DM 6 novembre 2003, n. 367
Regolamento concernente la fissazione di standard di qualità
nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose, ai sensi dell'articolo 3,
comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.
(GU
n. 5 del 8-1-2004)
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Art. 1.
1. Ai fini della tutela delle acque interne superficiali e delle
acque marino-costiere dall'inquinamento provocato dalle sostanze
pericolose immesse nell'ambiente idrico da fonti puntuali e diffuse,
l'allegato A al presente regolamento definisce per le sostanze
pericolose, individuate a livello comunitario, standard di qualità
nella matrice acquosa e, per alcune di esse, standard di qualità nei
sedimenti delle acque marino-costiere, lagunari e degli stagni
costieri. Gli standard fissati in tabella 1 dell'allegato A sono
finalizzati a garantire a breve termine la salute umana e a lungo
termine la tutela dell'ecosistema acquatico.
2. Le acque di cui al comma 1 devono essere conformi entro il
31 dicembre 2008 agli standard di cui alla tabella 1, colonna B,
dell'allegato A al presente regolamento.
3. Le acque di cui al comma 1 devono essere conformi entro dicembre
2015 agli standard di cui alla tabella 1, colonna A, dell'allegato A
al presente regolamento.
4. Le acque a specifica destinazione di cui all'articolo 6 del
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, devono essere conformi
agli standard di cui ai commi 2 e 3 e per le acque destinate alla
vita dei molluschi la tabella 1/C dell'allegato 2 del medesimo
decreto legislativo è integrata dalla tabella 1 dell'allegato A del
presente regolamento.
5. Per i corpi idrici superficiali di cui al punto 1 dell'allegato
1 del decreto legislativo n. 152 del 1999 da classificare ai fini
della verifica del raggiungimento degli obiettivi di cui agli
articoli 4 e seguenti dello stesso decreto legislativo, la tabella 1
dell'allegato A al presente regolamento sostituisce dal 1° gennaio
2008 la tabella 1 dell'allegato 1 del decreto legislativo n. 152 del
1999.
6. Ai fini della classificazione delle acque marino-costiere,
lagunari e degli stagni costieri le tabelle 17 e 18 dell'allegato 1
del decreto legislativo n. 152 del 1999 sono integrate
rispettivamente dalle tabelle 3 e 4 dell'allegato A al presente
regolamento.
7. Le analisi sui sedimenti degli ambienti marino-costieri, delle
lagune e degli stagni costieri sono obbligatorie per i metalli di cui
alla tabella 2 e per le sostanze organiche con log kow \geq 3. La
tabella 2 fissa standard di riferimento per i sedimenti di ambienti
costieri e lagunari. I risultati analitici, qualora superiori agli
standard di cui alla tabella 2, concorrono alla individuazione delle
misure da intraprendere ai fini della tutela di detti corpi idrici.
8. Dal 1° gennaio 2021 le concentrazioni delle sostanze individuate
con la lettera «PP» nell'allegato A al presente regolamento nelle
acque superficiali devono tendere ai valori del fondo naturale per le
sostanze presenti in natura e, per le sostanze sintetiche
antropogeniche, allo zero sulla base anche dei criteri riportati alla
parte generale relativa alla matrice acquosa, punti 3 e 4, del
presente regolamento.
9. Qualora venga dimostrato che i valori riportati nelle tabelle 1
e 2 dell'allegato A al presente regolamento non possano essere
raggiunti con l'adozione delle misure individuate sulla base delle
migliori tecniche disponibili a costi sostenibili, sarà necessario
indicare da parte dell'autorità competente al controllo i valori di
concentrazione residui nelle acque e nei sedimenti marino-costieri e
lagunari, che le misure adottate consentono di raggiungere. Detti
valori di concentrazione residua devono essere sottoposti, a cura
dell'autorità competente, a successiva valutazione e convalidati a
seguito di una specifica analisi di rischio sanitario ed ambientale.
In funzione degli esiti di detta analisi saranno stabilite le
eventuali limitazioni d'uso.
10. Ai fini del raggiungimento degli standard di qualità di cui ai
commi precedenti, il punto 1.2 dell'allegato 5 del decreto
legislativo n. 152 del 1999 è modificato dall'allegato B del
presente regolamento.
11. Per la laguna di Venezia ed il suo bacino scolante si applicano
le disposizioni della specifica legislazione vigente in materia,
restando comunque fermo l'obbligo del rispetto del presente
regolamento in relazione agli standard più restrittivi, agli
standard fissati per altri parametri non previsti per la laguna di
Venezia, alle scadenze temporali ed alle disposizioni relative ai
sedimenti.
Art.
2.
1. Le regioni individuano le sostanze pericolose da controllare in
funzione della loro potenziale presenza:
a) nei cicli industriali; b) negli scarichi in fognatura e nei
corpi idrici ricettori; c) nelle produzioni agricole; d) in ogni
altro centro di attività che possa determinare situazioni di
pericolo attraverso inquinamento di origine diffusa nell'ambiente
idrico.
L'attività conoscitiva finalizzata all'individuazione delle
pressioni antropiche presenti e pregresse già effettuata ai sensi
dell'articolo 42 e seguenti del decreto legislativo n. 152 del 1999,
è periodicamente aggiornata. Il primo aggiornamento è effettuato
entro il 1° gennaio 2006, i successivi ogni sei anni.
2. Il controllo delle sostanze pericolose è effettuato sulla base
di quanto disposto al comma 1 del presente articolo e si estende
anche a quelle non espressamente normate dal presente regolamento
qualora ne sia accertata la presenza sulla base dell'attività
conoscitiva di cui al medesimo comma 1.
3. Sulla base della richiesta avanzata dall'autorità competente al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ovvero di nuove
disposizioni comunitarie, sono definiti gli standard per le sostanze
non normate dal presente regolamento.
4. Le regioni redigono l'elenco delle sostanze pericolose presenti
sul proprio territorio e delle fonti di origine, da aggiornare
secondo le scadenze temporali riportate al comma 1. L'elenco e i
relativi aggiornamenti sono integrati da una relazione contenente i
programmi d'azione intrapresi dalle regioni per la riduzione o
eliminazione delle sostanze pericolose.
5. L'elenco delle sostanze, gli aggiornamenti e le relative
relazioni di cui al comma 4, da trasmettere al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio sono parte integrante del
decreto di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n.
152 del 1999.
Art.
3.
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome di Trento e Bolzano, che provvedono alle
finalità del presente regolamento in conformità ai rispettivi
statuti e alle relative norme di attuazione.
2. I parametri di cui al numero 12 della tabella 5 dell'allegato 5
del decreto legislativo n. 152 del 1999 sono sostituiti con i
seguenti: «12. idrocarburi di origine petrolifera persistenti» e
«12-bis. idrocarburi di origine petrolifera non persistenti».
(Allegati omessi) (1)
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