DM 14 ottobre 2003
Disciplina sulle modalità di funzionamento ed accesso al fondo di
rotazione istituito ai sensi del comma 9-bis dell'art. 18 della legge 8 luglio
1986, n. 349.
(GU
n. 99 del 28-4-2004)
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Art. 1.
Oggetto
1. Il presente decreto, per il finanziamento degli interventi di
cui all'art. 2, disciplina le modalità di funzionamento e di accesso
al fondo di rotazione, di seguito denominato fondo, previsto
dall'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come modificato
dall'art. 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, individua i
criteri e le priorità per l'utilizzo delle somme che affluiscono al
fondo e definisce le procedure per il recupero delle somme concesse a
titolo di anticipazione.
Art.
2.
Interventi
ammessi al finanziamento
1. Il fondo, iscritto in apposita unità previsionale di base dello
stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, è utilizzato per finanziare, anche in via di
anticipazione:
interventi urgenti di perimetrazione, caratterizzazione e messa
in sicurezza dei siti inquinati con priorità per le aree per le
quali ha avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;
interventi di disinquinamento, ripristino dello stato dei luoghi,
bonifica e ripristino ambientale con priorità delle aree per le
quali ha avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;
interventi di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione,
bonifica e ripristino ambientale delle aree inserite nel programma
nazionale di cui all'art. 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n.
426, e successive modificazioni e integrazioni.
Art.
3.
Enti
beneficiari del finanziamento
1. Possono beneficiare dei finanziamenti previsti dal presente
decreto:
gli enti locali nel cui territorio ricadono le aree e i beni
oggetto del fatto lesivo;
gli altri enti pubblici indicati nell'art. 5 del decreto
18 settembre 2001, n. 468;
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nei casi
individuati dall'art. 15 del decreto 25 ottobre 1999, n. 471.
Art.
4.
Modalità
di attivazione, funzionamento e accesso al fondo
1. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti a favore dello
Stato per risarcimento del danno ambientale, ivi comprese quelle
derivanti dall'escussione di fldejussioni a favore dello Stato,
assunte a garanzia del risarcimento medesimo, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui
all'art. 1.
2. Salvo i casi di interventi per l'attuazione dei quali provvede
il Ministero dell'ambiente e del territorio, ai sensi dell'art. 15
del decreto 25 ottobre 1999, n. 471, le domande di finanziamento sono
presentate dagli enti di cui all'art. 3 al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio, corredate dalla seguente documentazione:
copia del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 17, del
decreto legislativo n. 22 del 1997, nei casi in cui il responsabile
dell'inquinamento non provveda o non sia individuabile o non provveda
nessun altro soggetto interessato per la messa in sicurezza, la
bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati di cui
all'art. 17 medesimo;
copia del progetto dell'intervento;
dichiarazione di congruità del quadro economico di spesa da
parte del dirigente del competente ufficio tecnico dell'ente che
richiede il finanziamento qualora il progetto sia stato redatto da un
professionista esterno;
relazione tecnico-economica, la quale deve comunque includere il
cronoprogramma della realizzazione degli interventi, con
l'indicazione della data di conclusione dei lavori.
3. Ai fini della valutazione delle domande di finanziamento
presentate ai sensi del comma 2, il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio può richiedere, ove necessario, l'invio di
ulteriore documentazione, indicando un termine per la relativa
trasmissione.
4. Nella valutazione delle domande di finanziamento deve essere
data priorità:
agli interventi di messa in sicurezza di emergenza di
caratterizzazione e di bonifica delle aree per le quali ha avuto
luogo il risarcimento del danno ambientale, con precedenza degli
interventi sulle aree e sui beni pubblici;
agli interventi della pubblica amministrazione nel caso in cui
non siano individuati i soggetti responsabili del danno ambientale
ovvero in danno dei soggetti inadempienti;
agli interventi di disinquinamento dei corpi idrici ricompresi
nei programmi stralcio di cui all'art. 14, comma 4, della legge
23 dicembre 2000, n. 388.
5. In caso di più domande relative agli interventi previsti al
comma 4 e all'art. 2, si applica ai fini della graduatoria il
criterio della gravità delle situazioni di pericolo per la salute
umana e per l'ambiente sulla base di analisi di rischio.
6. Sulla base delle valutazioni di cui ai commi 3 e 4, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio stabilisce gli interventi
da finanziare e il relativo importo nei limiti delle risorse di cui
al comma 1, dandone comunicazione agli enti beneficiari.
7. Entro quindici giorni dall'avvenuta aggiudicazione dei lavori,
l'ente attuatore comunica il quadro economico definitivo
dell'intervento al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio che ridetermina la misura del finanziamento assegnato
all'intervento stesso e assume il relativo impegno definitivo,
tenendo conto del quadro economico al netto di eventuali
cofinanziamenti.
8. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 6, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasferisce
all'ente attuatore un'anticipazione commisurata alle effettive
disponibilità e al costo definitivo dell'intervento, che non può
essere superiore al 20% dell'impegno definitivo.
9. Le risorse ulteriori sono trasferite, in ratei successivi, sulla
base di stati di avanzamento comunicati dall'ente attuatore che
evidenziano l'utilizzo di almeno l'80% del trasferimento precedente.
Il saldo del residuo nella misura del 5% avverrà ad avvenuta
approvazione del collaudo finale.
10. Gli enti beneficiari, in relazione a ciascuno stato di
avanzamento dei lavori, trasmettono al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio una relazione sullo stato dei lavori che
ne evidenzi l'avanzamento fisico e finanziario, documentando i
risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia
dell'intervento.
11. A seguito dell'erogazione del finanziamento, il monitoraggio
sull'attuazione degli interventi può essere effettuato, anche ai
fini dell'attivazione delle procedure di revoca di cui all'art. 5,
dalla regione competente per territorio, nell'ambito delle ordinarie
attività, tramite gli organismi istituzionalmente competenti, ovvero
avvalendosi dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici regionali, istituiti ai sensi dell'art. 1 della legge
17 maggio 1999, n. 144.
Art. 5.
Revoca
del finanziamento
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
dispone, previa diffida, la revoca del finanziamento nei confronti
degli enti attuatori per gravi inadempienze ovvero che non abbiano
provveduto all'aggiudicazione degli interventi entro un anno dalla
comunicazione della concessione del finanziamento o che non procedano
alla consegna dei lavori entro sessanta giorni dall'aggiudicazione.
Le risorse revocate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
per la riassegnazione ai fini del del successivo utilizzo per gli
interventi di cui all'art. 2.
Art. 6.
Utilizzo
delle economie
1. Le eventuali economie che derivano dalle minori spese risultanti
dai relativi quadri economici e le risorse che residuano
dall'avvenuta realizzazione dell'intervento devono essere versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo
ai fini del successivo utilizzo per gli interventi di cui all'art. 2.
Art.
7.
Somme
concesse per interventi di particolare emergenza
1. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza
d'emergenza, finalizzati all'eliminazione delle situazioni di rischio
per l'ambiente e la salute umana, e degli interventi di
caratterizzazione, finalizzati a verificare la tipologia
dell'inquinamento e l'efficacia delle misure di messa in sicurezza,
possono essere concesse anticipazioni nella misura massima
dell'intera ammontare della somma richiesta e nei limiti del 25%
delle disponibilità del fondo di cui all'art. 4, comma 1, a favore
degli enti locali sul cui territorio si è verificato un danno
ambientale, a condizione che il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio abbia promosso, in sede civile o penale,
l'azione di risarcimento del danno.
2. Nel caso in cui le somme liquidate a titolo di risarcimento
siano inferiori a quelle concesse a titolo di anticipazione l'ente
beneficiario è tenuto a restituire la quota dell'anticipazione che
eccede l'ammontare del risarcimento mediante versamento all'entrata
del bilancio dello Stato per la successiva rassegnazione al fondo, ai
fini del successivo utilizzo per gli interventi di cui al medesimo
art. 2.
3. In relazione agli stati di avanzamento dei lavori, gli enti
beneficiari sono tenuti agli adempimenti di cui all'art. 4, comma 9.
4. La revoca, previa diffida, dell'anticipazione ha luogo nel caso
in cui il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
ravvisi gravi inadempienze da parte dell'ente beneficiario del
finanziamento.
Art.
8.
Disposizioni
finali
1. In relazione a quanto disposto dall'art. 49 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, per le province autonome di Trento e di
Bolzano resta ferma, al fine dell'utilizzazione dei finanziamenti
iscritti al fondo, l'applicazione delle disposizioni contenute
nell'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, e nell'art. 12 del
decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.