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DM 18 luglio 2003

Recepimento della direttiva 2003/27/CE della Commissione, del 3 aprile 2003, che adegua al progresso tecnico la direttiva 1996/96/CE del Consiglio per quanto riguarda i controlli delle emissioni di gas di scarico dei veicoli a motore.

(GU n. 238 del 13-10-2003)

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Art. 1.

 1. L'allegato II al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 6 agosto 1998, n. 408, come da ultimo modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 agosto 2002, è modificato conformemente all'allegato al presente decreto che ne costituisce parte integrante.

 

ALLEGATO

 

 L'allegato II al decreto del Ministero dei trasporti e della

navigazione 6 agosto 1998, n. 408, come da ultimo modificato dal

decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 12 agosto

2002, è modificato come segue:

 Il quarto trattino del punto 7.10 dell'allegato II della

direttiva 96/96/CE è sostituito dal seguente:

 "- ove possibile, controllare che il limitatore di velocità

impedisca tiva 92/6/CEE di superare i valori previsti."

 Il punto 8.2 dell'allegato II della direttiva 96/96/CE è

sostituito dal seguente:

 "8.2. Emissioni di gas di scarico

 8.2.1. Veicoli con motore ad accensione comandata (benzina)

 a) Se le emissioni non sono controllate da un sistema

perfezionato di controllo delle emissioni quale un convertitore

catalitico a tre vie con regolazione a sonda lambda:

 1) esame visivo dell'impianto di scarico per accertare che è

completo, che si trova in condizioni soddisfacenti e che non vi sono

fughe;

 2) esame visivo del dispositivo di controllo delle emissioni

installato dal costruttore, per accertare che è completo, che si

trova in condizioni soddisfacenti e che non vi sono fughe;

 dopo un congruo periodo di condizionamento del motore (tenendo

conto delle raccomandazioni del costruttore), occorre effettuare la

misurazione della concentrazione di monossido di carbonio (CO) nei

gas di scarico con motore al minimo (motore disinnestato).

 Il tenore massimo ammissibile di CO nei gas di scarico è quello

dichiarato dal costruttore del veicolo.

 Se il dato non è disponibile o se le autorità come valore di

riferimento, il tenore massimo ammissibile di CO non deve superare i

valori seguenti:

 i) 4,5 % per i veicoli immatricolati e messi in circolazione per

la prima volta tra la data a partire dalla quale gli Stati membri

hanno stabilito che tali veicoli devono essere conformi alla

direttiva 70/220/CEE (*) e il 1° ottobre 1986;

 ii) 3,5 % per i veicoli immatricolati o messi in circolazione per

la prima volta dopo il 1° ottobre 1986.

 b) Se le emissioni di gas di scarico sono controllate da un

sistema perfezionato di controllo quale un convertitore catalitico a

tre vie con regolazione a sonda lambda:

 1) esame visivo dell'impianto di scarico per accertare che è

completo, che si trova in condizioni soddisfacenti e che non vi sono

fughe;

 2) esame visivo del dispositivo di controllo delle emissioni

installato dal costruttore, per accertare che è completo, che si

trova in condizioni soddisfacenti e che non vi sono fughe;

 3) determinazione dell'efficienza del sistema di controllo delle

emissioni del veicolo mediante misurazione del valore lambda e del

tenore di CO nel gas di scarico in base al punto 4 o alle procedure

proposte dal costruttore e approvate all'atto dell'omologazione. Per

ciascuna delle prove, il veicolo sarà sottoposto a un periodo di

condizionamento del costruttore del veicolo;

 4) emissioni all'uscita del tubo di scarico - valori limite.

 Il tenore massimo ammissibile di CO nei gas di scarico è quello

dichiarato dal costruttore del veicolo.

 Se il dato non è disponibile, il tenore massimo ammissibile di

CO non deve superare i valori seguenti:

 i) Misurazione con motore al minimo:

 il tenore massimo ammissibile di CO nei gas di scarico non deve

essere superiore a 0,5 % vol. e, per i veicoli omologati secondo i

valori limite di cui alla riga A o alla riga B della tabella della

sezione 5.3.1.4 dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE,

modificata dalla direttiva 98/69/CE (**) o modifiche seguenti, il

tenore massimo ammissibile di CO nei gas di scarico non deve essere

superiore a 0,3 % vol. Qualora non sia possibile stabilire una

corrispondenza con la direttiva 70/220/ CEE, modificata dalla

direttiva 98/69/CE, ai veicoli immatricolati o messi in circolazione

per la prima volta dopo il 1o luglio 2002 si applica quanto previsto

sopra.

 ii) Misurazione con motore al minimo accelerato, ad una velocità

2000 giri/min-1:

 Tenore di CO: non superiore a 0,3 % vol. e, per i veicoli

omologati secondo i valori limite di cui alla riga A o alla riga B

della tabella della sezione 5.3.1.4 dell'allegato I della direttiva

70/220/CEE, modificata dalla direttiva 98/69/CE o modifiche seguenti,

il tenore massimo ammissibile di CO nei gas di scarico non deve

essere superiore a 0,2 % vol. Qualora non sia possibile stabilire una

corrispondenza con la direttiva 70/220/CEE, modificata dalla

direttiva 98/69/CE, ai veicoli imma-tricolati o messi in circolazione

per la prima volta dopo il 1o luglio 2002 si applica quanto previsto

sopra.

 Lambda: 1 + o - 0,03 o secondo le specifiche

 iii) Per i veicoli a motore muniti di sistema diagnostico di

bordo in

 CEE (modificata dalla direttiva 98/69/CE e modifiche seguenti),

gli Stati membri possono, in alter-nativa al metodo precisato al

punto i), stabilire il funzionamento corretto del sistema di

emissioni attraverso la lettura adeguata del dispositivo OBD e la

verifica simultanea del funzionamento corretto del sistema OBD.

 8.2.2. Veicoli con motore ad accensione per compressione (Diesel)

 a) La misurazione dell'opacità dei gas di scarico viene ovvero

il motore viene accelerato dal regime minimo al regime massimo), con

cambio in folle e frizione innestata.

 b) Condizionamento del veicolo:

 1) I veicoli possono essere sottoposti a prova senza

condizionamento anche se, per questioni di sicurezza, è necessario

verificare che il motore sia caldo e in condizioni meccaniche

soddisfacenti.

 2) Fatta eccezione per quanto disposto alla successiva lettera

d), punto 5), la prova non derata negativa se il veicolo non è stato

condizionato conformemente alle prescrizioni che seguono:

 i) il motore deve aver pienamente raggiunto la temperatura di

esercizio; ad esempio, la temperatura dell'olio motore, rilevata con

una sonda nell'alloggiamento dell'asta di misurazione del livello

dell'olio, deve essere di almeno 80 °C, o essa è inferiore, o ancora

la temperatura del blocco motore, misurata mediate il livello delle

radiazioni infrarossi, deve essere almeno equivalente. Se, per la

configurazione del veicolo, questo tipo di misurazione non è

realizzabile, la normale temperatura di esercizio del motore nuta in

altro modo, ad esempio azionando la ventola di raffreddamento del

motore;

 ii) l'impianto di scarico deve essere spurgato mediante almeno

tre cicli di accelerazione libera o con un metodo equivalente.

 c) Procedura di prova:

 1) esame visivo del dispositivo di controllo delle emissioni

installato dal costruttore, per accertare che è completo, che si

trova in condizioni soddisfacenti e che non vi sono fughe;

 2) Il motore, e gli eventuali turbocompressori, devono essere al

minimo prima di iniziare ciascun ciclo di accelerazione libera. Nel

caso di veicoli pesanti a motore diesel, secondi dopo aver rilasciato

l'acceleratore;

 3) Per iniziare ciascun ciclo di accelerazione libera, il pedale

dell'acceleratore deve essere azionato a fondo, velocemente e

regolarmente (ovvero, in meno di un secondo), ma non bruscamente, in

modo da ottenere l'erogazione massima dalla pompa di iniezione;

 4) Durante ciascun ciclo di accelerazione libera, prima di

rilasciare il comando dell'acceleratore, il motore deve raggiungere

il regime massimo o, nel caso dei veicoli con trasmissione

automatica, il regime specificato dal costruttore o ancora, se tale

dato non è disponibile, i 2/3 del regime massimo. essere verificato

ad esempio controllando il regime del motore o lasciando trascorrere

un intervallo di tempo sufficiente tra l'azionamento e il rilascio

dell'acceleratore; per i veicoli delle categorie 1 e 2 dell'allegato

I, tale intervallo deve essere di almeno 2 secondi.

 d) Valori limite

 1) Il livello di concentrazione non dovrà essere mente alla

direttiva 72/306/CEE (***).

 2) Se il dato non è disponibile o se le autorità come valore di

riferimento, il livello di concentrazione non dal costruttore o ai

valori limite del coefficiente di assorbimento, che sono i seguenti:

 Coefficiente d'assorbimento massimo per:

 - motori diesel ad aspirazione naturale: 2,5 m -1 ,

 - motori diesel a turbocompressione: 3,0 m -1 ,

 - si applica un limite di 1,5 m -1 ai seguenti veicoli, omologati

secondo i valori limite che appaiono nella:

 a) riga B della tabella della sezione 5.3.1.4 dell'allegato I

della direttiva 70/220/CEE, modificata dalla direttiva 98/69/CE -

(veicoli commerciali leggeri Diesel-Euro4);

 b) riga B1 delle tabelle della sezione 6.2.1 dell'allegato I

della direttiva 88/77/CEE, modificata dalla direttiva 1999/96/CE

(****) - (veicoli commerciali pesanti Diesel-Euro4);

 c) riga B2 delle tabelle della sezione 6.2.1 dell'allegato I

della direttiva 88/77/CEE, modificata dalla direttiva 1999/96/CE -

(veicoli commerciali pesanti Diesel-Euro5);

 d) riga C delle tabelle della sezione 6.2.1 dell'allegato I della

direttiva 88/77/CEE, modificata dalla direttiva 1999/96/CE - (veicoli

commerciali pesanti EEV)

 o i valori limite delle modifiche seguenti della direttiva

70/220/CEE, modificata dalla direttiva 98/69/CE, o i valori limite

delle modifiche seguenti della direttiva 88/77/CEE, modificata dalla

direttiva 1999/96/CE, oppure valori equivalenti in caso di impiego di

un tipo di apparecchia-tura diversa da quella utilizzata per

l'omologazione CE.

 Qualora non sia possibile stabilire una corrispondenza con la

sezione 5.3.1.4 dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE,

modificata dalla direttiva 98/69/CE, o ai sensi della sezione 6.2.1

dell'allegato I della direttiva 88/77/CEE, modificata dalla direttiva

1999/96/CE, ai veicoli imma-tricolati o messi in circolazione per la

prima volta dopo il 1o luglio 2008 si applica quanto previsto sopra.

 3) Questi requisiti non si applicano ai veicoli immatricolati o

messi in circolazione per la prima volta anteriormente al 1o gennaio

1980.

 4) Si considera che i veicoli non abbiano superato la prova solo

se la media aritmetica dei valori regi-strati in almeno gli ultimi

tre cicli di accelerazione libera è superiore al valore limite.

calcolato ignorando i valori che si discostano fortemente dalla media

registrata o i risultati di un qual-siasi altro calcolo statistico

che tenga conto della dispersione delle misurazioni. Gli Stati membri

possono limitare il numero massimo dei cicli di prova.

 5) Al fine di evitare prove inutili, in deroga alle prescrizioni

del punto 8.2.2, lettera d), punto 4, gli Stati membri possono

considerare che un veicolo non ha superato la prova se i valori

registrati sono consi-derevolmente superiori ai valori limite dopo

meno di tre cicli di accelerazione libera o dopo i cicli di spurgo (o

metodo equivalente) previsti al punto 8.2.2, lettera b), punto 2 ii).

Sempre al fine di evitare prove inutili, in deroga alle prescrizioni

del punto 8.2.2, lettera d), punto 4, gli Stati membri possono

considerare che un veicolo ha superato la prova se i valori

registrati sono considerevolmente inferiori ai valori limite dopo

meno di tre cicli di accelerazione libera o dopo i cicli di spurgo (o

metodo equi-valente) previsti al punto 8.2.2, lettera b), punto 2

ii).

 8.2.3. Apparecchiatura di controllo

 Ai fini del controllo delle emissioni dei veicoli sono utilizzate

apparecchiature atte a stabilire con precisione che siano stati

rispettati i valori limite prescritti o indicati dal costruttore.

 8.2.4. Se, durante la procedura di omologazione CE, un tipo di

veicolo non risulta conforme ai valori limite stabi-liti dalla

presente direttiva, per quel tipo di veicolo gli Stati membri possono

fissare valori limite superiori, sulla base di prove fornite dal

costruttore. Essi ne informano quindi la Commissione, che a sua volta

ne informa gli altri Stati membri.

 

 (*) GU L 76 del 9.3.1970, pag. 1.

 (**) GU L 350 del 28.12.1998, pag. 1.

 (***) GU L 190 del 20.8.1972, pag. 1.

 (****) GU L 44 del 16.2.2000, pag. 1."

 


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