L. 31 ottobre 2003, n. 306
Disposizioni
per l’adempimento di obblighi comunitari derivanti dall’appartenenza
dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003.
(GU n. 266 del 15-11-2003- Suppl. Ordinario n. 173)
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(Estratto)
Art. 7.
(Modifiche all'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di tutela della salute dei non fumatori anche in conformità alla direttiva 2001/37/CE in materia di tabacco).
1. Al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le parole: "con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni," sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di recepimento di un accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome,". 2. Al comma 2, terzo periodo, e al comma 6 dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, la parola: "regolamento" e' sostituita dalla seguente: "provvedimento".
Art. 14
(Delega al Governo per l’adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni comunitarie in materia di tutela dall’inquinamento
acustico).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 giugno
2004, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri
interessati, e con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 1, un
decreto legislativo di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni
legislative in materia di tutela dall’inquinamento acustico, nel rispetto dei
principi e delle disposizioni comunitarie in materia, nonchè dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) adeguare l’ordinamento interno alla direttiva
2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale;
b) dare piena e coerente attuazione alla citata direttiva
2002/49/CE, al fine di garantire elevati livelli di tutela dell’ambiente e
della salute;
c) salvaguardare le azioni già poste in essere dalle
autorità locali e dalle imprese e per l’attuazione della legge 26 ottobre
1995, n. 447;
d) prevedere adeguati strumenti di informazione al
pubblico in merito al rumore ambientale e ai relativi effetti e, in particolare,
stabilire procedure che garantiscano la partecipazione del pubblico alla
predisposizione dei piani d’azione destinati a ridurre nel territorio i
problemi dell’inquinamento acustico.
Art.
15.
(Recepimento dell’articolo 2, paragrafo 3, della
direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione di impatto ambientale di
determinati progetti pubblici e privati).
1. In caso di calamità per le quali sia stato dichiarato
lo stato di emergenza e solo in specifici casi in cui la situazione
d’emergenza sia particolarmente urgente al punto da non consentire
l’adempimento della normativa vigente in materia d’impatto ambientale per
garantire la messa in sicurezza di immobili e persone da situazioni di pericolo
immediato non altrimenti eliminabile, sono esclusi dalla procedura di
valutazione di impatto ambientale singoli interventi disposti in via
d’urgenza, ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 5, della legge 24 febbraio
1992, n. 225.
2. Nei casi previsti dal comma 1, i soggetti competenti
al rilascio dell’autorizzazione devono comunque assicurare i seguenti
adempimenti:
a) esaminano se sia opportuna un’altra forma di
valutazione e se si debbano mettere a disposizione del pubblico le informazioni
raccolte;
a) identica;
b) mettono a disposizione del pubblico interessato le
informazioni relative a tale esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;
c) informano la Commissione europea, prima del rilascio
dell’autorizzazione, dei motivi che giustificano l’esenzione accordata e le
forniscono le informazioni che mettono eventualmente a disposizione dei propri
cittadini.
d) trasmettono con immediatezza agli organi del Ministero per i beni e le attività culturali competenti per territorio copia dell’autorizzazione rilasciata e della documentazione concernente le ragioni per le quali la deroga è stata concessa.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano nei
casi di possibili impatti ambientali transfrontalieri, di cui alla Convenzione
sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con
annessi, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991, resa esecutiva dalla legge 3
novembre 1994, n. 640.
Art.
16.
(Modifica all’allegato I del decreto legislativo 4
agosto 1999, n. 372, in materia di prevenzione e riduzione integrate
dell’inquinamento).
1. All’allegato I, punto 5.3, del decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 372, le parole: « o il
ricupero» sono soppresse.
Art. 22.
(Delega al Governo per l’integrale attuazione della
direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate
dell’inquinamento).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l’integrale attuazione della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento, mediante modifiche al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) estensione delle disposizioni del citato decreto
legislativo n. 372 del 1999, limitate agli impianti industriali esistenti, anche
ai nuovi impianti e a quelli sostanzialmente modificati, anche tenendo conto di
quanto previsto dall’articolo 77, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n.
289;
b) indicazione esemplificativa delle autorizzazioni già
in atto, da considerare assorbite nell’autorizzazione integrata;
c) adeguamento delle previsioni di cui agli articoli 216
e 217 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265, alla normativa nazionale e comunitaria in materia di
autorizzazione integrata ambientale.
Art.
23.
(Modifiche all’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443).
1. All’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 17:
1) dopo le parole: « del medesimo decreto legislativo »,
sono aggiunte le seguenti:
« solo nel caso in cui »;
2) dopo la parola: « costruzione », sono aggiunte le
seguenti: « siano utilizzate, senza trasformazioni preliminari, secondo le
modalità previste nel progetto sottoposto a VIA ovvero, qualora non sottoposto
a VIA, secondo le modalità previste nel progetto approvato dall’autorità
amministrativa competente previo parere dell’ARPA »;
b) al comma 18, le
parole: « è verificato », sono sostituite dalle seguenti:
« può essere verificato in accordo alle previsioni
progettuali anche »;
c) al comma 19:
1) le parole: « ivi incluso » sono sostituite dalle
seguenti: « purchè sia progettualmente previsto l’utilizzo di tali
materiali, intendendosi per tale anche »;
2) dopo le parole: « autorizzata dall’autorità
amministrativa competente », sono aggiunte le seguenti: «previo, ove il
relativo progetto non sia sottoposto a VIA, parere dell’ARPA »;
3) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «
Qualora i materiali di cui al comma 17 siano destinati a differenti cicli di
produzione industriale, le autorità amministrative competenti ad esercitare le
funzioni di vigilanza e controllo sui medesimi cicli, provvedono a verificare,
senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, anche mediante l’effettuazione
di controlli periodici, l’effettiva destinazione all’uso autorizzato dei
materiali; a tal fine l’utilizzatore è tenuto a documentarne provenienza,
quantità e specifica destinazione ».