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D.L. 30 settembre 2003, n. 269

Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici

(GU n. 229 del 2-10-2003- Suppl. Ordinario n. 157)

conv. nella L. 24 novembre 2003, n. 326

(GU n. 274 del 25-11-2003- Suppl. Ordinario n. 181)

 

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(Estratto)

Art. 18.

 Contributo per il recupero degli olii esausti

 1. All'articolo 7 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16,

sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) al comma 1 le parole: «e mediante riciclaggio, per la

produzione di combustibili a specifica» sono soppresse;

 b) al comma 6 le parole: «e produzione di combustibili a

specifica» sono soppresse.

 

Art. 32.

Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e

paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività di repressione

dell'abusivismo edilizio, nonchè per la definizione degli illeciti

 edilizi e delle occupazioni di aree demaniali.

 1. Al fine di pervenire alla regolarizzazione del settore di cui al

presente articolo, è consentito, il rilascio del titolo

abilitativo edilizio in sanatoria delle opere esistenti non conformi

alla disciplina vigente.

 2. La normativa è disposta nelle more dell'adeguamento della

disciplina regionale ai principi contenuti nel testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno

2001, n. 380, in conformità al titolo V della Costituzione come

modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e

comunque fatte salve le competenze delle autonomie locali sul governo

del territorio.

 3. Le condizioni, i limiti e le modalità del rilascio del predetto

titolo abilitativo sono stabilite dal presente articolo e dalle

normative regionali.

 4. Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle regioni a

statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

 5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce,

d'intesa con le regioni interessate, il supporto alle amministrazioni

comunali ai fini dell'applicazione della presente normativa e per il

coordinamento con le leggi 28 febbraio 1985, n. 47, e successive

modifiche e integrazioni, e con l'articolo 39 della legge

23 dicembre 1994, n. 724, e successive modifiche e integrazioni.

 6. Al fine di concorrere alla partecipazione alla realizzazione

delle politiche di riqualificazione urbanistica dei nuclei

interessati dall'abusivismo edilizio, attivate dalle regioni ai sensi

del comma 33 è destinata una somma di 10 milioni di euro per l'anno

2004 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la

Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo

)) 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati gli interventi da

ammettere a finanziamento.

 7. Al comma 1 dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

 «c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra

dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti

urbanistici generali e non adottino tali strumenti entro diciotto

mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto

di scioglimento del consiglio è adottato su proposta del Ministro

dell'interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e

dei trasporti.».

8. All'articolo 141 del testo unico di cui al decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2, è inserito il

seguente:

 «2-bis. Nell'ipotesi di cui alla lettera c-bis) del comma 1,

trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono

essere adottati, la regione segnala al prefetto gli enti

inadempienti. Il prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto

ad adempiere all'obbligo nel termine di quattro mesi. A tal fine gli

enti locali possono attivare gli interventi, anche sostitutivi,

previsti dallo statuto secondo criteri di neutralità, di

sussidiarietà e di adeguatezza. Decorso infruttuosamente il termine

di quattro mesi, il prefetto inizia la procedura per lo scioglimento

del consiglio.».

 9. Per attivare un programma nazionale di interventi, anche con la

partecipazione di risorse private, rivolto alla riqualificazione di

ambiti territoriali caratterizzati da consistente degrado economico e

sociale, con riguardo ai fenomeni di abusivismo edilizio, da attuare

anche attraverso il recupero delle risorse ambientali e culturali, è

destinata una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40

milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con i

Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e per i beni e

le attività culturali, da adottare entro sessanta giorni dalla

data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la

Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo

28 agosto 1997, n. 281, sono individuati gli ambiti di rilevanza e

interesse nazionale oggetto di riqualificazione urbanistica,

ambientale e culturale, attribuendo priorità alle aree oggetto di

programmi di riqualificazione già approvati di cui al decreto

Ministro dei lavori pubblici dell'8 ottobre 1998, pubblicato nel

supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre

1998, e di cui all'articolo 120 del testo unico di cui al decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Su tali aree, il Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i soggetti

pubblici interessati, predispone un programma di interventi, anche in

riferimento a quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, della legge

28 febbraio 1985, n. 47, come sostituito dal comma 42 del presente

articolo.

 10. Per la realizzazione di un programma di interventi di messa in

sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico è

destinata una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40

milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, di intesa con la Conferenza unificata di cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

sono individuate le aree comprese nel programma. Su tali aree, il

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con i

soggetti pubblici interessati, predispone un programma operativo di

interventi e le relative modalità di attuazione.

 11. Allo scopo di attuare un programma di interventi per il

ripristino e la riqualificazione delle aree e dei beni soggetti alle

disposizioni del titolo II del decreto legislativo 29 ottobre

1999, n. 490, è destinata una somma di 10 milioni di euro per l'anno

2004 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con

decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di

concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,

da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore

del presente decreto, di intesa con la Conferenza unificata di cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tale

somma è assegnata alla soprintendenza per i beni architettonici e

ambientali, per l'esecuzione di interventi di ripristino e

riqualificazione paesaggistica, dopo aver individuato, d'intesa con

le regioni, le aree vincolate da ricomprendere nel programma.

 12. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente

decreto la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a mettere a

disposizione l'importo massimo di 50 milioni di euro per la

costituzione, presso la Cassa stessa, di un Fondo di rotazione,

denominato Fondo per le demolizioni delle opere abusive, per la

concessione ai comuni e ai soggetti titolari dei poteri di cui

all'articolo 27, comma 2, del decreto del Presidente della

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche avvalendosi delle

modalità di cui all'articolo 2, comma 55, della legge 23 dicembre

1996, n. 662, e all'articolo 41, comma 4, del testo unico di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di

anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi agli interventi di

demolizione delle opere abusive anche disposti dall'autorità

giudiziaria e per le spese giudiziarie, tecniche e amministrative

connesse. Le anticipazioni, comprensive della corrispondente quota

delle spese di gestione del Fondo, sono restituite al Fondo stesso in

un periodo massimo di cinque anni, secondo modalità e condizioni

stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di

concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

utilizzando le somme riscosse a carico degli esecutori degli abusi.

In caso di mancato pagamento spontaneo del credito, l'amministrazione

comunale provvede alla riscossione mediante ruolo ai sensi del

decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Qualora le somme

anticipate non siano rimborsate nei tempi e nelle modalità

stabilite, il Ministro dell'interno provvede al reintegro alla Cassa

depositi e prestiti, trattenendone le relative somme dai fondi del

bilancio dello Stato da trasferire a qualsiasi titolo ai comuni.

 13. Le attività di monitoraggio e di raccolta delle informazioni

relative al fenomeno dell'abusivismo edilizio di competenza del

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fanno capo

all'Osservatorio nazionale dell'abusivismo edilizio. Il Ministero

collabora con le regioni al fine di costituire un sistema informativo

nazionale necessario anche per la redazione della relazione al

Parlamento di cui all'articolo 9 del decreto-legge 23 aprile 1985,

n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n.

298. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti, d'intesa con il Ministro dell'interno, sono aggiornate le

modalità di redazione, trasmissione, archiviazione e restituzione

delle informazioni contenute nei rapporti di cui all'articolo 31,

comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno

2001, n. 380. Per le suddette attività è destinata una somma di 0,2

milioni di euro per l'anno 2004 e di 0,4 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2005 e 2006.

 14. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà dello

Stato o facenti parte del demanio statale ad esclusione del

demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonchè dei terreni gravati da

diritti di uso civico, il rilascio del titolo abilitativo edilizio

in sanatoria da parte dell'ente locale competente è subordinato al

rilascio della disponibilità da parte dello Stato proprietario, per

il tramite dell'Agenzia del demanio, rispettivamente, a cedere a

titolo oneroso la proprietà dell'area appartenente al patrimonio

disponibile dello Stato su cui insiste l'opera ovvero a garantire

onerosamente il diritto al mantenimento dell'opera sul suolo

appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile dello Stato.

 15. La domanda del soggetto legittimato volta ad ottenere la

disponibilità dello Stato alla cessione dell'area appartenente al

patrimonio disponibile ovvero il riconoscimento al diritto al

mantenimento dell'opera sul suolo appartenente al demanio o al

patrimonio indisponibile dello Stato deve essere presentata, entro il

31 marzo 2004, alla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente

competente, corredata dell'attestazione del pagamento all'erario

della somma dovuta a titolo di indennità per l'occupazione pregressa

delle aree, determinata applicando i parametri di cui alla allegata

Tabella A, per anno di occupazione, per un periodo comunque non

superiore alla prescrizione quinquennale. A tale domanda deve essere

allegata, in copia, la documentazione relativa all'illecito edilizio

di cui ai commi 32 e 35. Entro il 30 settembre 2004, inoltre, deve

essere allegata copia della denuncia in catasto dell'immobile e del

relativo frazionamento.

 16. La disponibilità alla cessione dell'area appartenente al

patrimonio disponibile ovvero a riconoscere il diritto a mantenere

l'opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio

indisponibile dello Stato viene espressa dalla filiale dell'Agenzia

del demanio territorialmente competente entro il 31 dicembre 2004.

Resta ferma la necessità di assicurare, anche mediante specifiche

clausole degli atti di vendita o dei provvedimenti di riconoscimento

del diritto al mantenimento dell'opera, il libero accesso al mare,

con il conseguente diritto pubblico di passaggio.

 17. Nel caso di aree soggette ai vincoli di cui all'articolo 32

della legge 28 febbraio 1985, n. 47, la disponibilità alla cessione

dell'area appartenente al patrimonio disponibile ovvero a riconoscere

il diritto a mantenere l'opera sul suolo appartenente al demanio o al

patrimonio indisponibile dello Stato è subordinata al parere

favorevole da parte dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo.

 18. Le procedure di vendita delle aree appartenenti al patrimonio

disponibile dello Stato devono essere perfezionate entro il

31 dicembre 2006, a cura della filiale dell'Agenzia del demanio

territorialmente competente previa presentazione da parte

dell'interessato del titolo abilitativo edilizio in sanatoria

rilasciato dall'ente locale competente, ovvero della documentazione

attestante la presentazione della domanda, volta ad ottenere il

rilascio del titolo edilizio in sanatoria sulla quale è intervenuto

il silenzio assenso con l'attestazione dell'avvenuto pagamento della

connessa oblazione, alle condizioni previste dal presente articolo.

 19. Il prezzo di acquisto delle aree appartenenti al patrimonio

disponibile è determinato applicando i parametri di cui alla Tabella

B allegata al presente decreto ed è corrisposto in due rate di

pari importo scadenti, rispettivamente, il 30 giugno 2005 e il

31 dicembre 2005.

19-bis. Le opere eseguite da terzi su aree appartenenti al

patrimonio disponibile dello Stato, per le quali è stato rilasciato

il titolo abilitativo edilizio in sanatoria da parte dell'ente locale

competente, sono inalienabili per un periodo di cinque anni dalla

data di perfezionamento delle procedure di vendita delle aree sulle

quali insistono le opere medesime.

 20. Il provvedimento formale di riconoscimento del diritto al

mantenimento dell'opera sulle aree del demanio dello Stato e del

patrimonio indisponibile è rilasciato a cura della filiale

dell'Agenzia del demanio territorialmente competente entro il

31 dicembre 2006, previa presentazione della documentazione di cui al

comma 18. Il diritto è riconosciuto per una durata massima di anni

venti, a fronte di un canone commisurato ai valori di mercato.

 21. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da

adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, sono rideterminati i canoni annui di cui

all'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito,

con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

 22. Dal 1° gennaio 2004 i canoni per la concessione d'uso sono

rideterminati nella misura prevista dalle tabelle allegate al decreto

del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 agosto 1998, n. 342,

rivalutate del trecento per cento.

 23. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 del citato decreto

del Ministro di cui al comma 22, relativo alla classificazione delle

aree da parte delle regioni, in base alla valenza turistica delle

stesse.

 24. Ai fini del miglioramento, della tutela e della valorizzazione

delle aree demaniali è autorizzata una spesa fino ad un importo

massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro

per ciascuno degli anni 2005 e 2006. L'Agenzia del demanio, di

concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e

con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il

Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano predispone un programma di

interventi volti alla riqualificazione delle aree demaniali. Il

programma è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze.

 25. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio

1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come

ulteriormente modificate dall'articolo 39 della legge 23 dicembre

1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè dal

presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino

ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano comportato

ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria

della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento

superiore a 750 mc. Le suddette disposizioni trovano altresì

applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra

relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750

metri cubi per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in

sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi

complessivamente i 3.000 metri cubi.

 26. Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di

illecito di cui all'allegato 1:

 a) numeri da 1 a 3, nell'ambito dell'intero territorio nazionale,

fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27 del

presente articolo, nonchè 4, 5 e 6 nell'ambito degli immobili

soggetti a vincolo di cui all'articolo 32 della legge

28 febbraio 1985, n. 47;

 b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui

all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione di

legge regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore del presente decreto, con la quale è determinata

la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a

sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio.

 27. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della

legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque

suscettibili di sanatoria, qualora:

 a) siano state eseguite dal proprietario o aventecausa condannato

con sentenza definitiva, per i delitti di cui all'articolo 416-bis,

648-bis e 648-ter del codice penale o da terzi per suo conto;

 b) non sia possibile effettuare interventi per l'adeguamento

antisismico, rispetto alle categorie previste per i comuni secondo

quanto indicato dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei

Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicata nel supplemento ordinario

alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003;

 c) non sia data la disponibilità di concessione onerosa

dell'area di proprietà dello Stato o degli enti pubblici

territoriali, con le modalità e condizioni di cui all'articolo 32

della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ed al presente decreto;

 d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti

sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi

idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e

paesistici, nonchè dei parchi e delle aree protette nazionali,

regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di

dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo

edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni

degli strumenti urbanistici;

 e) siano state realizzate su immobili dichiarati monumento

nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di

interesse particolarmente rilevante ai sensi degli articoli 6 e 7 del

decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

 f) fermo restando quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000,

n. 353, e mdipendentemente dall'approvazione del piano regionale di

cui al comma 1 dell'articolo 3 della citata legge n. 353 del

2000, il comune subordina il rilascio del titolo abilitativo edilizio

in sanatoria alla verifica che le opere non insistano su aree boscate

o su pascolo i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco. Agli

effetti dell'esclusione dalla sanatoria è sufficiente l'acquisizione

di elementi di prova, desumibili anche dagli atti e dai registri del

Ministero dell'interno, che le aree interessate dall'abuso edilizio

siano state, nell'ultimo decennio, percorse da uno o più incendi

boschivi;

 g) siano state realizzate nei porti e nelle aree, appartenenti al

demanio marittimo, di preminente interesse nazionale in relazione

agli interessi della sicurezza dello Stato ed alle esigenze della

navigazione marittima, quali identificate ai sensi del secondo comma

dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica

24 luglio 1977, n. 616.

 28. I termini previsti dalle disposizioni sopra richiamate e

decorrenti dalla data di entrata in vigore dell'articolo 39 della

legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e

integrazioni, ove non disposto diversamente, sono da intendersi come

riferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per

quanto non previsto dal presente decreto si applicano, ove

compatibili, le disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n.

47, e al predetto articolo 39.

 29. Il procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in

essere dalla persona imputata di uno dei delitti di cui agli

articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, o da terzi per

suo conto, è sospeso fino alla sentenza definitiva di non luogo a

procedere o di proscioglimento o di assoluzione. Non può essere

conseguito il titolo abilitativo edilizio in sanatoria degli abusi

edilizi se interviene la sentenza definitiva di condanna per i

delitti sopra indicati. Fatti salvi gli accertamenti di ufficio in

ordine alle condanne riportate nel certificato generale del

casellario giudiziale ad opera del comune, il richiedente deve

attestare, con dichiarazione sottoscritta nelle forme di cui all'

articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non avere carichi pendenti

in relazione ai delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e

648-ter del codice penale.

 30. Qualora l'amministratore di beni immobili oggetto di sequestro

o di confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575,

autorizzato dal giudice competente ad alienare taluno di detti beni,

può essere autorizzato, altresì, dal medesimo giudice, sentito il

pubblico ministero, a riattivare il procedimento di sanatoria

sospeso. In tal caso non opera nei confronti dell'amministratore o

del terzo acquirente il divieto di rilascio del titolo abilitativo

edilizio in sanatoria di cui al comma 29.

 31. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria non

comporta limitazione ai diritti dei terzi.

 32. La domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio,

con l'attestazione del pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione

degli oneri concessori, è presentata al comune competente, a pena di

decadenza, entro il 31 marzo 2004, unitamente alla dichiarazione di

cui al modello allegato e alla documentazione di cui al comma 35.

 33. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore del presente decreto, emanano norme per la definizione del

procedimento amministrativo relativo al rilascio del titolo

abilitativo edilizio in sanatoria e possono prevedeme, tra l'altro,

un incremento dell'oblazione fino al massimo del 10 per cento della

misura determinata nella tabella C allegata al presente decreto

)), ai fini dell'attivazione di politiche di repressione degli abusi

edilizi e per la promozione di interventi di riqualificazione dei

nuclei interessati da fenomeni di abusivismo edilizio, nonchè per

l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 23 della legge

28 febbraio 1985, n. 47.

 34. Ai fini dell'applicazione del presente articolo non si applica

quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, della legge 28 febbraio

1985, n. 47. Con legge regionale gli oneri di concessione relativi

alle opere abusive oggetto di sanatoria possono essere

incrementati fino al massimo del 100 per cento. Le amministrazioni

comunali perimetrano gli insediamenti abusivi entro i quali gli oneri

concessori sono determinati nella misura dei costi per la

realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria

necessarie, nonchè per gli interventi di riqualificazione

igienico-sanitaria e ambientale attuati dagli enti locali. Coloro che

in proprio o in forme consortili, nell'ambito delle zone perimetrate,

intendano eseguire in tutto o in parte le opere di urbanizzazione

primaria, nel rispetto dell'articolo 2, comma 5, della legge 11

febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni,

secondo le disposizioni tecniche dettate dagli uffici comunali,

possono detrarre dall'importo complessivo quanto già versato, a

titolo di anticipazione degli oneri concessori, di cui alla tabella D

allegata al presente decreto. Con legge regionale, ai sensi

dell'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato

dal presente articolo, sono disciplinate le relative modalità di

attuazione.

 35. La domanda di cui al comma 32 deve essere corredata dalla

seguente documentazione:

 a) dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'articolo

47, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con allegata documentazione

fotografica, dalla quale risulti la descrizione delle opere per le

quali si chiede il titolo abilitativo edilizio in sanatoria e lo

stato dei lavori relativo;

 b) qualora l'opera abusiva supera i 450 metri cubi, da una

perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una

certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della

professione attestante l'idoneità statica delle opere eseguite;

 c) ulteriore documentazione eventualmente prescritta con norma

regionale.

 36. La presentazione nei termini della domanda di definizione

dell'illecito edilizio, l'oblazione interamente corrisposta nonchè

il decorso di trentasei mesi dalla data da cui risulta il suddetto

pagamento, producono gli effetti di cui all'articolo 38, comma

2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Trascorso il suddetto periodo

di trentasei mesi si prescrive il diritto al conguaglio o al rimborso

spettante.

 37. Il pagamento degli oneri di concessione, la presentazione della

documentazione di cui al comma 35, della denuncia in catasto, della

denuncia ai fini dell'imposta comunale degli immobili di cui al

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonchè, ove dovute,

delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti

solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico, entro il 30

settembre 2004, nonchè il decorso del termine di ventiquattro mesi

da tale data senza l'adozione di un provvedimento negativo del

comune, equivalgono a titolo abilitativo edilizio in sanatoria.

Se nei termini previsti l'oblazione dovuta non è stata interamente

corrisposta o è stata determinata in forma dolosamente inesatta, le

costruzioni realizzate senza titolo abilitativo edilizio sono

assoggettate alle sanzioni richiamate all'articolo 40 della legge 28

febbraio 1985, n. 47, e all'articolo 48 del decreto del Presidente

della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

 38. La misura dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri

concessori, nonchè le relative modalità di versamento, sono

disciplinate nell'allegato 1 al presente decreto.

 39. Ai fini della determinazione dell'oblazione non si applica

quanto previsto dai commi 13, 14 15 e 16 dell'articolo 39 della legge

23 dicembre 1994, n. 724.

 40. Alla istruttoria della domanda di sanatoria si applicano i

medesimi diritti e oneri previsti per il rilascio dei titoli

abilitativi edilizi, come disciplinati dalle Amministrazioni comunali

per le medesime fattispecie di opere edilizie. Ai fini della

istruttoria delle domande di sanatoria edilizia può essere

determinato dall'Amministrazione comunale un incremento dei predetti

diritti e oneri fino ad un massimo del 10 per cento da utilizzare con

le modalità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 23 dicembre

1996, n. 662. Per l'attività istruttoria connessa al rilascio

delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i diritti

e oneri di cui al precedente periodo, per progetti finalizzati da

svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario.

 41. Al fine di incentivare la definizione delle domande di

sanatoria presentate ai sensi del presente articolo, nonchè ai sensi

del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive

modificazioni, e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.

724, e successive modificazioni, il 50 per cento delle somme

riscosse a titolo di conguaglio dell'oblazione, ai sensi

dell'articolo 35, comma 14, della citata legge n. 47 del 1985, e

successive modificazioni, è devoluto al comune interessato. Con

decreto interdipartimentale del Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze sono

stabilite le modalità di applicazione del presente comma.

 42. All'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il comma 4

è sostituito dal seguente:

 «4. Le proposte di varianti di recupero urbanistico possono essere

presentate da parte di soggetti pubblici e privati, con allegato un

piano di fattibilità tecnico, economico, giuridico e amministrativo,

finalizzato al finanziamento, alla realizzazione e alla gestione di

opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per il recupero

urbanistico ed edilizio, volto al raggiungimento della sostenibilità

ambientale, economica e sociale, alla coesione degli abitanti dei

nuclei edilizi inseriti nelle varianti e alla rivitalizzazione delle

aree interessate dall'abusivismo edilizio».

 43. L'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è

sostituito dal seguente:

 «Art. 32 (Opere costruite su aree sottoposte a vincolo). - 1. Fatte

salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio del

titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su

immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole

delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso.

Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette

amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento

della richiesta di parere, il richiedente può impugnare il

silenzio-rifiuto. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio

estingue anche il reato per la violazione del vincolo. Il parere non

è richiesto quando si tratti di violazioni riguardanti l'altezza, i

distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedano il 2

per cento delle misure prescritte.

 2. Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni sottoindicate,

le opere insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione e che

risultino:

 a) in difformità dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e

successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, quando possano essere collaudate

secondo il disposto del quarto comma dell'articolo 35;

 b) in contrasto con le norme urbanistiche che prevedono la

destinazione ad edifici pubblici od a spazi pubblici, purchè non in

contrasto con le previsioni delle varianti di recupero di cui al capo

III;

 c) in contrasto con le norme del decreto ministeriale

1° aprile 1968, n. 1404, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96

del 13 aprile 1968, e con agli articoli 16, 17 e 18 della legge 13

giugno 1991, n. 190, e successive modificazioni, sempre che le opere

stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico.

 3. Qualora non si verifichino le condizioni di cui al comma 2, si

applicano le disposizioni dell'articolo 33.

 4. Ai fini dell'acquisizione del parere di cui al comma 1 si

applica quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, del decreto del

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Il motivato

dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela

ambientale, paesaggistico-territoriale, ivi inclusa la soprintendenza

competente, alla tutela del patrimonio storico artistico o alla

tutela della salute preclude il rilascio del titolo abilitativo

edilizio in sanatoria.

 5. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà di enti

pubblici territoriali, in assenza di un titolo che abiliti al

godimento del suolo, il rilascio della concessione o

dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato anche alla

disponibilità dell'ente proprietario a concedere onerosamente, alle

condizioni previste dalle leggi statali o regionali vigenti, l'uso

del suolo su cui insiste la costruzione. La disponibilità all'uso

del suolo, anche se gravato di usi civici, viene espressa dagli enti

pubblici territoriali proprietari entro il termine di centottanta

giorni dalla richiesta. La richiesta di disponibilità all'uso del

suolo deve essere limitata alla superficie occupata dalle costruzioni

oggetto della sanatoria e alle pertinenze strettamente necessarie,

con un massimo di tre volte rispetto all'area coperta dal fabbricato.

Salve le condizioni previste da leggi regionali, il valore è

stabilito dalla filiale dell'Agenzia del demanio competente per

territorio per gli immobili oggetto di sanatoria ai sensi della

presente legge e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.

724, con riguardo al valore del terreno come risultava all'epoca

della costruzione aumentato dell'importo corrispondente alla

variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie

di operai ed impiegati, al momento della determinazione di detto

valore. L'atto di disponibilità, regolato con convenzione di

cessione del diritto di superficie per una durata massima di anni

sessanta, è stabilito dall'ente proprietario non oltre sei mesi dal

versamento dell'importo come sopra determinato.

 6. Per le costruzioni che ricadono in aree comprese fra quelle di

cui all'articolo 21 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il

rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria è

subordinato alla acquisizione della proprietà dell'area stessa

previo versamento del prezzo, che è determinato dall'Agenzia del

territorio in rapporto al vantaggio derivante dall'incorporamento

dell'area.

 7. Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente

articolo si applicano le sanzioni previste dal decreto del

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».

43-bis. Le modifiche apportate con il presente articolo

concernenti l'applicazione delle leggi 28 febbraio 1985, n. 47, e 23

dicembre 1994, n. 724, non si applicano alle domande già presentate

ai sensi delle predette leggi.

 44. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica

)) 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, dopo le parole: «l'inizio» sono

inserite le seguenti: «o l'esecuzione».

 45. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica

)) 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, dopo le parole: «18 aprile 1962,

n. 167 e successive modificazioni e integrazioni» sono inserite le

seguenti: «, nonchè in tutti i casi di difformità dalle norme

urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici».

 46. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica

)) 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente

periodo: «Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati

monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o

dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli

articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,

o su beni di interesse archeologico, nonchè per le opere

abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o di

inedificabilità assoluta in applicazione delle disposizioni del

titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il

Soprintendente, su richiesta della regione, del comune o delle altre

autorità preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180

giorni dall'accertamento dell'illecito, procede alla demolizione,

anche avvalendosi delle modalità operative di cui ai commi 55 e 56

dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

 47. Le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 44 del decreto

del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono

incrementate del cento per cento.

 48. (Soppresso).

 49. (Soppresso).

49-bis. All'articolo 54, comma 16, della legge 27 dicembre 1997,

n. 449, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente

periodo: «Tali spese, limitatamente agli esercizi finanziari 2002 e

2003, sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a

quello terminale, semprechè l'impegno formale venga assunto entro il

secondo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione in

bilancio».

49-ter. L'articolo 41 del testo unico di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal

seguente:

 «Art. 41 (Demolizione di opere abusive). - 1. Entro il mese

di dicembre di ogni anno il dirigente o il responsabile del servizio

trasmette al prefetto l'elenco delle opere non sanabili per le quali

il responsabile dell'abuso non ha provveduto nel termine previsto

alla demolizione e al ripristino dei luoghi e indica lo stato dei

procedimenti relativi alla tutela del vincolo di cui al comma 6

dell'articolo 31. Nel medesimo termine le amministrazioni statali e

regionali preposte alla tutela trasmettono al prefetto l'elenco delle

demolizioni da eseguire. Gli elenchi contengono, tra l'altro, il

nominativo dei proprietari e dell'eventuale occupante abusivo, gli

estremi di identificazione catastale, il verbale di consistenza delle

opere abusive e l'eventuale titolo di occupazione dell'immobile.

 2. Il prefetto entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi di

cui al comma 1, provvede agli adempimenti conseguenti all'intervenuto

trasferimento della titolarità dei beni e delle aree interessate,

notificando l'avvenuta acquisizione al proprietario e al responsabile

dell'abuso.

 3. L'esecuzione della demolizione delle opere abusive, compresa la

rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica

incolumità, è disposta dal prefetto. I relativi lavori sono

affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti,

ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee. Il prefetto può

anche avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere

pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della

difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa tra il

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro della

difesa».

 49-quater. All'articolo 48 del testo unico di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive

modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

 «3-ter. Al fine di consentire una più penetrante vigilanza

sull'attività edilizia, è fatto obbligo alle aziende erogatrici di

servizi pubblici ed ai funzionari cui sia imputabile la stipulazione

dei relativi contratti di somministrazione di comunicare al sindaco

del comune ove e ubicato l'immobile le richieste di allaccio ai

pubblici servizi effettuate per gli immobili, con indicazione della

concessione edilizia ovvero della autorizzazione ovvero degli altri

titoli abilitativi, ovvero della istanza di concessione in sanatoria

presentata, corredata dalla prova del pagamento per intero delle

somme dovute a titolo di oblazione. L'inosservanza di tale obbligo

comporta, per ciascuna violazione, la sanzione pecuniaria da euro

10.000 ad euro 50.000 nei confronti delle aziende erogatrici di

servizi pubblici, nonchè la sanzione pecuniaria da euro 2.582 ad

euro 7.746 nei confronti del funzionario della azienda erogatrice cui

sia imputabile la stipulazione dei contratti».

 50. Agli oneri indicati ai commi 6, 9, 10, 11, 13 e 24, si

provvede, nei limiti stabiliti nei predetti commi, per gli anni

2004, 2005 e, quanto a 82 milioni di euro, per l'anno 2006, mediante

quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo.

Tali somme sono versate, per ciascuno dei predetti anni, all'entrata

del bilancio dello Stato per essere rassegnate alle pertinenti unità

previsionali di base, anche di nuova istituzione, dei Ministeri

interessati. Per la restante parte degli oneri relativi all'anno 2006

si provvede con quota parte delle entrate recate dal presente

decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 35.

 Modifiche al regime IVA per le cessioni di rottami ferrosi

 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.

633, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) nell'articolo 19, terzo comma, la lettera e) è

sostituita dalla seguente: «e operazioni non soggette all'imposta per

effetto delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 74,

concernente disposizioni relative a particolari settori.»;

 b) nell'articolo 68, primo comma, la lettera c-bis) è

soppressa;

 c) nell'articolo 70, dopo il quinto comma, è aggiunto il

seguente: «Alle importazioni di beni indicati nel settimo e

nell'ottavo comma dell'articolo 74, concernente disposizioni

relative a particolari settori, si applicano le disposizioni di

cui al comma precedente,»;

 d) nell'articolo 74:

 1) il settimo comma è sostituito dal seguente: «Per le

cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei

relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa,

di pelli, di vetri, di gomma e plastica, intendendosi comprese anche

quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti,

selezionati, tagliati, compattati. lingottati o sottoposti ad altri

trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo

stoccaggio senza modificarne la natura, al pagamento dell'imposta è

tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio

dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito

dell'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli ((

articoli 21 e seguenti e con l'indicazione della norma di cui al

presente comma, deve essere integrata dal cessionario con

l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere

annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di

ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici

giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso

documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro

di cui all'articolo 25. Agli effetti della limitazione contenuta nel

terzo comma dell'articolo 30 le cessioni sono considerate operazioni

imponibili. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano

anche per le cessioni dei semilavorati di metalli ferrosi di cui alle

seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre

2003:

 a) ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre

forme primarie (v.d. 72.01);

 b) ferro-leghe (v.d. 72.02);

 c) prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di

minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi,

palline o forme simili; ferro di purezza minima in peso, di 99,94%,

in pezzi, in palline o forme simili (v.d. 72.03);

 d) graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare,

di ferro o di acciaio (v.d. 72.05).»;

 1-bis) all'ottavo comma è aggiunta la seguente lettera:

«e-sexies) barre di ottone (v.d. 74.07.21)»;

 2) i commi nono e decimo sono abrogati.

 2. Nell'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 30 a

gosto 1993, n.

331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.

427, sono soppresse le parole: «non soggetta», nonchè le parole: «e

74, commi ottavo e nono».

 

 


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