DM 18 luglio 2003
Recepimento della direttiva 2003/27/CE
della Commissione, del 3 aprile 2003, che adegua al progresso tecnico la
direttiva 1996/96/CE del Consiglio per quanto riguarda i controlli delle
emissioni di gas di scarico dei veicoli a motore.
(GU
n. 238 del 13-10-2003)
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Art. 1.
1. L'allegato II al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 6 agosto 1998, n. 408, come da ultimo modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 agosto 2002, è modificato conformemente all'allegato al presente decreto che ne costituisce parte integrante.
ALLEGATO
L'allegato II al decreto del Ministero dei trasporti e della
navigazione 6 agosto 1998, n. 408, come da ultimo modificato dal
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 12 agosto
2002, è modificato come segue:
Il quarto trattino del punto 7.10 dell'allegato II della
direttiva 96/96/CE è sostituito dal seguente:
"- ove possibile, controllare che il limitatore di velocità
impedisca tiva 92/6/CEE di superare i valori previsti."
Il punto 8.2 dell'allegato II della direttiva 96/96/CE è
sostituito dal seguente:
"8.2. Emissioni di gas di scarico
8.2.1. Veicoli con motore ad accensione comandata (benzina)
a) Se le emissioni non sono controllate da un sistema
perfezionato di controllo delle emissioni quale un convertitore
catalitico a tre vie con regolazione a sonda lambda:
1) esame visivo dell'impianto di scarico per accertare che è
completo, che si trova in condizioni soddisfacenti e che non vi sono
fughe;
2) esame visivo del dispositivo di controllo delle emissioni
installato dal costruttore, per accertare che è completo, che si
trova in condizioni soddisfacenti e che non vi sono fughe;
dopo un congruo periodo di condizionamento del motore (tenendo
conto delle raccomandazioni del costruttore), occorre effettuare la
misurazione della concentrazione di monossido di carbonio (CO) nei
gas di scarico con motore al minimo (motore disinnestato).
Il tenore massimo ammissibile di CO nei gas di scarico è quello
dichiarato dal costruttore del veicolo.
Se il dato non è disponibile o se le autorità come valore di
riferimento, il tenore massimo ammissibile di CO non deve superare i
valori seguenti:
i) 4,5 % per i veicoli immatricolati e messi in circolazione per
la prima volta tra la data a partire dalla quale gli Stati membri
hanno stabilito che tali veicoli devono essere conformi alla
direttiva 70/220/CEE (*) e il 1° ottobre 1986;
ii) 3,5 % per i veicoli immatricolati o messi in circolazione per
la prima volta dopo il 1° ottobre 1986.
b) Se le emissioni di gas di scarico sono controllate da un
sistema perfezionato di controllo quale un convertitore catalitico a
tre vie con regolazione a sonda lambda:
1) esame visivo dell'impianto di scarico per accertare che è
completo, che si trova in condizioni soddisfacenti e che non vi sono
fughe;
2) esame visivo del dispositivo di controllo delle emissioni
installato dal costruttore, per accertare che è completo, che si
trova in condizioni soddisfacenti e che non vi sono fughe;
3) determinazione dell'efficienza del sistema di controllo delle
emissioni del veicolo mediante misurazione del valore lambda e del
tenore di CO nel gas di scarico in base al punto 4 o alle procedure
proposte dal costruttore e approvate all'atto dell'omologazione. Per
ciascuna delle prove, il veicolo sarà sottoposto a un periodo di
condizionamento del costruttore del veicolo;
4) emissioni all'uscita del tubo di scarico - valori limite.
Il tenore massimo ammissibile di CO nei gas di scarico è quello
dichiarato dal costruttore del veicolo.
Se il dato non è disponibile, il tenore massimo ammissibile di
CO non deve superare i valori seguenti:
i) Misurazione con motore al minimo:
il tenore massimo ammissibile di CO nei gas di scarico non deve
essere superiore a 0,5 % vol. e, per i veicoli omologati secondo i
valori limite di cui alla riga A o alla riga B della tabella della
sezione 5.3.1.4 dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE,
modificata dalla direttiva 98/69/CE (**) o modifiche seguenti, il
tenore massimo ammissibile di CO nei gas di scarico non deve essere
superiore a 0,3 % vol. Qualora non sia possibile stabilire una
corrispondenza con la direttiva 70/220/ CEE, modificata dalla
direttiva 98/69/CE, ai veicoli immatricolati o messi in circolazione
per la prima volta dopo il 1o luglio 2002 si applica quanto previsto
sopra.
ii) Misurazione con motore al minimo accelerato, ad una velocità
2000 giri/min-1:
Tenore di CO: non superiore a 0,3 % vol. e, per i veicoli
omologati secondo i valori limite di cui alla riga A o alla riga B
della tabella della sezione 5.3.1.4 dell'allegato I della direttiva
70/220/CEE, modificata dalla direttiva 98/69/CE o modifiche seguenti,
il tenore massimo ammissibile di CO nei gas di scarico non deve
essere superiore a 0,2 % vol. Qualora non sia possibile stabilire una
corrispondenza con la direttiva 70/220/CEE, modificata dalla
direttiva 98/69/CE, ai veicoli imma-tricolati o messi in circolazione
per la prima volta dopo il 1o luglio 2002 si applica quanto previsto
sopra.
Lambda: 1 + o - 0,03 o secondo le specifiche
iii) Per i veicoli a motore muniti di sistema diagnostico di
bordo in
CEE (modificata dalla direttiva 98/69/CE e modifiche seguenti),
gli Stati membri possono, in alter-nativa al metodo precisato al
punto i), stabilire il funzionamento corretto del sistema di
emissioni attraverso la lettura adeguata del dispositivo OBD e la
verifica simultanea del funzionamento corretto del sistema OBD.
8.2.2. Veicoli con motore ad accensione per compressione (Diesel)
a) La misurazione dell'opacità dei gas di scarico viene ovvero
il motore viene accelerato dal regime minimo al regime massimo), con
cambio in folle e frizione innestata.
b) Condizionamento del veicolo:
1) I veicoli possono essere sottoposti a prova senza
condizionamento anche se, per questioni di sicurezza, è necessario
verificare che il motore sia caldo e in condizioni meccaniche
soddisfacenti.
2) Fatta eccezione per quanto disposto alla successiva lettera
d), punto 5), la prova non derata negativa se il veicolo non è stato
condizionato conformemente alle prescrizioni che seguono:
i) il motore deve aver pienamente raggiunto la temperatura di
esercizio; ad esempio, la temperatura dell'olio motore, rilevata con
una sonda nell'alloggiamento dell'asta di misurazione del livello
dell'olio, deve essere di almeno 80 °C, o essa è inferiore, o ancora
la temperatura del blocco motore, misurata mediate il livello delle
radiazioni infrarossi, deve essere almeno equivalente. Se, per la
configurazione del veicolo, questo tipo di misurazione non è
realizzabile, la normale temperatura di esercizio del motore nuta in
altro modo, ad esempio azionando la ventola di raffreddamento del
motore;
ii) l'impianto di scarico deve essere spurgato mediante almeno
tre cicli di accelerazione libera o con un metodo equivalente.
c) Procedura di prova:
1) esame visivo del dispositivo di controllo delle emissioni
installato dal costruttore, per accertare che è completo, che si
trova in condizioni soddisfacenti e che non vi sono fughe;
2) Il motore, e gli eventuali turbocompressori, devono essere al
minimo prima di iniziare ciascun ciclo di accelerazione libera. Nel
caso di veicoli pesanti a motore diesel, secondi dopo aver rilasciato
l'acceleratore;
3) Per iniziare ciascun ciclo di accelerazione libera, il pedale
dell'acceleratore deve essere azionato a fondo, velocemente e
regolarmente (ovvero, in meno di un secondo), ma non bruscamente, in
modo da ottenere l'erogazione massima dalla pompa di iniezione;
4) Durante ciascun ciclo di accelerazione libera, prima di
rilasciare il comando dell'acceleratore, il motore deve raggiungere
il regime massimo o, nel caso dei veicoli con trasmissione
automatica, il regime specificato dal costruttore o ancora, se tale
dato non è disponibile, i 2/3 del regime massimo. essere verificato
ad esempio controllando il regime del motore o lasciando trascorrere
un intervallo di tempo sufficiente tra l'azionamento e il rilascio
dell'acceleratore; per i veicoli delle categorie 1 e 2 dell'allegato
I, tale intervallo deve essere di almeno 2 secondi.
d) Valori limite
1) Il livello di concentrazione non dovrà essere mente alla
direttiva 72/306/CEE (***).
2) Se il dato non è disponibile o se le autorità come valore di
riferimento, il livello di concentrazione non dal costruttore o ai
valori limite del coefficiente di assorbimento, che sono i seguenti:
Coefficiente d'assorbimento massimo per:
- motori diesel ad aspirazione naturale: 2,5 m -1 ,
- motori diesel a turbocompressione: 3,0 m -1 ,
- si applica un limite di 1,5 m -1 ai seguenti veicoli, omologati
secondo i valori limite che appaiono nella:
a) riga B della tabella della sezione 5.3.1.4 dell'allegato I
della direttiva 70/220/CEE, modificata dalla direttiva 98/69/CE -
(veicoli commerciali leggeri Diesel-Euro4);
b) riga B1 delle tabelle della sezione 6.2.1 dell'allegato I
della direttiva 88/77/CEE, modificata dalla direttiva 1999/96/CE
(****) - (veicoli commerciali pesanti Diesel-Euro4);
c) riga B2 delle tabelle della sezione 6.2.1 dell'allegato I
della direttiva 88/77/CEE, modificata dalla direttiva 1999/96/CE -
(veicoli commerciali pesanti Diesel-Euro5);
d) riga C delle tabelle della sezione 6.2.1 dell'allegato I della
direttiva 88/77/CEE, modificata dalla direttiva 1999/96/CE - (veicoli
commerciali pesanti EEV)
o i valori limite delle modifiche seguenti della direttiva
70/220/CEE, modificata dalla direttiva 98/69/CE, o i valori limite
delle modifiche seguenti della direttiva 88/77/CEE, modificata dalla
direttiva 1999/96/CE, oppure valori equivalenti in caso di impiego di
un tipo di apparecchia-tura diversa da quella utilizzata per
l'omologazione CE.
Qualora non sia possibile stabilire una corrispondenza con la
sezione 5.3.1.4 dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE,
modificata dalla direttiva 98/69/CE, o ai sensi della sezione 6.2.1
dell'allegato I della direttiva 88/77/CEE, modificata dalla direttiva
1999/96/CE, ai veicoli imma-tricolati o messi in circolazione per la
prima volta dopo il 1o luglio 2008 si applica quanto previsto sopra.
3) Questi requisiti non si applicano ai veicoli immatricolati o
messi in circolazione per la prima volta anteriormente al 1o gennaio
1980.
4) Si considera che i veicoli non abbiano superato la prova solo
se la media aritmetica dei valori regi-strati in almeno gli ultimi
tre cicli di accelerazione libera è superiore al valore limite.
calcolato ignorando i valori che si discostano fortemente dalla media
registrata o i risultati di un qual-siasi altro calcolo statistico
che tenga conto della dispersione delle misurazioni. Gli Stati membri
possono limitare il numero massimo dei cicli di prova.
5) Al fine di evitare prove inutili, in deroga alle prescrizioni
del punto 8.2.2, lettera d), punto 4, gli Stati membri possono
considerare che un veicolo non ha superato la prova se i valori
registrati sono consi-derevolmente superiori ai valori limite dopo
meno di tre cicli di accelerazione libera o dopo i cicli di spurgo (o
metodo equivalente) previsti al punto 8.2.2, lettera b), punto 2 ii).
Sempre al fine di evitare prove inutili, in deroga alle prescrizioni
del punto 8.2.2, lettera d), punto 4, gli Stati membri possono
considerare che un veicolo ha superato la prova se i valori
registrati sono considerevolmente inferiori ai valori limite dopo
meno di tre cicli di accelerazione libera o dopo i cicli di spurgo (o
metodo equi-valente) previsti al punto 8.2.2, lettera b), punto 2
ii).
8.2.3. Apparecchiatura di controllo
Ai fini del controllo delle emissioni dei veicoli sono utilizzate
apparecchiature atte a stabilire con precisione che siano stati
rispettati i valori limite prescritti o indicati dal costruttore.
8.2.4. Se, durante la procedura di omologazione CE, un tipo di
veicolo non risulta conforme ai valori limite stabi-liti dalla
presente direttiva, per quel tipo di veicolo gli Stati membri possono
fissare valori limite superiori, sulla base di prove fornite dal
costruttore. Essi ne informano quindi la Commissione, che a sua volta
ne informa gli altri Stati membri.
(*) GU L
76 del 9.3.1970, pag. 1.
(**) GU
L 350 del 28.12.1998, pag. 1.
(***) GU
L 190 del 20.8.1972, pag. 1.
(****)
GU L 44 del 16.2.2000, pag. 1."