Circ. 5 agosto 2003, n. 6323.
Graduatoria specifica
finalizzata al raggiungimento di obiettivi di sviluppo sostenibile, prevista
dalla misura 1.1 del Programma Operativo Nazionale "Sviluppo
Imprenditoriale Locale", approvato dalla Commissione della Unione Europea
con decisione C(2000)2342 dell'8 agosto 2000. Circolare attuativa.
(GU
n. 211 del 11-9-2003- Suppl. Ordinario n.148)
------------------------------------------------
Alle Imprese interessate
Alle Banche concessionarie
All'A.B.I.
All'ASS.I.LEA.
Alla CONFINDUSTRIA
Alla CONFAPI
Alla CONFCOMMERCIO
Alla CONFESERCENTI
All'ANCE
Alle confederazioni artigiane
Il Programma Operativo Nazionale (P.O.N.) "Sviluppo imprenditoriale
locale", approvato dalla Commissione della U.E. con decisione
C(2000)2342 dell'8.8.2000, ha previsto, nell'ambito della misura 1.1
ed a valere sulla legge n. 488/92 (regime di aiuto rispondente agli
orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità
regionale), l'attivazione di una graduatoria finalizzata al
perseguimento di uno specifico obiettivo di miglioramento della
sostenibilità ambientale delle unità produttive ubicate nei
territori ammessi agli interventi dei fondi strutturali a titolo
dell'obiettivo 1.
La scelta di definire, nell'ambito degli interventi ordinariamente
previsti dalla legge 488/92, una graduatoria dedicata, diretta a
perseguire una finalità di sviluppo sostenibile del tessuto
produttivo delle regioni dell'obiettivo 1 (secondo le previsioni
dell'art. 5 delle direttive per la concessione e erogazione delle
agevolazioni della legge 488/92, di cui al T.U. approvato con D.M. 3
luglio 2000 e successive modifiche e integrazioni), nasce dalla
necessità di stimolare la realizzazione di programmi di investimento
da parte delle imprese diretti alla mitigazione degli impatti
ambientali alle stesse riconducibili in un territorio nel quale si
ritiene necessario riportare alla dovuta centralità temi ambientali
quali i rifiuti, la risorsa idrica, i consumi energetici e le
relative emissioni in atmosfera.
Al fine, di consentire l'accesso alle agevolazioni di cui si tratta,
nel rispetto dei termini, delle procedure e delle modalità fissati
dalle citate direttive e dal regolamento (D.M. n. 527 del 20 ottobre
1995 e successive modifiche e integrazioni), si forniscono le
seguenti indicazioni nonchè, in allegato, il facsimile dello
specifico modulo di domanda, l'elenco della documentazione e gli
schemi delle principali dichiarazioni necessarie per la concessione e
l'erogazione delle agevolazioni, precisando che, per quanto non
disciplinato dalla presente circolare, si applica, per quanto
compatibile, quanto indicato nella circolare n. 900315 del 14 luglio
2000 (S.O. n. 122 della G.U.R.I. n. 175 del 28.7.2000) e successive
modifiche e integrazioni.
I contenuti e le modalità della presente circolare sono stati
definiti dal Ministero delle attività produttive di concerto con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
1 - PREMESSE DI CARATTERE GENERALE
1.1 Il sistema agevolativo, finalizzato al raggiungimento di
obiettivi di sviluppo sostenibile, è applicato, attraverso una
procedura a bando, in favore delle sole imprese che svolgono
attività estrattive, manifatturiere, di costruzioni, di produzione e
distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua calda e di
servizi. Esso prevede, sulla base delle risorse finanziarie
disponibili, la concessione di un contributo in c/impianti alle
imprese che ne abbiano fatto domanda per il relativo bando, nei
termini fissati con decreto del Ministro delle attività produttive,
a fronte di programmi realizzati nell'ambito di proprie unità
produttive ubicate nei territori ammessi agli interventi dei fondi
strutturali a titolo dell'obiettivo 1 (Campania, Puglia, Basilicata,
Calabria, Sicilia e Sardegna), concernenti investimenti, con spese
ammissibili non inferiori a 300.000,00 euro e non superiori a
25.822.844,95 euro, finalizzati al conseguimento di miglioramenti
ambientali riguardanti uno dei seguenti quattro temi:
a) Rifiuti (riduzione della produzione e/o del conferimento a terzi
di rifiuti speciali pericolosi e/o non pericolosi),
b) Risorsa idrica (riduzione del consumo di acqua ed eventuale
miglioramento della qualità dei reflui),
c) Energia (riduzione del consumo totale di energia e/o aumento del
ricorso ad energia da fonti rinnovabili derivante da autoproduzione
ed eventuale miglioramento della qualità delle emissioni in
atmosfera),
d) Multisettore (interventi concernenti almeno due dei precedenti
temi).
La domanda di agevolazione deve riguardare solo uno dei temi di cui
alle lettere a), b),o c); qualora il programma di investimenti per il
quale si intendono richiedere le agevolazioni riguardi più di uno di
tali temi, deve essere presentata una sola domanda riferita al tema
"Multisettore" di cui alla lettera d).
1.2 Per l'attuazione del predetto sistema agevolativo è prevista
l'attivazione di un bando con specifiche graduatorie di merito.
Ciascuna graduatoria, relativa a tutte e sei le regioni interessate,
si riferisce ad uno dei temi o sottotemi di cui nel seguito. Le
risorse finanziarie disponibili per il bando sono pari a
309.874.139,45 euro e sono così ripartite:
a) Rifiuti:
a1) Rifiuti pericolosi: 30.987.413,95
a2) Rifiuti non pericolosi: 20.658.275,96
b) Risorsa idrica: 51.645.689,91
c) Energia: 51.645.689,91
d) Multisettore: 154.937.069,72
La concessione delle agevolazioni avviene sulla base della posizione
assunta dai programmi nella graduatoria di merito, seguendo l'ordine
decrescente, dalla prima fino all'esaurimento dei fondi disponibili
per ciascuno dei suddetti temi o sottotemi in cui si articola
l'intervento.
Per l'istruttoria dei programmi, il Ministero si avvale delle "banche
concessionarie" convenzionate con il Ministero stesso per le domande
relative alla legge n. 488/92. La posizione del programma nella
graduatoria di merito è determinata dal valore che per lo stesso
assume l'indicatore degli effetti ecologico-ambientali derivanti dal
programma medesimo, di cui al successivo punto 6.2, e, in caso di
ex-equo, dall'avvenuta acquisizione, entro il termine ultimo di
presentazione delle domande, della certificazione ambientale EMAS o
ISO 14001.
I programmi di investimento per i quali il punteggio dell'indicatore
ambientale è pari a zero non sono considerati ammissibili alle
agevolazioni.
1.3 Le graduatorie sono formate entro il trentesimo giorno successivo
al termine finale di trasmissione delle risultanze istruttorie da
parte delle banche concessionarie al Ministero. Contestualmente il
Ministero stesso provvede alla emissione dei decreti di concessione
provvisoria in favore dei programmi il cui fabbisogno può essere
soddisfatto con le risorse disponibili per ciascuno dei suddetti temi
o sottotemi. Nel caso in cui dovessero rimanere risorse non assegnate
in una delle due graduatorie relative ai sottotemi "Rifiuti" per
esaurimento dei relativi programmi agevolabili, le stesse sono
attribuite all'altra graduatoria. Le eventuali risorse di un
determinato tema che dovessero ugualmente rimanere non assegnate
vengono ripartite tra gli altri temi in proporzione al fabbisogno dei
relativi programmi non agevolati o agevolati parzialmente ed
assegnati a questi ultimi secondo l'ordine della graduatoria. Le
agevolazioni concesse vengono rese disponibili in due quote annuali
di pari importo alla stessa data di ogni anno, la prima delle quali
al trentunesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana delle graduatorie. I programmi agevolati
devono essere ultimati entro 24 mesi dalla data del decreto di
concessione provvisoria delle agevolazioni.
2 - SOGGETTI BENEFICIARI E AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI
2.1 I soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni sono le
imprese che svolgono attività estrattive, manifatturiere, di
costruzioni, di produzione e distribuzione di energia elettrica, di
vapore e acqua calda e di servizi (queste ultime costituite sotto
forma di società regolari), secondo i limiti e i criteri previsti
per la legge 488/92, che intendono promuovere programmi di
investimento nell'ambito di proprie unità produttive ubicate nei
territori ammessi agli interventi dei fondi strutturali a titolo
dell'obiettivo 1 (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e
Sardegna).
2.2 Poichè per la concessione delle agevolazioni vengono utilizzati
fondi cofinanziati dal F.E.S.R. (Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale), non possono accedere alle agevolazioni medesime le
imprese operanti nei settori agroindustriali individuati dai seguenti
codici di attività della "Classificazione ISTAT '91": 15.10 - 15.20
- 15.30 - 15.40 - 15.51 - 15.60 - 15.70 - 15.83 - 15.89.3 - 15.91 -
15.92 - 15.93 - 15.94 - 15.95 - 15.97 e 16.00, limitatamente ai
prodotti inclusi nell'Allegato I al Trattato di Roma.
Al fine di consentire il pieno rispetto delle scadenze fissate
dall'Unione europea per gli impegni di spesa e per l'erogazione a
saldo dell'agevolazione, i termini ordinari stabiliti dalle norme di
attuazione della legge n. 488/92 per l'ultimazione dei programmi
agevolati e la presentazione della documentazione finale di spesa,
potrebbero subire modifiche che, comunque, saranno tempestivamente
rese note.
2.3 Le agevolazioni concedibili consistono in un contributo in
c/impianti che, tenuto conto delle caratteristiche dei programmi di
investimento ammissibili (si veda il successivo punto 3.1) è pari
all'80% delle intensità massime approvate dalla Commissione europea
per l'attuazione del regime di aiuto di cui alla legge n. 488/92,
articolate per dimensione dell'impresa beneficiaria (piccola, media o
grande) ed ubicazione dell'unità produttiva.
2.4 Per beneficiare delle agevolazioni in argomento, l'apporto
dell'impresa destinato al predetto programma di investimenti deve
garantire, insieme al contributo in c/impianti di cui alla presente
normativa, la copertura finanziaria del programma stesso; tale
apporto deve risultare in ogni caso, come previsto dagli orientamenti
comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, non
inferiore al 25% dell'investimento totale ammissibile alle
agevolazioni. Il predetto apporto dell'impresa è rappresentato dalle
fonti di copertura finanziaria dell'investimento - ivi inclusi i
finanziamenti bancari ed il capitale proprio come definito al punto
6.2 della circolare n. 900315 del 14.7.2000 e successive modifiche e
integrazioni - esenti da qualsiasi elemento di aiuto pubblico. Tale
obbligo del 25% deve essere comunque soddisfatto a prescindere
dall'ammontare del contributo ottenibile. L'importo dei mezzi
finanziari apportati dall'impresa e quello dell'investimento
ammissibile alle agevolazioni sono considerati entrambi in valore
nominale. Le fonti finanziarie da considerare a tal fine sono quelle
rientranti nelle disponibilità dell'impresa in tempi coerenti con la
realizzazione del programma di investimenti.
3 - PROGRAMMI E SPESE AMMISSIBILI - IL BUSINESS PLAN E LA PERIZIA
TECNICA GIURATA
3.1 I programmi di investimenti da agevolare devono essere
esclusivamente e specificatamente finalizzati a miglioramenti
ambientali tramite l'adozione di tecnologie di processo eventualmente
associate a tecniche di abbattimento e devono essere realizzati in
unità produttive ubicate nei territori ammessi agli interventi dei
fondi strutturali a titolo dell'obiettivo 1 (Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna). Tenuto conto delle dette
particolari finalità, sono esclusi i programmi di "nuovo impianto" e
di "ampliamento" mentre sono inclusi quelli di "trasferimento", di
cui alla circolare n. 900315 del 14.7.2000 e successive modifiche e
integrazioni, questi ultimi esclusivamente nel caso in cui il
cambiamento della localizzazione dell'unità produttiva sia imposto
da decisioni e/o ordinanze emanate, prima dell'apertura dei termini
di presentazione delle domande di agevolazione, dall'amministrazione
pubblica centrale o locale in riferimento a finalità di risanamento
e di valorizzazione ambientale. I programmi di investimenti devono
riguardare uno dei seguenti temi o sottotemi:
a)Rifiuti:
a1) Rifiuti pericolosi (riduzione della produzione di rifiuti
speciali pericolosi e/o realizzazione, all'interno dell'unità
produttiva interessata dal programma, di impianti di recupero e/o
autosmaltimento con termovalorizzazione dei rifiuti speciali
pericolosi che determinano una riduzione del quantitativo dei rifiuti
pericolosi conferiti a terzi)
a2) Rifiuti non pericolosi (riduzione della produzione di rifiuti
speciali non pericolosi e/o realizzazione, all'interno dell'unità
produttiva interessata dal programma, di impianti di recupero e/o
autosmaltimento con termovalorizzazione dei rifiuti speciali non
pericolosi che determinano una riduzione del quantitativo dei rifiuti
non pericolosi conferiti a terzi),
b)Risorsa idrica (riduzione del consumo di acqua ed eventuale
miglioramento della qualità dei reflui),
c)Energia (riduzione del consumo totale di energia e/o aumento del
ricorso ad energia da fonti rinnovabili derivante da autoproduzione
ed eventuale miglioramento della qualità delle relative emissioni in
atmosfera),
d)Multisettore (interventi concernenti almeno due dei precedenti
temi).
La domanda di agevolazione deve riguardare solo uno dei temi di cui
alle lettere a), b) o c); qualora il programma di investimenti per il
quale si intendono richiedere le agevolazioni riguardi più di uno di
tali temi, deve essere presentata una sola domanda riferita al tema
"Multisettore" di cui alla lettera d).
I programmi concernenti il tema "Rifiuti", che, come detto in
precedenza, si articola nei due sottotemi "Rifiuti pericolosi" e
"Rifiuti non pericolosi", riguardano gli investimenti finalizzati ad
introdurre modifiche di processo che comportino la riduzione della
produzione di rifiuti speciali non pericolosi e/o pericolosi, ovvero
finalizzati alla realizzazione, all'interno dell'unità produttiva
interessata dal programma, di impianti di recupero di materia e/o di
autosmaltimento con termovalorizzazione dei rifiuti speciali non
pericolosi e/o pericolosi che determinano una riduzione del
quantitativo di rifiuti conferiti all'esterno. Sono esclusi i
programmi concernenti la realizzazione dei soli impianti per lo
svolgimento di operazioni preliminari allo smaltimento, quali il
deposito preliminare, il raggruppamento e il ricondizionamento; è
inoltre esclusa la realizzazione di impianti di trattamento biologico
o chimico-fisico dei rifiuti che diano luogo ad una riduzione della
quantità di rifiuti conferiti a terzi; sono altresì escluse la
realizzazione di impianti di messa in riserva dei rifiuti prodotti
finalizzata al recupero dei medesimi, qualora il recupero non avvenga
all'interno dell'unità produttiva, e la realizzazione di interventi
finalizzati alla riduzione della produzione di rifiuti non pericolosi
che comportino un incremento della produzione totale di rifiuti
pericolosi. Possono presentare programmi di investimento concernenti
tale tema solo le imprese obbligate a tenere il registro di carico e
scarico - di cui all'art. 12, D.Lgs. 5.2.97, n. 22 - in relazione
alla produzione di rifiuti speciali (rif: D. Lgs. 5.2.97, n. 22 art.
7 - S.O. alla G.U.R.I. n. 237/L del 28/11/97 - ed all. A Direttiva
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 9
aprile 2002 - S.O. alla G.U.R.I. n. 102 del 10 maggio 2002)
nell'unità produttiva interessata dal programma da agevolare.
Per quanto concerne il tema "Risorsa idrica", si tratta di programmi
di investimento che, attraverso nuove tecnologie di processo
eventualmente associate a specifiche tecniche di abbattimento, sono
finalizzati alla riduzione della quantità totale di risorsa idrica
prelevata ed eventualmente al miglioramento della qualità dei reflui
attraverso la riduzione degli scarichi di inquinanti nel corpo idrico
recettore o in fognatura. Tutti gli interventi relativi alla
riduzione dei consumi di risorsa idrica devono comprendere, pena la
revoca delle agevolazioni eventualmente concesse, l'installazione di
idonei misuratori di portata, opportunamente posizionati, al fine di
permettere, in sede di controlli, la verifica delle riduzioni di
consumo dichiarate.
I programmi concernenti il tema "Energia" riguardano la riduzione dei
consumi di energia e/o l'aumento dell'incidenza sui consumi stessi
dell'energia autoprodotta da fonti rinnovabili, ed eventualmente, la
riduzione degli inquinanti disciplinati dal DPR 203/88 attraverso
nuove tecnologie di processo ovvero specifiche tecniche di
abbattimento; la riduzione degli inquinanti può riguardare solo le
imprese i cui impianti di produzione di energia siano soggetti ad
autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.P.R. n.
203/88, per le sostanze indicate ai punti da C3.4.2.1 a C3.4.2.4
della Scheda Tecnica di cui al successivo punto 5.2.
Al tema "Multisettore" l'impresa ricorre allorchè intenda
intervenire, con le medesime cause di esclusione, su due o tre dei
temi fino ad ora trattati.
Per tutti i suddetti temi, ivi compreso il "Multisettore", sono
ammessi i programmi relativi ad investimenti con spese ammissibili
non inferiori a 300.000,00 euro o non superiori a 25.822.844,95 euro.
3.2 Ciascuna domanda di agevolazioni deve essere correlata ad un
programma di investimenti che deve riguardare una sola unità
produttiva e che deve essere organico e funzionale, da solo idoneo,
cioè, a conseguire gli obiettivi di miglioramento ambientale
prefissati dall'impresa ed indicati nella domanda di agevolazione e
nella relativa documentazione allegata. Uno stesso programma non può
essere suddiviso in più domande di agevolazione. Allo scopo di
evidenziare compiutamente le caratteristiche del programma e
l'idoneità al conseguimento dei suddetti obiettivi, l'impresa, deve
corredare la domanda, pena la non ammissibilità della domanda
stessa, di duplice copia della sola parte descrittiva del business
plan, di cui si fornisce in Allegato n. 1 un indice ragionato degli
argomenti (la parte numerica non è richiesta, indipendentemente
dall'ammontare degli investimenti del programma), e di una Perizia
Tecnica giurata (i cui dati e le informazioni essenziali sono
riportati in Allegato n. 2), predisposta da uno specifico
professionista che:
- con riferimento all'esercizio "precedente", descriva l'impianto e
dichiari che le relative emissioni ed i relativi consumi documentati
o dichiarati dall'impresa sono compatibili con il tipo di impianto,
con le tecnologie di abbattimento presenti e con lo stato
dell'impianto medesimo;
- attesti - premettendo un'analitica descrizione tecnica
dell'intervento per cui è richiesta l'agevolazione, nonchè una
descrizione dell'impianto relativo all'esercizio a regime - la
conoscenza nel dettaglio della o delle tecnologie oggetto
dell'intervento e che tramite la realizzazione dell'intervento stesso
- tenuto conto delle produzioni realizzate nell'esercizio
"precedente" e di quelle previste per l'esercizio "a regime" indicate
dall'impresa nella parte descrittiva del business plan di cui nel
seguito e riportate nella perizia stessa - è tecnicamente possibile
che l'impianto consegua i miglioramenti ambientali ivi indicati.
La suddetta Perizia Tecnica giurata deve essere predisposta da un
ingegnere o da un chimico iscritto al relativo albo da almeno cinque
anni (per quanto riguarda gli ingegneri: alla "Sezione A", settore
"industriale" o settore "civile e ambientale"; per quanto riguarda i
chimici: alla "Sezione A"); per gli investimenti al di sotto dei 2,5
milioni di euro, la Perizia stessa può essere predisposta anche da
un perito industriale chimico, meccanico, termotecnico,
elettrotecnico e automazione, fisico (quest'ultimo per le proprie
competenze professionali) iscritto all'albo da almeno sette anni.
Per la parte relativa all'esercizio "precedente", la Perizia Tecnica
deve essere redatta sulla base degli elementi oggettivi, quali
certificazioni o altra documentazione, da allegare alla Perizia
stessa, o, solo in assenza di questi ultimi, sulla base degli
elementi risultanti da apposita analisi tecnica, oggetto di specifica
dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000,
del legale rappresentante dell'impresa istante. Per i temi "Risorsa
Idrica" ed "Energia", per quest'ultimo solo se prevista anche la
riduzione degli inquinanti in atmosfera, nella Perizia Tecnica devono
essere indicati rispettivamente gli estremi dell'autorizzazione degli
scarichi idrici per acque reflue industriali e gli estremi delle
autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, le sostanze interessate
ed i relativi limiti, il dettaglio dei valori indicati e tutti i
parametri utili alla determinazione dei valori indicati.
L'impresa dovrà porre particolare attenzione nella predisposizione
della Scheda Tecnica di cui al successivo punto 5.2, tenuto conto che
i miglioramenti ambientali riportati in quest'ultima non devono
essere diversi da quelli indicati nella Perizia Tecnica; qualora si
dovesse rilevare una difformità tra i dati indicati dall'impresa e
quelli contenuti nella Perizia Tecnica, si opererà, ai fini
dell'attribuzione del punteggio relativo all'indicatore ambientale,
nel modo seguente:
- nel caso in cui i dati indicati dall'impresa prevedano dei
miglioramenti ambientali inferiori a quelli contenuti nella Perizia
Tecnica, saranno presi in considerazione quelli indicati
dall'impresa;
- nel caso in cui i dati indicati dall'impresa prevedano dei
miglioramenti ambientali superiori a quelli contenuti nella Perizia
Tecnica, saranno presi in considerazione questi ultimi.
Il business plan deve adeguatamente approfondire gli argomenti
indicati in modo necessariamente sintetico nella Scheda Tecnica.
Particolare attenzione deve essere posta nell'indicare puntualmente i
prodotti e le relative quantità dell'esercizio "precedente" e quelli
previsti nell'esercizio "a regime". Deve essere inoltre rappresentata
e adeguatamente documentata sia la solidità finanziaria dell'impresa
stessa e, se del caso, anche dei soci, sia la reale capacità di fare
fronte in modo affidabile alle esigenze tecniche ed agli impegni
finanziari assunti, questi ultimi soprattutto con riferimento ad
altri eventuali programmi temporalmente sovrapposti a quello da
agevolare. Gli eventuali altri programmi temporalmente sovrapposti a
quello da agevolare, devono essere puntualmente richiamati nel
business plan e, per quelli oggetto di domande presentate a valere
sulla legge n. 488/92, vi è l'obbligo, ai sensi dell'art. 5, comma 2
del regolamento, di allegare una fotocopia del relativo Modulo e
della Scheda Tecnica.
Qualora, nel corso di realizzazione del programma di investimenti
agevolato, l'impresa modifichi la/e tecnologia/e oggetto
dell'intervento indicata/e nella Perizia Tecnica giurata, la stessa -
nel rispetto dell'obbligo sottoscritto con il Modulo di domanda di
cui al successivo punto 5.2 in merito alla tempestiva comunicazione
delle variazioni del programma - deve darne comunicazione alla banca
concessionaria allegando una nuova Perizia Tecnica giurata,
predisposta come sopra specificato, che indichi i nuovi dati
concernenti i miglioramenti ambientali che è possibile conseguire
con la/e nuova/e tecnologia/e, al fine di verificare che gli
obiettivi del programma originariamente formulati siano mantenuti,
tenuto anche conto di quanto previsto al successivo punto 6.3. La
mancata o incompleta comunicazione può determinare, previa
contestazione all'impresa inadempiente, la revoca totale delle
agevolazioni concesse. Qualora nel corso dei controlli o delle
ispezioni di cui all'art. 11 del regolamento dovesse essere rilevata
una modifica della/e tecnologia/e senza che l'impresa ne abbia data
completa comunicazione alla banca, ferme restando le eventuali
valutazioni da parte del Ministero in merito ai conseguenti
adempimenti revocatori, l'impresa stessa è tenuta ad adempiere in
modo puntuale e tempestivo, e, comunque, non oltre sessanta giorni
dalla data di notifica della contestazione, ai suddetti obblighi,
pena la revoca delle agevolazioni concesse.
3.3 Con riferimento a quanto previsto dall'art. 4, commi 1 e 2 del
regolamento, si riportano nell'Allegato n. 3 le tipologie di spesa
ammissibili e i relativi divieti, limitazioni e condizioni, in parte
mutuati dalle direttive U.E., che si applicano a tutti i territori
interessati dall'intervento agevolativo e con riferimento a tutti i
programmi agevolati. Si ricorda che l'ammissibilità alle
agevolazioni delle suddette spese, ivi incluse quelle relative alla
Perizia Tecnica giurata di cui al precedente punto 3.2, è prevista
solo ed esclusivamente qualora inserite in programmi di investimento
avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione del
Modulo di domanda di cui al successivo punto 5.2.
3.4 L'ultimazione del programma deve avvenire non oltre 24 mesi dalla
data del relativo decreto di concessione provvisoria delle
agevolazioni, fatta salva la proroga di cui al punto 3.9 della
circolare n. 900315 del 14.07.2000 e successive modificazioni e
integrazioni che, comunque, non può essere riconosciuta in relazione
al solo ritardato ottenimento della certificazione ambientale EMAS o
ISO 14001 (si veda l'allegato n. 3, lettera a).
4 - BANCHE CONCESSIONARIE E ISTITUTI COLLABORATORI
4.1 Gli adempimenti istruttori propedeutici alla concessione delle
agevolazioni ed i riscontri, gli accertamenti e le verifiche
necessari all'erogazione delle agevolazioni stesse fino al saldo,
nonchè la gestione delle relative somme, sono affidati alle banche
concessionarie convenzionate con il Ministero delle attività
produttive per le domande relative alla legge n. 488/92 ed il cui
elenco è stato pubblicato con circolare n. 937820 dell'11 novembre
2002 (G.U.R.I. n. 278 del 27.11.2002) e successive modifiche e
integrazioni.
4.2 Nel caso in cui l'impresa intenda realizzare il programma con
l'acquisizione, in tutto o in parte, di beni con il sistema della
locazione finanziaria, deve rivolgersi ad uno degli istituti
collaboratori convenzionati con le banche concessionarie riportati
nel medesimo elenco di cui al precedente punto 4.1. All'istituto
collaboratore vengono riservati i medesimi adempimenti previsti dalle
norme di attuazione della legge n. 488/92.
5 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E ISTRUTTORIE DELLE BANCHE
CONCESSIONARIE
5.1 I termini di presentazione delle domande di agevolazioni sono
fissati con decreto del Ministro delle attività produttive.
Ai fini della presentazione delle domande valgono i medesimi divieti
e limitazioni indicati al punto 5.1 della circolare n. 900315 del
14.7.2000.
5.2 La domanda di agevolazione deve essere presentata, entro i
termini di cui al precedente punto 5.1, secondo le modalità ed
utilizzando esclusivamente il modello a stampa del Modulo di domanda
della legge 488/92. A modifica di quanto riportato nelle istruzioni
allegate al Modulo, si precisa che:
- laddove viene richiesto di indicare le "produzioni principali
realizzate o da realizzare a seguito del programma" deve intendersi
che l'indicazione va riferita alle produzioni realizzate nell'unità
produttiva ove verrà svolto il programma di investimento a finalità
ambientale per il quale vengono richieste le agevolazioni;
- laddove viene richiesto di indicare la "tipologia del programma",
non essendo prevista dalla presente circolare alcuna "tipologia",
deve intendersi che l'indicazione va riferita al tema (Rifiuti -
Risorsa idrica - Energia - Multisettore) cui è riferito il programma
di investimenti.
Si precisa inoltre che le dichiarazioni prestampate sul Modulo a
stampa valgono per quanto compatibili con la presente circolare. Il
Modulo deve essere corredato, pena l'invalidità della domanda
medesima, di tutta la documentazione di cui all'Allegato n. 4
necessaria per il completamento dell'attività istruttoria. Si
ribadisce che, indipendentemente dalle caratteristiche dei relativi
programmi o dall'ammontare dei relativi investimenti, non è prevista
la formulazione della parte numerica del business plan. Elementi
basilari della detta documentazione sono pertanto la Scheda Tecnica
(il cui fac-simile, con le relative istruzioni per la compilazione,
è riportato nell'Allegato n. 5), contenente i principali dati e le
informazioni sull'impresa proponente e sul programma di investimenti,
e la Perizia Tecnica giurata di cui al precedente punto 3.2. Il
Modulo riporta a stampa il numero di progetto pre-assegnato e,
pertanto, al fine di eliminare il rischio della duplicazione di tali
numeri, è rigorosamente vietata la presentazione di domande redatte
su fotocopie del Modulo a stampa, ancorchè compilate e firmate in
originale; qualora, per qualsiasi motivo, il Modulo di domanda
venisse presentato in difformità da quanto sopra specificato, la
domanda stessa, per i suddetti motivi, non sarà considerata valida.
La Scheda Tecnica deve essere predisposta esclusivamente in
conformità allo schema riportato all'Allegato n. 5 (tramite
compilazione a macchina di una copia del detto allegato, ovvero
compilazione attraverso personal computer dello specifico schema
disponibile sul sito internet del Ministero,
www.attivitaproduttive.gov.it), pena l'invalidità della domanda. Sia
le pagine della Scheda Tecnica che quelle del business plan devono
essere poste nella corretta sequenza e rese solidali; sull'ultima
pagina di ciascuno dei due documenti deve essere apposta la firma del
legale rappresentante della società o di un suo procuratore speciale
con le medesime modalità previste per il Modulo di domanda. I Moduli
originali a stampa e le relative istruzioni sono disponibili anche
presso gli Uffici centrali e periferici della Direzione Generale per
il Coordinamento degli Incentivi alle Imprese del Ministero, presso
le banche concessionarie, gli istituti collaboratori e presso gli
uffici centrali e periferici dell'Istituto per la Promozione
Industriale.
A garanzia della volontà dell'impresa di realizzare il programma
agevolato, al Modulo di domanda deve essere allegata, pena
l'invalidità della domanda stessa, la ricevuta del versamento della
cauzione ovvero la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa
secondo le modalità valide per le domande ai sensi della legge
488/92.
5.3 Alle domande istruite positivamente dalla banca concessionaria ma
non agevolate a causa delle disponibilità finanziarie inferiori
all'importo delle agevolazioni complessivamente richieste non si
applicano le modalità dell'inserimento automatico o della
riformulazione sul primo bando utile successivo di cui all'art. 6,
comma 8 del regolamento e al punto 5.6 della circolare n. 900315 del
14.7.2000.
5.4 La banca concessionaria procede alla istruttoria secondo le
modalità ed i criteri stabiliti per la legge 488/92 e redige la
conseguente relazione attenendosi allo schema contenuto nella
convenzione con il Ministero. L'accertamento istruttorio non dovrà
riguardare i livelli occupazionali, le potenzialità degli impianti,
le quantità di produzioni conseguibili e le prospettive di mercato.
La banca concessionaria, oltre a quanto correntemente previsto dalla
circolare n. 900315 del 14.7.2000 e successive modifiche e
integrazioni, dovrà verificare attentamente che, in relazione
all'indicatore degli effetti ecologico-ambientali, i dati riportati
nella Scheda Tecnica trovino riscontro con i dati di dettaglio
indicati nella Perizia Tecnica.
Contestualmente all'invio delle risultanze istruttorie al Ministero,
le banche concessionarie inviano a ciascuna impresa interessata e
alle regioni competenti una nota contenente i relativi dati proposti
per la formazione della graduatoria secondo lo schema di cui
all'Allegato n. 6.
6 - GRADUATORIE E CONCESSIONI PROVVISORIE
6.1 La concessione delle agevolazioni avviene sulla base della
posizione assunta dai programmi nell'ambito di cinque specifiche
graduatorie di merito, seguendo l'ordine decrescente, dalla prima
fino all'esaurimento dei fondi disponibili. Ciascuna delle cinque
graduatorie, unica per tutte e sei le regioni interessate, si
riferisce ad uno dei temi o sottotemi indicati al precedente punto
3.1. I suddetti fondi sono pari a 309.874.139,45 euro e sono
suddivisi come segue:
a)Rifiuti:
a1) Rifiuti pericolosi: 30.987.413,95
a2)Rifiuti non pericolosi: 20.658.275,96
b)Risorsa idrica: 51.645.689,91
c)Energia: 51.645.689,91
d)Multisettore: 154.937.069,72
Le graduatorie sono formate dal Ministero entro il trentesimo giorno
successivo al termine finale di invio delle risultanze istruttorie da
parte delle banche concessionarie e viene dallo stesso Ministero
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Nelle
graduatorie vengono inseriti i programmi i cui esiti istruttori delle
banche concessionarie siano positivi, indicando, in relazione ai
fabbisogni finanziari di ciascun programma e delle disponibilità
attribuite a ciascun tema o sottotema, quelli agevolabili per i quali
si potrà provvedere alla emanazione dei decreti di concessione
provvisoria, dal primo in graduatoria in poi, e quelli che ne restano
esclusi per insufficienza delle disponibilità medesime. Nel caso in
cui un programma concernente il tema "Rifiuti" riguardi sia il
sottotema "Rifiuti pericolosi" che quello dei "Rifiuti non
pericolosi", il programma stesso viene inserito nella graduatoria
relativa al sottotema "Rifiuti pericolosi". Ai fini dell'attribuzione
delle risorse, si tiene conto, per ciascun tema o sottotema, di una
riserva del 70% delle risorse stesse in favore delle piccole e medie
imprese; le somme di tale riserva eventualmente non utilizzate dalle
piccole e medie imprese vengono assegnate alle grandi imprese del
medesimo tema o sottotema.
Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultimo programma agevolabile
di ciascun tema o sottotema dovesse essere solo in parte coperto
dalle disponibilità residue, si procede alla concessione della somma
pari a dette disponibilità residue, agevolando, comunque, l'intero
programma. Nel caso in cui dovessero rimanere risorse non assegnate
in una delle due graduatorie relative ai sottotemi "Rifiuti" per
esaurimento dei relativi programmi agevolabili, le stesse sono
attribuite all'altra graduatoria. Le eventuali risorse di un
determinato tema che dovessero ugualmente rimanere non assegnate
vengono ripartite tra gli altri temi in proporzione al fabbisogno dei
relativi programmi non agevolati o agevolati parzialmente ed
assegnati a questi ultimi secondo l'ordine della graduatoria.
La posizione di ciascun programma nella specifica graduatoria è
determinata dal cosiddetto "indicatore ambientale" di cui al
successivo punto 6.2, il cui valore è rappresentato dal punteggio
complessivo conseguito dal programma in relazione a specifiche
prestazioni ambientali; in caso di ex equo, assume una migliore
posizione in graduatoria il programma relativo ad un'unità
produttiva per la quale, entro il termine ultimo di presentazione
delle domande di agevolazione, l'impresa abbia ottenuto la
certificazione relativa all'adesione al sistema di gestione
ambientale conforme al regolamento EMAS (1836/93 e successive
modificazioni) ovvero all'adesione a sistemi di gestione ambientale
conformi alla norma UNI EN ISO 14001 (il sussistere o meno di tale
condizione deve essere obbligatoriamente indicato dall'impresa nella
Scheda Tecnica e documentato con la relativa certificazione), con
priorità della prima rispetto alla seconda. Qualora permanesse lo
stato di ex-equo, si dà priorità alla data di presentazione della
domanda di agevolazione.
6.2 Il punteggio complessivo dell'indicatore ambientale attribuito a
ciascun programma in relazione al livello di attenzione dimostrato
dall'impresa richiedente nei confronti delle tematiche ambientali è
determinato come segue.
Gli elementi necessari per la determinazione del punteggio vengono
rilevati dalle informazioni che l'impresa fornisce in sede di domanda
di agevolazioni, con riferimento all'intera unità produttiva
interessata dal programma, attraverso la compilazione della Scheda
Tecnica, i cui dati, come detto, devono essere adeguatamente
supportati dalla prevista Perizia Tecnica giurata e dalla prevista
documentazione. L'impresa deve indicare ciascun dato, ivi compreso
quello relativo al "valore della produzione", con riferimento
all'"esercizio precedente" ed a quello "a regime" del programma da
agevolare.
Ai fini della determinazione del punteggio, i predetti dati, ad
eccezione di quello relativo all'energia da fonti rinnovabili
derivante da autoproduzione, saranno rapportati al detto "valore
della produzione". A tale riguardo si ricorda che quest'ultimo,
espresso in migliaia di euro, è quello di cui al punto "A" del conto
economico dell'unità produttiva redatto secondo le norme del codice
civile ovvero, nel caso in cui l'unità produttiva rappresenti un
centro di costo, quello di cui alla sommatoria dei costi di
produzione dell'unità produttiva stessa come evidenziati dalla
contabilità gestionale; l'esercizio "precedente" è l'ultimo
esercizio sociale chiuso prima della data di presentazione del Modulo
di domanda; l'esercizio "a regime" è il primo esercizio sociale
intero successivo alla data di entrata a regime.
È previsto uno specifico indicatore ambientale per ciascuno dei
quattro temi di cui al punto 1.1, diretto a riflettere i
miglioramenti ambientali conseguibili, determinato come segue:
1) Tema "Rifiuti"
Per entrambi i due sottotemi del tema "Rifiuti", le modalità di
intervento sulla base delle quali è attribuito il punteggio sono le
seguenti:
A)interventi di processo che comportino una riduzione della
produzione di rifiuti speciali
B)realizzazione, all'interno dell'unità produttiva interessata dal
programma, di impianti di recupero di materia e/o di autosmaltimento
con termovalorizzazione dei rifiuti speciali che determinano una
riduzione del quantitativo di rifiuti conferiti a terzi.
Per ciascuna di dette modalità, il punteggio è determinato nel modo
seguente:
- per gli interventi di cui alla lettera A), il punteggio è pari
alla riduzione percentuale, espressa in punti interi e due decimali,
tra la produzione di rifiuti speciali rapportata al valore della
produzione nell'esercizio "a regime" ed il medesimo rapporto riferito
all'esercizio "precedente";
- per gli interventi di cui alla lettera B), il punteggio è pari
alla riduzione percentuale, espressa in punti interi e due decimali,
al netto della riduzione della produzione eventualmente realizzata a
valere sulla modalità di intervento di cui alla lettera A), tra la
quantità di rifiuti speciali conferiti a terzi rapportata al valore
della produzione nell'esercizio "a regime" ed il medesimo rapporto
riferito all'esercizio "precedente". Fermo restando che la riduzione
del conferimento a terzi può essere ottenuta anche mediante la
realizzazione di entrambi gli interventi, nel caso in cui tale
riduzione avvenga esclusivamente attraverso interventi di recupero di
materia (e non anche di autosmaltimento con termovalorizzazione), il
punteggio è maggiorato del 10%.
Nel caso in cui il programma preveda la realizzazione di entrambi gli
interventi di cui alle lettere A) e B), il valore dell'indicatore è
pari alla somma dei due suddetti punteggi. Qualora il programma
preveda una riduzione sia dei rifiuti pericolosi che di quelli non
pericolosi, il programma stesso, come detto, è inserito nella
graduatoria del sottotema "Rifiuti pericolosi", ed il valore
dell'indicatore è pari al punteggio come sopra calcolato sulla base
della riduzione dei rifiuti pericolosi, con una maggiorazione pari al
10% del valore del punteggio relativo alla riduzione dei rifiuti non
pericolosi.
2) Tema "Risorsa idrica"
Per il tema risorsa idrica il valore dell'indicatore è pari alla
riduzione percentuale, espressa in punti interi e due decimali, tra
la quantità totale di risorsa idrica prelevata rapportata al valore
della produzione nell'esercizio "a regime" ed il medesimo rapporto
riferito all'esercizio "precedente". Il valore dell'indicatore è
incrementato del 5%, 4%, 3% o 2% qualora la riduzione percentuale tra
la quantità di inquinanti negli scarichi idrici rapportata al valore
della produzione nell'esercizio "a regime" ed il medesimo rapporto
riferito all'esercizio "precedente" sia superiore al 15%,
rispettivamente, per almeno quattro, tre, due o un inquinante di cui
ai punti da C3.3.2.1 a C3.3.2.8 della Scheda Tecnica.
3) Tema "Energia"
Per il tema "Energia", le modalità di intervento sulla base delle
quali è attribuito il punteggio sono le seguenti:
A)riduzione del consumo totale di energia
B)aumento dell'incidenza sul totale dei consumi di energia di quella
da fonti rinnovabili derivante da autoproduzione (per fonti
rinnovabili si intendono: il sole, il vento, l'energia idraulica, le
risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei
rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali).
Per ciascuna di dette modalità, il punteggio è determinato nel modo
seguente:
- per gli interventi di cui alla lettera A), il punteggio è pari
alla riduzione percentuale, espressa in punti interi e due decimali,
del consumo totale di energia rapportato al valore della produzione
nell'esercizio "a regime" ed il medesimo rapporto riferito
all'esercizio "precedente";
- per gli interventi di cui alla lettera B), il punteggio è pari
all'incremento percentuale, espresso in punti interi e due decimali,
tra il rapporto dell'energia da fonti rinnovabili derivante da
autoproduzione ed il totale dell'energia consumata nell'esercizio "a
regime" ed il medesimo rapporto riferito all'esercizio "precedente";
Nel caso in cui il programma preveda la realizzazione di entrambi gli
interventi di cui alle lettere A) e B), il valore dell'indicatore è
pari alla somma dei due suddetti punteggi.
Il valore dell'indicatore è incrementato del 5%, 4%, 3% o 2% qualora
la riduzione percentuale tra la quantità di inquinanti emessi in
atmosfera rapportata al valore della produzione nell'esercizio "a
regime" ed il medesimo rapporto riferito all'esercizio "precedente"
sia superiore al 15%, rispettivamente, per quattro, tre, due o un
inquinante di cui ai punti da C3.4.2.1 a C3.4.2.4 della Scheda
Tecnica.
4) Tema "Multisettore"
Per il tema "Multisettore", che ricorre qualora l'impresa realizzi
interventi relativi ad almeno due dei detti temi, il valore
dell'indicatore è pari alla somma algebrica dei punteggi riferiti a
ciascun tema o sottotema interessato, come sopra calcolati,
normalizzati secondo la formula riportata in Appendice alla presente
circolare.
Tutti i dati e le informazioni utili per la determinazione del
punteggio devono essere comprovati da idonea documentazione che
l'impresa deve tenere a disposizione presso l'unità produttiva
interessata dal programma, per i previsti controlli. Ciascun dato e/o
informazione non comprovabile sarà considerato, ai fini della
determinazione del punteggio dell'indicatore, come non fornito.
6.3 Il Ministero si riserva di sottoporre a verifica a consuntivo il
valore del punteggio dell'indicatore ambientale.
Per i sottotemi "Rifiuti", e per i temi "Risorsa Idrica" ed
"Energia", qualora il valore dell'indicatore subisca uno scostamento
in diminuzione superiore a 30 punti percentuali, le agevolazioni
concesse sono revocate.
Per il tema "Multisettore" si procede alla revoca delle agevolazioni
qualora il punteggio riferito a ciascun tema o sottotema interessato
subisca uno scostamento in diminuzione superiore a 30 punti
percentuali, ovvero la media degli scostamenti in diminuzione di tali
punteggi superi i 20 punti percentuali.
Ai fini di cui sopra, per ciascun indicatore o punteggio, sia il
valore posto a base per la formazione della graduatoria che quello
verificato a consuntivo, al fine di valutarne lo scostamento, devono
essere incrementati o meno delle eventuali maggiorazioni indicate,
per ciascun tema o sottotema, al precedente punto 6.2.
7 - EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI
7.1 Le agevolazioni concesse per ciascun programma vengono rese
disponibili dal Ministero in due quote annuali uguali alla stessa
data di ogni anno, la prima delle quali al trentunesimo giorno dalla
pubblicazione nella G.U.R.I. delle graduatorie.
Ai fini delle erogazioni per stato d'avanzamento, l'impresa o
l'istituto collaboratore, fermo restando le previste verifiche in
merito al proporzionale versamento del capitale proprio e le
eventuali condizioni poste dal decreto di concessione provvisoria,
deve avere sostenuto almeno la metà della spesa approvata di
rispettiva competenza per la prima erogazione ed il totale della
stessa, come eventualmente aggiornato a seguito dell'ultimazione del
programma, per la seconda.
8 - REVOCHE
8.1 Il Ministero procede alla revoca parziale o totale delle
agevolazioni, autonomamente o su segnalazione motivata da parte della
banca concessionaria, previo eventuale accertamento ispettivo sulle
inadempienze da parte dell'impresa. Il decreto di revoca dispone
l'eventuale recupero delle somme erogate, indicandone le modalità.
Fermo restando che restano valide tutte le condizioni di revoca
previste dalla vigente normativa di attuazione della legge 488/92 per
quanto compatibili con la presente circolare, si precisa che:
- in relazione a quanto indicato all'art. 8, comma 1, lettera c1) del
regolamento, la revoca delle agevolazioni interviene qualora, con
riferimento alla data di disponibilità della seconda quota in cui si
articola l'agevolazione, l'impresa e/o, per i beni acquisiti in
locazione finanziaria, la società di leasing, non siano in
condizione di dimostrare di avere sostenuto spese, a fronte del
programma approvato, per un importo complessivo, al netto dell'IVA,
in misura almeno pari a quella necessaria per poter richiedere la
rispettiva prima quota del contributo. Non è consentita in alcun
caso la modifica da due a tre quote annuali del regime di erogazione;
- in relazione a quanto indicato all'art. 8, comma 1, lettera d) del
regolamento ed al punto 1.3 della presente circolare, qualora il
programma non venga ultimato entro 24 mesi dalla data del relativo
decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni, fatta salva
l'eventuale proroga fino ad massimo di sei mesi, la revoca è
parziale e interessa le agevolazioni afferenti i titoli di spesa
datati successivamente alla detta scadenza, fatta salva ogni
ulteriore determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo
completamento dell'investimento e sul raggiungimento degli obiettivi
prefissati;
- in relazione all'indicatore ambientale di cui al precedente punto
6.2, la revoca delle agevolazioni interviene nei casi indicati al
precedente punto 6.3.
9 - MONITORAGGIO
9.1 Ai fini del monitoraggio dei programmi agevolati, l'impresa
beneficiaria, a partire dal ricevimento del decreto di concessione
provvisoria di cui all'articolo 6, comma 7 del regolamento, provvede
ad inviare alla banca concessionaria, entro sessanta giorni dalla
chiusura di ciascun esercizio sociale fino all'esercizio successivo a
quello nel quale ricade la data di entrata a regime del programma
agevolato, una dichiarazione resa dal proprio legale rappresentante o
suo procuratore speciale. Tale dichiarazione, predisposta, secondo lo
schema di cui all'Allegato n. 7, utilizzando lo specifico file
disponibile nel sito internet del Ministero delle attività
produttive, fornisce, in particolare, informazioni sullo stato
d'avanzamento del programma e sui dati utili alla determinazione del
valore degli indicatori di cui al precedente punto 6.1. Il dato
relativo allo stato d'avanzamento è dichiarato fino alla prima
scadenza utile successiva alla conclusione del programma. La mancata,
incompleta o inesatta dichiarazione dei dati richiesti può
determinare, previa contestazione all'impresa inadempiente, la revoca
totale delle agevolazioni concesse.
La banca concessionaria è tenuta a riscontrare la corrispondenza e/o
la compatibilità dei dati contenuti nella predetta dichiarazione con
quelli in proprio possesso.
(Allegati omessi)