DPCM 23 luglio 2003
Individuazione dei datori di lavoro ai
sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri
(GU
n. 214 del 15-9-2003)
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Art. 1.
1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai
sensi e per gli effetti del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626 e successive modificazioni, sono datori di lavoro:
a) per il Dipartimento per la protezione civile, il capo del
Dipartimento;
b) per il Dipartimento della funzione pubblica, il capo del
Dipartimento;
c) per i commissariati di governo nelle regioni a statuto
speciale, i rispettivi commissari di governo;
d) per tutte le altre strutture della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, il capo del Dipartimento per le risorse strumentali.
2. In attesa della piena attuazione dell'articolo 6 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 287, per la Scuola superiore della
pubblica amministrazione č individuato quale datore di lavoro ai
sensi e per gli effetti del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626 e successive modificazioni, il segretario della Scuola.
Art. 2.
1. L'ufficio del medico competente istituito presso il Dipartimento
per le risorse umane e l'organizzazione costituisce, nell'ambito di
propria competenza, la struttura di riferimento per i datori di
lavoro di cui all'art. 1 con sede in Roma.
Art. 3.
1. Gli oneri relativi agli interventi necessari all'attuazione del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive
modificazioni, concernenti l'Ufficio nazionale per il servizio civile
gravano sulla quota del Fondo nazionale per il servizio civile
destinata alle spese di funzionamento dell'Ufficio.
Art. 4.
1. Al comma 8 dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 23 luglio 2002, le parole «sono individuati come datori
di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
e successive modificazioni, e» sono soppresse.
Art. 5.
1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto
cessano di avere efficacia il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 6 luglio 1996, il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 20 novembre 1996, il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 14 aprile 1999, il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 1° giugno 1999 ed ogni altra disposizione con
esso contrastante.