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DM 2 settembre 2003

Modalitą per il recupero di alcune sostanze dannose per l'ozono stratosferico.

(GU n. 208 del 8-9-2003)

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1. All'art. 2 del decreto ministeriale 3 ottobre 2001 č aggiunto

il seguente comma:

 «3-bis. Il comma 2 non si applica alle navi mercantili qualora i

detentori degli halon ivi contenuti presentino entro sessanta giorni

dalla data in vigore del presente decreto, anche attraverso le

associazioni di categoria, un piano di recupero degli stessi. Entro i

successivi sessanta giorni il Ministero dell'ambiente e della tutela

del territorio e il Ministero delle attivitą produttive approvano il

piano, stabilendo i tempi e i modi per l'eliminazione degli halon nel

rispetto di quanto previsto dal regolamento (CE) 2037/2000 sulle

sostanze che riducono lo strato di ozono e della legge 28 dicembre

1993, n. 594, e successive modifiche».

 


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