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D.L. 14 novembre 2003, n. 314

Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi.

(GU n. 268 del 18-11-2003)

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 Art. 1.

 Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi

 1. La sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi, come

definiti dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo

1995, n. 230, degli elementi di combustibile irraggiati e dei

materiali nucleari, ivi inclusi quelli rinvenienti dalla

disattivazione delle centrali elettronucleari e degli impianti di

ricerca e di fabbricazione del combustibile, dismessi nel rispetto

delle condizioni di sicurezza e di protezione della salute umana e

dell'ambiente previste dal citato decreto legislativo n. 230 del

1995, è effettuata presso il Deposito nazionale, opera di difesa

militare di proprietà dello Stato, il cui sito, in relazione alle

caratteristiche geomorfologiche del terreno, è individuato nel

territorio del comune di Scanzano Jonico, in provincia di Matera.

 2. La Società gestione impianti nucleari (SOGIN S.p.a.), nel

rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 in ordine alle modalità

di attuazione degli interventi, provvede alla realizzazione del

Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, opera di pubblica

utilità, dichiarata indifferibile ed urgente, che dovrà essere

completata entro e non oltre il 31 dicembre 2008.

 3. Per la progettazione e la costruzione del Deposito nazionale,

ivi incluse le procedure espropriative, possono essere utilizzate le

procedure speciali di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e

successive modificazioni, e al decreto legislativo 20 agosto 2002, n.

190. Le infrastrutture tecnologiche per la gestione in sicurezza dei

rifiuti radioattivi sono integrate da altre strutture finalizzate a

servizi di alta tecnologia ed alla promozione dello sviluppo del

territorio.

 4. La validazione del sito, l'esproprio delle aree, la

progettazione e la costruzione del Deposito nazionale e delle

strutture temporanee di cui all'articolo 2 sono finanziate dalla

SOGIN S.p.a. attraverso i prezzi o le tariffe di conferimento dei

rifiuti radioattivi al Deposito nazionale. La gestione definitiva

dello stesso è affidata in concessione.

 

 Art. 2.

 Attuazione degli interventi

 1. Per l'attuazione di tutti gli interventi e le iniziative

necessari per la realizzazione del Deposito nazionale, il Presidente

del Consiglio dei Ministri nomina un Commissario straordinario il

quale, in deroga alla normativa vigente, provvede:

 a) alla validazione del sito individuato ai sensi dell'articolo

1;

 b) alla messa in sicurezza, d'intesa con il Ministero

dell'interno e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio, di strutture temporanee da realizzare sullo stesso sito

dei rifiuti radioattivi ora distribuiti sul territorio nazionale,

rilasciando le relative licenze;

 c) all'approvazione del piano economico finanziario che indichi

le risorse necessarie alla realizzazione dell'opera ed i proventi

derivanti dalla gestione in relazione alla durata della costruzione e

della concessione per la gestione del deposito; tali proventi devono

essere prioritariamente destinati al rimborso degli investimenti per

la realizzazione dell'opera medesima, in coerenza con quanto indicato

all'articolo 1, comma 4;

 d) all'affidamento degli incarichi di progettazione del Deposito

nazionale;

 e) alle procedure espropriative;

 f) all'approvazione dei progetti;

 g) all'affidamento dei lavori di costruzione del Deposito

nazionale.

 2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 è autorizzato,

inoltre, ad adottare, con le modalità ed i poteri di cui

all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito,

con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, anche in

sostituzione dei soggetti competenti, tutti i provvedimenti e gli

atti di qualsiasi natura necessari alla sollecita progettazione,

all'istruttoria, all'affidamento ed alla realizzazione del Deposito

nazionale. Sono fatte salve le competenze dell'Agenzia per la

protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), che si

esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di

parere.

 3. Il Commissario straordinario, per l'espletamento dei compiti

indicati al comma 1, si avvale di una struttura di supporto

individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonchè della

commissione tecnico-scientifica costituita ai sensi dell'ordinanza n.

3267 del 7 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del

17 marzo 2003.

 

 Art. 3.

 Allocazione dei rifiuti radioattivi

 1. Nel Deposito nazionale sono allocati e gestiti in via definitiva

tutti i rifiuti radioattivi di II e III categoria ed il combustibile

irraggiato. Il trattamento dei rifiuti radioattivi è effettuato

presso il Deposito nazionale, previo trasferimento in condizioni di

sicurezza. Il trattamento ed il condizionamento dei rifiuti

radioattivi, nonchè la messa in sicurezza del combustibile

irraggiato e dei materiali nucleari, al fine di trasformarli in

manufatti certificati, pronti per essere trasferiti al Deposito

nazionale, può essere effettuato in altre strutture ove richiesto da

motivi di sicurezza.

 

 Art. 4.

 Misure compensative e informazione

 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su

proposta del Commissario straordinario e sentita la regione

interessata, sono stabilite le misure di intervento territoriale,

anche di carattere finanziario, atte a compensare i vincoli derivanti

al territorio dalla realizzazione del Deposito nazionale, con

particolare riferimento al comune sede del Deposito stesso.

 2. La SOGIN S.p.a. promuove, sulla base delle linee generali

definite dal Commissario straordinario, una campagna nazionale di

informazione sulla gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi.

 

 Art. 5.

 Disposizioni di carattere finanziario

 1. Per l'avvio delle iniziative connesse alla realizzazione del

Deposito nazionale, per l'informazione alle popolazioni e per le

prime misure di intervento territoriale è autorizzata la spesa di

500.000 euro per l'anno 2003 e di 2.250.000 euro per ciascuno degli

anni 2004 e 2005.

 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai

fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità

previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo

al Ministero delle attività produttive.

 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 dell'articolo

2, pari a 50.000 euro per l'anno 2003 ed a 300.000 euro per ciascuno

degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione

dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale

2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente

«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio.

 4. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, comma 3, e del comma 1

del presente articolo, è istituita apposita contabilità speciale

intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 2.

 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 Art. 6.

 Entrata in vigore

 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e

sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


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