DLvo 1 agosto 2003, n.259
Codice delle comunicazioni elettroniche
(GU
n. 214 del 15-9-2003- Suppl. Ordinario n.150)
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(Estratto)
CAPO V
DISPOSIZIONI RELATIVE A RETI ED IMPIANTI
Art. 86
Infrastrutture di
comunicazione elettronica e diritti di
passaggio
1. Le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico
adottano senza indugio le occorrenti decisioni e rispettano procedure
trasparenti, pubbliche e non discriminatorie, ai sensi degli articoli
87, 88 e 89, nell'esaminare le domande per la concessione del diritto
di installare infrastrutture:
a) su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di
sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti pubbliche
di comunicazione;
b) su proprietà pubbliche ovvero al di sopra o al di sotto di
esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti di comunicazione
elettronica diverse da quelle fornite al pubblico.
2. Sono, in ogni caso, fatti salvi gli accordi stipulati tra gli
Enti locali e gli operatori, per quanto attiene alla localizzazione,
coubicazione e condivisione delle infrastrutture di comunicazione
elettronica.
3. Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui
agli articoli 87 e 88, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di
urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando
di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la
normativa vigente in materia.
4. Restano ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e
culturali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
nonchè le disposizioni a tutela delle servitù militari di cui alla
legge 24 dicembre 1976, n. 898.
5. Si applicano, per la posa dei cavi sottomarini di
comunicazione elettronica e dei relativi impianti, le disposizioni di
cui alla legge 5 maggio 1989, n. 160, ed al codice della navigazione.
6. L'Autorità vigila affinchè, laddove le amministrazioni dello
Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o gli altri Enti locali, ai
sensi dell'articolo 6, comma 1, mantengano la proprietà o il
controllo di imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione
elettronica, vi sia un'effettiva separazione strutturale tra la
funzione attinente alla concessione dei diritti di cui al comma 1 e
le funzioni attinenti alla proprietà od al controllo.
7. Per i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, i
valori di attenzione e gli obiettivi di qualità si applicano le
disposizioni di attuazione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera
a), della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
8. Gli operatori di reti radiomobili di comunicazione elettronica
ad uso pubblico provvedono ad inviare ai Comuni ed ai competenti
ispettorati territoriali del Ministero la descrizione di ciascun
impianto installato, sulla base dei modelli A e B dell'allegato n.
13. I soggetti interessati alla realizzazione delle opere di cui agli
articoli 88 e 89 trasmettono al Ministero copia dei modelli C e D del
predetto allegato n. 13. Il Ministero può delegare ad altro Ente la
tenuta degli archivi telematici di tutte le comunicazioni
trasmessegli.
Art. 87
Procedimenti
autorizzatori relativi alle infrastrutture di
comunicazione elettronica per impianti radioelettrici
1. L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici
e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e,
in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti
radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione
elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni
elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e
contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti
a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione
civile, nonchè per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle
bande di frequenza all'uopo assegnate, viene autorizzata dagli Enti
locali, previo accertamento, da parte dell'Organismo competente ad
effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22
febbraio 2001, n. 36, della compatibilità del progetto con i limiti
di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità,
stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto
della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti
di attuazione.
2. L'istanza di autorizzazione alla installazione di
infrastrutture di cui al comma 1 è presentata all'Ente locale dai
soggetti a tale fine abilitati. Al momento della presentazione della
domanda, l'ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il
nome del responsabile del procedimento.
3. L'istanza, conforme al modello di cui al modello A
dell'allegato n. 13, realizzato al fine della sua acquisizione su
supporti informatici e destinato alla formazione del catasto
nazionale delle sorgenti elettromagnetiche di origine industriale,
deve essere corredata della documentazione atta a comprovare il
rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli
obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di
cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di
attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle
prescrizioni della CEI, non appena emanate. In caso di pluralità di
domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da
più operatori. Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia
UMTS od altre, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai
20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei
valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati, è
sufficiente la denuncia di inizio attività, conforme ai modelli
predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello B di
cui all'allegato n. 13.
4. Copia dell'istanza ovvero della denuncia viene inoltrata
contestualmente all'Organismo di cui al comma 1, che si pronuncia
entro trenta giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale
competente provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i
dati caratteristici dell'impianto.
5. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola
volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il
rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione
prodotta. Il termine di cui al comma 9 inizia nuovamente a decorrere
dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.
6. Nel caso una Amministrazione interessata abbia espresso
motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro
trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, una conferenza
di servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti delle
Amministrazioni degli Enti locali interessati, nonchè dei soggetti
preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio
2001, n. 36, ed un rappresentante dell'Amministrazione dissenziente.
7. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni
dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei
presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle
singole Amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di
pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Della
convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente
informato il Ministero.
8. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione
positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da
un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della
salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione
è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in
quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui agli
articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni.
9. Le istanze di autorizzazione e le denunce di attività di cui
al presente articolo, nonchè quelle relative alla modifica delle
caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si
intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione
del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il
dissenso di cui al comma 8, non sia stato comunicato un provvedimento
di diniego. Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per
la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di
semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni
stabilite dal presente comma.
10. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel
termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento
autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del
silenzio-assenso.
Art. 88
Opere civili, scavi ed
occupazione di suolo pubblico
1. Qualora l'installazione di infrastrutture di comunicazione
elettronica presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque,
l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico, i
soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza
conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non
predisposti, al modello C di cui all'allegato n.13, all'Ente locale
ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree.
2. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola
volta, entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il
rilascio di dichiarazioni e la rettifica od integrazione della
documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 7 inizia
nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione
documentale.
3. Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione
dell'istanza, il responsabile del procedimento può convocare, con
provvedimento motivato, una conferenza di servizi, alla quale
prendono parte le figure soggettive direttamente interessate
dall'installazione.
4. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni
dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei
presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle
singole Amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di
pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.
5. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione
positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da
un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della
salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione
è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in
quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui all'articolo
14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni.
6. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla
effettuazione degli scavi indicati nel progetto, nonchè la
concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario
all'installazione delle infrastrutture. Il Comune può mettere a
disposizione, direttamente o per il tramite di una società
controllata, infrastrutture a condizioni eque, trasparenti e non
discriminatorie.
7. Trascorso il termine di novanta giorni dalla presentazione
della domanda, senza che l'Amministrazione abbia concluso il
procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto
un'apposita conferenza di servizi, la medesima si intende in ogni
caso accolta. Nel caso di attraversamenti di strade e comunque di
lavori di scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il termine
è ridotto a trenta giorni.
8. Qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione
elettronica interessi aree di proprietà di più Enti, pubblici o
privati, l'istanza di autorizzazione, conforme al modello D di cui
all'allegato n. 13, viene presentata a tutti i soggetti interessati.
Essa può essere valutata in una conferenza di servizi per ciascun
ambito regionale, convocata dal comune di maggiore dimensione
demografica. La conferenza può essere convocata anche su iniziativa
del soggetto interessato.
9. Nei casi di cui al comma 8, la conferenza di servizi deve
pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione.
L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad
ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e
vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità ed urgenza dei lavori, anche ai sensi degli articoli
12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene
tempestivamente informato il Ministero. Qualora il motivato dissenso
sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale,
alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio
storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri
e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le
disposizioni di cui all'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modificazioni.
10. Salve le disposizioni di cui all'articolo 93, nessuna altra
indennità è dovuta ai soggetti esercenti pubblici servizi o
proprietari, ovvero concessionari di aree pubbliche, in conseguenza
di scavi ed occupazioni del suolo, pubblico o privato, effettuate al
fine di installare le infrastrutture di comunicazione elettronica.
11. Le figure giuridiche soggettive alle quali è affidata la
cura di interessi pubblici devono rendere noto, con cadenza
semestrale, i programmi relativi a lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria, al fine di consentire ai titolari di autorizzazione
generale una corretta pianificazione delle rispettive attività
strumentali ed, in specie, delle attività di installazione delle
infrastrutture di comunicazione elettronica. I programmi dei lavori
di manutenzione dovranno essere notificati in formato elettronico al
Ministero, ovvero ad altro Ente all'uopo delegato, con le stesse
modalità di cui all'articolo 89, comma 3, per consentirne
l'inserimento in un apposito archivio telematico consultabile dai
titolari dell'autorizzazione generale.
12. Le figure soggettive esercenti pubblici servizi o titolari di
pubbliche funzioni hanno l'obbligo, sulla base di accordi commerciali
a condizioni eque e non discriminatorie, di consentire l'accesso alle
proprie infrastrutture civili disponibili, a condizione che non venga
turbato l'esercizio delle rispettive attività istituzionali.
Art. 89
Coubicazione e
condivisione di infrastrutture
1. Quando un operatore che fornisce reti di comunicazione
elettronica ha il diritto di installare infrastrutture su proprietà
pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, in base
alle disposizioni in materia di limitazioni legali della proprietà,
servitù ed espropriazione di cui al presente Capo, l'Autorità,
anche mediante l'adozione di specifici regolamenti, incoraggia la
coubicazione o la condivisione di tali infrastrutture o proprietà.
2. Fermo quanto disposto in materia di coubicazione e
condivisione di infrastrutture e di coordinamento di lavori dalla
legge 1° agosto 2002, n. 166, e dal comma 3 del presente articolo,
quando gli operatori non dispongano di valide alternative a causa di
esigenze connesse alla tutela dell'ambiente, alla salute pubblica,
alla pubblica sicurezza o alla realizzazione di obiettivi di
pianificazione urbana o rurale, l'Autorità può richiedere ed
eventualmente imporre la condivisione di strutture o proprietà,
compresa la coubicazione fisica, ad un operatore che gestisce una
rete di comunicazione elettronica od adottare ulteriori misure volte
a facilitare il coordinamento dei lavori, soltanto dopo un adeguato
periodo di pubblica consultazione ai sensi dell'articolo 11,
stabilendo altresì i criteri per la ripartizione dei costi della
condivisione delle strutture o delle proprietà.
3. Qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione
elettronica comporti l'effettuazione di scavi all'interno di centri
abitati, gli operatori interessati devono provvedere alla
comunicazione del progetto in formato elettronico al Ministero, o ad
altro Ente delegato, per consentire il suo inserimento in un apposito
archivio telematico, affinchè sia agevolata la condivisione dello
scavo con altri operatori e la coubicazione dei cavi di comunicazione
elettronica conformi alle norme tecniche UNI e CEI. L'avvenuta
comunicazione in forma elettronica del progetto costituisce un
presupposto per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo
88.
4. Entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere
dalla data di presentazione e pubblicizzazione del progetto di cui al
comma 3, gli operatori interessati alla condivisione dello scavo o
alla coubicazione dei cavi di comunicazione elettronica, possono
concordare, con l'operatore che ha già presentato la propria
istanza, l'elaborazione di un piano comune degli scavi e delle opere.
In assenza di accordo tra gli operatori, l'Ente pubblico competente
rilascia i provvedimenti abilitativi richiesti, in base al criterio
della priorità delle domande.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 si adottano le disposizioni e
le procedure stabilite all'articolo 88.
Art. 90
Pubblica utilità -
Espropriazione
1. Gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso
pubblico, ovvero esercitati dallo Stato, e le opere accessorie
occorrenti per la funzionalità di detti impianti hanno carattere di
pubblica utilità, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
2. Gli impianti di reti di comunicazioni elettronica e le opere
accessorie di uso esclusivamente privato possono essere dichiarati di
pubblica utilità con decreto del Ministro delle comunicazioni, ove
concorrano motivi di pubblico interesse.
3. Per l'acquisizione patrimoniale dei beni immobili necessari
alla realizzazione degli impianti e delle opere di cui ai commi 1 e
2, può esperirsi la procedura di esproprio prevista dal decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Tale procedura
può essere esperita dopo che siano andati falliti, o non sia stato
possibile effettuare, i tentativi di bonario componimento con i
proprietari dei fondi sul prezzo di vendita offerto, da valutarsi da
parte degli uffici tecnici erariali competenti.
Art. 91
Limitazioni legali
della proprietà
1. Negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui
all'articolo 90, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono
passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra
delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di
edifici ove non siano finestre od altre aperture praticabili a
prospetto.
2. Il proprietario od il condominio non può opporsi all'appoggio
di antenne, di sostegni, nonchè al passaggio di condutture, fili o
qualsiasi altro impianto, nell'immobile di sua proprietà occorrente
per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei
condomini.
3. I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere
collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo
la sua destinazione.
4. Il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio
nell'immobile di sua proprietà del personale dell'esercente il
servizio che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione,
riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra.
5. Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non è
dovuta alcuna indennità.
6. L'operatore incaricato del servizio può agire direttamente in
giudizio per far cessare eventuali impedimenti e turbative al
passaggio ed alla installazione delle infrastrutture.
Art. 92
Servitù
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 91, le servitù
occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti
connessi alle opere considerate dall'articolo 90, sul suolo, nel
sottosuolo o sull'area soprastante, sono imposte, in mancanza del
consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327, e della legge 1° agosto 2002, n. 166.
2. Se trattasi di demanio statale, il passaggio deve essere
consentito dall'autorità competente ed è subordinato all'osservanza
delle norme e delle condizioni da stabilirsi in apposita convenzione.
3. La domanda, corredata dal progetto degli impianti e del piano
descrittivo dei luoghi, è diretta all'autorità competente che, ove
ne ricorrano le condizioni, impone la servitù richiesta e determina
l'indennità dovuta ai sensi dell'articolo 44 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
4. La norma di cui al comma 3 è integrata dall'articolo 3, comma
3, della legge 1° agosto 2002, n. 166.
5. Contro il provvedimento di imposizione della servitù è
ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
6. Fermo restando quanto stabilito dal decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la servitù deve essere
costituita in modo da riuscire la più conveniente allo scopo e la
meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle
condizioni delle proprietà vicine.
7. Il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo
qualunque innovazione, ancorchè essa importi la rimozione od il
diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, nè per
questi deve alcuna indennità, salvo che sia diversamente stabilito
nella autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che
costituisce la servitù.
8. Il proprietario che ha ricevuto una indennità per la servitù
impostagli, nel momento in cui ottiene di essere liberato dalla
medesima, è tenuto al rimborso della somma ricevuta, detratto l'equo
compenso per l'onere già subito.
9. La giurisdizione in materia di imposizione di servitù spetta
in via esclusiva al giudice amministrativo.
Art. 93
Divieto di imporre
altri oneri
1. Le pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i
Comuni non possono imporre, per l'impianto di reti o per l'esercizio
dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non
siano stabiliti per legge.
2. Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica
hanno l'obbligo di tenere indenne l'Ente locale, ovvero l'Ente
proprietario, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione
delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di
installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le
aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale. Nessun altro
onere finanziario o reale può essere imposto, in base all'articolo 4
della legge 31 luglio 1997, n. 249, in conseguenza dell'esecuzione
delle opere di cui al Codice, fatta salva l'applicazione della tassa
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni ed integrazioni, calcolato secondo quanto previsto dal
comma 2, lettera e), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale
contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui
all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15
novembre 1993, n. 507.
CAPO VII
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 208
Limitazioni legali
1. Per la protezione dai disturbi radioelettrici degli impianti
trasmittenti e riceventi delle stazioni radio adibite a servizi
pubblici e per evitare dannosi assorbimenti dei campi
elettromagnetici possono essere imposte limitazioni alla costruzione
di edifici, di tramvie, di filovie, di funicolari, di teleferiche, di
linee elettriche, di strade e di strade ferrate, nonchè all'uso di
macchinari e di apparati elettrici e radioelettrici nelle zone
limitrofe del comprensorio della stazione radio fino alla distanza di
mille metri dai confini del comprensorio stesso.
2. Le limitazioni sono imposte con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro delle comunicazioni, prima
dell'inizio del funzionamento delle stazioni.
3. Per le limitazioni imposte è dovuto un equo indennizzo.
Art. 209
Installazione di
antenne riceventi del servizio di
radiodiffusione
e di antenne per la fruizione di servizi di
comunicazione elettronica.
1. I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non
possono opporsi alla installazione sulla loro proprietà di antenne
appartenenti agli abitanti dell'immobile stesso destinate alla
ricezione dei servizi di radiodiffusione e per la fruizione dei
servizi radioamatoriali.
2. Le antenne, i relativi sostegni, cavi ed accessori non devono
in alcun modo impedire il libero uso della proprietà, secondo la sua
destinazione, nè arrecare danno alla proprietà medesima od a terzi.
3. Si applicano all'installazione delle antenne l'articolo 91,
nonchè il settimo comma dell'articolo 92.
4. Gli impianti devono essere realizzati secondo le norme
tecniche emanate dal Ministero.
5. Nel caso di antenne destinate a servizi di comunicazione
elettronica ad uso privato è necessario il consenso del proprietario
o del condominio, cui è dovuta un'equa indennità che, in mancanza
di accordo fra le parti, sarà determinata dall'autorità
giudiziaria.
Art. 210
Prevenzione ed
eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni
ed alle radioricezioni.
1. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 12 novembre
1996, n. 615 e dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, è
vietato immettere in commercio o importare nel territorio nazionale,
a scopo di commercio, usare od esercitare, a qualsiasi titolo,
apparati od impianti elettrici o linee di trasmissione di energia
elettrica non rispondenti alle norme stabilite per la prevenzione e
per la eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle
radioricezioni.
2. L'immissione in commercio e l'importazione a scopo di
commercio dei materiali indicati nel comma 1 sono subordinate al
rilascio di una certificazione, di un contrassegno, di una
attestazione di rispondenza ovvero alla presentazione di una
dichiarazione di rispondenza.
3. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle
attività produttive, è effettuata la designazione degli organismi o
dei soggetti che rilasciano i contrassegni o gli attestati di
rispondenza previsti dal comma 2.
Art. 211
Turbative alle reti ed
ai servizi di comunicazione elettronica
1. È vietato arrecare disturbi o causare interferenze alle reti
ed ai servizi di comunicazione elettronica; si applica il disposto
dell'articolo 97.
Art. 212
Sanzioni
1. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo
210 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30,00
a euro 600,00.
2. Qualora il contravventore appartenga alla categoria dei
costruttori o degli importatori di apparati od impianti elettrici o
radioelettrici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 100,00 a euro 200,00, oltre alla confisca dei prodotti e delle
apparecchiature non conformi alla certificazione di rispondenza di
cui all'articolo 210.