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DL 14 novembre 2003, n. 315

Disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica

(GU n. 268 del 18-11-2003),

conv. in L. 16 gennaio 2004, n. 5

(GU n. 13 del 17-1-2004)

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 Art. 1.

 1. L'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002,

n. 190, è sostituito dal seguente:

 «2. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 1, con decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti, è istituita una commissione

speciale di valutazione di impatto ambientale, composta da diciotto

membri oltre il presidente, scelti tra professori universitari, tra

professionisti ed esperti, particolarmente qualificati in

materie progettuali, ambientali, economiche e giuridiche, e tra

dirigenti della pubblica amministrazione. Per le valutazioni

dell'impatto ambientale di infrastrutture e di insediamenti

strategici, per i quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un

concorrente interesse regionale, la commissione è integrata da un

componente designato dalle regioni o dalle province autonome

interessate. A tale fine, entro quindici giorni dalla data del

decreto di costituzione della commissione, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla designazione tra

persone aventi gli stessi requisiti degli altri componenti di nomina

statale. Con il decreto di costituzione della commissione sono

stabilite la durata e le modalità per l'organizzazione ed il

funzionamento della stessa. Con successivo decreto del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi

spettanti al presidente ed ai componenti della commissione,

nell'ambito delle risorse di cui al comma 3. Qualora le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano alle

designazioni entro il termine predetto, la commissione procede, sino

alla designazione, alle valutazioni dell'impatto ambientale nella

composizione ordinaria.».

 

 Art. 2.

 1. L'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come

modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge 23 marzo 2001, n.

93, è sostituito dal seguente:

 «5. Ai fini dell'applicazione della disciplina sulla valutazione

dell'impatto ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio

1986, n. 349, e successive modifiche ed integrazioni, con decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio, è istituita una

commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale, composta da

trentacinque membri, oltre al presidente, scelti tra professori

universitari, tra professionisti ed esperti, qualificati in

materie progettuali, ambientali, economiche e giuridiche, e tra

dirigenti della pubblica amministrazione. Per le valutazioni

dell'impatto ambientale di infrastrutture e di insediamenti, per i

quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente

interesse regionale, la commissione è integrata da un componente

designato dalle regioni o dalle province autonome interessate. A tale

fine, entro quindici giorni dalla data del decreto di costituzione

della commissione, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano provvedono alla designazione tra persone aventi gli stessi

requisiti degli altri componenti di nomina statale. Con il decreto di

costituzione della commissione sono stabilite la durata e le

modalità per l'organizzazione ed il funzionamento della stessa. Con

successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze,

sono stabiliti i compensi spettanti al presidente ed ai componenti

della commissione, nei limiti delle risorse stanziate, nello stato di

previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,

per il funzionamento della commissione medesima. Qualora le regioni e

le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano alle

designazioni entro il termine predetto, la commissione procede, sino

alla designazione, alle valutazioni dell'impatto ambientale nella

composizione ordinaria.».

 

 Art. 3.

 1. Le commissioni di cui agti articoli 1 e 2 sono costituite entro

quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 2. Dalla data dei provvedimenti di costituzione delle commissioni

di cui al comma 1, sono soppresse la commissione speciale di

valutazione di impatto ambientale costituita con decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 2002 e la

commissione per le valutazioni di impatto ambientale costituita con

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 maggio

2001 e successive modificazioni.

 

 Art. 4.

 1. I procedimenti di rilascio di autorizzazione alla installazione

di infrastrutture di comunicazioni elettroniche iniziati ai sensi del

decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, ed in corso alla data

di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 303 del

1° ottobre 2003, sono disciplinati dal decreto legislativo 1° agosto

2003, n. 259. I termini procedimentali, ferma restando la loro

decorrenza dalla data di presentazione della domanda o della denuncia

di inizio attività, sono computati ai sensi degli articoli 87 e 88

del medesimo decreto legislativo n. 259 del 2003.

1-bis. All'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.

259, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

 «3-bis. Ad uso esclusivo interno della Società Rete Ferroviaria

Italiana (RFI) Spa ed al fine di garantire un maggiore livello di

sicurezza e di affidabilità della rete ferroviaria italiana, è

sufficiente la denuncia di inizio attività di cui al comma 3 per

l'istallazione, su aree ferroviarie, di un rete di telecomunicazioni,

nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e

degli obiettivi di qualità indicati al comma 1.».

 

Art. 5.

 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione

in legge.

 


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