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DM 6 novembre 2003, n. 367

Regolamento concernente la fissazione di standard di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

(GU n. 5 del 8-1-2004)

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Art. 1.

 1. Ai fini della tutela delle acque interne superficiali e delle

acque marino-costiere dall'inquinamento provocato dalle sostanze

pericolose immesse nell'ambiente idrico da fonti puntuali e diffuse,

l'allegato A al presente regolamento definisce per le sostanze

pericolose, individuate a livello comunitario, standard di qualità

nella matrice acquosa e, per alcune di esse, standard di qualità nei

sedimenti delle acque marino-costiere, lagunari e degli stagni

costieri. Gli standard fissati in tabella 1 dell'allegato A sono

finalizzati a garantire a breve termine la salute umana e a lungo

termine la tutela dell'ecosistema acquatico.

 2. Le acque di cui al comma 1 devono essere conformi entro il

31 dicembre 2008 agli standard di cui alla tabella 1, colonna B,

dell'allegato A al presente regolamento.

 3. Le acque di cui al comma 1 devono essere conformi entro dicembre

2015 agli standard di cui alla tabella 1, colonna A, dell'allegato A

al presente regolamento.

 4. Le acque a specifica destinazione di cui all'articolo 6 del

decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, devono essere conformi

agli standard di cui ai commi 2 e 3 e per le acque destinate alla

vita dei molluschi la tabella 1/C dell'allegato 2 del medesimo

decreto legislativo è integrata dalla tabella 1 dell'allegato A del

presente regolamento.

 5. Per i corpi idrici superficiali di cui al punto 1 dell'allegato

1 del decreto legislativo n. 152 del 1999 da classificare ai fini

della verifica del raggiungimento degli obiettivi di cui agli

articoli 4 e seguenti dello stesso decreto legislativo, la tabella 1

dell'allegato A al presente regolamento sostituisce dal 1° gennaio

2008 la tabella 1 dell'allegato 1 del decreto legislativo n. 152 del

1999.

 6. Ai fini della classificazione delle acque marino-costiere,

lagunari e degli stagni costieri le tabelle 17 e 18 dell'allegato 1

del decreto legislativo n. 152 del 1999 sono integrate

rispettivamente dalle tabelle 3 e 4 dell'allegato A al presente

regolamento.

 7. Le analisi sui sedimenti degli ambienti marino-costieri, delle

lagune e degli stagni costieri sono obbligatorie per i metalli di cui

alla tabella 2 e per le sostanze organiche con log kow \geq 3. La

tabella 2 fissa standard di riferimento per i sedimenti di ambienti

costieri e lagunari. I risultati analitici, qualora superiori agli

standard di cui alla tabella 2, concorrono alla individuazione delle

misure da intraprendere ai fini della tutela di detti corpi idrici.

 8. Dal 1° gennaio 2021 le concentrazioni delle sostanze individuate

con la lettera «PP» nell'allegato A al presente regolamento nelle

acque superficiali devono tendere ai valori del fondo naturale per le

sostanze presenti in natura e, per le sostanze sintetiche

antropogeniche, allo zero sulla base anche dei criteri riportati alla

parte generale relativa alla matrice acquosa, punti 3 e 4, del

presente regolamento.

 9. Qualora venga dimostrato che i valori riportati nelle tabelle 1

e 2 dell'allegato A al presente regolamento non possano essere

raggiunti con l'adozione delle misure individuate sulla base delle

migliori tecniche disponibili a costi sostenibili, sarà necessario

indicare da parte dell'autorità competente al controllo i valori di

concentrazione residui nelle acque e nei sedimenti marino-costieri e

lagunari, che le misure adottate consentono di raggiungere. Detti

valori di concentrazione residua devono essere sottoposti, a cura

dell'autorità competente, a successiva valutazione e convalidati a

seguito di una specifica analisi di rischio sanitario ed ambientale.

In funzione degli esiti di detta analisi saranno stabilite le

eventuali limitazioni d'uso.

 10. Ai fini del raggiungimento degli standard di qualità di cui ai

commi precedenti, il punto 1.2 dell'allegato 5 del decreto

legislativo n. 152 del 1999 è modificato dall'allegato B del

presente regolamento.

 11. Per la laguna di Venezia ed il suo bacino scolante si applicano

le disposizioni della specifica legislazione vigente in materia,

restando comunque fermo l'obbligo del rispetto del presente

regolamento in relazione agli standard più restrittivi, agli

standard fissati per altri parametri non previsti per la laguna di

Venezia, alle scadenze temporali ed alle disposizioni relative ai

sedimenti.

 

 Art. 2.

 1. Le regioni individuano le sostanze pericolose da controllare in

funzione della loro potenziale presenza:

 a) nei cicli industriali; b) negli scarichi in fognatura e nei

corpi idrici ricettori; c) nelle produzioni agricole; d) in ogni

altro centro di attività che possa determinare situazioni di

pericolo attraverso inquinamento di origine diffusa nell'ambiente

idrico.

 L'attività conoscitiva finalizzata all'individuazione delle

pressioni antropiche presenti e pregresse già effettuata ai sensi

dell'articolo 42 e seguenti del decreto legislativo n. 152 del 1999,

è periodicamente aggiornata. Il primo aggiornamento è effettuato

entro il 1° gennaio 2006, i successivi ogni sei anni.

 2. Il controllo delle sostanze pericolose è effettuato sulla base

di quanto disposto al comma 1 del presente articolo e si estende

anche a quelle non espressamente normate dal presente regolamento

qualora ne sia accertata la presenza sulla base dell'attività

conoscitiva di cui al medesimo comma 1.

 3. Sulla base della richiesta avanzata dall'autorità competente al

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ovvero di nuove

disposizioni comunitarie, sono definiti gli standard per le sostanze

non normate dal presente regolamento.

 4. Le regioni redigono l'elenco delle sostanze pericolose presenti

sul proprio territorio e delle fonti di origine, da aggiornare

secondo le scadenze temporali riportate al comma 1. L'elenco e i

relativi aggiornamenti sono integrati da una relazione contenente i

programmi d'azione intrapresi dalle regioni per la riduzione o

eliminazione delle sostanze pericolose.

 5. L'elenco delle sostanze, gli aggiornamenti e le relative

relazioni di cui al comma 4, da trasmettere al Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio sono parte integrante del

decreto di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n.

152 del 1999.

 

 Art. 3.

 1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale

e delle province autonome di Trento e Bolzano, che provvedono alle

finalità del presente regolamento in conformità ai rispettivi

statuti e alle relative norme di attuazione.

 2. I parametri di cui al numero 12 della tabella 5 dell'allegato 5

del decreto legislativo n. 152 del 1999 sono sostituiti con i

seguenti: «12. idrocarburi di origine petrolifera persistenti» e

«12-bis. idrocarburi di origine petrolifera non persistenti».

 

 (Allegati omessi) (1)

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