www.tuttoambiente.it


Circ. 5 agosto 2003, n. 6323.

Graduatoria specifica finalizzata al raggiungimento di obiettivi di sviluppo sostenibile, prevista dalla misura 1.1 del Programma Operativo Nazionale "Sviluppo Imprenditoriale Locale", approvato dalla Commissione della Unione Europea con decisione C(2000)2342 dell'8 agosto 2000. Circolare attuativa.

(GU n. 211 del 11-9-2003- Suppl. Ordinario n.148)

------------------------------------------------

 

 Alle Imprese interessate

 Alle Banche concessionarie

 All'A.B.I.

 All'ASS.I.LEA.

 Alla CONFINDUSTRIA

 Alla CONFAPI

 Alla CONFCOMMERCIO

 Alla CONFESERCENTI

 All'ANCE

 Alle confederazioni artigiane

 

Il Programma Operativo Nazionale (P.O.N.) "Sviluppo imprenditoriale

locale", approvato dalla Commissione della U.E. con decisione

C(2000)2342 dell'8.8.2000, ha previsto, nell'ambito della misura 1.1

ed a valere sulla legge n. 488/92 (regime di aiuto rispondente agli

orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità

regionale), l'attivazione di una graduatoria finalizzata al

perseguimento di uno specifico obiettivo di miglioramento della

sostenibilità ambientale delle unità produttive ubicate nei

territori ammessi agli interventi dei fondi strutturali a titolo

dell'obiettivo 1.

La scelta di definire, nell'ambito degli interventi ordinariamente

previsti dalla legge 488/92, una graduatoria dedicata, diretta a

perseguire una finalità di sviluppo sostenibile del tessuto

produttivo delle regioni dell'obiettivo 1 (secondo le previsioni

dell'art. 5 delle direttive per la concessione e erogazione delle

agevolazioni della legge 488/92, di cui al T.U. approvato con D.M. 3

luglio 2000 e successive modifiche e integrazioni), nasce dalla

necessità di stimolare la realizzazione di programmi di investimento

da parte delle imprese diretti alla mitigazione degli impatti

ambientali alle stesse riconducibili in un territorio nel quale si

ritiene necessario riportare alla dovuta centralità temi ambientali

quali i rifiuti, la risorsa idrica, i consumi energetici e le

relative emissioni in atmosfera.

Al fine, di consentire l'accesso alle agevolazioni di cui si tratta,

nel rispetto dei termini, delle procedure e delle modalità fissati

dalle citate direttive e dal regolamento (D.M. n. 527 del 20 ottobre

1995 e successive modifiche e integrazioni), si forniscono le

seguenti indicazioni nonchè, in allegato, il facsimile dello

specifico modulo di domanda, l'elenco della documentazione e gli

schemi delle principali dichiarazioni necessarie per la concessione e

l'erogazione delle agevolazioni, precisando che, per quanto non

disciplinato dalla presente circolare, si applica, per quanto

compatibile, quanto indicato nella circolare n. 900315 del 14 luglio

2000 (S.O. n. 122 della G.U.R.I. n. 175 del 28.7.2000) e successive

modifiche e integrazioni.

I contenuti e le modalità della presente circolare sono stati

definiti dal Ministero delle attività produttive di concerto con il

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

 

1 - PREMESSE DI CARATTERE GENERALE

1.1 Il sistema agevolativo, finalizzato al raggiungimento di

obiettivi di sviluppo sostenibile, è applicato, attraverso una

procedura a bando, in favore delle sole imprese che svolgono

attività estrattive, manifatturiere, di costruzioni, di produzione e

distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua calda e di

servizi. Esso prevede, sulla base delle risorse finanziarie

disponibili, la concessione di un contributo in c/impianti alle

imprese che ne abbiano fatto domanda per il relativo bando, nei

termini fissati con decreto del Ministro delle attività produttive,

a fronte di programmi realizzati nell'ambito di proprie unità

produttive ubicate nei territori ammessi agli interventi dei fondi

strutturali a titolo dell'obiettivo 1 (Campania, Puglia, Basilicata,

Calabria, Sicilia e Sardegna), concernenti investimenti, con spese

ammissibili non inferiori a 300.000,00 euro e non superiori a

25.822.844,95 euro, finalizzati al conseguimento di miglioramenti

ambientali riguardanti uno dei seguenti quattro temi:

a) Rifiuti (riduzione della produzione e/o del conferimento a terzi

di rifiuti speciali pericolosi e/o non pericolosi),

b) Risorsa idrica (riduzione del consumo di acqua ed eventuale

miglioramento della qualità dei reflui),

c) Energia (riduzione del consumo totale di energia e/o aumento del

ricorso ad energia da fonti rinnovabili derivante da autoproduzione

ed eventuale miglioramento della qualità delle emissioni in

atmosfera),

d) Multisettore (interventi concernenti almeno due dei precedenti

temi).

La domanda di agevolazione deve riguardare solo uno dei temi di cui

alle lettere a), b),o c); qualora il programma di investimenti per il

quale si intendono richiedere le agevolazioni riguardi più di uno di

tali temi, deve essere presentata una sola domanda riferita al tema

"Multisettore" di cui alla lettera d).

1.2 Per l'attuazione del predetto sistema agevolativo è prevista

l'attivazione di un bando con specifiche graduatorie di merito.

Ciascuna graduatoria, relativa a tutte e sei le regioni interessate,

si riferisce ad uno dei temi o sottotemi di cui nel seguito. Le

risorse finanziarie disponibili per il bando sono pari a

309.874.139,45 euro e sono così ripartite:

a) Rifiuti:

a1) Rifiuti pericolosi: 30.987.413,95

a2) Rifiuti non pericolosi: 20.658.275,96

b) Risorsa idrica: 51.645.689,91

c) Energia: 51.645.689,91

d) Multisettore: 154.937.069,72

La concessione delle agevolazioni avviene sulla base della posizione

assunta dai programmi nella graduatoria di merito, seguendo l'ordine

decrescente, dalla prima fino all'esaurimento dei fondi disponibili

per ciascuno dei suddetti temi o sottotemi in cui si articola

l'intervento.

Per l'istruttoria dei programmi, il Ministero si avvale delle "banche

concessionarie" convenzionate con il Ministero stesso per le domande

relative alla legge n. 488/92. La posizione del programma nella

graduatoria di merito è determinata dal valore che per lo stesso

assume l'indicatore degli effetti ecologico-ambientali derivanti dal

programma medesimo, di cui al successivo punto 6.2, e, in caso di

ex-equo, dall'avvenuta acquisizione, entro il termine ultimo di

presentazione delle domande, della certificazione ambientale EMAS o

ISO 14001.

I programmi di investimento per i quali il punteggio dell'indicatore

ambientale è pari a zero non sono considerati ammissibili alle

agevolazioni.

1.3 Le graduatorie sono formate entro il trentesimo giorno successivo

al termine finale di trasmissione delle risultanze istruttorie da

parte delle banche concessionarie al Ministero. Contestualmente il

Ministero stesso provvede alla emissione dei decreti di concessione

provvisoria in favore dei programmi il cui fabbisogno può essere

soddisfatto con le risorse disponibili per ciascuno dei suddetti temi

o sottotemi. Nel caso in cui dovessero rimanere risorse non assegnate

in una delle due graduatorie relative ai sottotemi "Rifiuti" per

esaurimento dei relativi programmi agevolabili, le stesse sono

attribuite all'altra graduatoria. Le eventuali risorse di un

determinato tema che dovessero ugualmente rimanere non assegnate

vengono ripartite tra gli altri temi in proporzione al fabbisogno dei

relativi programmi non agevolati o agevolati parzialmente ed

assegnati a questi ultimi secondo l'ordine della graduatoria. Le

agevolazioni concesse vengono rese disponibili in due quote annuali

di pari importo alla stessa data di ogni anno, la prima delle quali

al trentunesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana delle graduatorie. I programmi agevolati

devono essere ultimati entro 24 mesi dalla data del decreto di

concessione provvisoria delle agevolazioni.

 

2 - SOGGETTI BENEFICIARI E AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI

2.1 I soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni sono le

imprese che svolgono attività estrattive, manifatturiere, di

costruzioni, di produzione e distribuzione di energia elettrica, di

vapore e acqua calda e di servizi (queste ultime costituite sotto

forma di società regolari), secondo i limiti e i criteri previsti

per la legge 488/92, che intendono promuovere programmi di

investimento nell'ambito di proprie unità produttive ubicate nei

territori ammessi agli interventi dei fondi strutturali a titolo

dell'obiettivo 1 (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e

Sardegna).

2.2 Poichè per la concessione delle agevolazioni vengono utilizzati

fondi cofinanziati dal F.E.S.R. (Fondo Europeo di Sviluppo

Regionale), non possono accedere alle agevolazioni medesime le

imprese operanti nei settori agroindustriali individuati dai seguenti

codici di attività della "Classificazione ISTAT '91": 15.10 - 15.20

- 15.30 - 15.40 - 15.51 - 15.60 - 15.70 - 15.83 - 15.89.3 - 15.91 -

15.92 - 15.93 - 15.94 - 15.95 - 15.97 e 16.00, limitatamente ai

prodotti inclusi nell'Allegato I al Trattato di Roma.

Al fine di consentire il pieno rispetto delle scadenze fissate

dall'Unione europea per gli impegni di spesa e per l'erogazione a

saldo dell'agevolazione, i termini ordinari stabiliti dalle norme di

attuazione della legge n. 488/92 per l'ultimazione dei programmi

agevolati e la presentazione della documentazione finale di spesa,

potrebbero subire modifiche che, comunque, saranno tempestivamente

rese note.

2.3 Le agevolazioni concedibili consistono in un contributo in

c/impianti che, tenuto conto delle caratteristiche dei programmi di

investimento ammissibili (si veda il successivo punto 3.1) è pari

all'80% delle intensità massime approvate dalla Commissione europea

per l'attuazione del regime di aiuto di cui alla legge n. 488/92,

articolate per dimensione dell'impresa beneficiaria (piccola, media o

grande) ed ubicazione dell'unità produttiva.

2.4 Per beneficiare delle agevolazioni in argomento, l'apporto

dell'impresa destinato al predetto programma di investimenti deve

garantire, insieme al contributo in c/impianti di cui alla presente

normativa, la copertura finanziaria del programma stesso; tale

apporto deve risultare in ogni caso, come previsto dagli orientamenti

comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, non

inferiore al 25% dell'investimento totale ammissibile alle

agevolazioni. Il predetto apporto dell'impresa è rappresentato dalle

fonti di copertura finanziaria dell'investimento - ivi inclusi i

finanziamenti bancari ed il capitale proprio come definito al punto

6.2 della circolare n. 900315 del 14.7.2000 e successive modifiche e

integrazioni - esenti da qualsiasi elemento di aiuto pubblico. Tale

obbligo del 25% deve essere comunque soddisfatto a prescindere

dall'ammontare del contributo ottenibile. L'importo dei mezzi

finanziari apportati dall'impresa e quello dell'investimento

ammissibile alle agevolazioni sono considerati entrambi in valore

nominale. Le fonti finanziarie da considerare a tal fine sono quelle

rientranti nelle disponibilità dell'impresa in tempi coerenti con la

realizzazione del programma di investimenti.

 

3 - PROGRAMMI E SPESE AMMISSIBILI - IL BUSINESS PLAN E LA PERIZIA

TECNICA GIURATA

3.1 I programmi di investimenti da agevolare devono essere

esclusivamente e specificatamente finalizzati a miglioramenti

ambientali tramite l'adozione di tecnologie di processo eventualmente

associate a tecniche di abbattimento e devono essere realizzati in

unità produttive ubicate nei territori ammessi agli interventi dei

fondi strutturali a titolo dell'obiettivo 1 (Campania, Puglia,

Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna). Tenuto conto delle dette

particolari finalità, sono esclusi i programmi di "nuovo impianto" e

di "ampliamento" mentre sono inclusi quelli di "trasferimento", di

cui alla circolare n. 900315 del 14.7.2000 e successive modifiche e

integrazioni, questi ultimi esclusivamente nel caso in cui il

cambiamento della localizzazione dell'unità produttiva sia imposto

da decisioni e/o ordinanze emanate, prima dell'apertura dei termini

di presentazione delle domande di agevolazione, dall'amministrazione

pubblica centrale o locale in riferimento a finalità di risanamento

e di valorizzazione ambientale. I programmi di investimenti devono

riguardare uno dei seguenti temi o sottotemi:

a)Rifiuti:

a1) Rifiuti pericolosi (riduzione della produzione di rifiuti

speciali pericolosi e/o realizzazione, all'interno dell'unità

produttiva interessata dal programma, di impianti di recupero e/o

autosmaltimento con termovalorizzazione dei rifiuti speciali

pericolosi che determinano una riduzione del quantitativo dei rifiuti

pericolosi conferiti a terzi)

a2) Rifiuti non pericolosi (riduzione della produzione di rifiuti

speciali non pericolosi e/o realizzazione, all'interno dell'unità

produttiva interessata dal programma, di impianti di recupero e/o

autosmaltimento con termovalorizzazione dei rifiuti speciali non

pericolosi che determinano una riduzione del quantitativo dei rifiuti

non pericolosi conferiti a terzi),

b)Risorsa idrica (riduzione del consumo di acqua ed eventuale

miglioramento della qualità dei reflui),

c)Energia (riduzione del consumo totale di energia e/o aumento del

ricorso ad energia da fonti rinnovabili derivante da autoproduzione

ed eventuale miglioramento della qualità delle relative emissioni in

atmosfera),

d)Multisettore (interventi concernenti almeno due dei precedenti

temi).

La domanda di agevolazione deve riguardare solo uno dei temi di cui

alle lettere a), b) o c); qualora il programma di investimenti per il

quale si intendono richiedere le agevolazioni riguardi più di uno di

tali temi, deve essere presentata una sola domanda riferita al tema

"Multisettore" di cui alla lettera d).

I programmi concernenti il tema "Rifiuti", che, come detto in

precedenza, si articola nei due sottotemi "Rifiuti pericolosi" e

"Rifiuti non pericolosi", riguardano gli investimenti finalizzati ad

introdurre modifiche di processo che comportino la riduzione della

produzione di rifiuti speciali non pericolosi e/o pericolosi, ovvero

finalizzati alla realizzazione, all'interno dell'unità produttiva

interessata dal programma, di impianti di recupero di materia e/o di

autosmaltimento con termovalorizzazione dei rifiuti speciali non

pericolosi e/o pericolosi che determinano una riduzione del

quantitativo di rifiuti conferiti all'esterno. Sono esclusi i

programmi concernenti la realizzazione dei soli impianti per lo

svolgimento di operazioni preliminari allo smaltimento, quali il

deposito preliminare, il raggruppamento e il ricondizionamento; è

inoltre esclusa la realizzazione di impianti di trattamento biologico

o chimico-fisico dei rifiuti che diano luogo ad una riduzione della

quantità di rifiuti conferiti a terzi; sono altresì escluse la

realizzazione di impianti di messa in riserva dei rifiuti prodotti

finalizzata al recupero dei medesimi, qualora il recupero non avvenga

all'interno dell'unità produttiva, e la realizzazione di interventi

finalizzati alla riduzione della produzione di rifiuti non pericolosi

che comportino un incremento della produzione totale di rifiuti

pericolosi. Possono presentare programmi di investimento concernenti

tale tema solo le imprese obbligate a tenere il registro di carico e

scarico - di cui all'art. 12, D.Lgs. 5.2.97, n. 22 - in relazione

alla produzione di rifiuti speciali (rif: D. Lgs. 5.2.97, n. 22 art.

7 - S.O. alla G.U.R.I. n. 237/L del 28/11/97 - ed all. A Direttiva

del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 9

aprile 2002 - S.O. alla G.U.R.I. n. 102 del 10 maggio 2002)

nell'unità produttiva interessata dal programma da agevolare.

Per quanto concerne il tema "Risorsa idrica", si tratta di programmi

di investimento che, attraverso nuove tecnologie di processo

eventualmente associate a specifiche tecniche di abbattimento, sono

finalizzati alla riduzione della quantità totale di risorsa idrica

prelevata ed eventualmente al miglioramento della qualità dei reflui

attraverso la riduzione degli scarichi di inquinanti nel corpo idrico

recettore o in fognatura. Tutti gli interventi relativi alla

riduzione dei consumi di risorsa idrica devono comprendere, pena la

revoca delle agevolazioni eventualmente concesse, l'installazione di

idonei misuratori di portata, opportunamente posizionati, al fine di

permettere, in sede di controlli, la verifica delle riduzioni di

consumo dichiarate.

I programmi concernenti il tema "Energia" riguardano la riduzione dei

consumi di energia e/o l'aumento dell'incidenza sui consumi stessi

dell'energia autoprodotta da fonti rinnovabili, ed eventualmente, la

riduzione degli inquinanti disciplinati dal DPR 203/88 attraverso

nuove tecnologie di processo ovvero specifiche tecniche di

abbattimento; la riduzione degli inquinanti può riguardare solo le

imprese i cui impianti di produzione di energia siano soggetti ad

autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.P.R. n.

203/88, per le sostanze indicate ai punti da C3.4.2.1 a C3.4.2.4

della Scheda Tecnica di cui al successivo punto 5.2.

Al tema "Multisettore" l'impresa ricorre allorchè intenda

intervenire, con le medesime cause di esclusione, su due o tre dei

temi fino ad ora trattati.

Per tutti i suddetti temi, ivi compreso il "Multisettore", sono

ammessi i programmi relativi ad investimenti con spese ammissibili

non inferiori a 300.000,00 euro o non superiori a 25.822.844,95 euro.

3.2 Ciascuna domanda di agevolazioni deve essere correlata ad un

programma di investimenti che deve riguardare una sola unità

produttiva e che deve essere organico e funzionale, da solo idoneo,

cioè, a conseguire gli obiettivi di miglioramento ambientale

prefissati dall'impresa ed indicati nella domanda di agevolazione e

nella relativa documentazione allegata. Uno stesso programma non può

essere suddiviso in più domande di agevolazione. Allo scopo di

evidenziare compiutamente le caratteristiche del programma e

l'idoneità al conseguimento dei suddetti obiettivi, l'impresa, deve

corredare la domanda, pena la non ammissibilità della domanda

stessa, di duplice copia della sola parte descrittiva del business

plan, di cui si fornisce in Allegato n. 1 un indice ragionato degli

argomenti (la parte numerica non è richiesta, indipendentemente

dall'ammontare degli investimenti del programma), e di una Perizia

Tecnica giurata (i cui dati e le informazioni essenziali sono

riportati in Allegato n. 2), predisposta da uno specifico

professionista che:

- con riferimento all'esercizio "precedente", descriva l'impianto e

dichiari che le relative emissioni ed i relativi consumi documentati

o dichiarati dall'impresa sono compatibili con il tipo di impianto,

con le tecnologie di abbattimento presenti e con lo stato

dell'impianto medesimo;

- attesti - premettendo un'analitica descrizione tecnica

dell'intervento per cui è richiesta l'agevolazione, nonchè una

descrizione dell'impianto relativo all'esercizio a regime - la

conoscenza nel dettaglio della o delle tecnologie oggetto

dell'intervento e che tramite la realizzazione dell'intervento stesso

- tenuto conto delle produzioni realizzate nell'esercizio

"precedente" e di quelle previste per l'esercizio "a regime" indicate

dall'impresa nella parte descrittiva del business plan di cui nel

seguito e riportate nella perizia stessa - è tecnicamente possibile

che l'impianto consegua i miglioramenti ambientali ivi indicati.

La suddetta Perizia Tecnica giurata deve essere predisposta da un

ingegnere o da un chimico iscritto al relativo albo da almeno cinque

anni (per quanto riguarda gli ingegneri: alla "Sezione A", settore

"industriale" o settore "civile e ambientale"; per quanto riguarda i

chimici: alla "Sezione A"); per gli investimenti al di sotto dei 2,5

milioni di euro, la Perizia stessa può essere predisposta anche da

un perito industriale chimico, meccanico, termotecnico,

elettrotecnico e automazione, fisico (quest'ultimo per le proprie

competenze professionali) iscritto all'albo da almeno sette anni.

Per la parte relativa all'esercizio "precedente", la Perizia Tecnica

deve essere redatta sulla base degli elementi oggettivi, quali

certificazioni o altra documentazione, da allegare alla Perizia

stessa, o, solo in assenza di questi ultimi, sulla base degli

elementi risultanti da apposita analisi tecnica, oggetto di specifica

dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000,

del legale rappresentante dell'impresa istante. Per i temi "Risorsa

Idrica" ed "Energia", per quest'ultimo solo se prevista anche la

riduzione degli inquinanti in atmosfera, nella Perizia Tecnica devono

essere indicati rispettivamente gli estremi dell'autorizzazione degli

scarichi idrici per acque reflue industriali e gli estremi delle

autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, le sostanze interessate

ed i relativi limiti, il dettaglio dei valori indicati e tutti i

parametri utili alla determinazione dei valori indicati.

L'impresa dovrà porre particolare attenzione nella predisposizione

della Scheda Tecnica di cui al successivo punto 5.2, tenuto conto che

i miglioramenti ambientali riportati in quest'ultima non devono

essere diversi da quelli indicati nella Perizia Tecnica; qualora si

dovesse rilevare una difformità tra i dati indicati dall'impresa e

quelli contenuti nella Perizia Tecnica, si opererà, ai fini

dell'attribuzione del punteggio relativo all'indicatore ambientale,

nel modo seguente:

- nel caso in cui i dati indicati dall'impresa prevedano dei

miglioramenti ambientali inferiori a quelli contenuti nella Perizia

Tecnica, saranno presi in considerazione quelli indicati

dall'impresa;

- nel caso in cui i dati indicati dall'impresa prevedano dei

miglioramenti ambientali superiori a quelli contenuti nella Perizia

Tecnica, saranno presi in considerazione questi ultimi.

Il business plan deve adeguatamente approfondire gli argomenti

indicati in modo necessariamente sintetico nella Scheda Tecnica.

Particolare attenzione deve essere posta nell'indicare puntualmente i

prodotti e le relative quantità dell'esercizio "precedente" e quelli

previsti nell'esercizio "a regime". Deve essere inoltre rappresentata

e adeguatamente documentata sia la solidità finanziaria dell'impresa

stessa e, se del caso, anche dei soci, sia la reale capacità di fare

fronte in modo affidabile alle esigenze tecniche ed agli impegni

finanziari assunti, questi ultimi soprattutto con riferimento ad

altri eventuali programmi temporalmente sovrapposti a quello da

agevolare. Gli eventuali altri programmi temporalmente sovrapposti a

quello da agevolare, devono essere puntualmente richiamati nel

business plan e, per quelli oggetto di domande presentate a valere

sulla legge n. 488/92, vi è l'obbligo, ai sensi dell'art. 5, comma 2

del regolamento, di allegare una fotocopia del relativo Modulo e

della Scheda Tecnica.

Qualora, nel corso di realizzazione del programma di investimenti

agevolato, l'impresa modifichi la/e tecnologia/e oggetto

dell'intervento indicata/e nella Perizia Tecnica giurata, la stessa -

nel rispetto dell'obbligo sottoscritto con il Modulo di domanda di

cui al successivo punto 5.2 in merito alla tempestiva comunicazione

delle variazioni del programma - deve darne comunicazione alla banca

concessionaria allegando una nuova Perizia Tecnica giurata,

predisposta come sopra specificato, che indichi i nuovi dati

concernenti i miglioramenti ambientali che è possibile conseguire

con la/e nuova/e tecnologia/e, al fine di verificare che gli

obiettivi del programma originariamente formulati siano mantenuti,

tenuto anche conto di quanto previsto al successivo punto 6.3. La

mancata o incompleta comunicazione può determinare, previa

contestazione all'impresa inadempiente, la revoca totale delle

agevolazioni concesse. Qualora nel corso dei controlli o delle

ispezioni di cui all'art. 11 del regolamento dovesse essere rilevata

una modifica della/e tecnologia/e senza che l'impresa ne abbia data

completa comunicazione alla banca, ferme restando le eventuali

valutazioni da parte del Ministero in merito ai conseguenti

adempimenti revocatori, l'impresa stessa è tenuta ad adempiere in

modo puntuale e tempestivo, e, comunque, non oltre sessanta giorni

dalla data di notifica della contestazione, ai suddetti obblighi,

pena la revoca delle agevolazioni concesse.

3.3 Con riferimento a quanto previsto dall'art. 4, commi 1 e 2 del

regolamento, si riportano nell'Allegato n. 3 le tipologie di spesa

ammissibili e i relativi divieti, limitazioni e condizioni, in parte

mutuati dalle direttive U.E., che si applicano a tutti i territori

interessati dall'intervento agevolativo e con riferimento a tutti i

programmi agevolati. Si ricorda che l'ammissibilità alle

agevolazioni delle suddette spese, ivi incluse quelle relative alla

Perizia Tecnica giurata di cui al precedente punto 3.2, è prevista

solo ed esclusivamente qualora inserite in programmi di investimento

avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione del

Modulo di domanda di cui al successivo punto 5.2.

3.4 L'ultimazione del programma deve avvenire non oltre 24 mesi dalla

data del relativo decreto di concessione provvisoria delle

agevolazioni, fatta salva la proroga di cui al punto 3.9 della

circolare n. 900315 del 14.07.2000 e successive modificazioni e

integrazioni che, comunque, non può essere riconosciuta in relazione

al solo ritardato ottenimento della certificazione ambientale EMAS o

ISO 14001 (si veda l'allegato n. 3, lettera a).

 

4 - BANCHE CONCESSIONARIE E ISTITUTI COLLABORATORI

4.1 Gli adempimenti istruttori propedeutici alla concessione delle

agevolazioni ed i riscontri, gli accertamenti e le verifiche

necessari all'erogazione delle agevolazioni stesse fino al saldo,

nonchè la gestione delle relative somme, sono affidati alle banche

concessionarie convenzionate con il Ministero delle attività

produttive per le domande relative alla legge n. 488/92 ed il cui

elenco è stato pubblicato con circolare n. 937820 dell'11 novembre

2002 (G.U.R.I. n. 278 del 27.11.2002) e successive modifiche e

integrazioni.

4.2 Nel caso in cui l'impresa intenda realizzare il programma con

l'acquisizione, in tutto o in parte, di beni con il sistema della

locazione finanziaria, deve rivolgersi ad uno degli istituti

collaboratori convenzionati con le banche concessionarie riportati

nel medesimo elenco di cui al precedente punto 4.1. All'istituto

collaboratore vengono riservati i medesimi adempimenti previsti dalle

norme di attuazione della legge n. 488/92.

 

5 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E ISTRUTTORIE DELLE BANCHE

CONCESSIONARIE

5.1 I termini di presentazione delle domande di agevolazioni sono

fissati con decreto del Ministro delle attività produttive.

Ai fini della presentazione delle domande valgono i medesimi divieti

e limitazioni indicati al punto 5.1 della circolare n. 900315 del

14.7.2000.

5.2 La domanda di agevolazione deve essere presentata, entro i

termini di cui al precedente punto 5.1, secondo le modalità ed

utilizzando esclusivamente il modello a stampa del Modulo di domanda

della legge 488/92. A modifica di quanto riportato nelle istruzioni

allegate al Modulo, si precisa che:

- laddove viene richiesto di indicare le "produzioni principali

realizzate o da realizzare a seguito del programma" deve intendersi

che l'indicazione va riferita alle produzioni realizzate nell'unità

produttiva ove verrà svolto il programma di investimento a finalità

ambientale per il quale vengono richieste le agevolazioni;

- laddove viene richiesto di indicare la "tipologia del programma",

non essendo prevista dalla presente circolare alcuna "tipologia",

deve intendersi che l'indicazione va riferita al tema (Rifiuti -

Risorsa idrica - Energia - Multisettore) cui è riferito il programma

di investimenti.

Si precisa inoltre che le dichiarazioni prestampate sul Modulo a

stampa valgono per quanto compatibili con la presente circolare. Il

Modulo deve essere corredato, pena l'invalidità della domanda

medesima, di tutta la documentazione di cui all'Allegato n. 4

necessaria per il completamento dell'attività istruttoria. Si

ribadisce che, indipendentemente dalle caratteristiche dei relativi

programmi o dall'ammontare dei relativi investimenti, non è prevista

la formulazione della parte numerica del business plan. Elementi

basilari della detta documentazione sono pertanto la Scheda Tecnica

(il cui fac-simile, con le relative istruzioni per la compilazione,

è riportato nell'Allegato n. 5), contenente i principali dati e le

informazioni sull'impresa proponente e sul programma di investimenti,

e la Perizia Tecnica giurata di cui al precedente punto 3.2. Il

Modulo riporta a stampa il numero di progetto pre-assegnato e,

pertanto, al fine di eliminare il rischio della duplicazione di tali

numeri, è rigorosamente vietata la presentazione di domande redatte

su fotocopie del Modulo a stampa, ancorchè compilate e firmate in

originale; qualora, per qualsiasi motivo, il Modulo di domanda

venisse presentato in difformità da quanto sopra specificato, la

domanda stessa, per i suddetti motivi, non sarà considerata valida.

La Scheda Tecnica deve essere predisposta esclusivamente in

conformità allo schema riportato all'Allegato n. 5 (tramite

compilazione a macchina di una copia del detto allegato, ovvero

compilazione attraverso personal computer dello specifico schema

disponibile sul sito internet del Ministero,

www.attivitaproduttive.gov.it), pena l'invalidità della domanda. Sia

le pagine della Scheda Tecnica che quelle del business plan devono

essere poste nella corretta sequenza e rese solidali; sull'ultima

pagina di ciascuno dei due documenti deve essere apposta la firma del

legale rappresentante della società o di un suo procuratore speciale

con le medesime modalità previste per il Modulo di domanda. I Moduli

originali a stampa e le relative istruzioni sono disponibili anche

presso gli Uffici centrali e periferici della Direzione Generale per

il Coordinamento degli Incentivi alle Imprese del Ministero, presso

le banche concessionarie, gli istituti collaboratori e presso gli

uffici centrali e periferici dell'Istituto per la Promozione

Industriale.

A garanzia della volontà dell'impresa di realizzare il programma

agevolato, al Modulo di domanda deve essere allegata, pena

l'invalidità della domanda stessa, la ricevuta del versamento della

cauzione ovvero la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa

secondo le modalità valide per le domande ai sensi della legge

488/92.

5.3 Alle domande istruite positivamente dalla banca concessionaria ma

non agevolate a causa delle disponibilità finanziarie inferiori

all'importo delle agevolazioni complessivamente richieste non si

applicano le modalità dell'inserimento automatico o della

riformulazione sul primo bando utile successivo di cui all'art. 6,

comma 8 del regolamento e al punto 5.6 della circolare n. 900315 del

14.7.2000.

5.4 La banca concessionaria procede alla istruttoria secondo le

modalità ed i criteri stabiliti per la legge 488/92 e redige la

conseguente relazione attenendosi allo schema contenuto nella

convenzione con il Ministero. L'accertamento istruttorio non dovrà

riguardare i livelli occupazionali, le potenzialità degli impianti,

le quantità di produzioni conseguibili e le prospettive di mercato.

La banca concessionaria, oltre a quanto correntemente previsto dalla

circolare n. 900315 del 14.7.2000 e successive modifiche e

integrazioni, dovrà verificare attentamente che, in relazione

all'indicatore degli effetti ecologico-ambientali, i dati riportati

nella Scheda Tecnica trovino riscontro con i dati di dettaglio

indicati nella Perizia Tecnica.

Contestualmente all'invio delle risultanze istruttorie al Ministero,

le banche concessionarie inviano a ciascuna impresa interessata e

alle regioni competenti una nota contenente i relativi dati proposti

per la formazione della graduatoria secondo lo schema di cui

all'Allegato n. 6.

 

6 - GRADUATORIE E CONCESSIONI PROVVISORIE

6.1 La concessione delle agevolazioni avviene sulla base della

posizione assunta dai programmi nell'ambito di cinque specifiche

graduatorie di merito, seguendo l'ordine decrescente, dalla prima

fino all'esaurimento dei fondi disponibili. Ciascuna delle cinque

graduatorie, unica per tutte e sei le regioni interessate, si

riferisce ad uno dei temi o sottotemi indicati al precedente punto

3.1. I suddetti fondi sono pari a 309.874.139,45 euro e sono

suddivisi come segue:

a)Rifiuti:

a1) Rifiuti pericolosi: 30.987.413,95

a2)Rifiuti non pericolosi: 20.658.275,96

b)Risorsa idrica: 51.645.689,91

c)Energia: 51.645.689,91

d)Multisettore: 154.937.069,72

Le graduatorie sono formate dal Ministero entro il trentesimo giorno

successivo al termine finale di invio delle risultanze istruttorie da

parte delle banche concessionarie e viene dallo stesso Ministero

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Nelle

graduatorie vengono inseriti i programmi i cui esiti istruttori delle

banche concessionarie siano positivi, indicando, in relazione ai

fabbisogni finanziari di ciascun programma e delle disponibilità

attribuite a ciascun tema o sottotema, quelli agevolabili per i quali

si potrà provvedere alla emanazione dei decreti di concessione

provvisoria, dal primo in graduatoria in poi, e quelli che ne restano

esclusi per insufficienza delle disponibilità medesime. Nel caso in

cui un programma concernente il tema "Rifiuti" riguardi sia il

sottotema "Rifiuti pericolosi" che quello dei "Rifiuti non

pericolosi", il programma stesso viene inserito nella graduatoria

relativa al sottotema "Rifiuti pericolosi". Ai fini dell'attribuzione

delle risorse, si tiene conto, per ciascun tema o sottotema, di una

riserva del 70% delle risorse stesse in favore delle piccole e medie

imprese; le somme di tale riserva eventualmente non utilizzate dalle

piccole e medie imprese vengono assegnate alle grandi imprese del

medesimo tema o sottotema.

Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultimo programma agevolabile

di ciascun tema o sottotema dovesse essere solo in parte coperto

dalle disponibilità residue, si procede alla concessione della somma

pari a dette disponibilità residue, agevolando, comunque, l'intero

programma. Nel caso in cui dovessero rimanere risorse non assegnate

in una delle due graduatorie relative ai sottotemi "Rifiuti" per

esaurimento dei relativi programmi agevolabili, le stesse sono

attribuite all'altra graduatoria. Le eventuali risorse di un

determinato tema che dovessero ugualmente rimanere non assegnate

vengono ripartite tra gli altri temi in proporzione al fabbisogno dei

relativi programmi non agevolati o agevolati parzialmente ed

assegnati a questi ultimi secondo l'ordine della graduatoria.

La posizione di ciascun programma nella specifica graduatoria è

determinata dal cosiddetto "indicatore ambientale" di cui al

successivo punto 6.2, il cui valore è rappresentato dal punteggio

complessivo conseguito dal programma in relazione a specifiche

prestazioni ambientali; in caso di ex equo, assume una migliore

posizione in graduatoria il programma relativo ad un'unità

produttiva per la quale, entro il termine ultimo di presentazione

delle domande di agevolazione, l'impresa abbia ottenuto la

certificazione relativa all'adesione al sistema di gestione

ambientale conforme al regolamento EMAS (1836/93 e successive

modificazioni) ovvero all'adesione a sistemi di gestione ambientale

conformi alla norma UNI EN ISO 14001 (il sussistere o meno di tale

condizione deve essere obbligatoriamente indicato dall'impresa nella

Scheda Tecnica e documentato con la relativa certificazione), con

priorità della prima rispetto alla seconda. Qualora permanesse lo

stato di ex-equo, si dà priorità alla data di presentazione della

domanda di agevolazione.

6.2 Il punteggio complessivo dell'indicatore ambientale attribuito a

ciascun programma in relazione al livello di attenzione dimostrato

dall'impresa richiedente nei confronti delle tematiche ambientali è

determinato come segue.

Gli elementi necessari per la determinazione del punteggio vengono

rilevati dalle informazioni che l'impresa fornisce in sede di domanda

di agevolazioni, con riferimento all'intera unità produttiva

interessata dal programma, attraverso la compilazione della Scheda

Tecnica, i cui dati, come detto, devono essere adeguatamente

supportati dalla prevista Perizia Tecnica giurata e dalla prevista

documentazione. L'impresa deve indicare ciascun dato, ivi compreso

quello relativo al "valore della produzione", con riferimento

all'"esercizio precedente" ed a quello "a regime" del programma da

agevolare.

Ai fini della determinazione del punteggio, i predetti dati, ad

eccezione di quello relativo all'energia da fonti rinnovabili

derivante da autoproduzione, saranno rapportati al detto "valore

della produzione". A tale riguardo si ricorda che quest'ultimo,

espresso in migliaia di euro, è quello di cui al punto "A" del conto

economico dell'unità produttiva redatto secondo le norme del codice

civile ovvero, nel caso in cui l'unità produttiva rappresenti un

centro di costo, quello di cui alla sommatoria dei costi di

produzione dell'unità produttiva stessa come evidenziati dalla

contabilità gestionale; l'esercizio "precedente" è l'ultimo

esercizio sociale chiuso prima della data di presentazione del Modulo

di domanda; l'esercizio "a regime" è il primo esercizio sociale

intero successivo alla data di entrata a regime.

È previsto uno specifico indicatore ambientale per ciascuno dei

quattro temi di cui al punto 1.1, diretto a riflettere i

miglioramenti ambientali conseguibili, determinato come segue:

1) Tema "Rifiuti"

Per entrambi i due sottotemi del tema "Rifiuti", le modalità di

intervento sulla base delle quali è attribuito il punteggio sono le

seguenti:

A)interventi di processo che comportino una riduzione della

produzione di rifiuti speciali

B)realizzazione, all'interno dell'unità produttiva interessata dal

programma, di impianti di recupero di materia e/o di autosmaltimento

con termovalorizzazione dei rifiuti speciali che determinano una

riduzione del quantitativo di rifiuti conferiti a terzi.

Per ciascuna di dette modalità, il punteggio è determinato nel modo

seguente:

- per gli interventi di cui alla lettera A), il punteggio è pari

alla riduzione percentuale, espressa in punti interi e due decimali,

tra la produzione di rifiuti speciali rapportata al valore della

produzione nell'esercizio "a regime" ed il medesimo rapporto riferito

all'esercizio "precedente";

- per gli interventi di cui alla lettera B), il punteggio è pari

alla riduzione percentuale, espressa in punti interi e due decimali,

al netto della riduzione della produzione eventualmente realizzata a

valere sulla modalità di intervento di cui alla lettera A), tra la

quantità di rifiuti speciali conferiti a terzi rapportata al valore

della produzione nell'esercizio "a regime" ed il medesimo rapporto

riferito all'esercizio "precedente". Fermo restando che la riduzione

del conferimento a terzi può essere ottenuta anche mediante la

realizzazione di entrambi gli interventi, nel caso in cui tale

riduzione avvenga esclusivamente attraverso interventi di recupero di

materia (e non anche di autosmaltimento con termovalorizzazione), il

punteggio è maggiorato del 10%.

Nel caso in cui il programma preveda la realizzazione di entrambi gli

interventi di cui alle lettere A) e B), il valore dell'indicatore è

pari alla somma dei due suddetti punteggi. Qualora il programma

preveda una riduzione sia dei rifiuti pericolosi che di quelli non

pericolosi, il programma stesso, come detto, è inserito nella

graduatoria del sottotema "Rifiuti pericolosi", ed il valore

dell'indicatore è pari al punteggio come sopra calcolato sulla base

della riduzione dei rifiuti pericolosi, con una maggiorazione pari al

10% del valore del punteggio relativo alla riduzione dei rifiuti non

pericolosi.

2) Tema "Risorsa idrica"

Per il tema risorsa idrica il valore dell'indicatore è pari alla

riduzione percentuale, espressa in punti interi e due decimali, tra

la quantità totale di risorsa idrica prelevata rapportata al valore

della produzione nell'esercizio "a regime" ed il medesimo rapporto

riferito all'esercizio "precedente". Il valore dell'indicatore è

incrementato del 5%, 4%, 3% o 2% qualora la riduzione percentuale tra

la quantità di inquinanti negli scarichi idrici rapportata al valore

della produzione nell'esercizio "a regime" ed il medesimo rapporto

riferito all'esercizio "precedente" sia superiore al 15%,

rispettivamente, per almeno quattro, tre, due o un inquinante di cui

ai punti da C3.3.2.1 a C3.3.2.8 della Scheda Tecnica.

3) Tema "Energia"

Per il tema "Energia", le modalità di intervento sulla base delle

quali è attribuito il punteggio sono le seguenti:

A)riduzione del consumo totale di energia

B)aumento dell'incidenza sul totale dei consumi di energia di quella

da fonti rinnovabili derivante da autoproduzione (per fonti

rinnovabili si intendono: il sole, il vento, l'energia idraulica, le

risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei

rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali).

Per ciascuna di dette modalità, il punteggio è determinato nel modo

seguente:

- per gli interventi di cui alla lettera A), il punteggio è pari

alla riduzione percentuale, espressa in punti interi e due decimali,

del consumo totale di energia rapportato al valore della produzione

nell'esercizio "a regime" ed il medesimo rapporto riferito

all'esercizio "precedente";

- per gli interventi di cui alla lettera B), il punteggio è pari

all'incremento percentuale, espresso in punti interi e due decimali,

tra il rapporto dell'energia da fonti rinnovabili derivante da

autoproduzione ed il totale dell'energia consumata nell'esercizio "a

regime" ed il medesimo rapporto riferito all'esercizio "precedente";

Nel caso in cui il programma preveda la realizzazione di entrambi gli

interventi di cui alle lettere A) e B), il valore dell'indicatore è

pari alla somma dei due suddetti punteggi.

Il valore dell'indicatore è incrementato del 5%, 4%, 3% o 2% qualora

la riduzione percentuale tra la quantità di inquinanti emessi in

atmosfera rapportata al valore della produzione nell'esercizio "a

regime" ed il medesimo rapporto riferito all'esercizio "precedente"

sia superiore al 15%, rispettivamente, per quattro, tre, due o un

inquinante di cui ai punti da C3.4.2.1 a C3.4.2.4 della Scheda

Tecnica.

4) Tema "Multisettore"

Per il tema "Multisettore", che ricorre qualora l'impresa realizzi

interventi relativi ad almeno due dei detti temi, il valore

dell'indicatore è pari alla somma algebrica dei punteggi riferiti a

ciascun tema o sottotema interessato, come sopra calcolati,

normalizzati secondo la formula riportata in Appendice alla presente

circolare.

Tutti i dati e le informazioni utili per la determinazione del

punteggio devono essere comprovati da idonea documentazione che

l'impresa deve tenere a disposizione presso l'unità produttiva

interessata dal programma, per i previsti controlli. Ciascun dato e/o

informazione non comprovabile sarà considerato, ai fini della

determinazione del punteggio dell'indicatore, come non fornito.

6.3 Il Ministero si riserva di sottoporre a verifica a consuntivo il

valore del punteggio dell'indicatore ambientale.

Per i sottotemi "Rifiuti", e per i temi "Risorsa Idrica" ed

"Energia", qualora il valore dell'indicatore subisca uno scostamento

in diminuzione superiore a 30 punti percentuali, le agevolazioni

concesse sono revocate.

Per il tema "Multisettore" si procede alla revoca delle agevolazioni

qualora il punteggio riferito a ciascun tema o sottotema interessato

subisca uno scostamento in diminuzione superiore a 30 punti

percentuali, ovvero la media degli scostamenti in diminuzione di tali

punteggi superi i 20 punti percentuali.

Ai fini di cui sopra, per ciascun indicatore o punteggio, sia il

valore posto a base per la formazione della graduatoria che quello

verificato a consuntivo, al fine di valutarne lo scostamento, devono

essere incrementati o meno delle eventuali maggiorazioni indicate,

per ciascun tema o sottotema, al precedente punto 6.2.

 

7 - EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

7.1 Le agevolazioni concesse per ciascun programma vengono rese

disponibili dal Ministero in due quote annuali uguali alla stessa

data di ogni anno, la prima delle quali al trentunesimo giorno dalla

pubblicazione nella G.U.R.I. delle graduatorie.

Ai fini delle erogazioni per stato d'avanzamento, l'impresa o

l'istituto collaboratore, fermo restando le previste verifiche in

merito al proporzionale versamento del capitale proprio e le

eventuali condizioni poste dal decreto di concessione provvisoria,

deve avere sostenuto almeno la metà della spesa approvata di

rispettiva competenza per la prima erogazione ed il totale della

stessa, come eventualmente aggiornato a seguito dell'ultimazione del

programma, per la seconda.

 

8 - REVOCHE

8.1 Il Ministero procede alla revoca parziale o totale delle

agevolazioni, autonomamente o su segnalazione motivata da parte della

banca concessionaria, previo eventuale accertamento ispettivo sulle

inadempienze da parte dell'impresa. Il decreto di revoca dispone

l'eventuale recupero delle somme erogate, indicandone le modalità.

Fermo restando che restano valide tutte le condizioni di revoca

previste dalla vigente normativa di attuazione della legge 488/92 per

quanto compatibili con la presente circolare, si precisa che:

- in relazione a quanto indicato all'art. 8, comma 1, lettera c1) del

regolamento, la revoca delle agevolazioni interviene qualora, con

riferimento alla data di disponibilità della seconda quota in cui si

articola l'agevolazione, l'impresa e/o, per i beni acquisiti in

locazione finanziaria, la società di leasing, non siano in

condizione di dimostrare di avere sostenuto spese, a fronte del

programma approvato, per un importo complessivo, al netto dell'IVA,

in misura almeno pari a quella necessaria per poter richiedere la

rispettiva prima quota del contributo. Non è consentita in alcun

caso la modifica da due a tre quote annuali del regime di erogazione;

- in relazione a quanto indicato all'art. 8, comma 1, lettera d) del

regolamento ed al punto 1.3 della presente circolare, qualora il

programma non venga ultimato entro 24 mesi dalla data del relativo

decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni, fatta salva

l'eventuale proroga fino ad massimo di sei mesi, la revoca è

parziale e interessa le agevolazioni afferenti i titoli di spesa

datati successivamente alla detta scadenza, fatta salva ogni

ulteriore determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo

completamento dell'investimento e sul raggiungimento degli obiettivi

prefissati;

- in relazione all'indicatore ambientale di cui al precedente punto

6.2, la revoca delle agevolazioni interviene nei casi indicati al

precedente punto 6.3.

 

9 - MONITORAGGIO

9.1 Ai fini del monitoraggio dei programmi agevolati, l'impresa

beneficiaria, a partire dal ricevimento del decreto di concessione

provvisoria di cui all'articolo 6, comma 7 del regolamento, provvede

ad inviare alla banca concessionaria, entro sessanta giorni dalla

chiusura di ciascun esercizio sociale fino all'esercizio successivo a

quello nel quale ricade la data di entrata a regime del programma

agevolato, una dichiarazione resa dal proprio legale rappresentante o

suo procuratore speciale. Tale dichiarazione, predisposta, secondo lo

schema di cui all'Allegato n. 7, utilizzando lo specifico file

disponibile nel sito internet del Ministero delle attività

produttive, fornisce, in particolare, informazioni sullo stato

d'avanzamento del programma e sui dati utili alla determinazione del

valore degli indicatori di cui al precedente punto 6.1. Il dato

relativo allo stato d'avanzamento è dichiarato fino alla prima

scadenza utile successiva alla conclusione del programma. La mancata,

incompleta o inesatta dichiarazione dei dati richiesti può

determinare, previa contestazione all'impresa inadempiente, la revoca

totale delle agevolazioni concesse.

La banca concessionaria è tenuta a riscontrare la corrispondenza e/o

la compatibilità dei dati contenuti nella predetta dichiarazione con

quelli in proprio possesso.

 

(Allegati omessi)

 


www.tuttoambiente.it