DM 2 settembre 2003
Modalitą per il recupero di alcune
sostanze dannose per l'ozono stratosferico.
(GU
n. 208 del 8-9-2003)
-------------------------------------------------
1. All'art. 2 del decreto ministeriale 3 ottobre 2001 č aggiunto
il seguente comma:
«3-bis. Il comma 2 non si applica alle navi mercantili qualora i
detentori degli halon ivi contenuti presentino entro sessanta giorni
dalla data in vigore del presente decreto, anche attraverso le
associazioni di categoria, un piano di recupero degli stessi. Entro i
successivi sessanta giorni il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e il Ministero delle attivitą produttive approvano il
piano, stabilendo i tempi e i modi per l'eliminazione degli halon nel
rispetto di quanto previsto dal regolamento (CE) 2037/2000 sulle
sostanze che riducono lo strato di ozono e della legge 28 dicembre
1993, n. 594, e successive modifiche».