensi dell'articolo 21, comma 2, e nel rispetto delle condizioni

ivi previste.

 9. Qualora, prima del rilascio dell'autorizzazione scritta, si

rendano disponibili nuove informazioni sui rischi dell'OGM per la

salute umana, animale e per l'ambiente, valgono le disposizioni di

cui all'articolo 23, commi 2 e 3.

 

 Art. 17.

 Relazione di valutazione

 1. Ricevuta la notifica di cui all'articolo 16, comma 3, ed

effettuata l'istruttoria preliminare di cui all'articolo 5, comma 2,

lettera a), l'autorità nazionale competente la sottopone, non appena

possibile, e, comunque, non oltre quindici giorni dal ricevimento

della stessa, alla Commissione di cui all'articolo 6.

 2. Entro i settantacinque giorni dalla data di ricevimento della

notifica, la Commissione di cui all'articolo 6 elabora e trasmette

all'autorità nazionale competente una proposta di relazione di

valutazione in base agli orientamenti di cui all'allegato VI, nella

quale sono riportate le esigenze di misure di prevenzione ambientale

e di misure di tutela della salute umana, indicate rispettivamente

dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dal

Ministero della salute, nonchè quelle di tutela

dell'agrobiodiversità, dei sistemi agrari e della filiera

agroalimentare proposte dal Ministero delle politiche agricole e

forestali.

 3. Ricevuta la proposta di relazione di cui al comma 2 e sentiti,

per quanto di rispettiva competenza, i Ministeri della salute e delle

politiche agricole e forestali, l'autorità nazionale competente

elabora la relazione di valutazione che indica se l'OGM può essere

immesso o meno sul mercato e, se del caso, a quali condizioni.

 4. Per il calcolo dei termini di cui ai commi 1 e 2 non sono

computati i periodi di tempo durante i quali l'autorità nazionale

competente è in attesa di ulteriori informazioni eventualmente

richieste al notificante.

 5. L'autorità nazionale competente:

 a) nel caso in cui la relazione di valutazione di cui al comma 3,

indica che l'OGM puo essere immesso sul mercato, invia detta

relazione, unitamente alle informazioni di cui al comma 4 ed alle

eventuali altre informazioni su cui si basa la relazione stessa, alla

Commissione europea e al notificante;

 b) nel caso in cui la relazione di valutazione di cui al comma 3

indica che l'OGM non può essere immesso sul mercato:

 1) la trasmette immediatamente al notificante;

 2) trascorsi almeno quindici giorni dalla trasmissione al

notificante e, comunque, non oltre centocinque giorni dalla data di

ricevimento della notifica, trasmette la relazione di cui alta

lettera b), unitamente alle informazioni di cui al comma 4 ed alle

eventuali altre informazioni su cui essa si basa, alla Commissione

europea.

 6. Un successivo ritiro della notifica da parte del notificante non

pregiudica la presentazione di detta notifica all'autorità

competente di un altro Stato membro.

 

 Art. 18.

 Adempimenti successivi alla relazione di valutazione

 1. L'autorità nazionale competente, qualora la relazione di

valutazione di cui all'articolo 17 riporti un parere favorevole

all'immissione sul mercato dell'OGM oggetto della notifica, concede

autorizzazione scritta:

 a) trascorsi sessanta giorni dalla data di invio della

documentazione di cui all'articolo 17, comma 5, lettera a), in

mancanza di obiezioni motivate da parte dell'autorità competente di

uno Stato membro o della Commissione europea;

 b) trascorsi centocinque giorni dalla data di invio della

documentazione di cui all'articolo 17, comma 5, lettera a), nei casi

in cui siano state sollevate obiezioni motivate e positivamente

risolti gli aspetti controversi da parte dell'autorità competente di

uno Stato membro o della Commissione europea.

 2. Il provvedimento di autorizzazione è trasmesso al notificante

ed alle regioni e province autonome e di esso è data informazione

alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione

europea entro trenta giorni.

 3. Nei casi in cui l'autorità competente di un altro Stato membro

o la Commissione europea sollevano obiezioni motivate, entro sessanta

giorni dalla data di invio della documentazione di cui

all'articolo 17, comma 5, lettera a), e non viene raggiunto l'accordo

di cui al comma 1, lettera b), l'autorità nazionale competente

assume le proprie determinazioni in merito alla notifica oggetto

delle obiezioni in conformità alla decisione, adottata dalla

Commissione europea. La decisione adottata dall'autorità nazionale

competente è comunicata alle autorità competenti degli altri Stati

membri e alla Commissione europea entro trenta giorni.

 4. Il termine di quarantacinque giorni previsto per il

raggiungimento dell'accordo di cui al comma 1, lettera b), è sospeso

per il tempo necessario all'autorità nazionale competente per

acquisire eventuali ulteriori informazioni dal notificante.

 5. L'autorizzazione è valida per un periodo massimo di dieci anni

a partire dalla data di rilascio.

 6. In tutti i casi in cui l'autorità nazionale competente rigetta

la richiesta di autorizzazione all'immissione sul mercato di un OGM

ne dà comunicazione al notificante, specificandone i motivi.

 7. Nel caso in cui l'autorizzazione per un OGM o un derivato di un

OGM viene richiesta al semplice scopo di commercializzarne i prodotti

sementieri, il periodo della prima autorizzazione è stabilito

conformemente alle norme contenute nel decreto legislativo 24 aprile

2001, n. 212, e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio

2001, n. 322, e non può comunque essere superiore a dieci anni a

partire dalla data dell'iscrizione della prima varietà vegetale

contenente tale OGM nel catalogo nazionale delle varietà vegetali.

 8. Per i materiali riproduttivi forestali, la validità della prima

autorizzazione è di 10 anni a partire dalla data della prima

inclusione del materiale di base contenente l'OGM nel catalogo

nazionale dei materiali di base.

 9. Entro sessanta giorni dal ricevimento di una relazione di

valutazione elaborata dall'autorità competente di un altro Stato

membro, l'autorità nazionale competente provvede, sentita la

Commissione di cui all'articolo 6, a trasmettere alla Commissione

europea le proprie osservazioni, compresa l'eventuale richiesta di

ulteriori informazioni ovvero, se del caso, una obiezione motivata

all'immissione sul mercato dell'OGM oggetto della relazione di

valutazione.

 

 Art. 19.

 Criteri e informazione per determinati OGM

 1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 5, 6,

7 e 9, nonchè le disposizioni degli articoli 17 e 18, l'autorità

nazionale competente, sentita la Commissione di cui all'articolo 6,

nonchè i Ministeri della salute e delle politiche agricole e

forestali, può proporre alla Commissione europea criteri e requisiti

delle informazioni che devono essere contenute nelle notifiche, in

deroga all'articolo 16, comma 3, per l'immissione sul mercato di

taluni tipi di OGM.

 2. I criteri e i requisiti delle informazioni di cui al comma 1,

devono, comunque, garantire la sicurezza per la salute umana, animale

e per l'ambiente e devono basarsi su riscontri scientifici e

sull'esperienza maturata in casi analoghi.

 

 Art. 20.

 Rinnovo dell'autorizzazione

 1. In deroga agli articoli 16, 17 e 18, si applica la procedura di

rinnovo di cui al presente articolo:

 a) alle autorizzazioni rilasciate a norma del Titolo III;

 b) alle autorizzazioni all'immissione sul mercato di OGM

rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

 2. Al più tardi nove mesi prima della scadenza dell'autorizzazione

di cui al comma 1, il notificante presenta all'autorità nazionale

competente una notifica che contiene:

 a) una copia dell'autorizzazione all'immissione sul mercato

dell'OGM di cui si chiede il rinnovo;

 b) una relazione sui risultati del monitoraggio effettuato a

norma dell'articolo 22 ovvero, per le autorizzazioni di cui al comma

1, lettera b), ogni informazione relativa al monitoraggio

eventualmente effettuato;

 c) qualsiasi altra nuova informazione resasi disponibile

concernente i rischi per la salute umana, animale e per l'ambiente

connessi al prodotto e, se del caso, una proposta recante modifica o

integrazione delle condizioni dell'autorizzazione originaria, tra cui

quelle attinenti al futuro monitoraggio e alla durata di validità

dell'autorizzazione.

 3. Ricevuta la notifica di cui ai comma 2 ed effettuata

l'istruttoria preliminare di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a),

l'autorità nazionale competente la sottopone, non appena possibile

e, comunque, non oltre quindici giorni dal ricevimento della stessa

alla Commissione di cui all'articolo 6.

 4. Entro i sessanta giorni successivi alla data di ricevimento

della notifica, la Commissione di cui all'articolo 6 elabora e

trasmette all'autorità nazionale competente una proposta di

relazione di valutazione che, alla luce dei dati del monitoraggio

effettuato o delle ulteriori informazioni disponibili, nonchè delle

valutazioni effettuate, per i settori di propria competenza, dai

Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, della salute,

delle politiche agricole e forestali e dalle regioni e province

autonome, indichi la possibilità o meno di concedere il rinnovo

dell'autorizzazione e le eventuali modifiche o integrazioni alle

condizioni in essa previste.

 5. Ricevuta la proposta di cui al comma 4, l'autorità nazionale

competente, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministeri

della salute e delle politiche agricole e forestali, elabora la

relazione di valutazione e la trasmette immediatamente alla

Commissione europea ed al notificante.

 6. In assenza di obiezioni motivate presentate da parte delle

autorità competenti degli altri Stati membri e della Commissione

europea entro sessanta giorni dalla trasmissione della relazione di

cui al comma 5, l'autorità nazionale competente trasmette per

iscritto al notificante la decisione finale e informa le autorità

competenti degli altri Stati membri, la Commissione europea e le

regioni e province autonome entro i successivi trenta giorni.

 7. Nel caso in cui l'autorità competente di un altro Stato membro

o la Commissione europea chiedono ulteriori informazioni, formulano

osservazioni o presentano obiezioni motivate, entro sessanta giorni

dalla data di trasmissione della relazione di cui al comma 5, e non

viene raggiunto un accordo, entro settantacinque giorni dalla data di

invio di detta relazione, l'autorità nazionale competente provvede

sulla notifica in conformità alla decisione adottata in sede

comunitaria a norma dell'articolo 18 della direttiva 2001/18/CE. Nel

caso in cui si raggiunge l'accordo, entro il termine di

settantacinque giorni, l'autorità nazionale competente provvede

sulla notifica in conformità all'accordo raggiunto. L'autorità

nazionale competente trasmette per iscritto al notificante la

decisione definitiva e ne informa le autorità competenti degli altri

Stati membri e la Commissione europea nei successivi trenta giorni.

 8. Ogni rinnovo dell'autorizzazione all'immissione sul mercato non

deve superare i dieci anni e può essere, se del caso, limitato o

prorogato per motivi specifici.

 9. Dopo aver presentato una notifica per il rinnovo di

un'autorizzazione, a norma del comma 2, il notificante può

continuare a immettere sul mercato l'OGM, alle condizioni indicate

nell'autorizzazione per la quale ha chiesto il rinnovo, fino alla

comunicazione della autorità nazionale competente di cui ai commi 6

e 7.

 10. Per il rinnovo di una autorizzazione sulla base della relazione

di valutazione elaborata da un altro Stato membro, entro sessanta

giorni dal ricevimento della medesima, l'autorità nazionale

competente provvede, sentita la Commissione di cui all'articolo 6, a

trasmettere alla Commissione europea le proprie osservazioni,

compresa l'eventuale richiesta di ulteriori informazioni ovvero, se

del caso, una obiezione motivata al rinnovo dell'autorizzazione

relativa all'immissione sul mercato dell'OGM.

 

 Art. 21.

 Provvedimento di autorizzazione

 1. Salvo ulteriori obblighi derivanti da norme contenute in atti

diversi dal presente decreto, un OGM può essere utilizzato se nei

suoi confronti è stato rilasciato un provvedimento di autorizzazione

alla immissione sul mercato da parte dell'autorità competente di un

altro Stato membro, purchè siano rispettate scrupolosamente le

specifiche condizioni di impiego e le relative restrizioni circa

ambienti e aree geografiche.

 2. Ove non ricorrano le condizioni di cui al comma 1, il

notificante può procedere all'immissione sul mercato di un OGM solo

dopo aver ottenuto dall'autorità nazionale competente il relativo

provvedimento di autorizzazione di cui agli articoli 18 e 20 del

presente decreto, e purchè siano rispettate tutte le condizioni in

esso prescritte.

 3. Il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 2 deve sempre

indicare:

 a) l'esatto oggetto dell'autorizzazione;

 b) l'identità dell'OGM da immettere sul mercato, nonchè

l'identificatore unico;

 c) il periodo di validità dell'autorizzazione;

 d) le condizioni per l'immissione sul mercato del prodotto,

incluse le specifiche condizioni di impiego di manipolazione e di

imballaggio dell'OGM, e le misure di tutela per particolari

ecosistemi, ambienti o aree geografiche;

 e) l'obbligo per il notificante di mettere a disposizione

dell'autorità nazionale competente, su richiesta, campioni per il

controllo, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 27;

 f) gli obblighi in materia di etichettatura di cui all'articolo

16, comma 3, lettera g);

 g) gli obblighi in materia di monitoraggio di cui all'articolo

22, l'obbligo di riferire alla Commissione europea e alle autorità

competenti degli altri Stati membri la durata dello stesso, nonchè,

se del caso, gli eventuali obblighi per chiunque venda o usi il

prodotto, incluso, per gli OGM destinati alla coltivazione, quello di

fornire informazioni adeguate in merito alla localizzazione delle

coltivazioni.

 4. L'autorità nazionale competente adotta le misure necessarie a

garantire l'accesso del pubblico all'autorizzazione di cui agli

articoli 18, comma 1 e 20, comma 6, e alle decisioni della

Commissione europea di cui agli articoli 18, comma 3 e 20, comma 7,

nonchè ai documenti equipollenti rilasciati dalle autorità

competenti degli altri Stati membri.

 

 Art. 22.

 Monitoraggio e ricerca

 1. Dopo l'immissione sul mercato di un OGM, il notificante provvede

affinchè il monitoraggio e la relativa relazione siano effettuati

alle condizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione. Per i

provvedimenti di autorizzazione rilasciati dall'autorità nazionale

competente, le relazioni concernenti il monitoraggio sono trasmesse

alla stessa ed inviate in copia, a cura del notificante, alla

Commissione europea e alle autorità competenti degli altri Stati

membri.

 2. L'autorità nazionale competente, sentita la Commissione di cui

all'articolo 6, adegua, ove opportuno, il piano di monitoraggio sulla

base dei risultati delle relazioni di cui al comma 1, tenuto conto

delle nuove informazioni di cui all'articolo 23.

 3. I risultati del monitoraggio sono resi pubblici in modo da

garantirne la trasparenza.

 4. I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, della

salute, delle politiche agricole e forestali, dell'istruzione,

dell'università e della ricerca assicurano la realizzazione di

attività di ricerca sistematica ed indipendente sui rischi

potenziali inerenti l'emissione deliberata nell'ambiente e

l'immissione sul mercato di OGM, garantendo ai ricercatori libero

accesso a tutto il materiale pertinente, salvo quanto disposto

dall'articolo 27.

 

 Art. 23.

 Gestione delle nuove informazioni

 1. Il notificante, qualora acquisisca nuove informazioni in merito

ai rischi di un OGM, è tenuto a:

 a) adottare immediatamente tutte le misure necessarie al fine di

tutelare la salute umana, animale e l'ambiente;

 b) comunicare le predette informazioni e le misure adottate

all'autorità nazionale competente che ne dà informazione alle

regioni e province autonome.

 2. Tutte le nuove informazioni in merito ai rischi di un OGM,

comunque acquisite dall'autorità nazionale competente, sono

considerate ai fini della elaborazione della relazione di valutazione

di cui agli articoli 17, comma 2, e 20, comma 4. I termini di cui

all'articolo 17, comma 2, se del caso, possono essere estesi per un

periodo non superiore a trenta giorni, informandone la Commissione

europea e il notificante.

 3. Qualora la relazione di cui al comma 2 sia già stata trasmessa

alla Commissione europea e il provvedimento di autorizzazione non

ancora concesso, l'autorità nazionale competente trasmette

immediatamente le informazioni di cui al comma 2 alla Commissione

europea medesima, alle autorità competenti degli altri Stati membri

e, se del caso, al notificante e, contestualmente, può stabilire di

avvalersi di quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, ai fini del

ripristino dei tempi previsti per il rilascio del provvedimento di

autorizzazione.

 4. Qualora dopo il rilascio dell'autorizzazione all'immissione sul

mercato di un OGM, l'autorità nazionale competente venga a

conoscenza delle informazioni di cui al comma 2, sentiti la

Commissione di cui all'articolo 6 ed i Ministri della salute e delle

politichi agricole e forestali, le trasmette immediatamente alla

Commissione europea unitamente ad una relazione di valutazione

integrativa comprendente, se del caso, una proposta di modifica delle

condizioni imposte nel provvedimento di autorizzazione ovvero una

proposta di revoca dell'autorizzazione stessa.

 5. Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui la Commissione

europea ha trasmesso alle autorità competenti degli Stati membri la

documentazione di cui al comma 4, se non vengono sollevate obiezioni

motivate da parte dell'autorità competente di altro Stato membro o

della Commissione europea, l'autorità nazionale competente modifica

l'autorizzazione originaria sulla base della proposta di cui al comma

4, ne trasmette immediatamente copia al notificante e ne dà notizia

alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione

europea nei successivi trenta giorni.

 6. Nei casi in cui le autorità competenti di un altro Stato membro

o la Commissione europea sollevano obiezioni motivate, entro sessanta

giorni dalla trasmissione da parte della Commissione europea alle

autorità competenti degli altri Stati membri della documentazione

integrativa di cui al comma 4, e non viene raggiunto un accordo entro

settantacinque giorni dalla suddetta data di trasmissione,

l'autorità nazionale competente assume le proprie determinazioni in

merito alla proposta di modifica del provvedimento di autorizzazione

originario in conformità alla decisione adottata dalla Commissione

europea a norma dell'articolo 18 della direttiva 2001/18/CE. Nel caso

in cui è raggiunto l'accordo entro il termine di settantacinque

giorni, l'autorità nazionale competente provvede sulla notifica in

conformità all'accordo raggiunto. L'autorità nazionale competente

trasmette per iscritto al notificante la decisione definitiva e ne

informa le autorità competenti degli altri Stati membri e la

Commissione europea nei successivi trenta giorni.

 7. I termini di cui ai commi 5 e 6 sono sospesi per il tempo

necessario all'autorità nazionale competente per acquisire eventuali

ulteriori informazioni dal notificante.

 

 Art. 24.

 Etichettatura

 1. Gli organi di vigilanza di cui all'articolo 32 verificano che,

in tutte le fasi dell'immissione sul mercato, l'etichettatura e

l'imballaggio degli OGM immessi sul mercato siano conformi alle

specifiche indicate nelle relative autorizzazioni.

 2. Per i prodotti per i quali non possono essere escluse tracce non

intenzionali e tecnicamente inevitabili di OGM autorizzati può

essere fissata, in conformità alla normativa comunitaria, una soglia

minima al di sotto della quale tali prodotti non devono essere

etichettati a norma del comma 1, fatta salva la disciplina in materia

di sementi. In ogni caso, la prova della non intenzionalità e

dell'inevitabilità tecnica di tale presenza deve essere dimostrata

dal produttore.

 

 Art. 25.

 Clausola di salvaguardia

 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il

Ministro della salute e il Ministro delle politiche agricole e

forestali, per quanto di rispettiva competenza, possono, con

provvedimento d'urgenza, limitare o vietare temporaneamente

l'immissione sul mercato, l'uso o la vendita sul territorio nazionale

di un OGM, come tale o contenuto in un prodotto, qualora, dopo la

data di autorizzazione, sulla base di nuove o ulteriori informazioni

che riguardano la valutazione dei rischi ambientali o a seguito di

una nuova valutazione delle informazioni esistenti basata su nuove o

supplementari conoscenze scientifiche, hanno fondati motivi di

ritenere che detto OGM possa costituire un rischio per la salute

umana, animale e per l'ambiente. Il provvedimento può indicare le

misure ritenute necessarie per ridurre al minimo il rischio

ipotizzato ed è immediatamente comunicato dai Ministeri della salute

e delle politiche agricole all'autorità nazionale competente.

 2. L'autorità nazionale competente dà immediata comunicazione

alla Commissione europea e alle autorità competenti degli altri

Stati membri dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1,

fornendo le relative motivazioni basate su una nuova valutazione dei

rischi e indicando se e come le condizioni poste dall'autorizzazione

devono essere modificate o l'autorizzazione stessa deve essere

revocata. Dei predetti provvedimenti l'autorità nazionale competente

dà idonea informazione al pubblico.

 

 Art. 26.

 Informazione pubblica

 1. Fatto salvo l'articolo 27, l'autorità nazionale competente

mette a disposizione del pubblico, non appena ne entra in possesso, e

secondo le modalità indicate nell'allegato VIII, le relazioni di

valutazione di cui agli articoli 17, comma 2, e 20, comma 4, nonchè

quelle elaborate dalle autorità competenti degli altri Stati membri

e trasmesse dalla Commissione dell'Unione europea.

 2. Per tutti gli OGM sono messi a disposizione del pubblico:

 a) una sintesi del fascicolo di cui all'articolo 16, comma 3,

lettera i), o la sintesi del fascicolo trasmesso dalla Commissione

europea;

 b) le relazioni di valutazione di cui al comma 1;

 c) i pareri dei comitati scientifici consultati;

 d) i risultati del monitoraggio di cui all'articolo 22;

 e) i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

 f) i provvedimenti di cui all'articolo 18, commi 1 e 3, e

all'articolo 20, commi 6 e 7, ovvero i documenti equipollenti

rilasciati dalle autorità competenti degli altri Stati membri;

 g) l'elenco aggiornato annualmente degli organismi geneticamente

modificati di cui all'articolo 14, comma 4;

 h) ogni nuova informazione disponibile di cui all'articolo 23;

 i) i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 25;

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

 Art. 27.

 Riservatezza

 1. I dati e le informazioni, comunque acquisiti dall'autorità

nazionale competente, relativi alle notifiche, possono essere

utilizzati solo per gli scopi per i quali sono forniti. Fatto salvo

il disposto del comma 4, chiunque, per motivi di ufficio, abbia

accesso agli atti di notifica o a quelli ad essa inerenti, è tenuto

a non divulgare le informazioni di cui viene a conoscenza.

 2. Il notificante può comunicare per iscritto all'autorità

nazionale competente, fornendo giustificazioni verificabili, le

informazioni contenute nella notifica per le quali richiede la

riservatezza, in quanto la loro divulgazione potrebbe pregiudicare la

sua posizione concorrenziale.

 3. L'autorità nazionale competente accoglie le richieste di cui al

comma 2 ovvero, previa consultazione del notificante, stabilisce

quali informazioni tenere riservate, dandogliene comunicazione.

 4. In nessun caso sono considerate riservate le seguenti

informazioni, se presentate a norma degli articoli 8, 9, 10, 11, 16,

20, 22, 23 e 25:

 a) descrizione generale del o degli OGM;

 b) nome e indirizzo del notificante;

 c) scopo dell'emissione;

 d) località dell'emissione;

 e) usi previsti;

 f) metodi e piani di monitoraggio del o degli OGM;

 g) piani per gli interventi di emergenza;

 h) valutazione del rischio ambientale.

 5. La riservatezza delle informazioni fornite permane anche in caso

di ritiro della notifica da parte del notificante per qualsiasi

motivo.

 6. Le informazioni riservate ai sensi del comma 3, possono essere

comunicate solo alla Commissione europea nonchè, in caso di

procedure amministrative o giudiziarie, alle pubbliche autorità che

ne fanno richiesta e che sono responsabili dei relativi procedimenti,

segnalandone il carattere di riservatezza.

 

 Art. 28.

 Etichettatura degli OGM, diversi dai microrganismi geneticamente modificati, destinati ad impieghi in ambiente confinato

 1. Agli OGM da utilizzare per le operazioni di cui all'articolo 3,

comma 1, lettera d), punto 2, si applicano i pertinenti requisiti in

materia di etichettatura di cui all'allegato IV.

 

 Art. 29.

 Adeguamento degli allegati al progresso tecnico

 1. Gli allegati al presente decreto sono modificati, in conformità

alle variazioni apportate in sede comunitaria, con apposito

regolamento a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto

1988, n. 400, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio, previa comunicazione ai Ministri della salute e delle

politiche agricole e forestali e delle attività produttive; ogni

qualvolta la nuova direttiva prevede poteri discrezionali per il

proprio recepimento, il regolamento è adottato di concerto con i

Ministri della salute, delle politiche agricole e forestali e delle

attività produttive, a seconda dei rispettivi ambiti di competenza.

 

 Art. 30.

 Pubblici registri

 1. Presso l'autorità nazionale competente è istituito, senza

oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, un pubblico

registro informatico dove sono annotate le localizzazioni degli OGM

emessi in virtù del Titolo II. Sono, altresì, istituiti presso le

regioni e le province autonome registri informatici su cui sono

annotate le localizzazioni degli OGM coltivati in virtù del Titolo

III, per consentire, in particolare, il controllo del monitoraggio

degli eventuali effetti di tali OGM sull'ambiente, ai sensi

dell'articolo 21, comma 3, lettera g), e dell'articolo 22, comma 1.

Le informazioni annotate su tali registri sono immediatamente rese

pubbliche e l'accesso ai registri deve essere facilmente garantito al

pubblico.

 2. Chiunque coltiva OGM comunica alle regioni e province autonome

competenti per territorio, entro quindici giorni dalla messa in

coltura, la localizzazione delle coltivazioni e conserva per dieci

anni le informazioni relative agli OGM coltivati ed alla loro

localizzazione.

 

 Art. 31.

 Informazione alla Commissione europea

 1. Ogni tre anni l'autorità nazionale competente invia alla

Commissione europea, una relazione sulle misure adottate per

l'attuazione del presente decreto. Tale relazione include una

illustrazione circostanziata delle esperienze acquisite in materia di

OGM immessi sul mercato.

 

 Art. 32.

 Attività di vigilanza

 1. Ferme restando le attribuzioni delle amministrazioni dello

Stato, delle regioni e degli enti locali, l'attività di vigilanza

sull'applicazione del presente decreto è esercitata dall'autorità

nazionale competente, dalle regioni e province autonome e dagli enti

locali, secondo le rispettive attribuzioni, sulla base di un piano

generale, da adottarsi con decreto del Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio, di concerto con i Ministri della salute e

delle politiche agricole e forestali, sentita la conferenza

unificata, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente

decreto. Detto piano definisce, in particolare, il numero minimo di

ispezioni da effettuare, le forme di coordinamento tra le

amministrazioni competenti, nonchè i criteri e le modalità per

l'aggiornamento del piano stesso, da effettuarsi con cadenza annuale.

 2. Per l'esercizio dell'attività di vigilanza le amministrazioni

di cui al comma 1 si avvalgono di ispettori iscritti in apposito

registro nazionale, designati dalle amministrazioni di appartenenza

fra personale con adeguato profilo tecnico-scientifico e nominati con

provvedimento dell'autorità nazionale competente. Detti ispettori

nell'esercizio dell'attività di vigilanza svolgono funzioni di

polizia giudiziaria e sono tenuti agli obblighi di riservatezza di

cui all'articolo 27.

 3. L'attività di vigilanza è svolta su incarico delle

amministrazioni di cui al comma 1 e, nel caso di incarico da parte

dell'autorità nazionale competente, sentita la Commissione cui

all'articolo 6.

 

 Art. 33.

 Spese

 1. Le spese relative alle ispezioni ed ai controlli di cui

all'articolo 32, nonchè quelle relative al funzionamento della

Commissione di cui all'articolo 6 e all'espletamento dell'istruttoria

per la verifica delle notifiche di cui agli articoli 5, comma 2, 9,

10, 11, 16, 20, 21 e 23 sono a carico del notificante.

 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in

vigore del presente decreto, sono stabilite le tariffe, determinate

sulla base del costo effettivo del servizio reso, nonchè le

modalità per il loro versamento. Le tariffe di cui al presente comma

sono aggiornate ogni tre anni.

 3. Le spese per l'esercizio delle funzioni ispettive e di controllo

di cui all'articolo 32 sono calcolate in base alle disposizioni sulla

indennità di missione e sul rimborso delle spese di viaggio previste

per il personale statale.

 4. I notificanti provvedono al versamento degli importi

corrispondenti alle tariffe di cui al comma 1, all'entrata del

bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ad apposita

unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero e

della tutela del territorio per il finanziamento delle attività di

cui agli articoli 5, comma 2, 6, 9, 10, 11, 16, 20, 21, 23 e 32.

 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con propri

decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

 6. Con disposizioni regionali sono determinate, sulla base del

costo del servizio, le tariffe corrispondenti relative alle attività

di competenza e le modalità di versamento delle stesse tariffe.

 

 Art. 34.

 Sanzioni relative al Titolo II

 1. Chiunque effettua un'emissione deliberata di un OGM per scopi

diversi dall'immissione sul mercato senza averne dato preventiva

notifica all'autorità nazionale competente è punito con l'arresto

da sei mesi a tre anni o con l'ammenda sino ad euro 51.700.

 2. Se l'emissione è effettuata dopo la notifica, ma prima del

rilascio del provvedimento di autorizzazione ovvero dopo che

l'autorizzazione sia stata rifiutata o revocata ovvero in violazione

dei provvedimenti che dispongono la sospensione o l'interruzione

definitiva dell'emissione o prescrivono modifiche alle modalità

dell'emissione, si applica l'arresto da sei mesi a due anni o

l'ammenda sino ad euro 51.700.

 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano per ogni

successiva emissione dello stesso OGM nell'ipotesi prevista

dall'articolo 8, comma 5.

 4. Chiunque effettua una emissione deliberata di un OGM per scopi

diversi dall'immissione sul mercato senza osservare le prescrizioni

stabilite nel provvedimento di autorizzazione è punito con la

sanzione amministrativa pecuniaria da euro 7.800 ad euro 46.500.

 5. Chiunque, nei casi previsti dall'articolo 11, comma 1, non

comunica immediatamente all'autorità nazionale competente le

informazioni prescritte ovvero non adotta, nello stesso tempo, le

misure necessarie per la tutela della salute umana, animale e

dell'ambiente ivi previste, è punito, nel primo caso, con la

sanzione amministrativa pecuniaria da euro 7.800 ad euro 46.500, nel

secondo, con l'arresto sino a due anni o l'ammenda sino ad euro

51.700.

 6. Chiunque, all'esito di ciascuna emissione e, successivamente,

alle scadenze fissate nell'autorizzazione, non invia all'autorità

nazionale competente la relazione conclusiva sull'emissione di cui

all'articolo 13, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa

pecuniaria da euro 7.800 ad euro 25.900.

 7. Chiunque, nell'ipotesi prevista dall'articolo 12, comma 6, non

appone adeguati cartelli di segnalazione che indicano chiaramente la

presenza di OGM, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria

da euro 4.000 ad euro 10.000.

 

 Art. 35.

 Sanzioni relative al Titolo III

 1. Chiunque immette sul mercato un OGM senza aver provveduto alla

preventiva notifica all'autorità nazionale competente o

all'autorità competente di altro Stato membro della Comunità

europea nel quale l'immissione sul mercato comunitario è avvenuta

per la prima volta, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni o

con l'ammenda sino ad euro 51.700.

 2. Se l'immissione sul mercato avviene dopo la notifica, ma prima

del rilascio dell'autorizzazione ovvero dopo che l'autorizzazione sia

stata rifiutata o revocata, si applica l'arresto sino a due anni o

l'ammenda sino ad euro 51.700.

 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nella

fattispecie di cui all'articolo 16, comma 7.

 4. Chiunque, dopo essere stato autorizzato dall'autorità nazionale

competente o dall'autorità competente di altro Stato membro della

Comunità europea all'immissione sul mercato di un OGM senza aver

provveduto, nei termini previsti, alla notifica per il rinnovo del

provvedimento di autorizzazione, continua, dopo la scadenza di

quest'ultimo, ad immettere sul mercato l'OGM, ovvero, continua a

immettere sul mercato l'OGM dopo che il rinnovo del provvedimento di

autorizzazione sia stato rifiutato o revocato, è punito, nel primo

caso, con le pene di cui al comma 1, nel secondo caso, con le pene di

cui al comma 2.

 5. Chiunque effettua l'immissione sul mercato di un OGM, senza

osservare le prescrizioni stabilite nel provvedimento di

autorizzazione o nel provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione

rilasciati dall'autorità competente nazionale o dalla autorità

competente di altro Stato membro della Comunità europea, ivi

comprese quelle sull'etichettatura e sull'imballaggio, è punito con

la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 7.800 ad euro 46.500.

 6. Chiunque, dopo la notifica all'autorità nazionale competente o

dopo avere ottenuto dalla stessa o dalla autorità competente di

altro Stato membro della Comunità europea l'autorizzazione

all'immissione sul mercato di un OGM disponendo di nuove informazioni

sui rischi dell'OGM per la salute umana, animale e per l'ambiente,

non adotta immediatamente tutte le misure necessarie per tutelare la

salute umana, animale e l'ambiente o non comunica all'autorità

nazionale competente le informazioni predette e le misure adottate è

punito, nel primo caso, con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda

sino ad euro 51.700, nel secondo, con la sanzione amministrativa

pecuniaria da euro 7.800 ad euro 46.500.

 7. Gli utenti di un OGM immesso sul mercato a seguito del

provvedimento di autorizzazione o del rinnovo dello stesso rilasciati

dall'autorità nazionale competente o dall'autorità competente di

altro Stato membro della Comunità europea, che non rispettano le

condizioni specifiche di impiego o le relative restrizioni in ordine

agli ambienti ed alle aree geografiche, previste nel provvedimento di

autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione, sono puniti con la

sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.100 ad euro 6.200.

 8. Chiunque, dopo l'immissione sul mercato di un OGM, non effettua

il monitoraggio e la relativa relazione alle condizioni indicate nel

provvedimento di autorizzazione rilasciato dall'autorità nazionale

competente o dalla autorità competente di altro Stato membro della

Comunità europea ovvero non invia all'autorità nazionale competente

la relazione concernente il monitoraggio, è punito con la sanzione

amministrativa pecuniaria da euro 7.800 ad euro 25.900.

 9. Chiunque non osserva i provvedimenti, adottati ai sensi

dell'articolo 25, che limitano o vietano temporaneamente l'immissione

sul mercato, l'uso o la vendita sul territorio nazionale di un OGM,

è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda sino ad

euro 51.700.

 10. Chiunque, nell'ipotesi prevista dall'articolo 30, comma 2, non

comunica alle regioni e alle province autonome competenti per

territorio, entro quindici giorni dalla messa in coltura, la

localizzazione delle coltivazioni degli OGM o non conserva per dieci

anni le informazioni relative agli OGM coltivati ed alla

localizzazione delle coltivazioni, è punito con la sanzione

amministrativa pecuniaria da euro 6.000 a euro 12.000.

 

 Art. 36.

 Sanzioni per danni provocati alla salute umana e all'ambiente, bonifica e ripristino ambientale e risarcimento del danno ambientale

 1. Fatte salve le disposizioni previste negli articoli 34 e 35 e

sempre che il fatto non costituisca più grave reato, chi,

nell'effettuazione di un'emissione deliberata nell'ambiente di un OGM

ovvero nell'immissione sul mercato di un OGM, cagiona pericolo per la

salute pubblica ovvero pericolo di degradazione rilevante e

persistente delle risorse naturali biotiche o abiotiche è punito con

l'arresto sino a tre anni o con l'ammenda sino ad euro 51.700.

 2. Chiunque, con il proprio comportamento omissivo o commissivo, in

violazione delle disposizioni del presente decreto, provoca un danno

alle acque, al suolo, al sottosuolo od alle altre risorse ambientali,

ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di inquinamento

ambientale, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di

messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree

inquinate: e degli impianti dai quali è derivato il danno ovvero

deriva il pericolo di inquinamento, ai sensi e secondo il

procedimento di cui all'articolo 17 del decreto legislativo

5 febbraio 1997, n. 22.

 3. Ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è

fatto salvo il diritto ad ottenere il risarcimento del danno non

eliminabile con la bonifica ed il ripristino ambientale di cui al

comma 2.

 4. Nel caso in cui non sia possibile una precisa quantificazione

del danno di cui al comma 3, lo stesso si presume, salvo prova

contraria, di ammontare non inferiore alla somma corrispondente alla

sanzione pecuniaria amministrativa ovvero alla sanzione penale, in

concreto applicata. Nel caso in cui sia stata irrogata una pena

detentiva, solo al fine della quantificazione del danno di cui al

presente comma, il ragguaglio fra la stessa e la pena pecuniaria ha

luogo calcolando duecentosei euro per un giorno di pena detentiva.

 5. In caso di condanna penale o di emanazione del provvedimento di

cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, la cancelleria

del giudice che ha emanato il provvedimento trasmette copia dello

stesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Gli

enti di cui al comma 1 dell'articolo 56 del decreto legislativo

11 maggio 1999, n. 152, come modificato dall'articolo 22 del decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 258, danno prontamente notizia

dell'avvenuta erogazione delle sanzioni amministrative al Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio, al fine del recupero del

danno ambientale.

 6. Chiunque non ottempera alle prescrizioni di cui al comma 2 è

punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro

2.600 ad euro 25.900.

 

 Art. 37.

 Disposizioni finanziarie

 1. Dall'attuazione del presente decreto non possono derivare nuovi

o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 Art. 38.

 Disposizioni transitorie e finali

 1. Le autorizzazioni all'immissione sul mercato di OGM rilasciati a

norma del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, prima dell'entrata

in vigore del presente decreto, ove non rinnovate ai sensi

dell'articolo 20, si intendono scadute alla data del 17 ottobre 2006.

 2. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 33, comma 2,

si applicano le tariffe in materia di OGM adottate in attuazione del

citato decreto legislativo n. 92 del 1993.

 3. È abrogato il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92.

 

(Allegati omessi)

 

 


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