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DPCM 23 luglio 2003

Individuazione dei datori di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri

(GU n. 214 del 15-9-2003)

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 Art. 1.

 1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai

sensi e per gli effetti del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.

626 e successive modificazioni, sono datori di lavoro:

 a) per il Dipartimento per la protezione civile, il capo del

Dipartimento;

 b) per il Dipartimento della funzione pubblica, il capo del

Dipartimento;

 c) per i commissariati di governo nelle regioni a statuto

speciale, i rispettivi commissari di governo;

 d) per tutte le altre strutture della Presidenza del Consiglio

dei Ministri, il capo del Dipartimento per le risorse strumentali.

 2. In attesa della piena attuazione dell'articolo 6 del decreto

legislativo 30 luglio 1999, n. 287, per la Scuola superiore della

pubblica amministrazione č individuato quale datore di lavoro ai

sensi e per gli effetti del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.

626 e successive modificazioni, il segretario della Scuola.

 

 Art. 2.

 1. L'ufficio del medico competente istituito presso il Dipartimento

per le risorse umane e l'organizzazione costituisce, nell'ambito di

propria competenza, la struttura di riferimento per i datori di

lavoro di cui all'art. 1 con sede in Roma.

 

 Art. 3.

 1. Gli oneri relativi agli interventi necessari all'attuazione del

decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive

modificazioni, concernenti l'Ufficio nazionale per il servizio civile

gravano sulla quota del Fondo nazionale per il servizio civile

destinata alle spese di funzionamento dell'Ufficio.

 

 Art. 4.

 1. Al comma 8 dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio

dei Ministri 23 luglio 2002, le parole «sono individuati come datori

di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,

e successive modificazioni, e» sono soppresse.

 

 Art. 5.

 1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto

cessano di avere efficacia il decreto del Presidente del Consiglio

dei Ministri 6 luglio 1996, il decreto del Presidente del Consiglio

dei Ministri 20 novembre 1996, il decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri 14 aprile 1999, il decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 1° giugno 1999 ed ogni altra disposizione con

esso contrastante.

 


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