DM 15 luglio 2003, n. 388
Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in
attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modificazioni.
(GU
n. 27 del 3-2-2004)
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Art. 1.
Classificazione
delle aziende
1. Le aziende ovvero le unità produttive sono classificate, tenuto
conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori
occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi.
Gruppo A:
I) Aziende o unità produttive con attività industriali,
soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo
2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali
termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli
articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320,
aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
II) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori
appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice
infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali
desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio
precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette
statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;
III) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a
tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.
Gruppo B: aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che
non rientrano nel gruppo A.
Gruppo C: aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori
che non rientrano nel gruppo A.
2. Il datore di lavoro, sentito il medico competente, ove previsto,
identifica la categoria di appartenenza della propria azienda od
unità produttiva e, solo nel caso appartenga al gruppo A, la
comunica all'Azienda Unità Sanitaria Locale competente sul
territorio in cui si svolge l'attività lavorativa, per la
predisposizione degli interventi di emergenza del caso. Se l'azienda
o unità produttiva svolge attività lavorative comprese in gruppi
diversi, il datore di lavoro deve riferirsi all'attività con indice
più elevato.
Art. 2.
Organizzazione
di pronto soccorso
1. Nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B, il
datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:
a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di
lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed
individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione
minima indicata nell'allegato 1, che fa parte del presente decreto,
da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su
indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema di
emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, e della quale
sia costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato
d'uso dei presidi ivi contenuti;
b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il
sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
2. Nelle aziende o unità produttive di gruppo C, il datore di
lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:
a) pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di
lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile,
contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 2, che fa parte
del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei
luoghi di lavoro, della quale sia costantemente assicurata, in
collaborazione con il medico competente, ove previsto, la completezza
ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;
b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il
sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale;
3. Il contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso e del
pacchetto di medicazione, di cui agli allegati 1 e 2, è aggiornato
con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e delle politiche
sociali tenendo conto dell'evoluzione tecnico-scientifica.
4. Nelle aziende o unità produttive di gruppo A, anche
consorziate, il datore di lavoro, sentito il medico competente,
quando previsto, oltre alle attrezzature di cui al precedente comma
1, è tenuto a garantire il raccordo tra il sistema di pronto
soccorso interno ed il sistema di emergenza sanitaria di cui al
decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992 e
successive modifiche.
5. Nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che
prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede
aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro è tenuto a
fornire loro il pacchetto di medicazione di cui all'allegato 2, che
fa parte del presente decreto, ed un mezzo di comunicazione idoneo
per raccordarsi con l'azienda al fine di attivare rapidamente il
sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
Art. 3.
Requisiti
e formazione degli addetti al pronto soccorso
1. Gli addetti al pronto soccorso, designati ai sensi dell'articolo
12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, sono formati con istruzione teorica e pratica per
l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per
l'attivazione degli interventi di pronto soccorso.
2. La formazione dei lavoratori designati è svolta da personale
medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza
del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte
pratica della formazione il medico può avvalersi della
collaborazione di personale infermieristico o di altro personale
specializzato.
3. Per le aziende o unità produttive di gruppo A i contenuti e i
tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato 3,
che fa parte del presente decreto e devono prevedere anche la
trattazione dei rischi specifici dell'attività svolta.
4. Per le aziende o unità produttive di gruppo B e di gruppo C i
contenuti ed i tempi minimi del corso di formazione sono riportati
nell'allegato 4, che fa parte del presente decreto.
5. Sono validi i corsi di formazione per gli addetti al pronto
soccorso ultimati entro la data di entrata in vigore del presente
decreto. La formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con
cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di
intervento pratico.
Art.
4.
Attrezzature
minime per gli interventi di pronto soccorso
1. Il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente,
ove previsto, sulla base dei rischi specifici presenti nell'azienda o
unità produttiva, individua e rende disponibili le attrezzature
minime di equipaggiamento ed i dispositivi di protezione individuale
per gli addetti al primo intervento interno ed al pronto soccorso.
2. Le attrezzature ed i dispositivi di cui al comma 1 devono essere
appropriati rispetto ai rischi specifici connessi all'attività
lavorativa dell'azienda e devono essere mantenuti in condizioni di
efficienza e di pronto impiego e custoditi in luogo idoneo e
facilmente accessibile.
Art.
5.
Abrogazioni
Il decreto ministeriale del 2 luglio 1958 è abrogato.
Art. 6.
Entrata
in vigore
Il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato 1
CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
Guanti sterili monouso (5 paia).
Visiera paraschizzi
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1
litro (1).
Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500
ml (3).
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).
Teli sterili monouso (2).
Pinzette da medicazione sterili monouso (2).
Confezione di rete elastica di misura media (1).
Confezione di cotone idrofilo (1).
Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).
Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).
Un paio di forbici.
Lacci emostatici (3).
Ghiaccio pronto uso (due confezioni).
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).
Termometro.
Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.
Allegato 2
CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE
Guanti sterili monouso (2 paia).
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio
da 125 ml (1).
Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml
(1).
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1).
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).
Pinzette da medicazione sterili monouso (1).
Confezione di cotone idrofilo (1).
Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1).
Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1).
Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1).
Un paio di forbici (1).
Un laccio emostatico (1).
Confezione di ghiaccio pronto uso (1).
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).
Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i
primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.
Allegato 3
----> Vedere Allegato alle pagg. 30 - 31 della G.U.
Allegato 4
----> Vedere Allegato alle pagg. 32 - 33 della G.U.