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DLvo 1 agosto 2003, n.259

Codice delle comunicazioni elettroniche

(GU n. 214 del 15-9-2003- Suppl. Ordinario n.150)

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(Estratto)

 

CAPO V

DISPOSIZIONI RELATIVE A RETI ED IMPIANTI

 

 Art. 86

 Infrastrutture di comunicazione elettronica e diritti di

 passaggio

 1. Le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico

adottano senza indugio le occorrenti decisioni e rispettano procedure

trasparenti, pubbliche e non discriminatorie, ai sensi degli articoli

87, 88 e 89, nell'esaminare le domande per la concessione del diritto

di installare infrastrutture:

 a) su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di

sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti pubbliche

di comunicazione;

 b) su proprietà pubbliche ovvero al di sopra o al di sotto di

esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti di comunicazione

elettronica diverse da quelle fornite al pubblico.

 2. Sono, in ogni caso, fatti salvi gli accordi stipulati tra gli

Enti locali e gli operatori, per quanto attiene alla localizzazione,

coubicazione e condivisione delle infrastrutture di comunicazione

elettronica.

 3. Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui

agli articoli 87 e 88, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di

urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto

del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando

di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la

normativa vigente in materia.

 4. Restano ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e

culturali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,

nonchè le disposizioni a tutela delle servitù militari di cui alla

legge 24 dicembre 1976, n. 898.

 5. Si applicano, per la posa dei cavi sottomarini di

comunicazione elettronica e dei relativi impianti, le disposizioni di

cui alla legge 5 maggio 1989, n. 160, ed al codice della navigazione.

 6. L'Autorità vigila affinchè, laddove le amministrazioni dello

Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o gli altri Enti locali, ai

sensi dell'articolo 6, comma 1, mantengano la proprietà o il

controllo di imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione

elettronica, vi sia un'effettiva separazione strutturale tra la

funzione attinente alla concessione dei diritti di cui al comma 1 e

le funzioni attinenti alla proprietà od al controllo.

 7. Per i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, i

valori di attenzione e gli obiettivi di qualità si applicano le

disposizioni di attuazione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera

a), della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

 8. Gli operatori di reti radiomobili di comunicazione elettronica

ad uso pubblico provvedono ad inviare ai Comuni ed ai competenti

ispettorati territoriali del Ministero la descrizione di ciascun

impianto installato, sulla base dei modelli A e B dell'allegato n.

13. I soggetti interessati alla realizzazione delle opere di cui agli

articoli 88 e 89 trasmettono al Ministero copia dei modelli C e D del

predetto allegato n. 13. Il Ministero può delegare ad altro Ente la

tenuta degli archivi telematici di tutte le comunicazioni

trasmessegli.

 

 Art. 87

 Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di

 comunicazione elettronica per impianti radioelettrici

 1. L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici

e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e,

in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti

radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione

elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni

elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e

contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti

a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione

civile, nonchè per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle

bande di frequenza all'uopo assegnate, viene autorizzata dagli Enti

locali, previo accertamento, da parte dell'Organismo competente ad

effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22

febbraio 2001, n. 36, della compatibilità del progetto con i limiti

di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità,

stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto

della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti

di attuazione.

 2. L'istanza di autorizzazione alla installazione di

infrastrutture di cui al comma 1 è presentata all'Ente locale dai

soggetti a tale fine abilitati. Al momento della presentazione della

domanda, l'ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il

nome del responsabile del procedimento.

 3. L'istanza, conforme al modello di cui al modello A

dell'allegato n. 13, realizzato al fine della sua acquisizione su

supporti informatici e destinato alla formazione del catasto

nazionale delle sorgenti elettromagnetiche di origine industriale,

deve essere corredata della documentazione atta a comprovare il

rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli

obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di

cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di

attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle

prescrizioni della CEI, non appena emanate. In caso di pluralità di

domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da

più operatori. Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia

UMTS od altre, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai

20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei

valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati, è

sufficiente la denuncia di inizio attività, conforme ai modelli

predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello B di

cui all'allegato n. 13.

 4. Copia dell'istanza ovvero della denuncia viene inoltrata

contestualmente all'Organismo di cui al comma 1, che si pronuncia

entro trenta giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale

competente provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i

dati caratteristici dell'impianto.

 5. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola

volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il

rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione

prodotta. Il termine di cui al comma 9 inizia nuovamente a decorrere

dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.

 6. Nel caso una Amministrazione interessata abbia espresso

motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro

trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, una conferenza

di servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti delle

Amministrazioni degli Enti locali interessati, nonchè dei soggetti

preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio

2001, n. 36, ed un rappresentante dell'Amministrazione dissenziente.

 7. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni

dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei

presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle

singole Amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di

pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Della

convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente

informato il Ministero.

 8. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione

positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da

un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della

salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione

è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in

quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui agli

articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e

successive modificazioni.

 9. Le istanze di autorizzazione e le denunce di attività di cui

al presente articolo, nonchè quelle relative alla modifica delle

caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si

intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione

del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il

dissenso di cui al comma 8, non sia stato comunicato un provvedimento

di diniego. Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per

la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di

semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni

stabilite dal presente comma.

 10. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel

termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento

autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del

silenzio-assenso.

 

 Art. 88

 Opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico

 1. Qualora l'installazione di infrastrutture di comunicazione

elettronica presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque,

l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico, i

soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza

conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non

predisposti, al modello C di cui all'allegato n.13, all'Ente locale

ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree.

 2. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola

volta, entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il

rilascio di dichiarazioni e la rettifica od integrazione della

documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 7 inizia

nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione

documentale.

 3. Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione

dell'istanza, il responsabile del procedimento può convocare, con

provvedimento motivato, una conferenza di servizi, alla quale

prendono parte le figure soggettive direttamente interessate

dall'installazione.

 4. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni

dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei

presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle

singole Amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di

pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.

 5. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione

positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da

un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della

salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione

è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in

quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui all'articolo

14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive

modificazioni.

 6. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla

effettuazione degli scavi indicati nel progetto, nonchè la

concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario

all'installazione delle infrastrutture. Il Comune può mettere a

disposizione, direttamente o per il tramite di una società

controllata, infrastrutture a condizioni eque, trasparenti e non

discriminatorie.

 7. Trascorso il termine di novanta giorni dalla presentazione

della domanda, senza che l'Amministrazione abbia concluso il

procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto

un'apposita conferenza di servizi, la medesima si intende in ogni

caso accolta. Nel caso di attraversamenti di strade e comunque di

lavori di scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il termine

è ridotto a trenta giorni.

 8. Qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione

elettronica interessi aree di proprietà di più Enti, pubblici o

privati, l'istanza di autorizzazione, conforme al modello D di cui

all'allegato n. 13, viene presentata a tutti i soggetti interessati.

Essa può essere valutata in una conferenza di servizi per ciascun

ambito regionale, convocata dal comune di maggiore dimensione

demografica. La conferenza può essere convocata anche su iniziativa

del soggetto interessato.

 9. Nei casi di cui al comma 8, la conferenza di servizi deve

pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione.

L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad

ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e

vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità,

indifferibilità ed urgenza dei lavori, anche ai sensi degli articoli

12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno

2001, n. 327. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene

tempestivamente informato il Ministero. Qualora il motivato dissenso

sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale,

alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio

storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri

e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le

disposizioni di cui all'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto

1990, n. 241 e successive modificazioni.

 10. Salve le disposizioni di cui all'articolo 93, nessuna altra

indennità è dovuta ai soggetti esercenti pubblici servizi o

proprietari, ovvero concessionari di aree pubbliche, in conseguenza

di scavi ed occupazioni del suolo, pubblico o privato, effettuate al

fine di installare le infrastrutture di comunicazione elettronica.

 11. Le figure giuridiche soggettive alle quali è affidata la

cura di interessi pubblici devono rendere noto, con cadenza

semestrale, i programmi relativi a lavori di manutenzione ordinaria e

straordinaria, al fine di consentire ai titolari di autorizzazione

generale una corretta pianificazione delle rispettive attività

strumentali ed, in specie, delle attività di installazione delle

infrastrutture di comunicazione elettronica. I programmi dei lavori

di manutenzione dovranno essere notificati in formato elettronico al

Ministero, ovvero ad altro Ente all'uopo delegato, con le stesse

modalità di cui all'articolo 89, comma 3, per consentirne

l'inserimento in un apposito archivio telematico consultabile dai

titolari dell'autorizzazione generale.

 12. Le figure soggettive esercenti pubblici servizi o titolari di

pubbliche funzioni hanno l'obbligo, sulla base di accordi commerciali

a condizioni eque e non discriminatorie, di consentire l'accesso alle

proprie infrastrutture civili disponibili, a condizione che non venga

turbato l'esercizio delle rispettive attività istituzionali.

 

 Art. 89

 Coubicazione e condivisione di infrastrutture

 1. Quando un operatore che fornisce reti di comunicazione

elettronica ha il diritto di installare infrastrutture su proprietà

pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, in base

alle disposizioni in materia di limitazioni legali della proprietà,

servitù ed espropriazione di cui al presente Capo, l'Autorità,

anche mediante l'adozione di specifici regolamenti, incoraggia la

coubicazione o la condivisione di tali infrastrutture o proprietà.

 2. Fermo quanto disposto in materia di coubicazione e

condivisione di infrastrutture e di coordinamento di lavori dalla

legge 1° agosto 2002, n. 166, e dal comma 3 del presente articolo,

quando gli operatori non dispongano di valide alternative a causa di

esigenze connesse alla tutela dell'ambiente, alla salute pubblica,

alla pubblica sicurezza o alla realizzazione di obiettivi di

pianificazione urbana o rurale, l'Autorità può richiedere ed

eventualmente imporre la condivisione di strutture o proprietà,

compresa la coubicazione fisica, ad un operatore che gestisce una

rete di comunicazione elettronica od adottare ulteriori misure volte

a facilitare il coordinamento dei lavori, soltanto dopo un adeguato

periodo di pubblica consultazione ai sensi dell'articolo 11,

stabilendo altresì i criteri per la ripartizione dei costi della

condivisione delle strutture o delle proprietà.

 3. Qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione

elettronica comporti l'effettuazione di scavi all'interno di centri

abitati, gli operatori interessati devono provvedere alla

comunicazione del progetto in formato elettronico al Ministero, o ad

altro Ente delegato, per consentire il suo inserimento in un apposito

archivio telematico, affinchè sia agevolata la condivisione dello

scavo con altri operatori e la coubicazione dei cavi di comunicazione

elettronica conformi alle norme tecniche UNI e CEI. L'avvenuta

comunicazione in forma elettronica del progetto costituisce un

presupposto per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo

88.

 4. Entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere

dalla data di presentazione e pubblicizzazione del progetto di cui al

comma 3, gli operatori interessati alla condivisione dello scavo o

alla coubicazione dei cavi di comunicazione elettronica, possono

concordare, con l'operatore che ha già presentato la propria

istanza, l'elaborazione di un piano comune degli scavi e delle opere.

In assenza di accordo tra gli operatori, l'Ente pubblico competente

rilascia i provvedimenti abilitativi richiesti, in base al criterio

della priorità delle domande.

 5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 si adottano le disposizioni e

le procedure stabilite all'articolo 88.

 

 Art. 90

 Pubblica utilità - Espropriazione

 1. Gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso

pubblico, ovvero esercitati dallo Stato, e le opere accessorie

occorrenti per la funzionalità di detti impianti hanno carattere di

pubblica utilità, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto

del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

 2. Gli impianti di reti di comunicazioni elettronica e le opere

accessorie di uso esclusivamente privato possono essere dichiarati di

pubblica utilità con decreto del Ministro delle comunicazioni, ove

concorrano motivi di pubblico interesse.

 3. Per l'acquisizione patrimoniale dei beni immobili necessari

alla realizzazione degli impianti e delle opere di cui ai commi 1 e

2, può esperirsi la procedura di esproprio prevista dal decreto del

Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Tale procedura

può essere esperita dopo che siano andati falliti, o non sia stato

possibile effettuare, i tentativi di bonario componimento con i

proprietari dei fondi sul prezzo di vendita offerto, da valutarsi da

parte degli uffici tecnici erariali competenti.

 

 Art. 91

 Limitazioni legali della proprietà

 1. Negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui

all'articolo 90, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono

passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra

delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di

edifici ove non siano finestre od altre aperture praticabili a

prospetto.

 2. Il proprietario od il condominio non può opporsi all'appoggio

di antenne, di sostegni, nonchè al passaggio di condutture, fili o

qualsiasi altro impianto, nell'immobile di sua proprietà occorrente

per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei

condomini.

 3. I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere

collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo

la sua destinazione.

 4. Il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio

nell'immobile di sua proprietà del personale dell'esercente il

servizio che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione,

riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra.

 5. Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non è

dovuta alcuna indennità.

 6. L'operatore incaricato del servizio può agire direttamente in

giudizio per far cessare eventuali impedimenti e turbative al

passaggio ed alla installazione delle infrastrutture.

 

 Art. 92

 Servitù

 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 91, le servitù

occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti

connessi alle opere considerate dall'articolo 90, sul suolo, nel

sottosuolo o sull'area soprastante, sono imposte, in mancanza del

consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali,

ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,

n. 327, e della legge 1° agosto 2002, n. 166.

 2. Se trattasi di demanio statale, il passaggio deve essere

consentito dall'autorità competente ed è subordinato all'osservanza

delle norme e delle condizioni da stabilirsi in apposita convenzione.

 3. La domanda, corredata dal progetto degli impianti e del piano

descrittivo dei luoghi, è diretta all'autorità competente che, ove

ne ricorrano le condizioni, impone la servitù richiesta e determina

l'indennità dovuta ai sensi dell'articolo 44 del decreto del

Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

 4. La norma di cui al comma 3 è integrata dall'articolo 3, comma

3, della legge 1° agosto 2002, n. 166.

 5. Contro il provvedimento di imposizione della servitù è

ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente

della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

 6. Fermo restando quanto stabilito dal decreto del Presidente

della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la servitù deve essere

costituita in modo da riuscire la più conveniente allo scopo e la

meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle

condizioni delle proprietà vicine.

 7. Il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo

qualunque innovazione, ancorchè essa importi la rimozione od il

diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, nè per

questi deve alcuna indennità, salvo che sia diversamente stabilito

nella autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che

costituisce la servitù.

 8. Il proprietario che ha ricevuto una indennità per la servitù

impostagli, nel momento in cui ottiene di essere liberato dalla

medesima, è tenuto al rimborso della somma ricevuta, detratto l'equo

compenso per l'onere già subito.

 9. La giurisdizione in materia di imposizione di servitù spetta

in via esclusiva al giudice amministrativo.

 

 Art. 93

 Divieto di imporre altri oneri

 1. Le pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i

Comuni non possono imporre, per l'impianto di reti o per l'esercizio

dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non

siano stabiliti per legge.

 2. Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica

hanno l'obbligo di tenere indenne l'Ente locale, ovvero l'Ente

proprietario, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione

delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di

installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le

aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale. Nessun altro

onere finanziario o reale può essere imposto, in base all'articolo 4

della legge 31 luglio 1997, n. 249, in conseguenza dell'esecuzione

delle opere di cui al Codice, fatta salva l'applicazione della tassa

per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del

decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per

l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive

modificazioni ed integrazioni, calcolato secondo quanto previsto dal

comma 2, lettera e), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale

contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui

all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15

novembre 1993, n. 507.

 

CAPO VII

DISPOSIZIONI VARIE

 

 Art. 208

 Limitazioni legali

 1. Per la protezione dai disturbi radioelettrici degli impianti

trasmittenti e riceventi delle stazioni radio adibite a servizi

pubblici e per evitare dannosi assorbimenti dei campi

elettromagnetici possono essere imposte limitazioni alla costruzione

di edifici, di tramvie, di filovie, di funicolari, di teleferiche, di

linee elettriche, di strade e di strade ferrate, nonchè all'uso di

macchinari e di apparati elettrici e radioelettrici nelle zone

limitrofe del comprensorio della stazione radio fino alla distanza di

mille metri dai confini del comprensorio stesso.

 2. Le limitazioni sono imposte con decreto del Presidente della

Repubblica, su proposta del Ministro delle comunicazioni, prima

dell'inizio del funzionamento delle stazioni.

 3. Per le limitazioni imposte è dovuto un equo indennizzo.

 

 Art. 209

 Installazione di antenne riceventi del servizio di

radiodiffusione e di antenne per la fruizione di servizi di

 comunicazione elettronica.

 1. I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non

possono opporsi alla installazione sulla loro proprietà di antenne

appartenenti agli abitanti dell'immobile stesso destinate alla

ricezione dei servizi di radiodiffusione e per la fruizione dei

servizi radioamatoriali.

 2. Le antenne, i relativi sostegni, cavi ed accessori non devono

in alcun modo impedire il libero uso della proprietà, secondo la sua

destinazione, nè arrecare danno alla proprietà medesima od a terzi.

 3. Si applicano all'installazione delle antenne l'articolo 91,

nonchè il settimo comma dell'articolo 92.

 4. Gli impianti devono essere realizzati secondo le norme

tecniche emanate dal Ministero.

 5. Nel caso di antenne destinate a servizi di comunicazione

elettronica ad uso privato è necessario il consenso del proprietario

o del condominio, cui è dovuta un'equa indennità che, in mancanza

di accordo fra le parti, sarà determinata dall'autorità

giudiziaria.

 

 Art. 210

 Prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni

 ed alle radioricezioni.

 1. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 12 novembre

1996, n. 615 e dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, è

vietato immettere in commercio o importare nel territorio nazionale,

a scopo di commercio, usare od esercitare, a qualsiasi titolo,

apparati od impianti elettrici o linee di trasmissione di energia

elettrica non rispondenti alle norme stabilite per la prevenzione e

per la eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle

radioricezioni.

 2. L'immissione in commercio e l'importazione a scopo di

commercio dei materiali indicati nel comma 1 sono subordinate al

rilascio di una certificazione, di un contrassegno, di una

attestazione di rispondenza ovvero alla presentazione di una

dichiarazione di rispondenza.

 3. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle

attività produttive, è effettuata la designazione degli organismi o

dei soggetti che rilasciano i contrassegni o gli attestati di

rispondenza previsti dal comma 2.

 

 Art. 211

 Turbative alle reti ed ai servizi di comunicazione elettronica

 1. È vietato arrecare disturbi o causare interferenze alle reti

ed ai servizi di comunicazione elettronica; si applica il disposto

dell'articolo 97.

 

 Art. 212

 Sanzioni

 1. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo

210 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30,00

a euro 600,00.

 2. Qualora il contravventore appartenga alla categoria dei

costruttori o degli importatori di apparati od impianti elettrici o

radioelettrici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da

euro 100,00 a euro 200,00, oltre alla confisca dei prodotti e delle

apparecchiature non conformi alla certificazione di rispondenza di

cui all'articolo 210.

 


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