DL 14 novembre 2003, n. 315
Disposizioni urgenti in tema di
composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di
procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica
(GU
n. 268 del 18-11-2003),
conv. in L. 16 gennaio 2004,
n. 5
(GU
n. 13 del 17-1-2004)
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Art. 1.
1. L'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002,
n. 190, è sostituito dal seguente:
«2. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 1, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, è istituita una commissione
speciale di valutazione di impatto ambientale, composta da diciotto
membri oltre il presidente, scelti tra professori universitari, tra
professionisti ed esperti, particolarmente qualificati in
materie progettuali, ambientali, economiche e giuridiche, e tra
dirigenti della pubblica amministrazione. Per le valutazioni
dell'impatto ambientale di infrastrutture e di insediamenti
strategici, per i quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un
concorrente interesse regionale, la commissione è integrata da un
componente designato dalle regioni o dalle province autonome
interessate. A tale fine, entro quindici giorni dalla data del
decreto di costituzione della commissione, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla designazione tra
persone aventi gli stessi requisiti degli altri componenti di nomina
statale. Con il decreto di costituzione della commissione sono
stabilite la durata e le modalità per l'organizzazione ed il
funzionamento della stessa. Con successivo decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi
spettanti al presidente ed ai componenti della commissione,
nell'ambito delle risorse di cui al comma 3. Qualora le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano alle
designazioni entro il termine predetto, la commissione procede, sino
alla designazione, alle valutazioni dell'impatto ambientale nella
composizione ordinaria.».
Art. 2.
1. L'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come
modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge 23 marzo 2001, n.
93, è sostituito dal seguente:
«5. Ai fini dell'applicazione della disciplina sulla valutazione
dell'impatto ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio
1986, n. 349, e successive modifiche ed integrazioni, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, è istituita una
commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale, composta da
trentacinque membri, oltre al presidente, scelti tra professori
universitari, tra professionisti ed esperti, qualificati in
materie progettuali, ambientali, economiche e giuridiche, e tra
dirigenti della pubblica amministrazione. Per le valutazioni
dell'impatto ambientale di infrastrutture e di insediamenti, per i
quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente
interesse regionale, la commissione è integrata da un componente
designato dalle regioni o dalle province autonome interessate. A tale
fine, entro quindici giorni dalla data del decreto di costituzione
della commissione, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono alla designazione tra persone aventi gli stessi
requisiti degli altri componenti di nomina statale. Con il decreto di
costituzione della commissione sono stabilite la durata e le
modalità per l'organizzazione ed il funzionamento della stessa. Con
successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze,
sono stabiliti i compensi spettanti al presidente ed ai componenti
della commissione, nei limiti delle risorse stanziate, nello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
per il funzionamento della commissione medesima. Qualora le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano alle
designazioni entro il termine predetto, la commissione procede, sino
alla designazione, alle valutazioni dell'impatto ambientale nella
composizione ordinaria.».
Art. 3.
1. Le commissioni di cui agti articoli 1 e 2 sono costituite entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Dalla data dei provvedimenti di costituzione delle commissioni
di cui al comma 1, sono soppresse la commissione speciale di
valutazione di impatto ambientale costituita con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 2002 e la
commissione per le valutazioni di impatto ambientale costituita con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 maggio
2001 e successive modificazioni.
Art. 4.
1. I procedimenti di rilascio di autorizzazione alla installazione
di infrastrutture di comunicazioni elettroniche iniziati ai sensi del
decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, ed in corso alla data
di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 303 del
1° ottobre 2003, sono disciplinati dal decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259. I termini procedimentali, ferma restando la loro
decorrenza dalla data di presentazione della domanda o della denuncia
di inizio attività, sono computati ai sensi degli articoli 87 e 88
del medesimo decreto legislativo n. 259 del 2003.
1-bis. All'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Ad uso esclusivo interno della Società Rete Ferroviaria
Italiana (RFI) Spa ed al fine di garantire un maggiore livello di
sicurezza e di affidabilità della rete ferroviaria italiana, è
sufficiente la denuncia di inizio attività di cui al comma 3 per
l'istallazione, su aree ferroviarie, di un rete di telecomunicazioni,
nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e
degli obiettivi di qualità indicati al comma 1.».
Art. 5.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione
in legge.