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DPR 15 luglio 2003, n. 254

Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179

(GU n. 211 del 11-9-2003)

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Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1.

 Finalità e campo di applicazione

 1. Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti

sanitari e degli altri rifiuti di cui al comma 5, allo scopo di

garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e della salute

pubblica e controlli efficaci.

 2. Sono esclusi i microrganismi geneticamente modificati di cui al

decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, recante attuazione della

direttiva 98/81/CE che modifica la direttiva 90/219/CE concernente

l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati. Sono

altresì esclusi i materiali normati dal regolamento (CE) n.

1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002,

recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale

non destinati al consumo umano, quali le carcasse degli animali da

esperimento, le carcasse intere e le parti anatomiche, provenienti

dall'attività diagnostica degli Istituti zooprofilattici

sperimentali delle facoltà di medicina veterinaria ed agraria e

degli Istituti scientifici di ricerca. Sono invece disciplinati dal

presente regolamento i piccoli animali da esperimento ed i relativi

tessuti e parti anatomiche, provenienti da strutture pubbliche e

private, individuate ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 502, e successive modificazioni, che svolgono attività

medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di

riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla

legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 3. Le autorità competenti e le strutture sanitarie adottano

iniziative dirette a favorire in via prioritaria la prevenzione e la

riduzione della produzione dei rifiuti. I rifiuti sanitari devono

essere gestiti in modo da diminuirne la pericolosità, da favorirne

il reimpiego, il riciclaggio e il recupero e da ottimizzarne la

raccolta, il trasporto e lo smaltimento. A tale fine devono essere

incentivati:

 a) l'organizzazione di corsi di formazione del personale delle

strutture sanitarie sulla corretta gestione dei rifiuti sanitari,

soprattutto per minimizzare il contatto di materiali non infetti con

potenziali fonti infettive e ridurre la produzione di rifiuti a

rischio infettivo;

 b) la raccolta differenziata dei rifiuti sanitari assimilati agli

urbani prodotti dalle strutture sanitarie;

 c) l'ottimizzazione dell'approvvigionamento e dell'utilizzo di

reagenti e farmaci per ridurre la produzione di rifiuti sanitari

pericolosi non a rischio infettivo e di rifiuti sanitari non

pericolosi;

 d) l'ottimizzazione dell'approvvigionamento delle derrate

alimentari al fine di ridurre la produzione di rifiuti alimentari;

 e) l'utilizzo preferenziale, ove tecnicamente possibile, di

prodotti e reagenti a minore contenuto di sostanze pericolose;

 f) l'utilizzo preferenziale, ove tecnicamente possibile, di

plastiche non clorurate;

 g) l'utilizzo di tecnologie di trattamento di rifiuti sanitari

tendenti a favorire il recupero di materia e di energia.

 4. Le strutture sanitarie devono provvedere alla gestione dei

rifiuti prodotti secondo criteri di sicurezza, nel rispetto dei

principi stabiliti dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e

successive modificazioni, e dal presente regolamento. Le strutture

sanitarie pubbliche devono, altresì, provvedere alla gestione dei

rifiuti prodotti secondo criteri di economicità.

 5. I rifiuti disciplinati dal presente regolamento e definiti

all'articolo 2, comma 1, sono:

 a) i rifiuti sanitari non pericolosi;

 b) i rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani;

 c) i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo;

 d) i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo;

 e) i rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di

smaltimento;

 f) i rifiuti da esumazioni e da estumulazioni, nonchè i rifiuti

derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali

provenienti da aree cimiteriali;

 g) i rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture

sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi

a rischio infettivo, con l'esclusione degli assorbenti igienici.

 

 Art. 2.

 Definizioni

 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

 a) rifiuti sanitari: i rifiuti elencati a titolo esemplificativo,

negli allegati I e II del presente regolamento, che derivano da

strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che

svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi,

di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di

cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833;

 b) rifiuti sanitari non pericolosi: i rifiuti sanitari che non

sono compresi tra i rifiuti pericolosi di cui al decreto legislativo

5 febbraio 1997, n. 22;

 c) rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo: i rifiuti

sanitari elencati a titolo esemplificativo nell'allegato II del

presente regolamento, compresi tra i rifiuti pericolosi

contrassegnati con un asterisco "*" nell'allegato A della direttiva

del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data

9 aprile 2002;

 d) rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo: i seguenti

rifiuti sanitari individuati dalle voci 18.01.03 e 18.02.02

nell'allegato A della citata direttiva in data 9 aprile 2002:

 1) tutti i rifiuti che provengono da ambienti di isolamento

infettivo nei quali sussiste un rischio di trasmissione biologica

aerea, nonchè da ambienti ove soggiornano pazienti in isolamento

infettivo affetti da patologie causate da agenti biologici di gruppo

4, di cui all'allegato XI del decreto legislativo 19 settembre 1994,

n. 626, e successive modificazioni;

 2) i rifiuti elencati a titolo esemplificativo nell'allegato I

del presente regolamento che presentano almeno una delle seguenti

caratteristiche:

 2a) provengano da ambienti di isolamento infettivo e siano

venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto

dei pazienti isolati;

 2b) siano contaminati da:

 2b1) sangue o altri liquidi biologici che contengono sangue

in quantità tale da renderlo visibile;

 2b2) feci o urine, nel caso in cui sia ravvisata

clinicamente dal medico che ha in cura il paziente una patologia

trasmissibile attraverso tali escreti;

 2b3) liquido seminale, secrezioni vaginali, liquido

cerebro-spinale, liquido sinoviale, liquido pleurico, liquido

peritoneale, liquido pericardico o liquido amniotico;

 3) i rifiuti provenienti da attività veterinaria, che:

 3a) siano contaminati da agenti patogeni per l'uomo o per gli

animali;

 3b) siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico

secreto od escreto per il quale sia ravvisato, dal medico veterinario

competente, un rischio di patologia trasmissibile attraverso tali

liquidi;

 e) rifiuti da esumazione ed estumulazione: i seguenti rifiuti

costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle

casse utilizzate per inumazione o tumulazione:

 1) assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;

 2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di

movimentazione della cassa (ad esempio maniglie);

 3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;

 4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel

cofano;

 5) resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo);

 f) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali: i seguenti

rifiuti derivanti da attività cimiteriali:

 1) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia

cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari;

 2) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima

della cremazione, tumulazione od inumazione;

 g) rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani: i seguenti

rifiuti sanitari, qualora non rientrino tra quelli di cui alle

lettere c) e d), assoggettati al regime giuridico e alle modalità di

gestione dei rifiuti urbani:

 1) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti

dalle cucine delle strutture sanitarie;

 2) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i

residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture

sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da

malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico

che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali

residui;

 3) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in

genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di

raccolta differenziata, nonchè altri rifiuti non pericolosi che per

qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi

dell'articolo 21, comma 2, lettera g), del decreto legislativo

5 febbraio 1997, n. 22;

 4) la spazzatura;

 5) indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore

intende disfarsi;

 6) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio

effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;

 7) i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche

contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i

pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche

utilizzate per le urine;

 8) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a

procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m),

a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento

per rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica è sottoposto alle

condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c). In caso di

smaltimento, per incenerimento o smaltimento in discarica, al di

fuori dell'ambito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto

di questi rifiuti non è soggetta a privativa;

 h) rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di

gestione: le seguenti categorie di rifiuti sanitari:

 1a) farmaci scaduti o inutilizzabili;

 1b) medicinali citotossici e citostatici per uso umano o

veterinario ed i materiali visibilmente contaminati che si generano

dalla manipolazione ed uso degli stessi;

 2) organi e parti anatomiche non riconoscibili di cui al punto

3 dell'allegato I al presente regolamento;

 3) piccoli animali da esperimento di cui al punto 3

dell'allegato I al presente regolamento;

 4) sostanze stupefacenti e altre sostanze psicotrope;

 i) rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture

sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi

a rischio infettivo: i rifiuti speciali, di cui al decreto

legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, prodotti al di fuori delle

strutture sanitarie, con le caratteristiche di cui all'articolo 2,

comma 1, lettera d), quali ad esempio quelli prodotti presso

laboratori di analisi microbiologiche di alimenti, di acque, o di

cosmetici, presso industrie di emoderivati, istituti estetici e

similari. Sono esclusi gli assorbenti igienici;

 l) disinfezione: drastica riduzione della carica microbica

effettuata con l'impiego di sostanze disinfettanti;

 m) sterilizzazione: abbattimento della carica microbica tale da

garantire un S.A.L. (Sterility Assurance Level) non inferiore a 10-6.

La sterilizzazione è effettuata secondo le norme UNI 10384/94, parte

prima, mediante procedimento che comprenda anche la triturazione e

l'essiccamento ai fini della non riconoscibilità e maggiore

efficacia del trattamento, nonchè della diminuzione di volume e di

peso dei rifiuti stessi. Possono essere sterilizzati unicamente i

rifiuti sanitari pericolosi a solo rischio infettivo. L'efficacia

viene verificata secondo quanto indicato nell'allegato III del

presente regolamento. La sterilizzazione dei rifiuti sanitari a

rischio infettivo è una facoltà esercitabile ai fini della

semplificazione delle modalità di gestione dei rifiuti stessi;

 n) sterilizzatrici: apparecchiature dedicate esclusivamente alla

sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.

L'efficacia del procedimento di sterilizzazione ed i metodi per

dimostrarla, sono stabiliti dalla norma UNI 10384/94, parte prima,

sulla base delle prove di convalida in essa stabilite.

 

 Art. 3.

 Parti anatomiche riconoscibili e resti mortali derivanti

 da attività di esumazione ed estumulazione

 1. Si definiscono:

 a) parti anatomiche riconoscibili: gli arti inferiori, superiori,

le parti di essi, di persona o di cadavere a cui sono stati amputati;

 b) resti mortali: gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi

conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un

cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione,

corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o

tumulazione, pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni.

 2. Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di parti anatomiche

riconoscibili, le autorizzazioni al trasporto, inumazione,

tumulazione o cremazione sono rilasciate dalla azienda sanitaria

locale competente per territorio.

 3. In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono

avviate a sepoltura o a cremazione a cura della struttura sanitaria

che ha curato la persona amputata.

 4. La persona amputata può chiedere, espressamente, che la parte

anatomica riconoscibile venga tumulata, inumata o cremata con diversa

modalità. In tale caso la richiesta deve avvenire e deve essere

inoltrata all'ufficio preposto della azienda sanitaria locale

competente per territorio, attraverso la struttura sanitaria di cura

e ricovero, non oltre le 48 ore dall'amputazione.

 5. Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di resti mortali,

le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione

sono rilasciate dal competente ufficio del comune in cui sono esumati

o estumulati.

 6. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la

documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 79 del decreto del

Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, recante

regolamento di polizia mortuaria, e successive modificazioni.

 

 Art. 4.

 Gestione dei rifiuti sanitari, dei rifiuti da esumazioni

 ed estumulazioni e dei rifiuti provenienti

 da altre attività cimiteriali.

 1. Fatto salvo quanto previsto dai seguenti articoli, alle

attività di deposito temporaneo, raccolta, trasporto, recupero,

smaltimento, intermediazione e commercio dei rifiuti sanitari, dei

rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti provenienti da

altre attività cimiteriali si applicano, in relazione alla

classificazione di tali rifiuti come urbani, assimilati agli urbani,

speciali, pericolosi e non pericolosi, le norme regolamentari e

tecniche attuative del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,

che disciplinano la gestione dei rifiuti.

 2. Nel caso in cui l'attività del personale sanitario delle

strutture pubbliche e private che erogano le prestazioni di cui alla

legge n. 833 del 1978, e al decreto legislativo n. 502 del 1992, e

successive modificazioni, sia svolta all'esterno delle stesse, si

considerano luogo di produzione dei rifiuti sanitari le strutture

medesime, ai sensi dell'articolo 58, comma 7-ter, del decreto

legislativo n. 22 del 1997. Il conferimento di tali rifiuti dal luogo

in cui è effettuata la prestazione alla struttura sanitaria avviene

sotto la responsabilità dell'operatore sanitario che ha fornito la

prestazione, in tempo utile per garantire il rispetto dei termini di

cui all'articolo 8.

 3. Si considerano altresì prodotti presso le strutture sanitarie

di riferimento i rifiuti sanitari, con esclusione di quelli

assimilati agli urbani, prodotti presso gli ambulatori decentrati

dell'azienda sanitaria di riferimento.

 4. Ai fini della semplificazione delle procedure e del contenimento

della spesa sanitaria, per favorire lo smaltimento dei rifiuti

sanitari sterilizzati in impianti di termodistruzione con recupero

energetico e per assicurare il servizio di gestione dei rifiuti

sanitari alle migliori condizioni di mercato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare accordi di

programma tra loro, con le strutture sanitarie e i medici

convenzionati con le stesse e con i soggetti privati interessati.

 5. Le regioni, secondo criteri concordati tra lo Stato e le regioni

ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, istituiscono

sistemi di monitoraggio e di analisi dei costi e della congruità dei

medesimi relativamente alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti

sanitari e trasmettono, annualmente, anche in forma informatica, al

fine della loro elaborazione, i dati risultanti da dette attività

all'Osservatorio nazionale sui rifiuti che, successivamente, li

comunica ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e

della salute. Il sistema di monitoraggio, istituito dalle regioni,

può stabilire gli obiettivi minimi di recupero dei rifiuti prodotti

che le strutture sanitarie sono tenute a raggiungere.

 

 Art. 5.

 Recupero di materia dai rifiuti sanitari

 1. Ai fini della riduzione del quantitativo dei rifiuti sanitari da

avviare allo smaltimento, deve essere favorito il recupero di materia

delle seguenti categorie di rifiuti sanitari, anche attraverso la

raccolta differenziata:

 a) contenitori in vetro di farmaci, di alimenti, di bevande, di

soluzioni per infusione privati di cannule o di aghi ed accessori per

la somministrazione, esclusi i contenitori di soluzioni di farmaci

antiblastici o visibilmente contaminati da materiale biologico, che

non siano radioattivi ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995,

n. 230, e non provengano da pazienti in isolamento infettivo;

 b) altri rifiuti di imballaggio in vetro, di carta, di cartone,

di plastica, o di metallo, ad esclusione di quelli pericolosi;

 c) rifiuti metallici non pericolosi;

 d) rifiuti di giardinaggio;

 e) rifiuti della preparazione dei pasti provenienti dalle cucine

delle strutture sanitarie;

 f) liquidi di fissaggio radiologico non deargentati;

 g) oli minerali, vegetali e grassi;

 h) batterie e pile;

 i) toner;

 l) mercurio;

 m) pellicole e lastre fotografiche.

 2. Le regioni incentivano il recupero dei rifiuti sanitari da parte

delle strutture sanitarie ai sensi dell'articolo 4 del decreto

legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Ai medesimi fini i comuni possono

stipulare apposite convenzioni con le strutture sanitarie.

 

 Art. 6.

 Acque reflue provenienti da attività sanitaria

 1. Lo scarico di acque reflue provenienti da attività sanitarie è

disciplinato dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e

successive modificazioni.

 2. Feci, urine e sangue possono essere fatti confluire nelle acque

reflue che scaricano nella rete fognaria.

 

Capo II

Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo

 

 Art. 7.

 Sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi

 a rischio infettivo

 1. La sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio

infettivo è effettuata in impianti autorizzati ai sensi degli

articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e

successive modificazioni.

 2. Gli impianti di sterilizzazione localizzati all'interno del

perimetro della struttura sanitaria non devono essere autorizzati ai

sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997,

a condizione che in tali impianti siano trattati esclusivamente

rifiuti prodotti dalla struttura stessa. A tali fini si considerano

prodotti dalla struttura sanitaria dove è ubicato l'impianto di

sterilizzazione anche i rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie

decentrate ma organizzativamente e funzionalmente collegate con la

stessa.

 3. Il direttore o il responsabile sanitario e il gestore degli

impianti di sterilizzazione localizzati all'interno delle strutture

sanitarie sono responsabili dell'attivazione degli impianti e

dell'efficacia del processo di sterilizzazione in tutte le sue fasi.

 4. L'attivazione degli impianti di sterilizzazione localizzati

all'interno delle strutture sanitarie deve essere preventivamente

comunicata alla provincia ai fini dell'effettuazione dei controlli

periodici.

 5. Il direttore o il responsabile sanitario o i soggetti pubblici

istituzionalmente competenti devono procedere alla convalida

dell'impianto di sterilizzazione prima della messa in funzione degli

stessi o, se si tratta di impianti già in esercizio, entro sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,

secondo i criteri e per i parametri previsti dall'allegato III. La

convalida deve essere ripetuta ogni ventiquattro mesi, e comunque ad

ogni intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto, e la

relativa documentazione deve essere conservata per cinque anni presso

la sede della struttura sanitaria o presso l'impianto e deve essere

esibita ad ogni richiesta delle competenti autorità.

 6. L'efficacia del processo di sterilizzazione deve essere

verificata e certificata secondo i tempi, le modalità ed i criteri

stabiliti nell'allegato III da parte del direttore o responsabile

sanitario o dal responsabile tecnico.

 7. Gli impianti di sterilizzazione sono sottoposti ad adeguati

controlli periodici da parte delle autorità competenti.

 8. Fatto salvo l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico

di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 22 del 1997, e

successive modificazioni, presso l'impianto di sterilizzazione deve

essere tenuto un registro con fogli numerati progressivamente nel

quale, ai fini dell'effettuazione dei controlli, devono essere

riportate le seguenti informazioni:

 a) numero di identificazione del ciclo di sterilizzazione;

 b) quantità giornaliera e tipologia di rifiuti sottoposti al

processo di sterilizzazione;

 c) data del processo di sterilizzazione.

 

 Art. 8

 Deposito temporaneo, deposito preliminare, raccolta e trasporto

 dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo

 1. Per garantire la tutela della salute e dell'ambiente, il

deposito temporaneo, la movimentazione interna alla struttura

sanitaria, il deposito preliminare, la raccolta ed il trasporto dei

rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere

effettuati utilizzando apposito imballaggio a perdere, anche

flessibile, recante la scritta «Rifiuti sanitari pericolosi a rischio

infettivo» e il simbolo del rischio biologico o, se si tratta di

rifiuti taglienti o pungenti, apposito imballaggio rigido a perdere,

resistente alla puntura, recante la scritta «Rifiuti sanitari

pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti», contenuti

entrambi nel secondo imballaggio rigido esterno, eventualmente

riutilizzabile previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d'uso,

recante la scritta «Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo».

 2. Gli imballaggi esterni di cui al comma 1 devono avere

caratteristiche adeguate per resistere agli urti ed alle

sollecitazioni provocate durante la loro movimentazione e trasporto,

e devono essere realizzati in un colore idoneo a distinguerli dagli

imballaggi utilizzati per il conferimento degli altri rifiuti.

 3. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1 e 2:

 a) il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi a

rischio infettivo deve essere effettuato in condizioni tali da non

causare alterazioni che comportino rischi per la salute e può avere

una durata massima di cinque giorni dal momento della chiusura del

contenitore. Nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e sotto

la responsabilità del produttore, tale termine è esteso a trenta

giorni per quantitativi inferiori a 200 litri. La registrazione di

cui all'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,

n. 22, deve avvenire entro cinque giorni;

 b) le operazioni di deposito preliminare, raccolta e trasporto

dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo restano

sottoposte al regime generale dei rifiuti pericolosi;

 c) per i rifiuti pericolosi a rischio infettivo destinati agli

impianti di incenerimento l'intera fase di trasporto deve essere

effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile;

 d) il deposito preliminare dei medesimi non deve, di norma,

superare i cinque giorni. La durata massima del deposito preliminare

viene, comunque, fissata nel provvedimento di autorizzazione, che

può prevedere anche l'utilizzo di sistemi di refrigerazione.

 

 Art. 9.

 Deposito temporaneo, deposito preliminare, messa in riserva,

 raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari sterilizzati

 1. I rifiuti sanitari sterilizzati di cui all'articolo 2, comma 1,

lettera g), numero 8), assimilati ai rifiuti urbani, devono essere

raccolti e trasportati con il codice CER 20 03 01, utilizzando

appositi imballaggi a perdere, anche flessibili, di colore diverso da

quelli utilizzati per i rifiuti urbani e per gli altri rifiuti

sanitari assimilati, recanti, ben visibile, l'indicazione indelebile

«Rifiuti sanitari sterilizzati» alla quale dovrà essere aggiunta la

data della sterilizzazione.

 2. Le operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari

sterilizzati, assimilati ai rifiuti urbani, di cui al comma 1 del

presente articolo, sono sottoposte al regime giuridico ed alle norme

tecniche che disciplinano la gestione dei rifiuti urbani.

 3. I rifiuti sanitari sterilizzati di cui all'articolo 2, comma 1,

lettera g), numero 8), assimilati ai rifiuti urbani, smaltiti fuori

dell'ambito territoriale ottimale (ATO) presso impianti di

incenerimento di rifiuti urbani o discariche di rifiuti non

pericolosi, devono essere raccolti e trasportati separatamente dai

rifiuti urbani.

 4. I rifiuti sanitari sterilizzati, non assimilati ai rifiuti

urbani in quanto avviati in impianti di produzione di combustibile

derivato da rifiuti (CDR) od avviati in impianti che utilizzano i

rifiuti sanitari sterilizzati come mezzo per produrre energia, devono

essere raccolti e trasportati separatamente dai rifiuti urbani

utilizzando il codice CER 19 12 10.

 5. Le operazioni di movimentazione interna alla struttura

sanitaria, di deposito temporaneo, di raccolta e trasporto, di

deposito preliminare, di messa in riserva dei rifiuti sanitari

sterilizzati, di cui ai commi 3 e 4, devono essere effettuati

utilizzando appositi imballaggi a perdere, anche flessibili, di

colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani e per gli

altri rifiuti sanitari assimilati, recanti, ben visibile,

l'indicazione indelebile «Rifiuti sanitari sterilizzati» alla quale

dovrà essere aggiunta la data della sterilizzazione.

 6. Alle operazioni di deposito temporaneo, raccolta e trasporto,

messa in riserva, deposito preliminare dei rifiuti sanitari

sterilizzati di cui ai commi 3 e 4 si applicano le disposizioni

tecniche che disciplinano la gestione dei rifiuti speciali non

pericolosi.

 7. In caso di smaltimento dei rifiuti sanitari sterilizzati

assimilati ai rifiuti urbani in regioni diverse da quelle dove gli

stessi sono prodotti si applicano le condizioni di cui all'articolo

5, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

 

 Art. 10.

 Smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo

 1. I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere

smaltiti mediante termodistruzione in impianti autorizzati ai sensi

del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con le modalità di

cui ai commi 2 e 3.

 2. I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo che presentano

anche altre caratteristiche di pericolo di cui all'allegato I del

decreto legislativo n. 22 del 1997, devono essere smaltiti solo in

impianti per rifiuti pericolosi.

 3. I rifiuti sanitari pericolosi a solo rischio infettivo possono

essere smaltiti, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto

del Ministro dell'ambiente 19 novembre 1997, n. 503, e successive

modificazioni:

 a) in impianti di incenerimento di rifiuti urbani e in impianti

di incenerimento di rifiuti speciali. Essi sono introdotti

direttamente nel forno, senza prima essere mescolati con altre

categorie di rifiuti. Alla bocca del forno è ammesso il caricamento

contemporaneo con altre categorie di rifiuti;

 b) in impianti di incenerimento dedicati.

 4. Le operazioni di caricamento dei rifiuti al forno devono

avvenire senza manipolazione diretta dei rifiuti. Per manipolazione

diretta si intende una operazione che generi per gli operatori un

rischio infettivo.

 

 Art. 11.

 Smaltimento dei rifiuti sanitari sterilizzati

 1. I rifiuti sanitari sterilizzati:

 a) possono essere avviati in impianti di produzione di CDR o

direttamente utilizzati come mezzo per produrre energia;

 b) nel rispetto delle disposizioni del decreto del Ministro

dell'ambiente 19 novembre 1997, n. 503, e successive modificazioni,

possono essere smaltiti in impianti di incenerimento di rifiuti

urbani o in impianti di incenerimento di rifiuti speciali alle stesse

condizioni economiche adottate per i rifiuti urbani;

 c) qualora nella regione di produzione del rifiuto non siano

presenti, in numero adeguato al fabbisogno, nè impianti di

produzione di CDR, nè impianti che utilizzano i rifiuti sanitari

sterilizzati come mezzo per produrre energia, nè impianti di

termodistruzione, previa autorizzazione del presidente della regione,

possono essere sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani e

alle norme tecniche che disciplinano lo smaltimento in discarica per

rifiuti non pericolosi. L'autorizzazione del presidente della regione

ha validità temporanea sino alla realizzazione di un numero di

impianti di trattamento termico adeguato al fabbisogno regionale.

 

Capo III

Rifiuti da esumazione e da estumulazione, rifiuti derivanti

da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali

provenienti da aree cimiteriali, e rifiuti sanitari

che richiedono particolari modalità di smaltimento.

 

 Art. 12.

 Rifiuti da esumazione e da estumulazione

 1. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti

separatamente dagli altri rifiuti urbani.

 2. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti

e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore

distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre

frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale

e recanti la scritta «Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni».

 3. I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere

depositati in apposita area confinata individuata dal comune

all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano

necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di

raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano

adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere

flessibili di cui al comma 2.

 4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati

al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli

articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per

lo smaltimento dei rifiuti urbani, in conformità ai regolamenti

comunali ex articolo 21, comma 2, lettera d), dello stesso decreto

legislativo.

 5. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve

favorire il recupero dei resti metallici di cui all'articolo 2, comma

1, lettera e), numero 5).

 6. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di

taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1,

lettera e), numeri 1) e 3), tali rifiuti devono essere inseriti in

apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.

 

 Art. 13.

 Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali

 1. I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui

all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 1), possono essere

riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza

necessità di autorizzazioni ai sensi del decreto legislativo n. 22

del 1997, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti

inerti.

 2. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività

cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei

rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 2).

 

 Art. 14.

 Categorie di rifiuti sanitari che richiedono particolari

 sistemi di gestione e smaltimento

 1. I rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), devono

essere smaltiti in impianti di incenerimento. Nelle more del

recepimento della direttiva 2000/76/CE, lo smaltimento dei

chemioterapici antiblastici può avvenire negli impianti di

incenerimento già autorizzati per i rifiuti sanitari pericolosi a

rischio infettivo.

 2. I rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), numeri 2)

e 3), devono essere gestiti con le stesse modalità dei rifiuti

sanitari pericolosi a rischio infettivo.

 3. Le sostanze stupefacenti e le altre sostanze psicotrope di cui

all'articolo 2, comma 1, lettera h), numero 4), devono essere avviate

allo smaltimento in impianti di incenerimento autorizzati ai sensi

del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Il deposito

temporaneo, il trasporto e lo stoccaggio sono esclusivamente

disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre

1990, n. 309.

 

 Art. 15.

 Gestione di altri rifiuti speciali

 1. I rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture

sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi

a rischio infettivo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d),

devono essere gestiti con le stesse modalità dei rifiuti sanitari

pericolosi a rischio infettivo. Sono esclusi gli assorbenti igienici.

 

Capo IV

Disposizioni finali

 

 Art. 16.

 Abrogazioni

 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente

regolamento sono abrogati:

 a) il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il

Ministro della sanità, in data 26 giugno 2000, n. 219;

 b) l'articolo 2, comma 1-bis, della legge 16 novembre 2001, n.

405;

 c) l'articolo 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

 

 Art. 17.

 Responsabile della struttura sanitaria e del cimitero

 1. Al responsabile della struttura sanitaria pubblica o privata e

del cimitero è attribuito il compito di sovrintendere alla

applicazione delle disposizioni del presente regolamento, fermo

restando quanto previsto dagli articoli 10 e 51 del decreto

legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con l'osservanza degli obblighi

derivanti dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione

incendi.

 

 Art. 18.

 Oneri finanziari

 1. Le pubbliche amministrazioni, ivi incluse le regioni

interessate, provvedono all'attuazione del presente regolamento

nell'ambito delle proprie attività istituzionali e delle risorse di

bilancio allo scopo finalizzate. Le province autonome di Trento e di

Bolzano provvedono ad attuare le finalità di cui al presente

decreto, secondo quanto previsto dallo statuto speciale e dalle

relative norme di attuazione.

 

 Allegati omessi (1)

 

(1) Il testo integrale del decreto è disponibile solo per gli abbonati al SERVIZIO PREMIUM http://www.servizi.tuttoambiente.it/premium.htm

 


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