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DM 19 agosto 2003

Modalità di trasmissione delle informazioni sullo stato di qualità dei corpi idrici e sulla classificazione delle acque

(GU n. 218 del 19-9-2003- Suppl. Ordinario n.152)

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Art. 1.

 1. Il presente decreto è finalizzato alla raccolta dei dati sullo stato di qualità dei corpi idrici.

 2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) i dati conoscitivi, le informazioni, le relazioni e le relative cartografie secondo le modalità e gli standard informativi di cui in allegato al presente decreto e non oltre le scadenze temporali previste per i singoli settori.

 3. L'APAT elabora a livello nazionale, nell'ambito del Sistema informativo nazionale ambientale, i dati e le informazioni di cui al comma 1 e predispone relazioni di sintesi per ciascun settore. Ulteriori elaborazioni sono effettuate sulla base di particolari esigenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

 4. L'APAT trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio i dati elaborati, le relazioni di sintesi e le cartografie, elaborate su scala nazionale, per i singoli settori tenuto conto delle scadenze temporali di cui all'allegato.

 5. Al fine di assicurare la più ampia divulgazione sullo stato di qualità delle acque in territorio nazionale, l'APAT, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, pubblica i risultati delle elaborazioni dei dati regionali.

 6. Per le finalità di cui al comma 1, entro tre mesi successivi alle scadenze temporali di cui al comma 4, l'APAT comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio l'elenco delle regioni che non hanno ottemperato agli obblighi previsti nel presente decreto.

 7. L'APAT, in merito agli aspetti quali-quantitativi della risorsa idrica, fornisce, altresì, le informazioni agli organismi comunitari e internazionali mediante i questionari predisposti dagli stessi.

 

 Art. 2.

 1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio un comitato composto da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, Ministero della salute, Agenzia per la protezione dell'ambiente e dei servizi tecnici, autorità di bacino, regioni, province autonome di Trento e Bolzano e ARPA. Il comitato ha il compito di formulare le proposte necessarie per ottimizzare l'attuazione del presente decreto e per coordinare le attività finalizzate alla raccolta dei dati che deve avvenire sulla base di conoscenze sempre più estese e mediante metodi di controllo individuati sulla base dei progressi scientifici e tecnologici e delle sopravvenute esigenze comunitarie.

 2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

(Allegato omesso)


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