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Dlvo 8 luglio 2003, n. 235

Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori.

(GU n. 198 del 27-8-2003)

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Art. 1.

 1. All'articolo 89, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre

1994, n. 626, e successive modificazioni, di seguito denominato

«decreto legislativo», sono apportate le seguenti modifiche:

 a) alla lettera a) dopo le parole: «36, comma 8-ter,», sono

inserite le seguenti: «36-bis, commi 5, 6; 36-ter; 36-quater, commi 5

e 6; 36-quinquies, comma 2,»;

 b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

 «b-bis) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 258

a euro 1.032 per la violazione degli articoli 36-bis, commi 1, 2, 3,

4 e 7, 36-ter, 36-quater, commi 1, 3 e 4, 36-quinquies, comma 1.».

 2. All'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della

Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, sono aggiunte, in fine, le

seguenti parole: «, nonchè dalle disposizioni del decreto

legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.».

 

 Art. 2.

 1. Al titolo del decreto legislativo dopo le parole: «99/38/CE»

sono aggiunte le seguenti: «2001/45/CE».

 

 Art. 3.

 1. Il presente decreto determina i requisiti minimi di sicurezza e

salute per l'uso delle attrezzature di lavoro per l'esecuzione di

lavori temporanei in quota.

 

 Art. 4.

 1. All'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo, dopo la

lettera c) viene aggiunta la seguente:

 «c-bis) lavoro in quota: attività lavorativa che espone il

lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza

superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile».

 

 Art. 5.

 1. Dopo l'articolo 36 del decreto legislativo, sono aggiunti i

seguenti:

 «Art. 36-bis (Obblighi del datore di lavoro nell'uso di

attrezzature per lavori in quota). - 1. Il datore di lavoro, nei casi

in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in

condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a

partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di

lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro

sicure, in conformità ai seguenti criteri:

 a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle

misure di protezione individuale;

 b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura

dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una

circolazione priva di rischi.

 2. Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di

accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla

frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego.

Il sistema di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso

di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a

piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare

rischi ulteriori di caduta.

 3. Il datore di lavoro dispone affinchè sia utilizzata una scala a

pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l'uso di

altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è

giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve

durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che

non può modificare.

 4. Il datore di lavoro dispone affinchè siano impiegati sistemi di

accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore è

direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito

della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può essere

effettuato in condizioni di sicurezza e l'impiego di un'altra

attrezzatura di lavoro considerata più sicura non è giustificato a

causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti

dei siti che non può modificare. Lo stesso datore di lavoro prevede

l'impiego di un sedile munito di appositi accessori in funzione

dell'esito della valutazione dei rischi ed, in particolare, della

durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico.

 5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di

lavoro adottate in base ai commi precedenti, individua le misure atte

a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in

questione, prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi

di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi devono

presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da

arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per

quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di

protezione collettiva contro le cadute possono presentare

interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o

a gradini.

 6. Il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di

natura particolare richiede l'eliminazione temporanea di un

dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure

di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro è eseguito previa

adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente o

temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di

protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati.

 7. Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota

soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la

sicurezza e la salute dei lavoratori.

 Art. 36-ter (Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego

delle scale a pioli). - 1. Il datore di lavoro assicura che le scale

a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro stabilità

durante l'impiego e secondo i seguenti criteri:

 a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto

stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in modo da

garantire la posizione orizzontale dei pioli;

 b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo

sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in maniera tale da evitare

spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione;

 c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili,

durante il loro uso, deve essere impedito con fissaggio della parte

superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo

antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia

equivalente;

 d) le scale a pioli usate per l'accesso devono essere tali da

sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri

dispositivi garantiscono una presa sicura;

 e) le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a

sfilo devono essere utilizzate in modo da assicurare il fermo

reciproco dei vari elementi;

 f) le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente

prima di accedervi.

 2. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano

utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in

qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In

particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve

precludere una presa sicura.

 Art. 36-quater (Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego

dei ponteggi). - 1. Il datore di lavoro procede alla redazione di un

calcolo di resistenza e di stabilità e delle corrispondenti

configurazioni di impiego, se nella relazione di calcolo del

ponteggio scelto non sono disponibili specifiche configurazioni

strutturali con i relativi schemi di impiego.

 2. Il datore di lavoro è esonerato dall'obbligo di cui al comma 1,

se provvede all'assemblaggio del ponteggio in conformità ai capi IV,

V e VI del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n.

164.

 3. Il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona

competente un piano di montaggio, uso e smontaggio, in funzione della

complessità del ponteggio scelto. Tale piano può assumere la forma

di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e

progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il

ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla

sorveglianza e dei lavoratori interessati.

 4. Il datore di lavoro assicura che:

 a) lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio è

impedito tramite fissaggio su una superficie di appoggio, o con un

dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di

efficacia equivalente;

 b) i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno una

capacità portante sufficiente;

 c) il ponteggio è stabile;

 d) dispositivi appropriati impediscono lo spostamento

involontario dei ponteggi su ruote durante l'esecuzione dei lavori in

quota;

 e) le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di

un ponteggio sono idonee alla natura del lavoro da eseguire, adeguate

ai carichi da sopportare e tali da consentire un'esecuzione dei

lavori e una circolazione sicure;

 f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi è tale da impedire

lo spostamento degli elementi componenti durante l'uso, nonchè la

presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono

gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva

contro le cadute.

 5. Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti di

ponteggio non pronte per l'uso, in particolare durante le operazioni

di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di

avvertimento di pericolo generico ai sensi del decreto legislativo

14 agosto 1996, n. 493, e delimitandole con elementi materiali che

impediscono l'accesso alla zona di pericolo.

 6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati,

smontati o trasformati sotto la sorveglianza di un preposto e ad

opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e

mirata alle operazioni previste.

 7. La formazione di cui al comma 6 ha carattere teorico-pratico e

deve riguardare:

 a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o

trasformazione del ponteggio;

 b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o

trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione

vigente;

 c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di

oggetti;

 d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni

meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio;

 e) le condizioni di carico ammissibile;

 f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di

montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare.

 8. In sede di Conferenza Stato-Regioni e province autonome sono

individuati i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i

requisiti minimi di validità dei corsi.

 9. I lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente

decreto hanno svolto per almeno due anni attività di montaggio

smontaggio o trasformazione di ponteggi sono tenuti a partecipare ai

corsi di formazione di cui al comma 8 entro i due anni successivi

alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 10. I preposti che alla data di entrata in vigore del presente

decreto hanno svolto per almeno tre anni operazioni di montaggio,

smontaggio o trasformazione di ponteggi sono tenuti a partecipare ai

corsi di formazione di cui al comma 8 entro i due anni successivi

alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 Art. 36-quinquies (Obblighi dei datori di lavoro concernenti

l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante

funi). - 1. Il datore di lavoro impiega sistemi di accesso e di

posizionamento mediante funi in conformità ai seguenti requisiti:

 a) sistema comprendente almeno due funi ancorate separatamente,

una per l'accesso, la discesa e il sostegno (fune di lavoro) e

l'altra con funzione di dispositivo ausiliario (fune di sicurezza).

È ammesso l'uso di una fune in circostanze eccezionali in cui l'uso

di una seconda fune rende il lavoro più pericoloso e se sono

adottate misure adeguate per garantire la sicurezza;

 b) lavoratori dotati di un'adeguata imbracatura di sostegno

collegata alla fune di sicurezza;

 c) fune di lavoro munita di meccanismi sicuri di ascesa e discesa

e dotata di un sistema autobloccante volto a evitare la caduta nel

caso in cui l'utilizzatore perda il controllo dei propri movimenti.

La fune di sicurezza deve essere munita di un dispositivo mobile

contro le cadute che segue gli spostamenti del lavoratore;

 d) attrezzi ed altri accessori utilizzati dai lavoratori,

agganciati alla loro imbracatura di sostegno o al sedile o ad altro

strumento idoneo;

 e) lavori programmati e sorvegliati in modo adeguato, anche al

fine di poter immediatamente soccorrere il lavoratore in caso di

necessità. Il programma dei lavori definisce un piano di emergenza,

le tipologie operative, i dispositivi di protezione individuale, le

tecniche e le procedure operative, gli ancoraggi, il posizionamento

degli operatori, i metodi di accesso, le squadre di lavoro e gli

attrezzi di lavoro;

 f) il programma di lavoro deve essere disponibile presso i luoghi

di lavoro ai fini della verifica da parte dell'organo di vigilanza

competente per territorio di compatibilità ai criteri di cui

all'articolo 36-bis, commi 1 e 2.

 2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una

formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, in particolare

in materia di procedure di salvataggio.

 3. La formazione di cui al comma 2 ha carattere teorico-pratico e

deve riguardare:

 a) l'apprendimento delle tecniche operative e dell'uso dei

dispositivi necessari;

 b) l'addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su

manufatti;

 c) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro

caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione;

 d) gli elementi di primo soccorso;

 e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione;

 f) le procedure di salvataggio.

 4. In sede di Conferenza Stato-Regioni e province autonome saranno

individuati i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i

requisiti minimi di validità dei corsi.

 5. I lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente

decreto hanno svolto per almeno 2 anni attività con impiego di

sistemi di accesso e posizionamento mediante funi devono partecipare

ai corsi di formazione di cui al comma 4 entro i due anni successivi

alla data di entrata in vigore del presente decreto.».

 

 Art. 6.

 1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,

della Costituzione le norme del presente decreto afferenti a materie

di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di

Trento e Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al recepimento

della direttiva 2001/45 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

27 giugno 2001, si applicano sino alla data di entrata in vigore

della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia

autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento

comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente

decreto.

 

 Art. 7.

 1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 19

luglio 2005.

 

 

(*) Il testo vigente ed aggiornato del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 è disponibile solo agli abbonati al servizio PREMIUM (http://www.servizi.tuttoambiente.it/premium.htm)

 

 


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