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DM 16 ottobre 2003

Misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili

(GU n. 289 del 13-12-2003)

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Art. 1.

 1. Il materiale specifico a rischio è individuato e disciplinato

dalle disposizioni e dagli allegati di cui al regolamento (CE) n.

1774/2002, come modificato - d'ora innanzi regolamento (CE) 1774 -

nonchè da quelle più specifiche contenute nel regolamento (CE) n.

999/2000 e relativi allegati, come modificato - d'ora innanzi

regolamento (CE) 999 - con riguardo ai tessuti ed organi animali

considerati in quest'ultimo regolamento. È altresì materiale

specifico a rischio l'intero corpo degli animali di cui all'art. 4,

paragrafo 1, lettera a), punti i) ed ii) del regolamento (CE) 1774, e

l'intero corpo degli animali delle specie bovina, ovina e caprina,

comunque morti, che devono essere eliminati senza rimozione di alcuna

loro parte, organo o tessuto, comprese le pelli, ad eccezione dei

tessuti od organi necessari ai fini della diagnosi per TSE.

 2. Nel caso di raccolta, stoccaggio o miscelazione del materiale

specifico a rischio con altro prodotto o materiale classificato, ai

sensi del regolamento (CE) 1774, di categoria 2 o 3, compresi i

materiali destinati alla trasformazione in un impianto di

trasformazione di categoria 1 ai sensi del medesimo regolamento (CE)

1774, tutto il materiale resta assoggettato alle prescrizioni

relative al materiale specifico a rischio e deve essere eliminato.

 

 Art. 2.

 1. I titolari o i responsabili di stabilimenti, allevamenti

zootecnici, locali - comprese le macellerie autorizzate ai sensi

all'art. 29 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298 - impianti o

mezzi di trasporto che svolgono una qualunque delle attività

considerate nei citati regolamenti (CE) 999 e 1774 relative al

materiale specifico a rischio di cui all'art. 1, sono diretti

destinatari dell'obbligo di osservare ogni disposizione, riguardante

l'attività svolta, contenuta nei citati regolamenti comunitari e nei

relativi allegati, comprese quelle modificative se introdotte con

uguale atto normativo comunitario, assumendo la responsabilità per

tutte le operazioni inerenti al citato materiale effettuate nei

luoghi di propria pertinenza.

 2. Oltre a quanto previsto al comma 1, i soggetti di cui al

medesimo comma 1, devono:

 a) essere in possesso delle autorizzazioni necessarie

all'esercizio delle rispettive attività;

 b) assicurare il rispetto delle prescrizioni in materia di

prevenzione e protezione dei lavoratori specificate nell'allegato I

al presente decreto;

 c) garantire che ogni operazione riguardante il materiale

specifico a rischio venga effettuata in autocontrollo da personale

appositamente addestrato, secondo procedure sottoposte a controllo

del servizio veterinario;

 d) compilare e conservare tutti i documenti commerciali e

sanitari ed i registri di cui ai regolamenti (CE) 999 e 1774, per

almeno due anni. Il medesimo termine è esteso anche alle macellerie

nel caso di cui al punto 14, lettera c) dell'allegato XI al

regolamento (CE) 999;

 e) assicurare la propria collaborazione ai servizi veterinari

delle aziende sanitarie in occasione delle attività di vigilanza o

controllo;

 f) attenersi alle linee guida che saranno adottate con

provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

 g) adottare misure atte ad evitare la contaminazione delle carni

con il materiale specifico a rischio.

 3. I titolari o i responsabili di impianti di incenerimento e

coincenerimento per l'eliminazione del materiale di cui all'art. 1,

oltre agli altri obblighi cui è fatto riferimento nel presente

decreto, devono inviare ai servizi veterinari delle regioni e delle

province autonome un prospetto riepilogativo del materiale in

questione distrutto entro il 30 aprile di ogni anno.

 

 Art. 3.

 1. Il materiale specifico a rischio di bovini, ovini e caprini,

destinati alla produzione di carni o prodotti per il consumo umano o

animale, deve essere rimosso al momento della macellazione degli

animali.

 2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'asportazione della

colonna vertebrale dalle carni dei bovini di età superiore ai dodici

mesi può essere effettuata nello stabilimento in cui l'animale è

stato macellato, in un laboratorio di sezionamento autorizzato ai

sensi del decreto legislativo 18 aprile 1996, n. 286, e successive

modifiche, nonchè in un locale in possesso dell'autorizzazione di

cui all'art. 29 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298; in ogni

caso, la rimozione del midollo spinale deve avvenire presso il

medesimo stabilimento in cui l'animale è stato macellato.

 3. La rimozione della colonna vertebrale presso le macellerie può

essere effettuata solo se le stesse, oltre ad essere in possesso

dell'autorizzazione di cui all'art. 29 del regio decreto 20 dicembre

1928, n. 3298, sono state espressamente autorizzate dall'Autorità

sanitaria competente, sentita la regione o la provincia autonoma con

riguardo alle modalità e periodicità delle operazioni di vigilanza

e controllo; le regioni e le province autonome possono stabilire

ulteriori adempimenti, quali quelli relativi alla registrazione e al

mantenimento dei dati inerenti alle carni e al materiale specifico a

rischio ottenuti. Restano comunque fermi gli obblighi di cui al

punto 10, lettera b), dell'allegato XI al regolamento (CE) 999.

 4. Le carni bovine con ossa della colonna vertebrale, devono essere

etichettate in conformità al regolamento (CE) 1760/2000, ed

identificate ed accompagnate dal documento commerciale, in

conformità a quanto stabilito al punto 14 dell'allegato XI al

regolamento (CE) 999.

 5. Lo stoccaggio ed il trasporto delle carni di cui al comma 4,

ottenute da bovini di età superiore ai dodici mesi, deve essere

effettuato in modo da escludere qualsiasi contatto con altre carni

eventualmente stoccate o trasportate e la superficie esposta della

colonna vertebrale deve essere adeguatamente protetta.

 6. Il midollo spinale delle carcasse degli ovini e caprini può

essere asportato anche in stabilimenti di sezionamento che devono

essere specificamente autorizzati a tal fine dall'Autorità sanitaria

competente, sentita la regione o la provincia autonoma con riguardo

alle modalità e periodicità delle operazioni di vigilanza e

controllo; le regioni e le province autonome possono stabilire

ulteriori adempimenti, quali quelli relativi alla registrazione e al

mantenimento dei dati inerenti alle carni e al materiale specifico a

rischio ottenuti.

 7. In tutti i casi previsti dal presente articolo il materiale

specifico a rischio ottenuto è assoggettato alle disposizioni di cui

ai regolamenti (CE) 999 e 1774.

 

 Art. 4.

 1. È fatto divieto a chiunque di:

 a) cedere o somministrare, a qualunque titolo, al consumatore

come definito ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.

109, come modificato, carne di bovini di età superiore a dodici

mesi, di qualunque origine o provenienza, alla quale non sia stata

asportata la colonna vertebrale;

 b) utilizzare le ossa di bovini, ovini e caprini per la

produzione di carni separate o raccolte meccanicamente;

 c) trasportare il materiale specifico a rischio:

 1) in contenitori o mezzi diversi da quelli appositamente

autorizzati ed identificati per il materiale di categoria 1, ai sensi

del regolamento (CE) 1774;

 2) senza il documento commerciale o, nel caso degli animali

morti di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera a), punti i) ed ii) del

regolamento (CE) 1774 e degli animali della specie bovina, ovina e

caprina comunque morti, senza il certificato sanitario o senza il

documento commerciale controfirmato dal veterinario ufficiale;

 d) inviare, trasformare o eliminare il materiale specifico a

rischio in impianti diversi da quelli autorizzati per tale materiale

ai sensi del regolamento (CE) 1774, o con modalità diverse da quelle

stabilite in detto regolamento;

 e) asportare dal corpo degli animali di cui all'art. 4,

paragrafo 1, lettera a), punti i) ed ii) del regolamento (CE) 1774, o

dal corpo degli animali della specie bovina, ovina e caprina,

comunque morti, qualsiasi loro parte, tessuto od organo, incluse le

pelli;

 f) utilizzare il corpo degli animali di cui alla lettera e), o

loro parti tessuti od organi, incluse le pelli, per qualunque impiego

od operazione diversi dalla eliminazione;

 g) utilizzare tecniche di stordimento e macellazione dei bovini,

ovini e caprini, diverse da quelle previste dal decreto legislativo

1° settembre 1998, n. 333;

 h) introdurre nel territorio nazionale, in provenienza sia da

Stati dell'Unione europea sia da Paesi terzi, il materiale specifico

a rischio di cui all'art. 1, anche se destinato ad essere eliminato

in conformità al regolamento (CE) 1774.

 i) avvalersi delle disposizioni derogatorie previste dai

regolamenti (CE) 999 e 1774 che non siano state espressamente

regolamentate con provvedimenti statali o regionali o che non

risultino disciplinate da appositi atti normativi comunitari.

 

 Art. 5.

 1. Le carni bovine ottenute da animali di età superiore ai dodici

mesi, provenienti da altri Stati dell'Unione europea e da Paesi

terzi, possono essere introdotte nel territorio nazionale anche se

con la colonna vertebrale.

 2. Fermo restando il rispetto degli altri obblighi di cui decreto

legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, come modificato, il primo

destinatario materiale delle carni di cui al comma 1, provenienti da

altri Stati dell'Unione europea, prima di procedere alla loro

commercializzazione, deve verificare, in particolare, che le stesse

non siano in pezzi ulteriori o diversi da quelli consentiti ai sensi

del secondo capoverso del punto 13 dell'allegato XI al regolamento

(CE) 999 e che, con riguardo a quelle bovine, siano inoltre

rispettate le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del punto 14

del medesimo allegato XI al regolamento (CE) 999. Il citato

destinatario delle carni che riscontra una non conformità rispetto

alle disposizioni comunitarie sopra citate:

 a) non deve procedere alla commercializzazione dell'intera

partita di carni;

 b) deve informare il servizio veterinario dell'azienda sanitaria.

 3. Nel caso di segnalazione di non conformità della partita

rispetto alle disposizioni richiamate nel comma 2, nonchè quando la

non conformità è stata altrimenti accertata, il servizio

veterinario dell'azienda sanitaria deve disporre la misura cautelare

del differimento dell'ulteriore commercializzazione della partita in

attesa della sua rispedizione per il tramite dell'Ufficio veterinario

per gli adempimenti comunitari (UVAC), senza possibilità di

regolarizzazione; qualora lo Stato membro di provenienza delle carni

non dia il proprio nulla osta al respingimento, le carni in questione

devono essere mantenute in vincolo sanitario fino all'avvenuta

asportazione della colonna vertebrale, da effettuare nel rispetto

delle pertinenti disposizioni contenute nei regolamenti (CE) 999 e

1774.

 4. Per le carni di cui al comma 1, importate da Paesi terzi, il

soggetto di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), del decreto

legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, in occasione delle operazioni di

cui all'art. 3, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 80/2000

ed utilizzando esclusivamente la modalità di cui alla lettera a) del

medesimo comma 2 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 80/2000, deve

indicare:

 1) la tipologia dei pezzi e delle parti di carne presentate ai

controlli;

 2) quanto previsto al punto 14, lettera b) dell'allegato XI al

regolamento (CE) 999.

 5. Nel caso delle carni di cui al comma 4, il veterinario ufficiale

del Posto d'ispezione frontaliero deve verificare, in particolare,

che:

 a) unitamente alla certificazione sanitaria sia presente anche la

dichiarazione prevista al punto 15, lettera b) dell'allegato XI al

regolamento (CE) 999;

 b) le carni non siano in pezzi ulteriori o diversi da quelli

consentiti ai sensi del secondo capoverso del punto 13

dell'allegato XI al regolamento (CE) 999 e che, anche con riguardo a

tale aspetto, vi sia concordanza con quanto dichiarato, in

applicazione del comma 4 del presente articolo, dal soggetto di cui

all'art. 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 80/2000;

 c) le carni siano conformi alle disposizioni di cui alla

lettera b) del punto 14 dell'allegato XI al regolamento (CE) 999.

 6. L'obbligo della presenza della certificazione sa-nitaria e della

dichiarazione previste alla lettera b) del punto 15 del citato

allegato XI al regolamento (CE) 999, sussiste per qualunque tipologia

di carne e di prodotto indicata nel medesimo punto 15 sopra citato,

proveniente da qualsiasi Paese terzo, compresi quelli elencati alla

lettera b) dello stesso punto 15 dell'allegato XI al regolamento (CE)

999.

 7. Le partite di carni e di prodotti importati da Paesi terzi

riscontrati non conformi alle prescrizioni richiamate ai commi 4, 5 e

6, non sono ammesse all'importazione e sono assoggettate alle misure

sanitarie cautelari di cui all'art. 17 del decreto legislativo n.

80/2000.

 8. Nei casi previsti nel presente articolo restano in ogni caso

fermi:

 a) le modalità di controllo veterinario previste dal decreto

legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, come modificato, e dal decreto

legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, compresa la verifica, per le

provenienze da Paesi terzi, dell'inesistenza di eventuali restrizioni

per motivi di sanità pubblica o polizia veterinaria;

 b) gli obblighi di conservazione della documentazione o della

certificazione sanitaria di accompagnamento delle merci e della

dichiarazione prevista alla lettera b) del punto 15 del citato

allegato XI al regolamento (CE) 999, a quelle relative;

 c) il divieto di cui all'art. 4, comma 1, lettera h).

 

 Art. 6.

 1. In applicazione dei principi di leale collaborazione e di

sussidiarietà, le regioni, le province autonome ed il Ministero

della salute individuano, con riguardo al materiale specifico a

rischio, al materiale di categoria 1 e alle carni e prodotti ottenuti

da animali delle specie sensibili alle TSE, gli aspetti che per la

loro particolare rilevanza ed interesse ai fini della tutela della

salute pubblica e della sanità animale necessitano di essere

disciplinati in modo uniforme e le violazioni alle prescrizioni dei

regolamenti 999 e 1774 da dotare di apposito apparato sanzionatorio.

 

 Art. 7.

 1. I servizi veterinari delle aziende sanitarie sono autorizzati,

anche in deroga ai divieti di cui all'art. 4, alla rimozione del

materiale specifico a rischio ai fini del suo invio all'Istituto

superiore di sanità ed agli istituti zooprofilattici sperimentali

per fini diagnostici, di ricerca e didattici.

 2. Le regioni e le province autonome:

 a) stabiliscono le modalità e la periodicità nello svolgimento

delle attività di vigilanza e controllo da parte dei servizi

veterinari. I controlli devono essere effettuati senza preavviso;

 b) sentito il Centro di referenza nazionale per le TSE, possono

autorizzare, su richiesta, la rimozione e l'utilizzo del materiale

specifico a rischio per fini diagnostici, di ricerca e didattici da

parte delle università e di istituti ufficialmente riconosciuti,

diversi da quelli di cui al comma 1, dandone comunicazione, anche

informatica, al Ministero della salute.

 3. Fermi restando i controlli effettuati dai dipartimenti della

prevenzione delle aziende sanitarie, il Ministero della salute e

l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro

possono procedere a verifiche ispettive per accertare la corretta e

uniforme applicazione sul territorio nazionale delle disposizioni cui

è fatto riferimento nel presente decreto, comprese quelle in materia

di prevenzione e protezione dei lavoratori, informandone

preventivamente la regione o la provincia autonoma interessata.

 

 Art. 8.

 Ferme restando le sanzioni amministrative di cui all'art. 7-quater

della legge 12 marzo 2001, n. 49, e salvo che il fatto costituisca

più grave reato, è disposto l'obbligo di denuncia all'Autorità

giudiziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 650 del codice

penale nei casi di violazione:

 a) delle prescrizioni di cui all'art. 2, comma 2, lettere a), b),

d), e g);

 b) delle prescrizioni di cui alle lettere a) o b) del comma 2

dell'art. 5 nonchè se il soggetto di cui al citato art. 5, comma 2,

non ottempera alla misura cautelare disposta dal servizio veterinario

ai sensi del comma 3 del medesimo art. 5;

 c) dei divieti di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), b), c),

d), e), f), h) ed i).

 

 Art. 9.

 1. Il presente decreto sostituisce le misure sanitarie di

protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili disposte

con l'ordinanza del Ministro della sanità 27 marzo 2001 e con il

decreto del Ministro della sanità 29 settembre 2000, e loro

successive modifiche, citati in preambolo; le autorizzazioni

rilasciate alle macellerie ai fini della rimozione della colonna

vertebrale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della

previgente ordinanza del Ministro della sanità 27 marzo 2001,

restano efficaci.

 

 Allegato

 

 Considerato che il decreto interministeriale 12 novembre 1999

classifica nel gruppo 3 (**) le TSE, devono essere messi in atto

tutti gli interventi di prevenzione-protezione, di tipo collettivo ed

individuale, che la tecnologia e le acquisizioni scientifiche in

materia consentono.

 Ai fini della protezione dei lavoratori, le operazioni di

rimozione e manipolazione del materiale specifico a rischio, devono

essere condotte nel rispetto di quanto previsto dal decreto

legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed

integrazioni, con particolare riguardo a quanto previsto al

titolo VIII del suddetto decreto legislativo.

 Al riguardo si segnala di prestare la dovuta attenzione, ad

esempio, alle operazioni connesse al sezionamento della carcassa ed

alla successiva estrazione del midollo spinale, alla separazione

meccanica della porzione del cranio stabilita ed all'asportazione

dell'ileo utilizzando i seguenti dispositivi di protezione

individuale (DPI):

 guanti: devono possedere la marcatura CE quali DPI di terza

categoria e l'ottemperanza ai requisiti della norma tecnica EN 374,

rilevabile da opportuna documentazione e certificazione rilasciata

dal produttore e dall'organismo notificato;

 indumenti di protezione: devono essere classificabili quali DPI

e possedere la marcatura CE, il produttore deve essere in grado di

documentare che gli indumenti sono stati sottoposti a test che

prevedono nella metodologia di analisi l'impiego del batteriofago Phi

X 174 (esempio delle metodologie di analisi sono quelle inerenti gli

ASTM F 1670-97, F 1671-97d, F 1819-97);

 dispositivi di protezione degli occhi e del viso: devono essere

del tipo a visore ed essere classificati quali DPI, possedere la

marcatura CE come dispositivi per «protezione da gocce e spruzzi

liquidi», in ottemperanza alla norma tecnica EN 166, rilevabile da

opportuna documentazione e certificazione rilasciata dal produttore e

dall'organismo notificato;

 dispositivi per la protezione delle vie respiratorie: devono

essere classificati quali DPI di terza categoria e nell'ambito del

possesso dei requisiti essenziali di sicurezza e salute, previsti

dall'allegato II del decreto legislativo n. 475/1992, devono

assolvere con particolare riguardo ed inderogabilità alla funzione

di protezione ad agenti infettivi ed a tal proposito le aziende

produttrici devono presentare all'utente idonea documentazione

specifica al riguardo.

 

 


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