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L. 31 ottobre 2003, n. 306

Disposizioni per l’adempimento di obblighi comunitari derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003.

(GU n. 266 del 15-11-2003- Suppl. Ordinario n. 173)

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(Estratto)

 

 Art. 7.

 (Modifiche all'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di tutela della salute dei non fumatori anche in conformità alla direttiva 2001/37/CE in materia di tabacco). 

1. Al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le parole: "con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni," sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di recepimento di un accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome,". 2. Al comma 2, terzo periodo, e al comma 6 dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, la parola: "regolamento" e' sostituita dalla seguente: "provvedimento".

 

Art. 14

(Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie in materia di tutela dall’inquinamento acustico).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2004, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri interessati, e con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 1, un decreto legislativo di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative in materia di tutela dall’inquinamento acustico, nel rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie in materia, nonchè dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguare l’ordinamento interno alla direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale;

b) dare piena e coerente attuazione alla citata direttiva 2002/49/CE, al fine di garantire elevati livelli di tutela dell’ambiente e della salute;

c) salvaguardare le azioni già poste in essere dalle autorità locali e dalle imprese e per l’attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

d) prevedere adeguati strumenti di informazione al pubblico in merito al rumore ambientale e ai relativi effetti e, in particolare, stabilire procedure che garantiscano la partecipazione del pubblico alla predisposizione dei piani d’azione destinati a ridurre nel territorio i problemi dell’inquinamento acustico.

 

Art. 15.

(Recepimento dell’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati).

1. In caso di calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza e solo in specifici casi in cui la situazione d’emergenza sia particolarmente urgente al punto da non consentire l’adempimento della normativa vigente in materia d’impatto ambientale per garantire la messa in sicurezza di immobili e persone da situazioni di pericolo immediato non altrimenti eliminabile, sono esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale singoli interventi disposti in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

2. Nei casi previsti dal comma 1, i soggetti competenti al rilascio dell’autorizzazione devono comunque assicurare i seguenti adempimenti:

a) esaminano se sia opportuna un’altra forma di valutazione e se si debbano mettere a disposizione del pubblico le informazioni raccolte;

a) identica;

b) mettono a disposizione del pubblico interessato le informazioni relative a tale esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;

c) informano la Commissione europea, prima del rilascio dell’autorizzazione, dei motivi che giustificano l’esenzione accordata e le forniscono le informazioni che mettono eventualmente a disposizione dei propri cittadini.

d) trasmettono con immediatezza agli organi del Ministero per i beni e le attività culturali competenti per territorio copia dell’autorizzazione rilasciata e della documentazione concernente le ragioni per le quali la deroga è stata concessa.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano nei casi di possibili impatti ambientali transfrontalieri, di cui alla Convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991, resa esecutiva dalla legge 3 novembre 1994, n. 640.

 

Art. 16.

(Modifica all’allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento).

1. All’allegato I, punto 5.3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, le parole: « o il ricupero» sono soppresse.

 

Art. 22.

(Delega al Governo per l’integrale attuazione della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l’integrale attuazione della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento, mediante modifiche al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) estensione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 372 del 1999, limitate agli impianti industriali esistenti, anche ai nuovi impianti e a quelli sostanzialmente modificati, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 77, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

b) indicazione esemplificativa delle autorizzazioni già in atto, da considerare assorbite nell’autorizzazione integrata;

c) adeguamento delle previsioni di cui agli articoli 216 e 217 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, alla normativa nazionale e comunitaria in materia di autorizzazione integrata ambientale.

 

Art. 23.

(Modifiche all’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443).

1. All’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 17:

1) dopo le parole: « del medesimo decreto legislativo », sono aggiunte le seguenti:

« solo nel caso in cui »;

2) dopo la parola: « costruzione », sono aggiunte le seguenti: « siano utilizzate, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a VIA ovvero, qualora non sottoposto a VIA, secondo le modalità previste nel progetto approvato dall’autorità amministrativa competente previo parere dell’ARPA »;

b) al comma 18, le parole: « è verificato », sono sostituite dalle seguenti:

« può essere verificato in accordo alle previsioni progettuali anche »;

c) al comma 19:

1) le parole: « ivi incluso » sono sostituite dalle seguenti: « purchè sia progettualmente previsto l’utilizzo di tali materiali, intendendosi per tale anche »;

2) dopo le parole: « autorizzata dall’autorità amministrativa competente », sono aggiunte le seguenti: «previo, ove il relativo progetto non sia sottoposto a VIA, parere dell’ARPA »;

3) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Qualora i materiali di cui al comma 17 siano destinati a differenti cicli di produzione industriale, le autorità amministrative competenti ad esercitare le funzioni di vigilanza e controllo sui medesimi cicli, provvedono a verificare, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, anche mediante l’effettuazione di controlli periodici, l’effettiva destinazione all’uso autorizzato dei materiali; a tal fine l’utilizzatore è tenuto a documentarne provenienza, quantità e specifica destinazione ».

 

 


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