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DM 15 luglio 2003, n. 388

Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

(GU n. 27 del 3-2-2004)

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Art. 1.

 Classificazione delle aziende

 1. Le aziende ovvero le unità produttive sono classificate, tenuto

conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori

occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi.

 Gruppo A:

 I) Aziende o unità produttive con attività industriali,

soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo

2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali

termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli

articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,

aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto

legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320,

aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;

 II) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori

appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice

infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali

desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio

precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette

statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;

 III) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a

tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.

 Gruppo B: aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che

non rientrano nel gruppo A.

 Gruppo C: aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori

che non rientrano nel gruppo A.

 2. Il datore di lavoro, sentito il medico competente, ove previsto,

identifica la categoria di appartenenza della propria azienda od

unità produttiva e, solo nel caso appartenga al gruppo A, la

comunica all'Azienda Unità Sanitaria Locale competente sul

territorio in cui si svolge l'attività lavorativa, per la

predisposizione degli interventi di emergenza del caso. Se l'azienda

o unità produttiva svolge attività lavorative comprese in gruppi

diversi, il datore di lavoro deve riferirsi all'attività con indice

più elevato.

 

 Art. 2.

 Organizzazione di pronto soccorso

 1. Nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B, il

datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:

 a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di

lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed

individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione

minima indicata nell'allegato 1, che fa parte del presente decreto,

da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su

indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema di

emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, e della quale

sia costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato

d'uso dei presidi ivi contenuti;

 b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il

sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

 2. Nelle aziende o unità produttive di gruppo C, il datore di

lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:

 a) pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di

lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile,

contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 2, che fa parte

del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei

luoghi di lavoro, della quale sia costantemente assicurata, in

collaborazione con il medico competente, ove previsto, la completezza

ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;

 b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il

sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale;

 3. Il contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso e del

pacchetto di medicazione, di cui agli allegati 1 e 2, è aggiornato

con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e delle politiche

sociali tenendo conto dell'evoluzione tecnico-scientifica.

 4. Nelle aziende o unità produttive di gruppo A, anche

consorziate, il datore di lavoro, sentito il medico competente,

quando previsto, oltre alle attrezzature di cui al precedente comma

1, è tenuto a garantire il raccordo tra il sistema di pronto

soccorso interno ed il sistema di emergenza sanitaria di cui al

decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992 e

successive modifiche.

 5. Nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che

prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede

aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro è tenuto a

fornire loro il pacchetto di medicazione di cui all'allegato 2, che

fa parte del presente decreto, ed un mezzo di comunicazione idoneo

per raccordarsi con l'azienda al fine di attivare rapidamente il

sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

 

 Art. 3.

 Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso

 1. Gli addetti al pronto soccorso, designati ai sensi dell'articolo

12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994,

n. 626, sono formati con istruzione teorica e pratica per

l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per

l'attivazione degli interventi di pronto soccorso.

 2. La formazione dei lavoratori designati è svolta da personale

medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza

del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte

pratica della formazione il medico può avvalersi della

collaborazione di personale infermieristico o di altro personale

specializzato.

 3. Per le aziende o unità produttive di gruppo A i contenuti e i

tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato 3,

che fa parte del presente decreto e devono prevedere anche la

trattazione dei rischi specifici dell'attività svolta.

 4. Per le aziende o unità produttive di gruppo B e di gruppo C i

contenuti ed i tempi minimi del corso di formazione sono riportati

nell'allegato 4, che fa parte del presente decreto.

 5. Sono validi i corsi di formazione per gli addetti al pronto

soccorso ultimati entro la data di entrata in vigore del presente

decreto. La formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con

cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di

intervento pratico.

 

 Art. 4.

 Attrezzature minime per gli interventi di pronto soccorso

 1. Il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente,

ove previsto, sulla base dei rischi specifici presenti nell'azienda o

unità produttiva, individua e rende disponibili le attrezzature

minime di equipaggiamento ed i dispositivi di protezione individuale

per gli addetti al primo intervento interno ed al pronto soccorso.

 2. Le attrezzature ed i dispositivi di cui al comma 1 devono essere

appropriati rispetto ai rischi specifici connessi all'attività

lavorativa dell'azienda e devono essere mantenuti in condizioni di

efficienza e di pronto impiego e custoditi in luogo idoneo e

facilmente accessibile.

 

 Art. 5.

 Abrogazioni

 Il decreto ministeriale del 2 luglio 1958 è abrogato.

 

 Art. 6.

 Entrata in vigore

 Il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 Allegato 1

 CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

 Guanti sterili monouso (5 paia).

 Visiera paraschizzi

 Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1

litro (1).

 Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500

ml (3).

 Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).

 Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).

 Teli sterili monouso (2).

 Pinzette da medicazione sterili monouso (2).

 Confezione di rete elastica di misura media (1).

 Confezione di cotone idrofilo (1).

 Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).

 Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).

 Un paio di forbici.

 Lacci emostatici (3).

 Ghiaccio pronto uso (due confezioni).

 Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).

 Termometro.

 Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

 

 

 Allegato 2

 CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE

 

 Guanti sterili monouso (2 paia).

 Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio

da 125 ml (1).

 Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml

(1).

 Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1).

 Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).

 Pinzette da medicazione sterili monouso (1).

 Confezione di cotone idrofilo (1).

 Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1).

 Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1).

 Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1).

 Un paio di forbici (1).

 Un laccio emostatico (1).

 Confezione di ghiaccio pronto uso (1).

 Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).

 Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i

primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

 

 Allegato 3

 

 ----> Vedere Allegato alle pagg. 30 - 31 della G.U.

 

 Allegato 4

 

 ----> Vedere Allegato alle pagg. 32 - 33 della G.U.

 

 


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